Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/04/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. R.G. CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Chiara Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c. 3 c.p.c., come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma
Cartabia"). nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9556/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Alberto Vanni presso Parte_1 C.F._1 il cui studio in Genova, Via Bacigalupo 4/15, è elettivamente domiciliato.
PARTE OPPONENTE
contro
:
(P.IVA ), rappresentata in forza di procura Controparte_1 P.IVA_1 autenticata dal Notaio di Pordenone in data 26.06.2017 (rep. 295454 e racc. 29754) Persona_1 dalla sua mandataria rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Controparte_2
Crivelli del Foro di IL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in IL, Via Arrigo
Boito n. 8.
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, Parte_1 contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
– in via cautelare: vista la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora sospendere in via cautelare l'efficacia esecutiva del titolo opposto di e per essa della sua Controparte_1 mandataria Controparte_3
– in via principale: accertare e dichiarare che e per essa la sua mandataria Controparte_1 non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Controparte_3
pagina 1 di 5
2024;
– in via subordinata: accertare e dichiarare che il diritto di credito di e per Controparte_1 essa nei confronti del sig. è contenuto in € 52.000,00 Controparte_3 Parte_1 come risulta nei registri di Banca d'Italia, e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia in parte de qua del precetto opposto;
– in ogni caso: vinte le spese e i compensi di lite, sia del presente giudizio che della precedente fase processuale dinnanzi al Tribunale di IL (riformando sul punto la condanna alle spese di € 4.000, oltre oneri di legge, contenuta nella ordinanza del 2 luglio 2024 n. 1868), con distrazione in favore del difensore antistatario”.
Per “In via preliminare Controparte_1
- rigettare l'istanza di sospensione, non sussistendo i presupposti richiesti dalla legge del fumus bonis iuris e del periculum in mora per tutte le argomentazioni sopra svolte;
nel merito
- respingere le eccezioni proposte poiché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa, confermando quindi l'efficacia e validità dell'atto di precetto;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione avversaria, riconoscere il IGnor debitore della società e condannarlo al pagamento Parte_1 Controparte_1 della maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, spese e successive occorrende;
- respingere l'istanza di riforma dell'ordinanza di incompetenza territoriale del Tribunale di IL del 2 luglio 2024, cronol. 1868/2024, R.G. 5978/2024, in quanto inammissibile per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via istruttoria
- ci si oppone da subito all'accoglimento delle richieste avversarie e ci si riserva ogni ulteriore e più ampia deduzione, produzione, anche per testimoni, nel prosieguo del giudizio;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A seguito dell'ordinanza di incompetenza territoriale del Tribunale di IL del 2.7.2024, Pt_1 ha riassunto ex art. 50 c.p.c. dinnanzi all'intestato Tribunale il giudizio di opposizione avverso
[...] l'atto di precetto notificatogli il 25.1.2024 e con il quale gli ha intimato il Controparte_1 pagamento della somma pari ad € 100.620,13, oltre alle spese di precetto, in forza del titolo esecutivo costituito dal mutuo stipulato, a rogito Notaio di Genova (rep. 86078, racc. 24125) in data Persona_2
3.7.2008, tra la e la società Controparte_4 [...]
Controparte_5
L'opponente ha eccepito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la carenza di prova della titolarità del credito azionato nonché la decadenza ex art. 1957 c.c. alla luce della nullità insanabile della deroga alla suddetta disposizione prevista nel contratto di mutuo;
ha in subordine rilevato il minor importo della garanzia fideiussoria prestata (contenuta in euro 52.000) e, infine, la riforma della precedente fase processuale svoltasi presso il Tribunale di IL in punto spese di lite liquidate in suo danno in euro 4.000,00.
pagina 2 di 5 Costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 11.11.2024, anche per il sub procedimento cautelare di sospensiva con apposita memoria, parte opposta ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'opposizione.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo con ordinanza del 5.12.2024, all'udienza del 12.2.2025 la causa, ritenuta documentalmente istruita, è stata rinviata all'udienza del 19.3.2025 per la discussione orale e, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
2. L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Sul difetto di legittimazione del creditore.
Parte opponente ha contestato la legittimazione del creditore procedente ad agire esecutivamente per carenza di prova della titolarità del credito azionato.
L'eccezione non è fondata. È vero che nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti ai fini della dimostrazione dell'avvenuta cessione non è sufficiente, come di recente statuito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3405/2024, la prova della mera pubblicazione dell'avviso in G.U. ma, nel caso di specie, la cessione in blocco da a risulta Controparte_4 Controparte_1 documentalmente provata non solo dalla pubblicazione nella G.U. n. 74 del 24.6.2017 (doc. 5 opposta), ma anche dalla dichiarazione della cedente (doc. 13 opposta) da cui risulta espressamente che la suddetta cessione include il credito nei confronti della (di cui il Controparte_5 Pt_1
è garante in via solidale con la moglie IG.ra ). Nessun dubbio, quindi, che la sola Parte_2 legittimata ad agire esecutivamente sia proprio la società cessionaria opposta che, per effetto della cessione del credito, è succeduta a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della società cedente, compreso quello per cui è causa.
Sull'eccezione di nullità della clausola del contratto di mutuo che deroga all'art. 1957 c.c. in violazione della normativa antitrust.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di nullità della clausola del contratto di mutuo che deroga all'art. 1957 c.c. a dire dell'opponente riproduttiva dell'art. 6 del modello di contratto approvato e diffuso dall' per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie che, come noto, è stato CP_6 sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 in quanto in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/1990.
Sul punto, appare sufficiente ribadire quanto già affermato nell'ordinanza cautelare del 5.12.2024: la fideiussione prestata dall'opponente non è estesa a qualunque obbligazione assunta dalla società debitrice a garanzia di un numero indeterminato di operazioni creditizie (c.d. fideiussione omnibus), ma si riferisce al debito originato dallo specifico rapporto negoziale, cui le parti hanno fatto puntuale e preciso riferimento, come emerge dal tenore letterale della clausola contrattuale (prod. 2 opposta, art. 5):
pagina 3 di 5 Considerata la terminologia utilizzata e avuto riguardo all'espresso collegamento con il contratto di mutuo, appare evidente la natura di fideiussione specifica rivestita dalla garanzia in esame.
Pertanto, poiché, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di merito prevalente, le fideiussioni specifiche non rientrano nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, la parte che ne deduca l'invalidità non può limitarsi ad affermare la nullità (totale o parziale) della fideiussione prestata per violazione della normativa antitrust giovandosi dell'accertamento della Banca d'Italia citato, ma risulta gravata dall'onere – nel caso in esame rimasto del tutto inadempiuto – dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, al fine di provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale costituente l'indefettibile presupposto della domandata nullità della fideiussione.
Ne deriva, quindi, l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. per non avere la creditrice opposta attivato una tutela giurisdizionale nei confronti della società debitrice principale entro i sei mesi dalla scadenza della relativa obbligazione, in ragione dell'espressa (e legittima) deroga convenzionale alla suddetta disposizione. Con riferimento a quest'ultimo punto, si osserva che anche la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato la configurabilità di una deroga convenzionale dell'art. 1957 c.c.: “In tema di fideiussione, la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. può essere implicitamente derogata attraverso l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale” (cfr. Cass. Ordinanza n. 31569/2019).
Sul minore importo della fideiussione.
Anche l'eccezione relativa al minor importo della fideiussione risulta priva di fondamento. Come emerge in maniera inequivocabile dal tenore letterale dell'art. 5 del contratto sopra riportato, la fideiussione risulta pattuita a garanzia dell'intero debito e fino alla completa estinzione dello stesso, comprensivo del capitale mutuato oltre che degli accessori, senza alcun limite quantitativo. Né depone in senso contrario la rilevazione mensile della Centrale di Rischi prodotta dall'opponente (doc. 5 pag. 22) che di per sé sola, in assenza di ulteriori elementi probatori, non incide sulla validità ed efficacia del contratto intercorso tra le parti.
Inoltre, anche volendo considerare il “credito passato a perdita” per l'importo di euro 138.150,00 come una formale rinuncia al recupero di tale importo da parte della creditrice, la circostanza non risulta decisiva atteso che il capitale mutuato alla società debitrice (pari a euro 1.000.000,00) risulta ben superiore rispetto a quanto richiesto ai fideiussori nell'atto di precetto (euro 100.000) anche pagina 4 di 5 scomputando l'importo passato in sofferenza e la parziale soddisfazione della creditrice nell'esecuzione intrapresa nel 2015 presso il Tribunale di Genova (all'esito della quale avrebbe ricevuto l'importo di euro 607.860,11).
Sulla domanda di riforma delle spese della precedente fase processuale.
Infine, anche la domanda di riforma in punto spese della precedente fase processuale svoltasi presso il
Tribunale di IL è infondata. È principio consolidato in giurisprudenza, infatti, che il giudice innanzi al quale le parti, a seguito di dichiarazione di incompetenza, riassumano il processo deve provvedere sulle sole spese della fase di riassunzione e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al giudice incompetente, le quali devono essere liquidate da quest'ultimo (cfr. Cass. n. 3122/2017).
D'altronde, la parte che ritiene illegittima la pronuncia in punto spese ha a sua disposizione il rimedio dell'impugnazione del provvedimento innanzi al giudice competente (cfr. Cass. ord. n. 32003 del 5.11.2021 e Cass. ord. n. 1848 del 21.1.2022).
Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere respinta.
3. Le spese di lite, anche in relazione alla fase cautelare, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente.
Le spese sono dunque liquidate, in conformità al D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, per la fase cautelare: tipologia procedimenti cautelari, valore della causa nello scaglione di riferimento da euro 52.000 a euro 260.000, onorari corrispondenti ai parametri minimi per la semplicità della lite per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed esclusa la fase istruttoria, e così euro 1.126,00 per la fase di studio della controversia, euro 601,00 per la fase introduttiva, euro 886,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 2.613,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, c.p.a. e accessori di legge;
per il merito: tipologia giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore della causa nello scaglione di riferimento da euro 52.000 a euro 260.000, onorari corrispondenti ai parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria e così euro 1.276,00 per la fase di studio della controversia, euro 814,00 per la fase introduttiva, euro 2.127,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 4.217,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, c.p.a. e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.613,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge, per la fase cautelare e in euro 4.217,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge per la fase di cognizione.
Si comunichi.
Genova, 8.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone
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