Articolo 178 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 177Articolo 179
Versione
20 settembre 1975
Art. 178.
L' articolo 542 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 542 - Concorso di coniuge e figli. - Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo e' riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
Quando i figli, legittimi o naturali, sono piu' di uno, ad essi e' complessivamente riservata la meta' del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, e' effettuata in parti uguali.
Si applica il terzo comma dell'articolo 537".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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