Articolo 2 della Legge 29 dicembre 1990, n. 423
Articolo 1
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23 gennaio 1991
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari a lire 2.200 milioni per il 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Revisione della legge 2 aprile 1980, n. 123 , recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 23 gennaio 1991