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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/08/2025, n. 6087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6087 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dal ricorrente e dall' , ha pronunciato la seguente CP_1
S E N T E N Z A nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie iscritta al n. 2397/'25 del ruolo generale
T R A
, rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Parte_1
Antonietta Savoia e Rachele Stefania Tortale, presso il cui studio in Aversa Via Alfonso D'Aragona n. 28., elett.te domicilia
E
in persona del leg. rapp.te p.t. elettivamente domiciliato in AP, alla via A. CP_1
De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. A. di Stefano, giusta procura generale alle liti conferita per atto notarile
NONCHE'
, in Controparte_2 persona del leg. rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Francesco Goglia, Veronica Perrone e Pasquale Galassi, con i quali elett.te domicilia presso la sede legale dell'ente
Ragioni di fatto e di diritto
Il ricorrente in epigrafe esponeva: di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del dal 27.03.2000 al 18.04.2013 , quale addetto alla raccolta CP_2 differenziata, inquadramento nel livello III/A in applicazione del CCNLFederambiente, rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
che il rapporto era cessato per licenziamento;
che l'ente resistente aveva trasmesso il modello TFR1; di aver richiesto all' la corresponsione del t.f.r. in data 18.3.2024. Tanto premesso, invocando il CP_1 principio di automatismo della prestazioni previdenziali, rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 27.03.2000 al 18.04.2013 con il di AP e , quale consorzio tra Controparte_2 CP_2 comuni con natura di ente pubblico non economico;
accertare e dichiarare l'omissione contributiva del di nonché Controparte_2 Controparte_2
l'inadempimento dell al pagamento della prestazione;
per l'effetto condannare CP_1
l' (C.F. ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 2, al pagamento in favore del sig. dell'importo di euro 10.874,21 a titolo di Parte_1
TFR / trattamento fine rapporto con riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal 18.04.2015 (24 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro) o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ed interessi al saggio legale da calcolare sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
condannare, infine, l' (C.F. Controparte_3 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 2 al pagamento di diritti ed onorari, CPA e rimborso spese generali 15% così come per legge, da attribuirsi alla sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria, secondo le regole della soccombenza processuale”. Si costituiva parte resistente , CP_1 che deduceva di aver provveduto al pagamento del dovuto. Si costituiva il CP_2 che eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
In ragione dell'avvenuto pagamento, in corso di causa, delle somme dovute per il titolo azionato, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, come richiesto dalle parti all'udienza di discussione.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il pagamento delle somme dovute nelle more del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, non risultando più alcuna posizione di contrasto tra le parti (cfr note scritte in sostituzione di udienza).
Posto che l' non ha contestato l'originaria debenza delle somme, si pongono a CP_3 carico dell' le spese di giudizio, liquidate e distratte come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che CP_1 liquida in euro 1.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
AP, il 11.8.2025
Il Giudice
(dott.ssa M. Fontana)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dal ricorrente e dall' , ha pronunciato la seguente CP_1
S E N T E N Z A nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie iscritta al n. 2397/'25 del ruolo generale
T R A
, rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Parte_1
Antonietta Savoia e Rachele Stefania Tortale, presso il cui studio in Aversa Via Alfonso D'Aragona n. 28., elett.te domicilia
E
in persona del leg. rapp.te p.t. elettivamente domiciliato in AP, alla via A. CP_1
De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. A. di Stefano, giusta procura generale alle liti conferita per atto notarile
NONCHE'
, in Controparte_2 persona del leg. rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Francesco Goglia, Veronica Perrone e Pasquale Galassi, con i quali elett.te domicilia presso la sede legale dell'ente
Ragioni di fatto e di diritto
Il ricorrente in epigrafe esponeva: di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del dal 27.03.2000 al 18.04.2013 , quale addetto alla raccolta CP_2 differenziata, inquadramento nel livello III/A in applicazione del CCNLFederambiente, rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
che il rapporto era cessato per licenziamento;
che l'ente resistente aveva trasmesso il modello TFR1; di aver richiesto all' la corresponsione del t.f.r. in data 18.3.2024. Tanto premesso, invocando il CP_1 principio di automatismo della prestazioni previdenziali, rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 27.03.2000 al 18.04.2013 con il di AP e , quale consorzio tra Controparte_2 CP_2 comuni con natura di ente pubblico non economico;
accertare e dichiarare l'omissione contributiva del di nonché Controparte_2 Controparte_2
l'inadempimento dell al pagamento della prestazione;
per l'effetto condannare CP_1
l' (C.F. ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 2, al pagamento in favore del sig. dell'importo di euro 10.874,21 a titolo di Parte_1
TFR / trattamento fine rapporto con riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal 18.04.2015 (24 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro) o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ed interessi al saggio legale da calcolare sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
condannare, infine, l' (C.F. Controparte_3 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 2 al pagamento di diritti ed onorari, CPA e rimborso spese generali 15% così come per legge, da attribuirsi alla sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria, secondo le regole della soccombenza processuale”. Si costituiva parte resistente , CP_1 che deduceva di aver provveduto al pagamento del dovuto. Si costituiva il CP_2 che eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
In ragione dell'avvenuto pagamento, in corso di causa, delle somme dovute per il titolo azionato, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, come richiesto dalle parti all'udienza di discussione.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il pagamento delle somme dovute nelle more del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, non risultando più alcuna posizione di contrasto tra le parti (cfr note scritte in sostituzione di udienza).
Posto che l' non ha contestato l'originaria debenza delle somme, si pongono a CP_3 carico dell' le spese di giudizio, liquidate e distratte come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che CP_1 liquida in euro 1.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
AP, il 11.8.2025
Il Giudice
(dott.ssa M. Fontana)