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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 01/12/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Thomas Weissteiner Consigliere
dott.ssa Silvia Rosà Consigliera Oggetto:
contributi ha pronunciato la seguente commercianti
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 49/2024 RGP
promossa
da
, codice fiscale Parte_1
, in persona del suo Presidente pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Raimund Bauer ( e Lucia C.F._1
SI ( ) in forza di procura notarile C.F._2
rog. Not. di Roma dd. 22.03.2024 Rep. Persona_1
37875/7313, con domicilio eletto presso gli uffici dell'avvocatura I.N.P.S., piazza Domenicani 39, 39100 Bolzano
- appellante -
contro
1 , C.F.: residente in Controparte_1 C.F._3
39030 RA- AN (BZ), Via Metzmüller, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dagli Avv.ti Gerhard Brandstätter (C.F.:
) e OS TU (C.F.: CodiceFiscale_4 C.F._5
) del foro di Bolzano, con domicilio eletto presso il loro
[...]
studio in 39100 Bolzano (BZ), Via Dott. Streiter n. 12;
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 144/2024 di data 27.08.2024
Causa decisa all'udienza del 26.11.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
In totale riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n.
144/2024, contrariis rejectis:
A. respingersi in toto il ricorso del sig. con Controparte_1
integrale conferma dell'avviso di addebito opposto, oltre accessori / sanzioni / interessi di mora ex legge maturandi fino alla data dal saldo o la somma minore da accertarsi, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi oltre sanzioni e somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo, all' e comunque con rigetto Pt_1
di tutte le domande ex adverso proposte.
B. Rifusione di spese e competenze di entrambi grado di
2 giudizio.
- in via istruttoria: … omissis…
dei procuratori di parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria domanda, istanza e deduzione reietta, in via principale: rigettare le domande giudiziali di parte appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto e per tutte le ragioni esposte e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza;
in via subordinata: - per i motivi esposti, accertare e dichiarare
– interamente o, in via gradata, parzialmente – illegittime e/o –
interamente o, in via gradata, parzialmente – non dovute dal sig. le somme imposte nel qui impugnato avviso di CP_1
addebito n. 321 2023 00009094 74 000 a titolo di contributi,
somme aggiuntive, interessi e/o sanzioni;
- per l'effetto, disporre l'annullamento totale o, in subordine,
parziale, nella parte qua o nella parte accertata in corso di causa o risultante di giudizio, del qui impugnato avviso di addebito n. 321 2023 00009094 74 000, con ogni conseguente provvedimento di legge;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi per la rappresentanza e la difesa in entrambi i gradi di giudizio, di cui si chiede la liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 174/2022, oltre 15% spese generali, CPA
e IVA;
in via istruttoria: … omissis …;
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'odierno appellato ha chiesto al Controparte_1
Tribunale di Bolzano di accertare di non dovere le somme, in subordine di dovere una somma minore, anche in relazione alle sanzioni civili, il cui pagamento gli è stato richiesto dall' Pt_1
con l'avviso di addebito n. 321 2023 00009094 74 000,
notificato in data 19.12.2023 (ed emesso per una somma complessiva di € 51.592,59, addebitati a quest'ultimo a titolo di contributi da egli asseritamente dovuti alla “Gestione
Commercianti” dell' in seguito a iscrizione d'ufficio di data Pt_1
04.06.2021 con effetto retroattivo dal 01/04/2015 fino al
31/12/2022, nonché a titolo di sanzioni, interessi, spese di notifica ed oneri di riscossione). Esponeva il ricorrente che l' con verbale di accertamento e notificazione dd. Pt_1
03.06.2021, gli aveva contestato la presenza di presunte irregolarità e/o omissioni contributive in quanto, secondo la ricostruzione ivi operata, egli avrebbe esercitato, dal 01.04.2015
al 01.03.2021, l'attività di affittacamere in forma professionale e prevalente, senza tuttavia provvedere ai relativi adempimenti contributivi, ossia omettendo di iscrivere se stesso e la moglie –
che, secondo gli ispettori, avrebbe collaborato, a partire dal luglio 2020, all'attività imprenditoriale come collaboratrice familiare – alla Gestione Commercianti . Con detto verbale Pt_1
era stato invitato a corrispondere la minor somma di €
28.974,93 (di cui € 25.278,93 a titolo contributivo, oltre ad €
4 3.696,00 a titolo sanzionatorio). L'istituto disponeva, anche, in data 04.06.2021, l'iscrizione retroattiva del sig. e della CP_1
moglie alla Gestione Commercianti . Respinta l'istanza di Pt_1
autotutela presentata dal ricorrente, l' con “avviso bonario” Pt_1
del 23.08.2022 ha chiesto ancora una somma maggiore rispetto a quella precedentemente richiesta (€ 42.464,90). Il ricorso amministrativo proposto avverso quest'ultimo provvedimento non veniva deciso ed è seguita la notifica dell'opposto avviso di addebito.
2. A sostengo dell'azione di accertamento negativo il ricorrente esponeva al Tribunale, in fatto: - che da alcuni anni esso ricorrente metteva a disposizione per locazione turistica di breve durata tre (fino alla fine dell'anno 2016) rispettivamente quattro bilocali (a partire dall'anno 2017, per un totale di otto posti letti), situati all'interno dell'immobile di sua proprietà sito in Via Metzmüller n. 11, 39030 RA AN (BZ), dove risiede insieme alla moglie, prevalentemente nei periodi di maggiore affluenza turistica;
- che l'attività di locazione era regolarmente dichiarata ed attestata da parte del Comune di
RA AN (BZ); - che l'attività, per mezzo della ditta individuale del ricorrente – veniva svolta su base strettamente stagionale e sempre e comunque conformemente alle disponibilità e/o ai desideri del ricorrente e della sua famiglia;
-
che la locazione era caratterizzata dall'assenza di qualsivoglia servizio aggiuntivo alla persona (quale, ad esempio, il servizio di
5 cambio lenzuola e biancheria, il servizio colazione etc.); - che il ricorrente e/o la moglie si limitavano a consegnare e a ritirare le chiavi degli immobili all'inizio e alla fine del periodo di locazione;
- che l'attività connessa alla locazione degli appartamenti in questione impegnava il ricorrente e/o la moglie per poche ore alla settimana nei periodi di effettiva locazione,
nei restanti periodi l'impegno era uguale a zero;
- che da un punto di vista economico i ricavi ottenuti dal ricorrente mediante tale attività erano limitati e comunque marginali rispetto alle altre fonti di sostentamento del nucleo familiare;
-
che, infatti, l'occupazione principale del ricorrente è sempre stata quella di lavoratore dipendente (dal 09.01.2012 al
30.06.2019, il ricorrente svolgeva attività di lavoro dipendente a tempo parziale per 32 ore settimanali quale “assistente
marketing” presso l'Hotel Mirabell di VA (BZ); dal
02.07.2019 il ricorrente è dipendente, su base part-time per 24
ore settimanali della Biathlon Weltcup Komitee); - che alla luce delle dichiarazioni dei redditi era evidente la preponderanza dei guadagni derivanti da lavoro dipendente rispetto ai ricavati dell'impresa individuale. In diritto argomentava il ricorrente: -
che l'onere della prova della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti e della connessa pretesa contributiva era a carico dell' - che nel Pt_1
caso di specie era assente, in capo al ricorrente, un'attività di natura commerciale, per una duplice ragione: a) l'attività svolta
6 per mezzo dell'impresa individuale era da ricondurre ad una semplice locazione di immobili e non, come erroneamente sostenuto nel verbale unico di accertamento e notificazione, ad un'occupazione avente natura imprenditoriale e/o commerciale
(il ricorrente cita, ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. VI, n.
27376/2016 e n. 12981/2018); b) comunque, mancherebbero i requisiti della prevalenza e dell'abitualità, trattandosi di una attività assolutamente marginale sia sotto il profilo dell'impegno di tempo sia sotto quello del reddito ricavato rispetto all'occupazione principale del ricorrente (ossia all'attività di lavoro dipendente), ex art. 29 della L. 03/06/1975, n. 160. In
subordine, il ricorrente contestava l'ammontare delle singole voci indicate nell'avviso di addebito impugnato, anche con riferimento alla mancata applicazione, da parte dell' , Pt_1
della previsione di cui all'art. 8 del D.L. 29/03/1995, n. 97
(“Disposizioni previdenziali per l'attività di affittacamere”),
secondo cui, per l'attività di affittacamere a scopo turistico, la determinazione della contribuzione avviene “in rapporto al
reddito effettivamente percepito se inferiore al livello minimo
imponibile”. Inoltre, nella specie non sussisteva, in relazione alle somme aggiuntive, la fattispecie dell'evasione contributiva, sia per difetto della qualifica soggettiva (datore di lavoro) sia per mancanza dell'elemento soggettivo del dolo.
3. L' si è costituito in giudizio, ha difeso l'accertamento Pt_1
compiuto in sede ispettiva e l'iscrizione retroattiva del ricorrente
7 (e dall'01/07/2020 della moglie in qualità di collaboratrice familiare), ritenendo sussistere tutti i presupposti di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni (art. 29, l. 3 giugno 1975, n. 160,
nel testo sostituito dal comma 203 dell'art. 1, l. 23 dicembre
1996, n. 662). Ha argomentato anche la sussistenza della fattispecie evasiva in ordine al regime sanzionatorio applicato nell'avviso di addebito. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso con la conferma dell'avviso di addebito o, comunque, la condanna del ricorrente al pagamento della somma minore risultante all'esito dell'accertamento.
4. Il Tribunale ha accolto il ricorso, ha annullato l'avviso di addebito impugnato e ha posto le spese di lite a carico dell' . Controparte_2
5. In sintesi, il Tribunale, dopo avere richiamato la disposizione normativa ritenuta applicabile alla fattispecie (art. 29 della legge n. 160/1975, nel testo sostituito dal comma 203
dell'art. 1 della legge n. 662/1996), ha dato per “pacifico” la sussistenza di tutti presupposti per l'iscrizione in capo al ricorrente, ad eccezione di quello della “prevalenza” in rapporto comparativo con l'attività lavorativa subordinata di tipo part time, dovendosi valutare “l'impegno qualitativo e quantitativo in
azienda del titolare” e tenuto conto del fatto che “non si può
presumere la prevalenza della collaborazione” (il Tribunale cita a
8 sostegno Cass., n. 2665/2021 sull'insufficienza della qualità di socio accomandatario in società in accomandita semplice a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza). Il Tribunale ha ritenuto, perciò, che
“alla luce dei contratti di lavoro prodotti, considerato l'esiguo
numero di appartamenti locati” spettava “all' dedurre prima Pt_1
e provare poi gli elementi necessari per accertare l'elemento della
prevalenza” e che, però, “un tanto non è avvenuto, si limita Pt_1
a far riferimento ad un rapporto di lavoro di tipo part time. Ma
proprio le 32 risp. 24 ore settimanali lavorate dal ricorrente
costituiscono un indizio contrario. Posto che l'attività viene
esercitata assieme a sua moglie, non si può nemmeno ritenere
che il suo impegno superi 10 ore settimanali, e, quindi, la
posizione dell' non è sorretta da elementi necessari per Pt_1
mantenere in vita l'ava impugnato.”
6. Avverso questa decisione ha interposto appello l' Pt_1
affidato a un unico articolato motivo (rubricato “Violazione e
falsa applicazione dell'art. 2697 cc in relazione all'art. 2249 cc e
alla L. n. 613 del 1996, artt. 1 e 2, L. n. 1397 del 1960, art. 1 e L.
n. 662 del 1996, art. 1, comma 203”). Ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni già
rassegnate dinanzi al Tribunale (conferma dell'Ava, in subordine accertamento delle somme minori dovute e condanna
9 al pagamento).
7. Il sig. ha chiesto il rigetto dell'appello con Controparte_1
il favore delle spese del grado. Ha, comunque, riproposto tutte le eccezioni, difese ed istanze, anche istruttorie, già dedotte in primo grado.
8. La Corte ha invitato l'appellante a predisporre dei Pt_1
conteggi alternativi, per l'ipotesi di applicazione al caso di specie della previsione di cui all'art. 8 del D.L. n. 97/1995
(“disposizioni previdenziali per l'attività di affittacamere”), con regime sanzionatorio in ipotesi di evasione e/o semplice morosità (art. 116, comma 8, lettera b) e/o lettera a) della legge n. 388/2000).
9. Espletato l'incombente istruttorio nel contraddittorio delle parti, la causa è stata decisa all'udienza del 26.11.2025 con il dispositivo in calce di cui si è dato lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' censura l'impugnata sentenza: - per non avere Pt_1
tenuto conto del precedente della Suprema Corte (n.
20695/2015) secondo cui in fattispecie analoga (lavoratrice dipendente pubblica in regime di part time e contestuale qualità
di socia accomandataria di società commerciale) si applicherebbe “non il regime contributivo dell'attività prevalente,
bensì quello della doppia iscrizione a forme diverse di
assicurazione, tra loro compatibili perché fondate su presupposti
e redditi diversi: uno da impresa, che implica iscrizione alla
10 gestione commercianti, l'altro da lavoro subordinato”; - per non avere considerato, pure citando quanto previsto dalla L. n. 662
del 1996, art. 1, comma 203, che per il successivo comma 208,
in seguito all'interpretazione autentica fornita dall'art. 12,
comma 11 del D.L. 78/2010, convertito nella L. n. 122 del
2010, le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività
prevalente sarebbero solo quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' , Pt_1
mentre ne resterebbero esclusi i rapporti di lavoro per i quali è
obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26; -
per non avere da ciò dedotto che il caso del ricorrente (titolare della ditta individuale che svolge l'attività senza dipendenti e,
quindi, partecipando personalmente al lavoro aziendale) era escluso dall'ambito d'applicazione del comma 208, rientrando,
invece, nel paradigma del comma 203, lettera c), per cui non gli si applicherebbe “il regime contributivo dell'attività prevalente,
bensì quello della doppia iscrizione a forme diverse di
assicurazione, fra loro compatibili perché fondate su presupposti
e redditi diversi.” (atto d'appello, pagina 5). L'appellante, citando ampi stralci del precedente di questa Corte (sentenza n.
19/2018), ritiene contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale di avere dimostrato la sussistenza dei presupposti per
11 l'iscrizione, essendo pacifica la qualità del ricorrente appellato di titolare dell'impresa individuale imprenditore individuale,
“partecipando personalmente al lavoro aziendale (trattasi
dell'unico addetto all'impresa priva di dipendenti e/o
collaboratori autonomi fino al 07/2020 e successivamente con il
supporto di un collaboratore familiare) e assumendosi il rischio
d'impresa… Di fatto, il suo contributo all'attività commerciale
dell'azienda individuale, essendo l'unico apporto lavorativo, per
definizione è da dirsi “prevalente” e al contempo “abituale” (non
essendovi altri dipendenti e/o collaboratori ai quali demandare le
attività lavorative)”. L'istituto critica, quindi, l'affermato difetto di prova della “prevalenza”, perché “in realtà” avrebbe prodotto
“due verbali di accertamento (doc 3 e 4) e ha chiesto
l'ammissione della prova per testi. Non solo, anche i documenti
prodotti dalle parti sono indici inconfutabili per poter sostenere
che l'attività imprenditoriale del ricorrente era abituale e
prevalente (doc 9 e 14 ricorrente).”
2. Il gravame, incentrato con particolare rilievo sull'onere della prova, che l'appellante ritiene di avere assolto, sulla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio nella cosiddetta “gestione commercianti”, richiede la ricostruzione del fatto sulla base delle evidenze istruttorie:
2.1. Risulta da due verbali di accertamento (di data 03/06 e
04/06/2021, sub doc. n. 3 e 4 fascicolo che gli ispettori Pt_1
dell'Istituto hanno compiuto un accertamento della posizione
12 dei coniugi e in seguito alla Controparte_1 Persona_2
costituzione di un rapporto di lavoro dipendente (rapporto impiegatizio) a tempo pieno tra l'impresa individuale del primo e la seconda nel periodo estivo 2020.
2.2. La verifica è stata compiuta su base documentale (licenza amministrativa del ricorrente dal 2001 per la conduzione di
“residence”, per l'affitto turistico di appartamenti;
rapporto di lavoro dipendente del ricorrente “a tempo parziale”) e con l'audizione dei signori e (nel verbale del CP_1 Per_2
04/06/2021 è riportato che i due destinatari della verifica in data 28.4.2021 avrebbero “riferito dettagliatamente” – dal tedesco “ausführlich … berichtet” – dell'attività di locazione turistica dei quattro appartamenti;
tali verbali di audizione non sono, però, stati prodotti dall' e nel verbale le dichiarazioni Pt_1
non sono riportate per cui non è dato sapere come i destinatari dell'accertamento abbiano descritto in concreto l'attività da loro rispettivamente svolta).
2.3. Sulla base di questa verifica gli ispettori hanno concluso
(verbale del 03/06/2021) che il sig. va iscritto d'ufficio e CP_1
retroattivamente dall'01/04/2015 nella cosiddetta “gestione
commercianti” per l'intero periodo annuale “perché il signor
esercita la sua attività di lavoratore dipendente non a CP_1
tempo pieno ma a tempo parziale.”
2.4. Dal verbale del 04/06/2021, invece, risulta che gli ispettori hanno disconosciuto (“annulliert”) il rapporto di lavoro
13 dipendente tra l'impresa individuale del marito e la CP_1
moglie signora (denunciato per il periodo dal 13 luglio Per_2
2020 al 31 agosto 2020). Dall'audizione sarebbe, infatti, emerso che l'impiego della coniuge nell'impresa non presenterebbe le caratteristiche “classiche” del rapporto di lavoro subordinato,
perché la lavoratrice aveva dichiarato di non essere vincolata a orari di lavoro fissi e neppure a ordini o direttive del marito datore di lavoro. Sicché la coniuge veniva qualificata d'ufficio come collaboratrice familiare (cfr. provvedimenti d'scrizione sub doc. n. 2 fascicolo parte ). CP_1
2.5. L' ha dimesso, poi, oltre all'Ava impugnato (doc. n. 1), Pt_1
la visura camerale dell'impresa “Leitgeb R” (doc. n. 5),
da cui risulta l'attività prevalente “affittacamere” dal 2001 (e dal
2012 anche “organizzazione e pianificazione di feste e diverse
manifestazioni per conto proprio”.
2.6. Sub doc. n. 8 l' ha dimesso, infine, copia del “listino Pt_1
prezzi” per gli anni 2023 – 2024 degli “Appartments Metzmühle”
(insegna), da cui, oltre alle condizioni di prenotazione, storno e prezzi, è riportata l'inclusione nel prezzo del servizio lenzuola e asciugamani e che gli appartamenti sono dotati di cucina arredata, televisione, corrente elettrica.
2.7. L' richiama, poi, anche diversi documenti dimessi Pt_1
dalla controparte (fascicolo Leitgeb, documenti 7, 8, 9 e 14). Il
primo è costituito dalla denuncia amministrativa del Comune di
RA AN dell'attività di affitto di appartamenti turistici,
14 il secondo copia della visura camerale (già dimessa dall' , il Pt_1
terzo un rilevamento statistico del tasso di occupazione degli appartamenti, della durata media dei soggiorni, etc. nel periodo dal 2015 al 2022.
2.8. Il doc. n. 14 contiene, invece, le dichiarazioni dei redditi del ricorrente appellato per gli anni d'imposta dal 2015 al 2022.
Da questi risultano i redditi conseguiti dal ricorrente/appellato dall'attività di affitto di appartamenti turistici oggetto di accertamento degli ispettori e come riportati nel ricorso introduttivo del giudizio (e non contestati dall' : nel periodo Pt_1
d'imposta 2015 il sig. ha percepito da quest'attività € CP_1
6.259,00, nel periodo d'imposta 2016 € 6.581,00, nel periodo d'imposta 2017 € 10.622,00, nel periodo d'imposta 2018 €
15.618,00, nel periodo d'imposta 2019 € 10.356,00, nel periodo d'imposta 2020 € 8.412,00, nel periodo d'imposta 2021 €
7.356,00 e nel periodo d'imposta 2022 € 11.265,00.
2.9. Risulta, poi, che il ricorrente/appellato svolgeva nel periodo oggetto di causa attività di lavoro subordinato a tempo parziale, dal 09.01.2012 al 30.06.2019 per 32 ore settimanali quale “assistente marketing” alle dipendenze dell'Hotel Mirabell
di VA (BZ) (cfr. doc. n. 10 e n. 11 del fascicolo , CP_1
contratto di lavoro e cedolini paga) e dal 02.07.2019 per 24 ore settimanali alle dipendenze della “Biathlon Weltcup Komitee”
(cfr. doc. n. 12 e n. 13 del fascicolo , contratto di lavoro e CP_1
cedolini paga). Dall'attività di lavoro subordinato il ha in CP_1
15 tutti questi anni percepito la quota di maggior reddito rispetto all'attività di affitto appartamenti turistici (nel periodo d'imposta
2015 € 31.694,00, nel 2016 € 31.710,00, nel 2017 € 27.656,00,
nel 2018 € 34.669,00, nel 2019 € 27.369,00, nel 2020 €
26.712,00, nel 2021 € 26.683,00 e nel periodo d'imposta 2022
€ 27.211,00).
2.10. Accanto a questi redditi emergono dalle dichiarazioni fiscali del ricorrente/appellato altri redditi, accanto a quella di attività di lavoro subordinato e di attività di affitto di appartamenti turistici, ciò a partire dall'anno d'imposta 2019 (€
8.039,00 codice Ateco 960905; anno 2020 € 6.047 codice Ateco
829999, anno 2021 € 12.242 codice Ateco 829999 e anno 2022
€ 13.155 con codice Ateco 823999). Di questi redditi d'impresa entrambe le parti non hanno allegato e discusso nulla (solo l' nei conteggi richiesti da questa Corte, ha incluso anche Pt_1
tali redditi nei calcoli).
2.11. Sul versante delle prove orali, la difesa dell' ha solo Pt_1
formulato capitoli di prova tendenti alla conferma dei propri atti procedimentali (AVA – cap. 1; disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato della coniuge con atto di accertamento del
4.6.2021 – cap. 2; data di inizio dell'ispezione – cap. 3; titolarità
di licenza per la gestione di un residence dal 2001 e denuncia comunale pertinente – cap. 4 e cap. 5; - lavoro subordinato a tempo parziale del sig. “da diversi anni” – cap. 6; - CP_1
conclusioni raggiunte dagli ispettori sulla sussistenza dei
16 requisiti per l'iscrizione retroattiva per l'intero anno, causa lavoro parziale del ricorrente – cap. 7 e cap. 8; valutazione degli ispettori sulla non rilevanza delle disposizioni provinciali (L.P.
n. 12/1995) in tema di contribuzione – cap. 9; iscrizione della coniuge come collaboratrice familiare – cap. 10; classificazione dell'attività di affitta appartamenti nel settore terziario – cap.
11; contenuto del messaggio n. 11248 del 26.4.2010, non Pt_1
prodotto, circa la non iscrivibilità nella gestione commercianti di lavoratori subordinati a tempo pieno).
2.12. Nessun capitolo di prova dell' perlopiù oggetto delle Pt_1
prove documentali sopra esaminate o contenenti giudizi e valutazioni degli ispettori, ha per oggetto l'attività materiale e/o intellettuale richiesta nell'attività lavorativa concreta di affitto turistico di quattro appartamenti arredati e situati nell'immobile in cui la famiglia risiede e, Persona_3
soprattutto, chi abbia compiuto le attività lavorative necessarie.
2.13. Anche i capitoli di prova dedotti dal ricorrente/appellato non consentono di apprezzare in concreto e con contestualizzazione temporale chi abbia compiuto in concreto le attività lavorative (pure minime, di poche ore settimanali in periodo di affluenza turistica, peraltro caratterizzata asseritamente da stagionalità) necessarie per la conduzione dell'attività turistica.
2.14. Le prove orali, pure reiterate da entrambe le parti in appello, non dovevano pertanto essere assunte neppure in
17 secondo grado, difettando di rilevanza ai fini della presente decisione.
3. Stante la riproposizione delle eccezioni e difese già svolte in primo grado, prima di affrontare il merito dell'appello va verificato se l'attività svolta con l'impresa individuale dal ricorrente/appellato (attività di affitta appartamenti a breve durata a scopo turistico) sia da considerare “attività
commerciale” o se si possa concludere affermando che si tratti di semplice attività locativa con incasso di un canone di locazione, cioè un'attività di mero godimento degli immobili in cui sono situati i quattro appartamenti. Il ricorrente/appellato ha sostenuto nel ricorso introduttivo (e reiterato in appello) tale tesi, con richiamo alla giurisprudenza di legittimità che esclude lo svolgimento di attività commerciale laddove un soggetto
(anche in ipotesi organizzato quale ente societario) eserciti “un
attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla
riscossione dei relativi canoni, a meno che la stessa non si
inserisca in una più ampia prestazione di servizi quale l'attività
di intermediazione immobiliare” (Cass., n. 27376/2016; Cass. n.
12981/2018).
3.1. La tesi non convince.
3.2. I precedenti giurisprudenziali, che escludono la “semplice
locazione” dalle attività propriamente commerciali, sono attinenti a fattispecie in cui l'attività, anche se esercitata in forma imprenditoriale (individuale o societaria), è rigorosamente
18 limitata alla locazione di non breve durata di immobili a scopo abitativo o non abitativo e all'incasso dei relativi canoni (cfr.,
oltre ai precedenti citati dal ricorrente appellato, ad esempio
Cass. n. 10088/2018 e n. 21471/2019 in tema di locazione di un appartamento situato in località balneare, pervenuto in via ereditaria;
Cass. n. 6332/2017 in tema di locazione di albergo turistico;
la stessa fattispecie è quella trattata da Cass., n.
27376/2016, citata dall'appellato; Cass. n. 17643/2016 e n.
17328/2016 in tema di locazione di appartamenti a scopo abitativo).
3.3. La fattispecie oggetto di causa non è, però, inquadrabile nel mero godimento della proprietà immobiliare tramite semplice locazione e incasso del canone.
3.4. Il ricorrente/appellato con l'impresa individuale, che dal luglio 2020 si avvale anche della coniuge collaboratrice familiare, non si limita alla locazione dei tre (fino al 2016)
rispettivamente quattro (dal 2017) appartamenti/bilocali di proprietà situati nell'edificio in cui risiede con la famiglia, ma li conduce nell'ambito dell'attività ricettiva di affitto appartamenti a breve durata a scopo turistico.
3.5. L'attività e la struttura ricettiva sono dotate di licenza amministrativa e denunciate regolarmente al competente comune di RA AN. La struttura ricettiva trova la sua definizione nell'ordinamento statale nell'art. 6 (“Strutture
ricettive”) della legge 17 maggio 1983, n. 217 (legge quadro per
19 il turismo), che ai commi 9 e 10 definisce, rispettivamente, gli esercizi di “affittacamere” e quelli che mettono a disposizione
“case e appartamenti per vacanze”. A livello locale la L.P. n.
12/1995 (“Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti
ammobiliati per le ferie”) contiene norme definitorie e specifiche ulteriori e con finalità amministrative estranee a quelle propriamente contributive che interessano nella presente controversia.
3.6. Dalle pure scarne evidenze probatorie emerge una –
anche minima – prestazione di servizi aggiuntivi, come la messa a disposizione delle lenzuola e della biancheria per il bagno
(asciugamani), anche se senza servizio di ricambio infrasettimanale (e senza servizio colazione come sottolinea la difesa del ricorrente/appellato).
3.7. Inoltre, viene curata la pubblicizzazione anche tramite
Internet dell'attività ricettiva nonché la verifica statistica dell'affluenza, della durata media dei soggiorni, dei periodi con tasso di occupazione maggiore.
3.8. Altra attività, la cui prestazione è necessaria, è quella relativa al ricevimento degli ospiti con la consegna delle chiavi per gli appartamenti. In quell'occasione viene reso evidentemente anche un servizio di carattere informativo,
presuntivamente non esclusivamente limitato alla funzionalità e all'arredamento degli appartamenti, ma esteso anche ad altre esigenze connesse a un soggiorno turistico.
20 3.9. Risulta dal listino prezzi prodotto dall' la richiesta di Pt_1
un importo (€ 40,00) per la pulizia finale al termine del soggiorno. Trattasi di un servizio aggiuntivo (di pulizia) che fuoriesce anche esso dalla “semplice” locazione di un immobile.
Se ne deduce che lo svolgimento del servizio di pulizia, in proprio o tramite soggetti dipendenti/esterni, è a carico della struttura ricettiva turistica.
3.10. L'attività turistica svolta in forma imprenditoriale,
produttiva di reddito, appartiene a pieno titolo al settore terziario, nella specie al turismo.
3.11. La tesi che nel caso di specie non vi sarebbe “lo
svolgimento di un'attività di natura commerciale”, con conseguente esclusione dell'obbligo di iscrizione nella cd.
“gestione commercianti”, pertanto non è condivisibile.
4. Questa Corte ha già avuto modo di affrontare la questione della compatibilità tra attività lavorativa subordinata a tempo parziale e l'attività autonoma di tipo commerciale con un'impresa individuale nel precedente citato dalla difesa dell (sentenza n. 19/2018 della Corte d'Appello di Trento Pt_1
Sezione distaccata di Bolzano in RGP 33/2016).
4.1. L'inquadramento ivi proposto risulta a tutt'oggi attuale,
per cui se ne riporta, anche ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp.
att. cpc, per estratti la ricostruzione della fattispecie:
----- (inizio citazione ex art. 118 comma 1 disp. att. cpc)
“…. Il punto nodale del presente giudizio verte sul quesito se e
21 in che misura, in presenza di un soggetto che svolga contemporaneamente attività lavorativa come dipendente a tempo parziale (nel caso di specie impiegata a tempo indeterminato con part-time al 60% - …) e attività autonoma di tipo commerciale in forma di ditta individuale, debba essere valutato il concetto di prevalenza ed abitualità previsto dalla legislazione in tema di obbligo d'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge
22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni.
La materia è disciplinata dall'art. 1 comma 203 della l. 23
dicembre 1996, n. 662 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n.
160, art. 29 comma 1), che così statuisce: “l'obbligo di iscrizione
nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di
cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed
integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei
seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese
che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate
e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti
la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado,
ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b)
abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti
gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è
richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita
nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c)
partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di
22 abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da
leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in
albi, registri o ruoli”.
Il medesimo art. 1, comma 208, prevede poi, che “qualora i
soggetti di cui ai precedenti commi esercitino
contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività
autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti
nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi
dedicano personalmente la loro opera professionale in misura
prevalente. Spetta all' Controparte_3
decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente
all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto
interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del
provvedimento, al coniglio di amministrazione dell'Istituto, il
quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori
delle rispettive gestioni pensionistiche.”
A sua volta, la norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art, 12 comma 11 del D. L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, statuisce che il citato
“art. 1 comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si
interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il
principio dell'assoggettamento all'assicurazione prevista per
l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai
commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali
23 vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' . Pt_1
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1 comma
208 Legge n. 662 del 1996 i rapporti di lavoro per i quali è
obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale
di cui all'art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335.”
Quest'ultima disposizione disciplina l'obbligatorietà, a decorrere dall'1 gennaio 1996, dell'iscrizione presso l'apposita Gestione
separata presso l' , finalizzata all'estensione Pt_1
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, dei soggetti “che esercitano, per
professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro
autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle
imposte sui redditi …. Nonché i titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2 lettera
a) dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla
vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971”,
Con la norma d'interpretazione autentica il legislatore ha chiarito (cfr. per l'avvallo e legittimità della norma di interpretazione autentica, Corte di Cassazione, Sezioni Unite,
sentenza n. 17076 dell'8 agosto 2011 e Corte Costituzionale,
sentenza n. 15 del 26 gennaio 2012), che a fronte del contemporaneo svolgimento di “varie attività autonome”
assoggettabili a diverse forme previdenziali, vige l'obbligo d'iscrizione solo nell'assicurazione obbligatoria relativa all'attività svolta in via prevalente, salvo che una posizione
24 riguardi la cosiddetta “Gestione separata”. In quest'ultimo caso,
cioè qualora concorrano con più attività autonome (di commerciante e di artigiano, per esempio) anche una delle categorie residuali di cui all'art. 2 comma 26 della legge n.
335/1995 (amministratore, sindaco o revisore di società, per esempio), il contribuente sarà tenuto a iscriversi a più forme previdenziali corrispondenti, da un lato, alle “varie attività
autonome” svolte quale commerciante, artigiano o coltivatore diretto e, dall'altro lato, alle “varie attività autonome” rientranti in una delle categorie residuali individuate dall'art. 2 comma 26
della citata legge n. 335/1995.
L'art. 1 comma 208 della legge n. 662/1996 non richiama invece tipologie lavorative diverse da quella autonoma e, in particolare, non si riferisce al lavoro subordinato, per il quale caso permane dunque l'assoggettamento alla disciplina generale posta dall'art. 1 comma 203.
A bene vedere, però, la sentenza impugnata non ragiona il proprio “decisum” sulla base del criterio di prevalenza di cui all'art. 1, comma 208, tra le “varie attività autonome”, escluse quelle categorie individuate dalla norma d'interpretazione autentica, per le quali vi è già l'obbligo d'iscrizione nella cosiddetta “Gestione separata” dell' , ma proprio con esteso Pt_1
richiamo dell'art. 1 comma 203, che anche l'appellante ritiene applicabile alla fattispecie.
25 La sentenza impugnata, a differenza di quanto l'appellante fin qui fa intendere con le deduzioni a sostegno del gravame, ha applicato alla fattispecie dedotta l'art. 1 comma 203, lettera c),
che richiama anch'esso un concetto di “abitualità e prevalenza”.
…
Al caso di specie non si attaglia, quindi, la giurisprudenza formatasi con riferimento all'art. 1, comma 208, e all'interpretazione autentica di cui all'art. 12 comma 11 del D.
L. 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010), che l'istituto appellante richiama con l'affermazione a pagina 6 dell'atto d'appello secondo cui, “in altre parole, gli (al caso di specie,
n.d.r.) si applica non il regime contributivo dell'attività
prevalente, bensì quello della doppia iscrizione a forme diverse di
assicurazione, fra loro compatibili perché fondate su presupposti
e redditi diversi.”
Quella giurisprudenza, infatti, ha perlopiù esaminato il caso del socio di società di capitali e/o di persone, titolare del potere di gestione e d'amministrazione con contemporanea attività anche di partecipazione al lavoro propriamente aziendale. Gli elementi che valgono a distinguere, per il socio, l'attività di amministratore da quella di partecipazione personale e prevalente al lavoro aziendale, condizione in presenza della quale scatta l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti
(accanto a quello d'iscrizione alla “gestione separata”), sono stati individuati dalla Suprema Corte, nella pronuncia n.
26 3240/2010, a Sezioni Unite, per cui: “E' noto che non esistono
disposizioni che indicano in dettaglio quali compiti siano
demandati alla figura dell'amministratore nella srl. E' vero però
che non può farsi rientrare nell'incarico solo il compimento di atti
giuridici, perché all'amministratore è affidata la gestione della
società, e dunque una attività di contenuto imprenditoriale, che si
estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di
produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e
proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte,
ancorché quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla
abitualità dell'impegno esecutivo. Tali elementi si distinguono da
quelli richiesti per la iscrizione alla gestione commercianti. Invero
detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale
introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore
autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano,
ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori
dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel
suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale
come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi)
all'interno dell'impresa”.
… Ora, quanto statuito in ordine all'accertamento della prevalenza dell'uno o dell'altro tipo di mansioni è rimasto superato dalla previsione della disposizione di interpretazione autentica, art. 12 co. 11 d.l. 78/2010, ritenuta legittima da
Corte Cost. 26.1.2012 n. 15, per cui in caso di svolgimento di
27 entrambe le attività autonome, non opera il principio dell'assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività
prevalente ed è legittima l'iscrizione sia presso l'una che presso l'altra gestione cumulativamente (v. Cass. 11804/2012 in motiv.: “…la regola espressa dalla norma risultante dalla
disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1,
comma 208,) e dalla disposizione di interpretazione autentica
(D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è molto chiara:
l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione
nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di
un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale
di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione
assicurativa presso l' , non fa scattare il criterio dell'"attività Pt_1
prevalente"; rimangono attività distinte e (sotto questo profilo)
autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo
assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa”).
Ciononostante il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite
appena citata è stato ritenuto consono, “poiché lo stesso attiene
non alla possibile applicazione del criterio di prevalenza tra le
attività ai fini di escludere la doppia iscrizione, criterio ormai
superato dalla giurisprudenza di legittimità in ragione della
sentenza delle Sezioni unite sopra richiamata, ma alla
determinazione degli elementi che valgono a distinguere, per il
socio, l'attività di amministratore da quella di partecipazione
28 personale al lavoro aziendale” (cfr. anche Corte di Cassazione,
sentenza n. 6262/2016).
I principi ora esposti trovano conferma e sunto in Cassazione,
Sez. Lav., sentenza n. 12560 del 18 maggio 2017, che specifica:
“…
5. Secondo le Sezioni Unite, la regola espressa dalla norma
risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996,
n. 662, art. 1, comma 208,) e dalla disposizione di
interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12,
comma 11) è nel senso che l'esercizio di attività di lavoro
autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che
si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale,
artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo
dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' , Pt_1
non fa scattare il criterio dell'"attività prevalente".
6. In altri
termini, per queste attività, non opera il criterio "semplificante"
(dell'art. 1, comma 208, cit.) e derogatorio - dell'unificazione della
posizione previdenziale in un'unica gestione con una sorta di
fictio juris per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano (o
coltivatore diretto), con caratteristiche tali da comportare
l'iscrizione alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse
un'unica attività d'impresa - quella "prevalente" - con la
conseguenza che unica è la posizione previdenziale.
7. Al
contrario, la regola espressa dalla norma risultante dalla
disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione
autentica è quella per la quale il concorso di attività di lavoro
29 autonomo (come amministratore della società), soggetta ex se alla
contribuzione nella Gestione separata sui compensi a tale titolo
percepiti, e quella di socio lavoratore della società stessa,
comporta l'obbligo della duplice iscrizione. 3 8. Sono stati così
superati i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con
la sentenza n. 3240/2010, così come sono stati superati i dubbi
di legittimità costituzionale e di compatibilità con l'art. 6 della
CEDU sollevati con riferimento alla norma di interpretazione
autentica (Corte Cost. n. 15/2012).
9. La sentenza della Sezioni
Unite di questa Corte è stata poi seguita da altre pronunce (Cass.
1 luglio 2015, n. 13446; Cass., 5 marzo 2013 n. 5444; v. pure
Cass., ord. '27 aprile 2016, n. 8303; Cass., 26 febbraio 2016, n.
3835), le quali - partendo dall'esatta premessa secondo cui
sussiste l'obbligo di iscrizione e contribuzione sia alla gestione
commercianti che a quella separata stante l'autonomia delle
posizioni - hanno affermato la necessità che per ciascuna di esse
ricorrano i presupposti previsti dalla legge, e cioè che si realizzi
una "coesistenza" di attività riconducibili, rispettivamente, al
commercio e all'amministrazione societaria. 10. Ai sensi della L.
23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, l'iscrizione alla
gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino
congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la
titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in
prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena
responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i
30 soci di s.r.I.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere
di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e
regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e
qualifiche professionali (in tal senso, Cass., n. 5444/2013, cit.).
…”.
Il caso di specie, come detto, non rientra invece nelle fattispecie considerate dall'art. 1 comma 208 più volte citato, perché la ricorrente/appellata non esercita due (o più) “varie attività
autonome”, all'interno – o meno – della medesima impresa,
eventualmente in concorrenza con un'attività assoggettabile all'iscrizione nella cosiddetta “gestione separata” dell' , ma Pt_1
un'attività da lavoro dipendente (soggetto, com'è ovvio, a contribuzione previdenziale) e una attività commerciale in forma di ditta individuale.
Se, però, “la regola generale” della previdenza sociale, espressa dalla normativa sopra richiamata, “è, quindi, che
all'espletamento di duplice attività lavorativa, quando per
entrambe si prevede la tutela assicurativa, deve corrispondere la
duplicità d'iscrizione” e che “non si ha, peraltro, duplicazione di
contribuzione, perché a ciascuna fa capo una attività diversa” e che ”inoltre, ciascuna delle obbligazioni contributive viene
parametrata sulla base dei compensi rispettivamente percepiti,
che non si cumulano, ma restano distinti e sottoposti alla
rispettiva aliquota di prelievo” (Corte di Cassazione, Sezioni
Unite, sentenza n. 3240/2010, citata, che in via esemplificativa
31 ha affermato anche che “non vi è dubbio che il lavoratore
dipendente, iscritto nella gestione AGO, presso la quale il datore
di lavoro versa la contribuzione, se, oltre alla attività
subordinata, svolge compiti di amministratore di società, per
questa attività debba essere iscritto alla gestione separata e ad
essa la società debba versare i contributi sul corrispettivo
erogato.”), allora è evidente che la mera sussistenza, in capo al contribuente, di un rapporto di lavoro dipendente part-time
(nella specie al 60%) non è idoneo ad escludere, per sé solo,
l'obbligatorietà dell'iscrizione nella “gestione commercianti”
derivante dall'espletamento della seconda attività lavorativa
(autonoma).
Ciò, d'altro canto, non significa, però, che è sufficiente lo svolgimento di un'attività qualsiasi per fare scattare l'obbligo d'iscrizione. La Suprema Corte, infatti, nella sentenza n.
12560/2017, già citata, ha avuto modo di specificare: “11. Non
basta, quindi, lo svolgimento di un'attività lavorativa (di natura
individuale o societaria) qualsiasi per essere iscritti ad un fondo
di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che
esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e
prevalenza. 12. In relazione al concetto di prevalenza, è tuttavia
opportuno chiarire che, ad avviso del collegio, i requisiti congiunti
di abitualità e prevalenza - necessari per l'iscrizione alla gestione
ed il cui onere della prova è a carico dell' , tenuto a provare i Pt_1
fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. ex multís Cass., 20
32 aprile 2002, n. 5763; Cass., 6 novembre 2009, n. 23600) -
devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di
reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo
riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto
considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente
l'oggetto sociale della srl (ovviamente al netto dell'attività
esercitata in quanto amministratore); e non già
comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi
(naturali, materiali e personali) dell'impresa. 13. Questa
interpretazione risponde maggiormente alla logica della norma,
volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, e, al
contempo, ad evitare di restringere l'area di applicazione
dell'assicurazione commercianti, lasciando fuori i casi in cui
l'attività del socio di srl, ancorché rilevante ed abituale, non
venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.”
Va, quindi, verificato se l'attività lavorativa concretamente espletata dalla ricorrente quale titolare della ditta individuale
“…” presenti i requisiti previsti dalla norma applicabile (l'art. 1
comma 203 della legge n. 662/1996) per fare scattare l'obbligo d'iscrizione e il conseguente obbligo contributivo (in questo senso anche il precedente di legittimità citato dall'appellante,
sentenza n. 20695 del 14 ottobre 2015, con cui la Suprema
Corte disponeva il rinvio per nuovo esame della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti di un
33 socio accomandatario di SAS contemporaneamente titolare di un rapporto di lavoro pubblico a tempo parziale). …”
------ (fine citazione ex art. 118 comma 1 disp. att. cpc);
4.2. Questa ricostruzione può essere mantenuta ferma. A
diverso esito non conduce il precedente di legittimità citato dal ricorrente/appellato (Cass. n. 18331/2020, che richiederebbe una comparazione, anche in termini di “consistenza numerica”,
tra l'attività di socio di una società commerciale nell'ambito di questa e il suo lavoro alle dipendenze di altre società), se non altro perché dal resoconto in fatto di quel precedente non si evince il carattere part time del rapporto di lavoro subordinato.
Inoltre, nella giurisprudenza di legittimità coeva e successiva
(Cass. n. 3635/2020 e Cass. n. 31158/2022) l'attenzione è
focalizzata sul “presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla
gestione commercianti” che è “dunque pur sempre lo svolgimento
di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa
gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a
suo tempo rimarcato da Cass. S.0 n. 3240 del 2010 -
l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento
imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare
commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti
in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e
prevalente all'interno dell'impresa.”
4.3. Le critiche dell' laddove imputano alla sentenza Pt_1
impugnata di avere misconosciuto la giurisprudenza di
34 legittimità formatasi intorno alla norma di interpretazione autentica dell'art. 1 comma 208 della legge n. 662/1996 non coglie nel segno. Del resto, questa disposizione non si trova neppure menzionata dal Tribunale. Il primo Giudice ha citato,
invece, il comma 203 dell'art. 1 della legge cit. e ha deciso la controversia in modo sfavorevole all' sulla base di questa Pt_1
norma, ritenuta applicabile alla fattispecie anche dall' Pt_1
imputandogli tuttavia un difetto di prova del requisito di cui alla lettera c) “partecipazione personale al lavoro aziendale con
carattere di abitualità e prevalenza” in ordine all'”impegno
qualitativo e quantitativo in azienda del titolare”. Ciò che manca,
secondo il Tribunale, tenuto conto del rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale e dell'”esiguo numero di
appartamenti locati”, sarebbe l'allegazione e la prova degli
“elementi necessari per accertare l'elemento della prevalenza.”
4.4. Sono parzialmente fondate le critiche dell''appellante laddove ritiene, contrariamente alla valutazione del Tribunale,
sufficientemente provata, anche in via presuntiva, l'attività
personale e prevalente del titolare sig. in seno CP_1
all'azienda, limitatamente al periodo dalla data di iscrizione retroattiva (01.04.2015) alla data d'iscrizione d'ufficio anche della coniuge signora come “collaboratrice familiare” Per_2
(01.07.2020).
4.5. Si è già detto che lo svolgimento dell'attività ricettiva turistica ha richiesto in concreto un pure minimo apporto
35 lavorativo (sia per la cura e pubblicizzazione dell'offerta turistica, sia per i servizi aggiuntivi delle lenzuola e della biancheria del bagno, del ricevimento con consegna delle chiavi e servizio informativo;
per il servizio di pulizia finale al cambio dei turisti ospitati).
4.6. Il ricorrente e titolare dell'azienda, sig. , non si è CP_1
avvalso, fino a luglio 2020, dell'apporto lavorativo di dipendenti o collaboratori autonomi. Solo a luglio 2020 ha formalizzato un rapporto di lavoro subordinato con la propria coniuge
(disconosciuto dall' e riqualificato in termini di Pt_1
collaborazione familiare). Il ricorrente ha allegato un impegno personale pure marginale indistintamente a sé e alla propria moglie, senza contestualizzazione temporale. Non vi sono emergenze dell'affidamento dei servizi (se non quello della consegna delle chiavi a cura dei vicini di casa in ipotesi eccezionali di assenza contemporanea dei coniugi all'arrivo di ospiti) a soggetti esterni, per cui Persona_3
presuntivamente se ne deduce lo svolgimento in proprio da parte dell'imprenditore individuale.
4.7. Tuttavia, tale ragionamento presuntivo favorevole all' Pt_1
opera unicamente fino al momento della formalizzazione dell'apporto lavorativo della coniuge signora Per_2
4.8. In assenza di ogni allegazione e prova delle concrete attività e degli impegni lavorativi necessari per la conduzione della struttura ricettiva in oggetto, onere a carico dell' dal Pt_1
36 momento in cui l'imprenditore si è avvalso di una collaboratrice per lo svolgimento delle esigue attività lavorative emergenti dagli atti di causa, la presunzione di un rilevante apporto personale all'attività aziendale, al di fuori del profilo organizzativo (che è
proprio del ruolo imprenditoriale, non oggetto della tutela assicurativa obbligatoria giusta la corrente affermazione della giurisprudenza di legittimità), in capo al ricorrente non CP_1
è più operante.
4.9. Da quel momento in poi, infatti, difetta ogni prova, che –
si ripete – era a carico dell' circa una rilevante e prevalente Pt_1
partecipazione all'attività aziendale del titolare dell'impresa,
essendo perfettamente ed ugualmente possibile (con la conseguenza che non vi è più presunzione univoca e grave) che la poca necessaria attività sia stata svolta esclusivamente o quantomeno in modo prevalente dalla coniuge collaboratrice (il che è coerente anche con il dato che quasi contestualmente al coinvolgimento della coniuge il ricorrente si sia potuto dedicare anche a una terza attività produttiva di reddito, emergente dalle dichiarazioni fiscali e non oggetto di discussione tra le parti).
4.10. In definitiva, l'esercizio di attività commerciale in capo al ricorrente/appellato può essere presuntivamente accertato per il periodo dall'01.04.2015 al 30.06.2020, ma non per il periodo successivo.
4.11. L'obbligo d'iscrizione del ricorrente/appellato alla gestione commercianti può trovare, quindi, conferma solo per detto
37 periodo.
4.12. L'avviso di addebito opposto va, pertanto, annullato in relazione a tutte le somme pretese per contribuiti e sanzioni per i periodi successivi al 01.07.2020.
5. A questo punto vanno esaminate le ulteriori eccezioni e difese reiterate dal ricorrente appellato.
5.1. Il ricorrente/appellato sostiene che, qualora l'attività
esercitata dovesse essere ritenuta di natura commerciale, gli si dovrebbe applicare non il “livello minimo imponibile”, come calcolato dall' nei verbali di accertamento e nell'avviso Pt_1
opposto, ma i contributo dovrebbero essere determinati in relazione al reddito effettivamente percepito “se inferiore al
livello minimo imponibile”, come previsto dall'art. 8 del D.L. n.
97/1995 (“disposizioni previdenziali per l'attività di
affittacamere”).
5.1.1. Questo motivo di opposizione all'avviso di addebito non è fondato.
5.1.2. L'art. 8 cit., che contiene una eccezionale norma previdenziale per una specifica attività turistica
(“affittacamere”), come tale non applicabile analogicamente o passibile di interpretazione estensiva, richiama espressamente la definizione di attività di affittacamere contenuta nel nono comma dell'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217. La così
richiamata legge quadro per il turismo contiene le definizioni delle strutture ricettive turistiche. Al comma nove la norma
38 definisce gli “esercizi di affittacamere” come “strutture composte
da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti
ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e,
eventualmente, servizi complementari.” Il successivo comma dieci definisce “le case e appartamenti per vacanze” che sono
“immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai
turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più
stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi
consecutivi.”
5.1.3. La legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, che reca “Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti
ammobiliati per le ferie”, all'art. 1 comma 1 definisce il proprio ambito di applicazione: “È soggetto alle disposizioni della
presente legge chi fornisce servizio di alloggio in non più di otto
camere o cinque appartamenti ammobiliati per comune, ubicati in
edifici non classificati come beni strumentali.” La legge provinciale, quindi, tratta per i propri fini di intervento normativo (denunce amministrative, servizi necessari e presupposti di qualità, etc.) come stessa categoria l'affittacamere e le case/gli appartamenti per ferie, con differenti limiti di quantità rispetto alla legge nazionale.
5.1.4. Tuttavia, ai fini di imposizione contributiva va applicata la norma statale per effetto del preciso richiamo di cui alla norma previdenziale (art. 8 del D.L. n. 97/1995).
5.1.5. E con riferimento a quest'ultima norma l'attività
39 ricettiva esercitata dal ricorrente/appellato non rientra in quella di attività di affittacamere di cui al nono comma dell'art. 6 della legge quadro per il turismo, a cui la norma previdenziale rinvia
(massimo sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati), ma in quella di cui al decimo comma
(appartamenti per vacanze arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti … nel corso di una o più
stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi).
5.1.6. Ne consegue l'inapplicabilità della norma eccezionale di cui all'art. 8 del D.L. n. 9771995 al caso di specie.
5.2. Il ricorrente/appellato sostiene che la fattispecie non rientri nel campo di applicazione della sanzione aggiuntiva “per
evasione” di cui all'art. 116 comma 8 lettera b) della legge 23
dicembre 2000, n. 388, da un lato per difetto della qualità
soggettiva di “datore di lavoro”, dall'altro per assenza della specifica volontà di non versare i contributi.
5.2.1. Il riferimento al “datore di lavoro”, contenuto all'epoca di emissione dell'avviso opposto (novembre 2023) nella lettera b) del comma 8 dell'art. 116 della legge n. 388/2000
(oggi eliso con il riferimento a tutti i soggetti tenuti al pagamento di contributi previdenziali), è stato da sempre univocamente ritenuto applicabile a tutti i soggetti tenuti al pagamento di contributi previdenziali, sia per effetto di
40 lavoratori dipendenti nell'impresa sia in relazione a obblighi contributivi dei lavoratori autonomi.
5.2.2. Nel caso di specie il ricorrente/appellato ha volontariamente omesso di denunciare l'attività commerciale svolta all' e di iscriversi nella pertinente gestione Pt_1
previdenziale. Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr.
quella citata dall' e successiva conforme), le condotte Pt_1
omissive del contribuente fondano una presunzione di volontarietà dell'occultamento dell'obbligo contributivo, fino a prova contraria che spetta al contribuente fornire (in questo senso depone anche il precedente citato per estratto dallo stesso ricorrente appellante, Cass. n. 6405/2017).
5.2.3. Nel caso di specie il ricorrente/appellato nulla ha provato, se non la sua convinzione erronea di non essere soggetto all'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti,
vuoi per l'assenza tout court di attività commerciale vuoi per difetto del requisito dell'abitualità e prevalenza nel lavoro in seno all'azienda.
5.3. Infine, il ricorrente/appellato censura anche l'eccessività
delle sanzioni applicate. Quelle in concreto applicate dall' Pt_1
supererebbero il tetto massimo del 60% della contribuzione omessa di cui all'art. 116, comma 8 lettera b) della legge n.
388/2000.
5.3.1. La disposizione fissa un limite massimo della sanzione civile (30% annuo sui contributi omessi) nella misura
41 del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
5.3.2. Gli importi esposti nell'avviso di addebito a titolo di
“sanzioni evasione” e riferiti a periodi bimensili superano il
60%, ma tale lievitazione degli importi trova giustificazione nella previsione di cui all'art. 116, comma 9 della legge n. 388/2000,
che dispone: “Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle
sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma
8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto,
sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli
interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.”
(cfr. anche l'informazione sul regime sanzionatorio applicato contenuta nei punti 3, 4 e 5 alle pagine 23/24 dell'avviso di addebito opposto).
6. Il calcolo delle somme dovute: La somma dovuta dal ricorrente appellante si ottiene sommando gli importi esposti nell'avviso di addebito a titolo di contributi e sanzioni (compresi gli interessi di mora ex art. 116 comma 9 della legge n.
388/2000 sino alla data di emissione dell'avviso e, quindi, sino al 24.11.2023) per i periodi ivi esposti dall'01.04.2015 al
30.06.2020. La somma ad oggi dovuta ammonta, quindi, a €
20.465,65 per contributi ed € 13.406,38 per sanzioni e interessi di mora sino al 24.11.2023, oltre agli ulteriori interessi di mora
42 ex art. 116 comma 9 della legge n. 388/2000 dal 25.11.2023 al saldo effettivo.
7. Le spese di lite: All'accoglimento parziale dell'appello consegue la decisione unitaria sull'allocazione delle spese del processo.
7.1. La fondatezza parziale del ricorso introduttivo, a cui consegue l'annullamento parziale dell'avviso di addebito opposto, e la riduzione per circa un terzo della pretesa contributiva dell' , giustificano ex art. 92 Controparte_2
cpc la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di un terzo (1/3). La condanna del ricorrente/appellato alla rifusione di due terzi (2/3) delle spese di lite all'appellante Pt_1
segue invece il principio della soccombenza (art. 91 cpc).
7.2. Il valore di causa è determinato dall'ammontare della pretesa contributiva riconosciuta dovuta (valore compreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00), con questioni in fatto e di diritto di complessità media. In primo grado non si è svolta una fase istruttoria autonoma. In secondo grado si è avuto un limitato incombente istruttorio (effettuazione di conteggi alternativi in contraddittorio tra le parti). L' non ha svolto difese Pt_1
conclusive scritte entro il termine all'uopo assegnato nel giudizio d'appello (in primo grado la fase decisoria è stata limitata all'udienza di discussione del 27.08.2024, in cui i procuratori delle parti si sono riportati agli “atti e documenti di
causa”). Si ritengono adeguati, in aderenza al D.M. n. 55/2014,
43 novellato con D.M. n. 37/2018 e da ultimo con D.M. n.
147/2022, pertanto i compensi medi per le fasi di studio e introduttive nonché i compensi minimi per le fasi decisionali per entrambi i gradi del giudizio (cause di previdenza in primo grado, causa d'appello per il secondo grado) e, pertanto (per intero, 1/1): a) per il giudizio di primo grado: € 1.701,00 per studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva ed € 1.838,00 per la fase decisionale, complessivamente, quindi, € 4.743,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge, e b) per il giudizio di secondo grado: €
2.058,00 per studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva ed €
1.735,00 per la fase decisionale, complessivamente, quindi, €
5.211,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 64,50 per contributo unificato, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei confronti Parte_1
di con ricorso in appello depositato il Controparte_1
24.10.2024 avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 144/2024 di data 27.08.2024,
44 in accoglimento parziale dell'appello e, quindi, in accoglimento solo parziale del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado,
dichiara
non dovute le somme per contributi, sanzioni e interessi di mora di cui all'avviso di addebito opposto n. n. 321 2023
00009094 74 000 di data 24.11.2023, emesso dalla sede dell di Bolzano, per i periodi successivi all'01.07.2020, che Pt_1
in parte qua annulla;
conferma
detto avviso di addebito, quindi, per i restanti periodi dall'01.04.2015 sino al 30.06.2020 per gli importi di €
20.465,65 a titolo di contributi e di € 13.406,38 a titolo di sanzioni civili e interessi di mora sino al 24.11.2023, oltre agli ulteriori interessi di mora ex art. 116 comma 9 della legge n.
388/2000 dal 25.11.2023 al saldo effettivo;
dichiara
le spese di lite del doppio grado del giudizio parzialmente compensate nella misura di un terzo (1/3);
condanna
l'appellato a rifondere all'appellante Controparte_1 [...]
due terzi (2/3) delle Parte_1
spese del doppio grado del giudizio, che liquida, per intero
(1/1): a) per il giudizio di primo grado in € 4.743,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste
45 soggette per legge, e b) per il giudizio di secondo grado in €
5.211,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 64,50 per contributo unificato, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 26.11.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
46
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Thomas Weissteiner Consigliere
dott.ssa Silvia Rosà Consigliera Oggetto:
contributi ha pronunciato la seguente commercianti
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 49/2024 RGP
promossa
da
, codice fiscale Parte_1
, in persona del suo Presidente pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Raimund Bauer ( e Lucia C.F._1
SI ( ) in forza di procura notarile C.F._2
rog. Not. di Roma dd. 22.03.2024 Rep. Persona_1
37875/7313, con domicilio eletto presso gli uffici dell'avvocatura I.N.P.S., piazza Domenicani 39, 39100 Bolzano
- appellante -
contro
1 , C.F.: residente in Controparte_1 C.F._3
39030 RA- AN (BZ), Via Metzmüller, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dagli Avv.ti Gerhard Brandstätter (C.F.:
) e OS TU (C.F.: CodiceFiscale_4 C.F._5
) del foro di Bolzano, con domicilio eletto presso il loro
[...]
studio in 39100 Bolzano (BZ), Via Dott. Streiter n. 12;
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 144/2024 di data 27.08.2024
Causa decisa all'udienza del 26.11.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
In totale riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n.
144/2024, contrariis rejectis:
A. respingersi in toto il ricorso del sig. con Controparte_1
integrale conferma dell'avviso di addebito opposto, oltre accessori / sanzioni / interessi di mora ex legge maturandi fino alla data dal saldo o la somma minore da accertarsi, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi oltre sanzioni e somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo, all' e comunque con rigetto Pt_1
di tutte le domande ex adverso proposte.
B. Rifusione di spese e competenze di entrambi grado di
2 giudizio.
- in via istruttoria: … omissis…
dei procuratori di parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria domanda, istanza e deduzione reietta, in via principale: rigettare le domande giudiziali di parte appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto e per tutte le ragioni esposte e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza;
in via subordinata: - per i motivi esposti, accertare e dichiarare
– interamente o, in via gradata, parzialmente – illegittime e/o –
interamente o, in via gradata, parzialmente – non dovute dal sig. le somme imposte nel qui impugnato avviso di CP_1
addebito n. 321 2023 00009094 74 000 a titolo di contributi,
somme aggiuntive, interessi e/o sanzioni;
- per l'effetto, disporre l'annullamento totale o, in subordine,
parziale, nella parte qua o nella parte accertata in corso di causa o risultante di giudizio, del qui impugnato avviso di addebito n. 321 2023 00009094 74 000, con ogni conseguente provvedimento di legge;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi per la rappresentanza e la difesa in entrambi i gradi di giudizio, di cui si chiede la liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 174/2022, oltre 15% spese generali, CPA
e IVA;
in via istruttoria: … omissis …;
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'odierno appellato ha chiesto al Controparte_1
Tribunale di Bolzano di accertare di non dovere le somme, in subordine di dovere una somma minore, anche in relazione alle sanzioni civili, il cui pagamento gli è stato richiesto dall' Pt_1
con l'avviso di addebito n. 321 2023 00009094 74 000,
notificato in data 19.12.2023 (ed emesso per una somma complessiva di € 51.592,59, addebitati a quest'ultimo a titolo di contributi da egli asseritamente dovuti alla “Gestione
Commercianti” dell' in seguito a iscrizione d'ufficio di data Pt_1
04.06.2021 con effetto retroattivo dal 01/04/2015 fino al
31/12/2022, nonché a titolo di sanzioni, interessi, spese di notifica ed oneri di riscossione). Esponeva il ricorrente che l' con verbale di accertamento e notificazione dd. Pt_1
03.06.2021, gli aveva contestato la presenza di presunte irregolarità e/o omissioni contributive in quanto, secondo la ricostruzione ivi operata, egli avrebbe esercitato, dal 01.04.2015
al 01.03.2021, l'attività di affittacamere in forma professionale e prevalente, senza tuttavia provvedere ai relativi adempimenti contributivi, ossia omettendo di iscrivere se stesso e la moglie –
che, secondo gli ispettori, avrebbe collaborato, a partire dal luglio 2020, all'attività imprenditoriale come collaboratrice familiare – alla Gestione Commercianti . Con detto verbale Pt_1
era stato invitato a corrispondere la minor somma di €
28.974,93 (di cui € 25.278,93 a titolo contributivo, oltre ad €
4 3.696,00 a titolo sanzionatorio). L'istituto disponeva, anche, in data 04.06.2021, l'iscrizione retroattiva del sig. e della CP_1
moglie alla Gestione Commercianti . Respinta l'istanza di Pt_1
autotutela presentata dal ricorrente, l' con “avviso bonario” Pt_1
del 23.08.2022 ha chiesto ancora una somma maggiore rispetto a quella precedentemente richiesta (€ 42.464,90). Il ricorso amministrativo proposto avverso quest'ultimo provvedimento non veniva deciso ed è seguita la notifica dell'opposto avviso di addebito.
2. A sostengo dell'azione di accertamento negativo il ricorrente esponeva al Tribunale, in fatto: - che da alcuni anni esso ricorrente metteva a disposizione per locazione turistica di breve durata tre (fino alla fine dell'anno 2016) rispettivamente quattro bilocali (a partire dall'anno 2017, per un totale di otto posti letti), situati all'interno dell'immobile di sua proprietà sito in Via Metzmüller n. 11, 39030 RA AN (BZ), dove risiede insieme alla moglie, prevalentemente nei periodi di maggiore affluenza turistica;
- che l'attività di locazione era regolarmente dichiarata ed attestata da parte del Comune di
RA AN (BZ); - che l'attività, per mezzo della ditta individuale del ricorrente – veniva svolta su base strettamente stagionale e sempre e comunque conformemente alle disponibilità e/o ai desideri del ricorrente e della sua famiglia;
-
che la locazione era caratterizzata dall'assenza di qualsivoglia servizio aggiuntivo alla persona (quale, ad esempio, il servizio di
5 cambio lenzuola e biancheria, il servizio colazione etc.); - che il ricorrente e/o la moglie si limitavano a consegnare e a ritirare le chiavi degli immobili all'inizio e alla fine del periodo di locazione;
- che l'attività connessa alla locazione degli appartamenti in questione impegnava il ricorrente e/o la moglie per poche ore alla settimana nei periodi di effettiva locazione,
nei restanti periodi l'impegno era uguale a zero;
- che da un punto di vista economico i ricavi ottenuti dal ricorrente mediante tale attività erano limitati e comunque marginali rispetto alle altre fonti di sostentamento del nucleo familiare;
-
che, infatti, l'occupazione principale del ricorrente è sempre stata quella di lavoratore dipendente (dal 09.01.2012 al
30.06.2019, il ricorrente svolgeva attività di lavoro dipendente a tempo parziale per 32 ore settimanali quale “assistente
marketing” presso l'Hotel Mirabell di VA (BZ); dal
02.07.2019 il ricorrente è dipendente, su base part-time per 24
ore settimanali della Biathlon Weltcup Komitee); - che alla luce delle dichiarazioni dei redditi era evidente la preponderanza dei guadagni derivanti da lavoro dipendente rispetto ai ricavati dell'impresa individuale. In diritto argomentava il ricorrente: -
che l'onere della prova della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti e della connessa pretesa contributiva era a carico dell' - che nel Pt_1
caso di specie era assente, in capo al ricorrente, un'attività di natura commerciale, per una duplice ragione: a) l'attività svolta
6 per mezzo dell'impresa individuale era da ricondurre ad una semplice locazione di immobili e non, come erroneamente sostenuto nel verbale unico di accertamento e notificazione, ad un'occupazione avente natura imprenditoriale e/o commerciale
(il ricorrente cita, ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. VI, n.
27376/2016 e n. 12981/2018); b) comunque, mancherebbero i requisiti della prevalenza e dell'abitualità, trattandosi di una attività assolutamente marginale sia sotto il profilo dell'impegno di tempo sia sotto quello del reddito ricavato rispetto all'occupazione principale del ricorrente (ossia all'attività di lavoro dipendente), ex art. 29 della L. 03/06/1975, n. 160. In
subordine, il ricorrente contestava l'ammontare delle singole voci indicate nell'avviso di addebito impugnato, anche con riferimento alla mancata applicazione, da parte dell' , Pt_1
della previsione di cui all'art. 8 del D.L. 29/03/1995, n. 97
(“Disposizioni previdenziali per l'attività di affittacamere”),
secondo cui, per l'attività di affittacamere a scopo turistico, la determinazione della contribuzione avviene “in rapporto al
reddito effettivamente percepito se inferiore al livello minimo
imponibile”. Inoltre, nella specie non sussisteva, in relazione alle somme aggiuntive, la fattispecie dell'evasione contributiva, sia per difetto della qualifica soggettiva (datore di lavoro) sia per mancanza dell'elemento soggettivo del dolo.
3. L' si è costituito in giudizio, ha difeso l'accertamento Pt_1
compiuto in sede ispettiva e l'iscrizione retroattiva del ricorrente
7 (e dall'01/07/2020 della moglie in qualità di collaboratrice familiare), ritenendo sussistere tutti i presupposti di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni (art. 29, l. 3 giugno 1975, n. 160,
nel testo sostituito dal comma 203 dell'art. 1, l. 23 dicembre
1996, n. 662). Ha argomentato anche la sussistenza della fattispecie evasiva in ordine al regime sanzionatorio applicato nell'avviso di addebito. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso con la conferma dell'avviso di addebito o, comunque, la condanna del ricorrente al pagamento della somma minore risultante all'esito dell'accertamento.
4. Il Tribunale ha accolto il ricorso, ha annullato l'avviso di addebito impugnato e ha posto le spese di lite a carico dell' . Controparte_2
5. In sintesi, il Tribunale, dopo avere richiamato la disposizione normativa ritenuta applicabile alla fattispecie (art. 29 della legge n. 160/1975, nel testo sostituito dal comma 203
dell'art. 1 della legge n. 662/1996), ha dato per “pacifico” la sussistenza di tutti presupposti per l'iscrizione in capo al ricorrente, ad eccezione di quello della “prevalenza” in rapporto comparativo con l'attività lavorativa subordinata di tipo part time, dovendosi valutare “l'impegno qualitativo e quantitativo in
azienda del titolare” e tenuto conto del fatto che “non si può
presumere la prevalenza della collaborazione” (il Tribunale cita a
8 sostegno Cass., n. 2665/2021 sull'insufficienza della qualità di socio accomandatario in società in accomandita semplice a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza). Il Tribunale ha ritenuto, perciò, che
“alla luce dei contratti di lavoro prodotti, considerato l'esiguo
numero di appartamenti locati” spettava “all' dedurre prima Pt_1
e provare poi gli elementi necessari per accertare l'elemento della
prevalenza” e che, però, “un tanto non è avvenuto, si limita Pt_1
a far riferimento ad un rapporto di lavoro di tipo part time. Ma
proprio le 32 risp. 24 ore settimanali lavorate dal ricorrente
costituiscono un indizio contrario. Posto che l'attività viene
esercitata assieme a sua moglie, non si può nemmeno ritenere
che il suo impegno superi 10 ore settimanali, e, quindi, la
posizione dell' non è sorretta da elementi necessari per Pt_1
mantenere in vita l'ava impugnato.”
6. Avverso questa decisione ha interposto appello l' Pt_1
affidato a un unico articolato motivo (rubricato “Violazione e
falsa applicazione dell'art. 2697 cc in relazione all'art. 2249 cc e
alla L. n. 613 del 1996, artt. 1 e 2, L. n. 1397 del 1960, art. 1 e L.
n. 662 del 1996, art. 1, comma 203”). Ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni già
rassegnate dinanzi al Tribunale (conferma dell'Ava, in subordine accertamento delle somme minori dovute e condanna
9 al pagamento).
7. Il sig. ha chiesto il rigetto dell'appello con Controparte_1
il favore delle spese del grado. Ha, comunque, riproposto tutte le eccezioni, difese ed istanze, anche istruttorie, già dedotte in primo grado.
8. La Corte ha invitato l'appellante a predisporre dei Pt_1
conteggi alternativi, per l'ipotesi di applicazione al caso di specie della previsione di cui all'art. 8 del D.L. n. 97/1995
(“disposizioni previdenziali per l'attività di affittacamere”), con regime sanzionatorio in ipotesi di evasione e/o semplice morosità (art. 116, comma 8, lettera b) e/o lettera a) della legge n. 388/2000).
9. Espletato l'incombente istruttorio nel contraddittorio delle parti, la causa è stata decisa all'udienza del 26.11.2025 con il dispositivo in calce di cui si è dato lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' censura l'impugnata sentenza: - per non avere Pt_1
tenuto conto del precedente della Suprema Corte (n.
20695/2015) secondo cui in fattispecie analoga (lavoratrice dipendente pubblica in regime di part time e contestuale qualità
di socia accomandataria di società commerciale) si applicherebbe “non il regime contributivo dell'attività prevalente,
bensì quello della doppia iscrizione a forme diverse di
assicurazione, tra loro compatibili perché fondate su presupposti
e redditi diversi: uno da impresa, che implica iscrizione alla
10 gestione commercianti, l'altro da lavoro subordinato”; - per non avere considerato, pure citando quanto previsto dalla L. n. 662
del 1996, art. 1, comma 203, che per il successivo comma 208,
in seguito all'interpretazione autentica fornita dall'art. 12,
comma 11 del D.L. 78/2010, convertito nella L. n. 122 del
2010, le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività
prevalente sarebbero solo quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' , Pt_1
mentre ne resterebbero esclusi i rapporti di lavoro per i quali è
obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26; -
per non avere da ciò dedotto che il caso del ricorrente (titolare della ditta individuale che svolge l'attività senza dipendenti e,
quindi, partecipando personalmente al lavoro aziendale) era escluso dall'ambito d'applicazione del comma 208, rientrando,
invece, nel paradigma del comma 203, lettera c), per cui non gli si applicherebbe “il regime contributivo dell'attività prevalente,
bensì quello della doppia iscrizione a forme diverse di
assicurazione, fra loro compatibili perché fondate su presupposti
e redditi diversi.” (atto d'appello, pagina 5). L'appellante, citando ampi stralci del precedente di questa Corte (sentenza n.
19/2018), ritiene contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale di avere dimostrato la sussistenza dei presupposti per
11 l'iscrizione, essendo pacifica la qualità del ricorrente appellato di titolare dell'impresa individuale imprenditore individuale,
“partecipando personalmente al lavoro aziendale (trattasi
dell'unico addetto all'impresa priva di dipendenti e/o
collaboratori autonomi fino al 07/2020 e successivamente con il
supporto di un collaboratore familiare) e assumendosi il rischio
d'impresa… Di fatto, il suo contributo all'attività commerciale
dell'azienda individuale, essendo l'unico apporto lavorativo, per
definizione è da dirsi “prevalente” e al contempo “abituale” (non
essendovi altri dipendenti e/o collaboratori ai quali demandare le
attività lavorative)”. L'istituto critica, quindi, l'affermato difetto di prova della “prevalenza”, perché “in realtà” avrebbe prodotto
“due verbali di accertamento (doc 3 e 4) e ha chiesto
l'ammissione della prova per testi. Non solo, anche i documenti
prodotti dalle parti sono indici inconfutabili per poter sostenere
che l'attività imprenditoriale del ricorrente era abituale e
prevalente (doc 9 e 14 ricorrente).”
2. Il gravame, incentrato con particolare rilievo sull'onere della prova, che l'appellante ritiene di avere assolto, sulla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio nella cosiddetta “gestione commercianti”, richiede la ricostruzione del fatto sulla base delle evidenze istruttorie:
2.1. Risulta da due verbali di accertamento (di data 03/06 e
04/06/2021, sub doc. n. 3 e 4 fascicolo che gli ispettori Pt_1
dell'Istituto hanno compiuto un accertamento della posizione
12 dei coniugi e in seguito alla Controparte_1 Persona_2
costituzione di un rapporto di lavoro dipendente (rapporto impiegatizio) a tempo pieno tra l'impresa individuale del primo e la seconda nel periodo estivo 2020.
2.2. La verifica è stata compiuta su base documentale (licenza amministrativa del ricorrente dal 2001 per la conduzione di
“residence”, per l'affitto turistico di appartamenti;
rapporto di lavoro dipendente del ricorrente “a tempo parziale”) e con l'audizione dei signori e (nel verbale del CP_1 Per_2
04/06/2021 è riportato che i due destinatari della verifica in data 28.4.2021 avrebbero “riferito dettagliatamente” – dal tedesco “ausführlich … berichtet” – dell'attività di locazione turistica dei quattro appartamenti;
tali verbali di audizione non sono, però, stati prodotti dall' e nel verbale le dichiarazioni Pt_1
non sono riportate per cui non è dato sapere come i destinatari dell'accertamento abbiano descritto in concreto l'attività da loro rispettivamente svolta).
2.3. Sulla base di questa verifica gli ispettori hanno concluso
(verbale del 03/06/2021) che il sig. va iscritto d'ufficio e CP_1
retroattivamente dall'01/04/2015 nella cosiddetta “gestione
commercianti” per l'intero periodo annuale “perché il signor
esercita la sua attività di lavoratore dipendente non a CP_1
tempo pieno ma a tempo parziale.”
2.4. Dal verbale del 04/06/2021, invece, risulta che gli ispettori hanno disconosciuto (“annulliert”) il rapporto di lavoro
13 dipendente tra l'impresa individuale del marito e la CP_1
moglie signora (denunciato per il periodo dal 13 luglio Per_2
2020 al 31 agosto 2020). Dall'audizione sarebbe, infatti, emerso che l'impiego della coniuge nell'impresa non presenterebbe le caratteristiche “classiche” del rapporto di lavoro subordinato,
perché la lavoratrice aveva dichiarato di non essere vincolata a orari di lavoro fissi e neppure a ordini o direttive del marito datore di lavoro. Sicché la coniuge veniva qualificata d'ufficio come collaboratrice familiare (cfr. provvedimenti d'scrizione sub doc. n. 2 fascicolo parte ). CP_1
2.5. L' ha dimesso, poi, oltre all'Ava impugnato (doc. n. 1), Pt_1
la visura camerale dell'impresa “Leitgeb R” (doc. n. 5),
da cui risulta l'attività prevalente “affittacamere” dal 2001 (e dal
2012 anche “organizzazione e pianificazione di feste e diverse
manifestazioni per conto proprio”.
2.6. Sub doc. n. 8 l' ha dimesso, infine, copia del “listino Pt_1
prezzi” per gli anni 2023 – 2024 degli “Appartments Metzmühle”
(insegna), da cui, oltre alle condizioni di prenotazione, storno e prezzi, è riportata l'inclusione nel prezzo del servizio lenzuola e asciugamani e che gli appartamenti sono dotati di cucina arredata, televisione, corrente elettrica.
2.7. L' richiama, poi, anche diversi documenti dimessi Pt_1
dalla controparte (fascicolo Leitgeb, documenti 7, 8, 9 e 14). Il
primo è costituito dalla denuncia amministrativa del Comune di
RA AN dell'attività di affitto di appartamenti turistici,
14 il secondo copia della visura camerale (già dimessa dall' , il Pt_1
terzo un rilevamento statistico del tasso di occupazione degli appartamenti, della durata media dei soggiorni, etc. nel periodo dal 2015 al 2022.
2.8. Il doc. n. 14 contiene, invece, le dichiarazioni dei redditi del ricorrente appellato per gli anni d'imposta dal 2015 al 2022.
Da questi risultano i redditi conseguiti dal ricorrente/appellato dall'attività di affitto di appartamenti turistici oggetto di accertamento degli ispettori e come riportati nel ricorso introduttivo del giudizio (e non contestati dall' : nel periodo Pt_1
d'imposta 2015 il sig. ha percepito da quest'attività € CP_1
6.259,00, nel periodo d'imposta 2016 € 6.581,00, nel periodo d'imposta 2017 € 10.622,00, nel periodo d'imposta 2018 €
15.618,00, nel periodo d'imposta 2019 € 10.356,00, nel periodo d'imposta 2020 € 8.412,00, nel periodo d'imposta 2021 €
7.356,00 e nel periodo d'imposta 2022 € 11.265,00.
2.9. Risulta, poi, che il ricorrente/appellato svolgeva nel periodo oggetto di causa attività di lavoro subordinato a tempo parziale, dal 09.01.2012 al 30.06.2019 per 32 ore settimanali quale “assistente marketing” alle dipendenze dell'Hotel Mirabell
di VA (BZ) (cfr. doc. n. 10 e n. 11 del fascicolo , CP_1
contratto di lavoro e cedolini paga) e dal 02.07.2019 per 24 ore settimanali alle dipendenze della “Biathlon Weltcup Komitee”
(cfr. doc. n. 12 e n. 13 del fascicolo , contratto di lavoro e CP_1
cedolini paga). Dall'attività di lavoro subordinato il ha in CP_1
15 tutti questi anni percepito la quota di maggior reddito rispetto all'attività di affitto appartamenti turistici (nel periodo d'imposta
2015 € 31.694,00, nel 2016 € 31.710,00, nel 2017 € 27.656,00,
nel 2018 € 34.669,00, nel 2019 € 27.369,00, nel 2020 €
26.712,00, nel 2021 € 26.683,00 e nel periodo d'imposta 2022
€ 27.211,00).
2.10. Accanto a questi redditi emergono dalle dichiarazioni fiscali del ricorrente/appellato altri redditi, accanto a quella di attività di lavoro subordinato e di attività di affitto di appartamenti turistici, ciò a partire dall'anno d'imposta 2019 (€
8.039,00 codice Ateco 960905; anno 2020 € 6.047 codice Ateco
829999, anno 2021 € 12.242 codice Ateco 829999 e anno 2022
€ 13.155 con codice Ateco 823999). Di questi redditi d'impresa entrambe le parti non hanno allegato e discusso nulla (solo l' nei conteggi richiesti da questa Corte, ha incluso anche Pt_1
tali redditi nei calcoli).
2.11. Sul versante delle prove orali, la difesa dell' ha solo Pt_1
formulato capitoli di prova tendenti alla conferma dei propri atti procedimentali (AVA – cap. 1; disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato della coniuge con atto di accertamento del
4.6.2021 – cap. 2; data di inizio dell'ispezione – cap. 3; titolarità
di licenza per la gestione di un residence dal 2001 e denuncia comunale pertinente – cap. 4 e cap. 5; - lavoro subordinato a tempo parziale del sig. “da diversi anni” – cap. 6; - CP_1
conclusioni raggiunte dagli ispettori sulla sussistenza dei
16 requisiti per l'iscrizione retroattiva per l'intero anno, causa lavoro parziale del ricorrente – cap. 7 e cap. 8; valutazione degli ispettori sulla non rilevanza delle disposizioni provinciali (L.P.
n. 12/1995) in tema di contribuzione – cap. 9; iscrizione della coniuge come collaboratrice familiare – cap. 10; classificazione dell'attività di affitta appartamenti nel settore terziario – cap.
11; contenuto del messaggio n. 11248 del 26.4.2010, non Pt_1
prodotto, circa la non iscrivibilità nella gestione commercianti di lavoratori subordinati a tempo pieno).
2.12. Nessun capitolo di prova dell' perlopiù oggetto delle Pt_1
prove documentali sopra esaminate o contenenti giudizi e valutazioni degli ispettori, ha per oggetto l'attività materiale e/o intellettuale richiesta nell'attività lavorativa concreta di affitto turistico di quattro appartamenti arredati e situati nell'immobile in cui la famiglia risiede e, Persona_3
soprattutto, chi abbia compiuto le attività lavorative necessarie.
2.13. Anche i capitoli di prova dedotti dal ricorrente/appellato non consentono di apprezzare in concreto e con contestualizzazione temporale chi abbia compiuto in concreto le attività lavorative (pure minime, di poche ore settimanali in periodo di affluenza turistica, peraltro caratterizzata asseritamente da stagionalità) necessarie per la conduzione dell'attività turistica.
2.14. Le prove orali, pure reiterate da entrambe le parti in appello, non dovevano pertanto essere assunte neppure in
17 secondo grado, difettando di rilevanza ai fini della presente decisione.
3. Stante la riproposizione delle eccezioni e difese già svolte in primo grado, prima di affrontare il merito dell'appello va verificato se l'attività svolta con l'impresa individuale dal ricorrente/appellato (attività di affitta appartamenti a breve durata a scopo turistico) sia da considerare “attività
commerciale” o se si possa concludere affermando che si tratti di semplice attività locativa con incasso di un canone di locazione, cioè un'attività di mero godimento degli immobili in cui sono situati i quattro appartamenti. Il ricorrente/appellato ha sostenuto nel ricorso introduttivo (e reiterato in appello) tale tesi, con richiamo alla giurisprudenza di legittimità che esclude lo svolgimento di attività commerciale laddove un soggetto
(anche in ipotesi organizzato quale ente societario) eserciti “un
attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla
riscossione dei relativi canoni, a meno che la stessa non si
inserisca in una più ampia prestazione di servizi quale l'attività
di intermediazione immobiliare” (Cass., n. 27376/2016; Cass. n.
12981/2018).
3.1. La tesi non convince.
3.2. I precedenti giurisprudenziali, che escludono la “semplice
locazione” dalle attività propriamente commerciali, sono attinenti a fattispecie in cui l'attività, anche se esercitata in forma imprenditoriale (individuale o societaria), è rigorosamente
18 limitata alla locazione di non breve durata di immobili a scopo abitativo o non abitativo e all'incasso dei relativi canoni (cfr.,
oltre ai precedenti citati dal ricorrente appellato, ad esempio
Cass. n. 10088/2018 e n. 21471/2019 in tema di locazione di un appartamento situato in località balneare, pervenuto in via ereditaria;
Cass. n. 6332/2017 in tema di locazione di albergo turistico;
la stessa fattispecie è quella trattata da Cass., n.
27376/2016, citata dall'appellato; Cass. n. 17643/2016 e n.
17328/2016 in tema di locazione di appartamenti a scopo abitativo).
3.3. La fattispecie oggetto di causa non è, però, inquadrabile nel mero godimento della proprietà immobiliare tramite semplice locazione e incasso del canone.
3.4. Il ricorrente/appellato con l'impresa individuale, che dal luglio 2020 si avvale anche della coniuge collaboratrice familiare, non si limita alla locazione dei tre (fino al 2016)
rispettivamente quattro (dal 2017) appartamenti/bilocali di proprietà situati nell'edificio in cui risiede con la famiglia, ma li conduce nell'ambito dell'attività ricettiva di affitto appartamenti a breve durata a scopo turistico.
3.5. L'attività e la struttura ricettiva sono dotate di licenza amministrativa e denunciate regolarmente al competente comune di RA AN. La struttura ricettiva trova la sua definizione nell'ordinamento statale nell'art. 6 (“Strutture
ricettive”) della legge 17 maggio 1983, n. 217 (legge quadro per
19 il turismo), che ai commi 9 e 10 definisce, rispettivamente, gli esercizi di “affittacamere” e quelli che mettono a disposizione
“case e appartamenti per vacanze”. A livello locale la L.P. n.
12/1995 (“Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti
ammobiliati per le ferie”) contiene norme definitorie e specifiche ulteriori e con finalità amministrative estranee a quelle propriamente contributive che interessano nella presente controversia.
3.6. Dalle pure scarne evidenze probatorie emerge una –
anche minima – prestazione di servizi aggiuntivi, come la messa a disposizione delle lenzuola e della biancheria per il bagno
(asciugamani), anche se senza servizio di ricambio infrasettimanale (e senza servizio colazione come sottolinea la difesa del ricorrente/appellato).
3.7. Inoltre, viene curata la pubblicizzazione anche tramite
Internet dell'attività ricettiva nonché la verifica statistica dell'affluenza, della durata media dei soggiorni, dei periodi con tasso di occupazione maggiore.
3.8. Altra attività, la cui prestazione è necessaria, è quella relativa al ricevimento degli ospiti con la consegna delle chiavi per gli appartamenti. In quell'occasione viene reso evidentemente anche un servizio di carattere informativo,
presuntivamente non esclusivamente limitato alla funzionalità e all'arredamento degli appartamenti, ma esteso anche ad altre esigenze connesse a un soggiorno turistico.
20 3.9. Risulta dal listino prezzi prodotto dall' la richiesta di Pt_1
un importo (€ 40,00) per la pulizia finale al termine del soggiorno. Trattasi di un servizio aggiuntivo (di pulizia) che fuoriesce anche esso dalla “semplice” locazione di un immobile.
Se ne deduce che lo svolgimento del servizio di pulizia, in proprio o tramite soggetti dipendenti/esterni, è a carico della struttura ricettiva turistica.
3.10. L'attività turistica svolta in forma imprenditoriale,
produttiva di reddito, appartiene a pieno titolo al settore terziario, nella specie al turismo.
3.11. La tesi che nel caso di specie non vi sarebbe “lo
svolgimento di un'attività di natura commerciale”, con conseguente esclusione dell'obbligo di iscrizione nella cd.
“gestione commercianti”, pertanto non è condivisibile.
4. Questa Corte ha già avuto modo di affrontare la questione della compatibilità tra attività lavorativa subordinata a tempo parziale e l'attività autonoma di tipo commerciale con un'impresa individuale nel precedente citato dalla difesa dell (sentenza n. 19/2018 della Corte d'Appello di Trento Pt_1
Sezione distaccata di Bolzano in RGP 33/2016).
4.1. L'inquadramento ivi proposto risulta a tutt'oggi attuale,
per cui se ne riporta, anche ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp.
att. cpc, per estratti la ricostruzione della fattispecie:
----- (inizio citazione ex art. 118 comma 1 disp. att. cpc)
“…. Il punto nodale del presente giudizio verte sul quesito se e
21 in che misura, in presenza di un soggetto che svolga contemporaneamente attività lavorativa come dipendente a tempo parziale (nel caso di specie impiegata a tempo indeterminato con part-time al 60% - …) e attività autonoma di tipo commerciale in forma di ditta individuale, debba essere valutato il concetto di prevalenza ed abitualità previsto dalla legislazione in tema di obbligo d'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge
22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni.
La materia è disciplinata dall'art. 1 comma 203 della l. 23
dicembre 1996, n. 662 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n.
160, art. 29 comma 1), che così statuisce: “l'obbligo di iscrizione
nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di
cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed
integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei
seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese
che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate
e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti
la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado,
ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b)
abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti
gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è
richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita
nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c)
partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di
22 abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da
leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in
albi, registri o ruoli”.
Il medesimo art. 1, comma 208, prevede poi, che “qualora i
soggetti di cui ai precedenti commi esercitino
contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività
autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti
nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi
dedicano personalmente la loro opera professionale in misura
prevalente. Spetta all' Controparte_3
decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente
all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto
interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del
provvedimento, al coniglio di amministrazione dell'Istituto, il
quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori
delle rispettive gestioni pensionistiche.”
A sua volta, la norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art, 12 comma 11 del D. L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, statuisce che il citato
“art. 1 comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si
interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il
principio dell'assoggettamento all'assicurazione prevista per
l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai
commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali
23 vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' . Pt_1
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1 comma
208 Legge n. 662 del 1996 i rapporti di lavoro per i quali è
obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale
di cui all'art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335.”
Quest'ultima disposizione disciplina l'obbligatorietà, a decorrere dall'1 gennaio 1996, dell'iscrizione presso l'apposita Gestione
separata presso l' , finalizzata all'estensione Pt_1
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, dei soggetti “che esercitano, per
professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro
autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle
imposte sui redditi …. Nonché i titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2 lettera
a) dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla
vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971”,
Con la norma d'interpretazione autentica il legislatore ha chiarito (cfr. per l'avvallo e legittimità della norma di interpretazione autentica, Corte di Cassazione, Sezioni Unite,
sentenza n. 17076 dell'8 agosto 2011 e Corte Costituzionale,
sentenza n. 15 del 26 gennaio 2012), che a fronte del contemporaneo svolgimento di “varie attività autonome”
assoggettabili a diverse forme previdenziali, vige l'obbligo d'iscrizione solo nell'assicurazione obbligatoria relativa all'attività svolta in via prevalente, salvo che una posizione
24 riguardi la cosiddetta “Gestione separata”. In quest'ultimo caso,
cioè qualora concorrano con più attività autonome (di commerciante e di artigiano, per esempio) anche una delle categorie residuali di cui all'art. 2 comma 26 della legge n.
335/1995 (amministratore, sindaco o revisore di società, per esempio), il contribuente sarà tenuto a iscriversi a più forme previdenziali corrispondenti, da un lato, alle “varie attività
autonome” svolte quale commerciante, artigiano o coltivatore diretto e, dall'altro lato, alle “varie attività autonome” rientranti in una delle categorie residuali individuate dall'art. 2 comma 26
della citata legge n. 335/1995.
L'art. 1 comma 208 della legge n. 662/1996 non richiama invece tipologie lavorative diverse da quella autonoma e, in particolare, non si riferisce al lavoro subordinato, per il quale caso permane dunque l'assoggettamento alla disciplina generale posta dall'art. 1 comma 203.
A bene vedere, però, la sentenza impugnata non ragiona il proprio “decisum” sulla base del criterio di prevalenza di cui all'art. 1, comma 208, tra le “varie attività autonome”, escluse quelle categorie individuate dalla norma d'interpretazione autentica, per le quali vi è già l'obbligo d'iscrizione nella cosiddetta “Gestione separata” dell' , ma proprio con esteso Pt_1
richiamo dell'art. 1 comma 203, che anche l'appellante ritiene applicabile alla fattispecie.
25 La sentenza impugnata, a differenza di quanto l'appellante fin qui fa intendere con le deduzioni a sostegno del gravame, ha applicato alla fattispecie dedotta l'art. 1 comma 203, lettera c),
che richiama anch'esso un concetto di “abitualità e prevalenza”.
…
Al caso di specie non si attaglia, quindi, la giurisprudenza formatasi con riferimento all'art. 1, comma 208, e all'interpretazione autentica di cui all'art. 12 comma 11 del D.
L. 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010), che l'istituto appellante richiama con l'affermazione a pagina 6 dell'atto d'appello secondo cui, “in altre parole, gli (al caso di specie,
n.d.r.) si applica non il regime contributivo dell'attività
prevalente, bensì quello della doppia iscrizione a forme diverse di
assicurazione, fra loro compatibili perché fondate su presupposti
e redditi diversi.”
Quella giurisprudenza, infatti, ha perlopiù esaminato il caso del socio di società di capitali e/o di persone, titolare del potere di gestione e d'amministrazione con contemporanea attività anche di partecipazione al lavoro propriamente aziendale. Gli elementi che valgono a distinguere, per il socio, l'attività di amministratore da quella di partecipazione personale e prevalente al lavoro aziendale, condizione in presenza della quale scatta l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti
(accanto a quello d'iscrizione alla “gestione separata”), sono stati individuati dalla Suprema Corte, nella pronuncia n.
26 3240/2010, a Sezioni Unite, per cui: “E' noto che non esistono
disposizioni che indicano in dettaglio quali compiti siano
demandati alla figura dell'amministratore nella srl. E' vero però
che non può farsi rientrare nell'incarico solo il compimento di atti
giuridici, perché all'amministratore è affidata la gestione della
società, e dunque una attività di contenuto imprenditoriale, che si
estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di
produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e
proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte,
ancorché quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla
abitualità dell'impegno esecutivo. Tali elementi si distinguono da
quelli richiesti per la iscrizione alla gestione commercianti. Invero
detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale
introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore
autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano,
ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori
dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel
suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale
come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi)
all'interno dell'impresa”.
… Ora, quanto statuito in ordine all'accertamento della prevalenza dell'uno o dell'altro tipo di mansioni è rimasto superato dalla previsione della disposizione di interpretazione autentica, art. 12 co. 11 d.l. 78/2010, ritenuta legittima da
Corte Cost. 26.1.2012 n. 15, per cui in caso di svolgimento di
27 entrambe le attività autonome, non opera il principio dell'assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività
prevalente ed è legittima l'iscrizione sia presso l'una che presso l'altra gestione cumulativamente (v. Cass. 11804/2012 in motiv.: “…la regola espressa dalla norma risultante dalla
disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1,
comma 208,) e dalla disposizione di interpretazione autentica
(D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è molto chiara:
l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione
nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di
un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale
di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione
assicurativa presso l' , non fa scattare il criterio dell'"attività Pt_1
prevalente"; rimangono attività distinte e (sotto questo profilo)
autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo
assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa”).
Ciononostante il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite
appena citata è stato ritenuto consono, “poiché lo stesso attiene
non alla possibile applicazione del criterio di prevalenza tra le
attività ai fini di escludere la doppia iscrizione, criterio ormai
superato dalla giurisprudenza di legittimità in ragione della
sentenza delle Sezioni unite sopra richiamata, ma alla
determinazione degli elementi che valgono a distinguere, per il
socio, l'attività di amministratore da quella di partecipazione
28 personale al lavoro aziendale” (cfr. anche Corte di Cassazione,
sentenza n. 6262/2016).
I principi ora esposti trovano conferma e sunto in Cassazione,
Sez. Lav., sentenza n. 12560 del 18 maggio 2017, che specifica:
“…
5. Secondo le Sezioni Unite, la regola espressa dalla norma
risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996,
n. 662, art. 1, comma 208,) e dalla disposizione di
interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12,
comma 11) è nel senso che l'esercizio di attività di lavoro
autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che
si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale,
artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo
dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' , Pt_1
non fa scattare il criterio dell'"attività prevalente".
6. In altri
termini, per queste attività, non opera il criterio "semplificante"
(dell'art. 1, comma 208, cit.) e derogatorio - dell'unificazione della
posizione previdenziale in un'unica gestione con una sorta di
fictio juris per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano (o
coltivatore diretto), con caratteristiche tali da comportare
l'iscrizione alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse
un'unica attività d'impresa - quella "prevalente" - con la
conseguenza che unica è la posizione previdenziale.
7. Al
contrario, la regola espressa dalla norma risultante dalla
disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione
autentica è quella per la quale il concorso di attività di lavoro
29 autonomo (come amministratore della società), soggetta ex se alla
contribuzione nella Gestione separata sui compensi a tale titolo
percepiti, e quella di socio lavoratore della società stessa,
comporta l'obbligo della duplice iscrizione. 3 8. Sono stati così
superati i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con
la sentenza n. 3240/2010, così come sono stati superati i dubbi
di legittimità costituzionale e di compatibilità con l'art. 6 della
CEDU sollevati con riferimento alla norma di interpretazione
autentica (Corte Cost. n. 15/2012).
9. La sentenza della Sezioni
Unite di questa Corte è stata poi seguita da altre pronunce (Cass.
1 luglio 2015, n. 13446; Cass., 5 marzo 2013 n. 5444; v. pure
Cass., ord. '27 aprile 2016, n. 8303; Cass., 26 febbraio 2016, n.
3835), le quali - partendo dall'esatta premessa secondo cui
sussiste l'obbligo di iscrizione e contribuzione sia alla gestione
commercianti che a quella separata stante l'autonomia delle
posizioni - hanno affermato la necessità che per ciascuna di esse
ricorrano i presupposti previsti dalla legge, e cioè che si realizzi
una "coesistenza" di attività riconducibili, rispettivamente, al
commercio e all'amministrazione societaria. 10. Ai sensi della L.
23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, l'iscrizione alla
gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino
congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la
titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in
prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena
responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i
30 soci di s.r.I.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere
di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e
regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e
qualifiche professionali (in tal senso, Cass., n. 5444/2013, cit.).
…”.
Il caso di specie, come detto, non rientra invece nelle fattispecie considerate dall'art. 1 comma 208 più volte citato, perché la ricorrente/appellata non esercita due (o più) “varie attività
autonome”, all'interno – o meno – della medesima impresa,
eventualmente in concorrenza con un'attività assoggettabile all'iscrizione nella cosiddetta “gestione separata” dell' , ma Pt_1
un'attività da lavoro dipendente (soggetto, com'è ovvio, a contribuzione previdenziale) e una attività commerciale in forma di ditta individuale.
Se, però, “la regola generale” della previdenza sociale, espressa dalla normativa sopra richiamata, “è, quindi, che
all'espletamento di duplice attività lavorativa, quando per
entrambe si prevede la tutela assicurativa, deve corrispondere la
duplicità d'iscrizione” e che “non si ha, peraltro, duplicazione di
contribuzione, perché a ciascuna fa capo una attività diversa” e che ”inoltre, ciascuna delle obbligazioni contributive viene
parametrata sulla base dei compensi rispettivamente percepiti,
che non si cumulano, ma restano distinti e sottoposti alla
rispettiva aliquota di prelievo” (Corte di Cassazione, Sezioni
Unite, sentenza n. 3240/2010, citata, che in via esemplificativa
31 ha affermato anche che “non vi è dubbio che il lavoratore
dipendente, iscritto nella gestione AGO, presso la quale il datore
di lavoro versa la contribuzione, se, oltre alla attività
subordinata, svolge compiti di amministratore di società, per
questa attività debba essere iscritto alla gestione separata e ad
essa la società debba versare i contributi sul corrispettivo
erogato.”), allora è evidente che la mera sussistenza, in capo al contribuente, di un rapporto di lavoro dipendente part-time
(nella specie al 60%) non è idoneo ad escludere, per sé solo,
l'obbligatorietà dell'iscrizione nella “gestione commercianti”
derivante dall'espletamento della seconda attività lavorativa
(autonoma).
Ciò, d'altro canto, non significa, però, che è sufficiente lo svolgimento di un'attività qualsiasi per fare scattare l'obbligo d'iscrizione. La Suprema Corte, infatti, nella sentenza n.
12560/2017, già citata, ha avuto modo di specificare: “11. Non
basta, quindi, lo svolgimento di un'attività lavorativa (di natura
individuale o societaria) qualsiasi per essere iscritti ad un fondo
di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che
esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e
prevalenza. 12. In relazione al concetto di prevalenza, è tuttavia
opportuno chiarire che, ad avviso del collegio, i requisiti congiunti
di abitualità e prevalenza - necessari per l'iscrizione alla gestione
ed il cui onere della prova è a carico dell' , tenuto a provare i Pt_1
fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. ex multís Cass., 20
32 aprile 2002, n. 5763; Cass., 6 novembre 2009, n. 23600) -
devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di
reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo
riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto
considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente
l'oggetto sociale della srl (ovviamente al netto dell'attività
esercitata in quanto amministratore); e non già
comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi
(naturali, materiali e personali) dell'impresa. 13. Questa
interpretazione risponde maggiormente alla logica della norma,
volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, e, al
contempo, ad evitare di restringere l'area di applicazione
dell'assicurazione commercianti, lasciando fuori i casi in cui
l'attività del socio di srl, ancorché rilevante ed abituale, non
venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.”
Va, quindi, verificato se l'attività lavorativa concretamente espletata dalla ricorrente quale titolare della ditta individuale
“…” presenti i requisiti previsti dalla norma applicabile (l'art. 1
comma 203 della legge n. 662/1996) per fare scattare l'obbligo d'iscrizione e il conseguente obbligo contributivo (in questo senso anche il precedente di legittimità citato dall'appellante,
sentenza n. 20695 del 14 ottobre 2015, con cui la Suprema
Corte disponeva il rinvio per nuovo esame della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti di un
33 socio accomandatario di SAS contemporaneamente titolare di un rapporto di lavoro pubblico a tempo parziale). …”
------ (fine citazione ex art. 118 comma 1 disp. att. cpc);
4.2. Questa ricostruzione può essere mantenuta ferma. A
diverso esito non conduce il precedente di legittimità citato dal ricorrente/appellato (Cass. n. 18331/2020, che richiederebbe una comparazione, anche in termini di “consistenza numerica”,
tra l'attività di socio di una società commerciale nell'ambito di questa e il suo lavoro alle dipendenze di altre società), se non altro perché dal resoconto in fatto di quel precedente non si evince il carattere part time del rapporto di lavoro subordinato.
Inoltre, nella giurisprudenza di legittimità coeva e successiva
(Cass. n. 3635/2020 e Cass. n. 31158/2022) l'attenzione è
focalizzata sul “presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla
gestione commercianti” che è “dunque pur sempre lo svolgimento
di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa
gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a
suo tempo rimarcato da Cass. S.0 n. 3240 del 2010 -
l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento
imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare
commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti
in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e
prevalente all'interno dell'impresa.”
4.3. Le critiche dell' laddove imputano alla sentenza Pt_1
impugnata di avere misconosciuto la giurisprudenza di
34 legittimità formatasi intorno alla norma di interpretazione autentica dell'art. 1 comma 208 della legge n. 662/1996 non coglie nel segno. Del resto, questa disposizione non si trova neppure menzionata dal Tribunale. Il primo Giudice ha citato,
invece, il comma 203 dell'art. 1 della legge cit. e ha deciso la controversia in modo sfavorevole all' sulla base di questa Pt_1
norma, ritenuta applicabile alla fattispecie anche dall' Pt_1
imputandogli tuttavia un difetto di prova del requisito di cui alla lettera c) “partecipazione personale al lavoro aziendale con
carattere di abitualità e prevalenza” in ordine all'”impegno
qualitativo e quantitativo in azienda del titolare”. Ciò che manca,
secondo il Tribunale, tenuto conto del rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale e dell'”esiguo numero di
appartamenti locati”, sarebbe l'allegazione e la prova degli
“elementi necessari per accertare l'elemento della prevalenza.”
4.4. Sono parzialmente fondate le critiche dell''appellante laddove ritiene, contrariamente alla valutazione del Tribunale,
sufficientemente provata, anche in via presuntiva, l'attività
personale e prevalente del titolare sig. in seno CP_1
all'azienda, limitatamente al periodo dalla data di iscrizione retroattiva (01.04.2015) alla data d'iscrizione d'ufficio anche della coniuge signora come “collaboratrice familiare” Per_2
(01.07.2020).
4.5. Si è già detto che lo svolgimento dell'attività ricettiva turistica ha richiesto in concreto un pure minimo apporto
35 lavorativo (sia per la cura e pubblicizzazione dell'offerta turistica, sia per i servizi aggiuntivi delle lenzuola e della biancheria del bagno, del ricevimento con consegna delle chiavi e servizio informativo;
per il servizio di pulizia finale al cambio dei turisti ospitati).
4.6. Il ricorrente e titolare dell'azienda, sig. , non si è CP_1
avvalso, fino a luglio 2020, dell'apporto lavorativo di dipendenti o collaboratori autonomi. Solo a luglio 2020 ha formalizzato un rapporto di lavoro subordinato con la propria coniuge
(disconosciuto dall' e riqualificato in termini di Pt_1
collaborazione familiare). Il ricorrente ha allegato un impegno personale pure marginale indistintamente a sé e alla propria moglie, senza contestualizzazione temporale. Non vi sono emergenze dell'affidamento dei servizi (se non quello della consegna delle chiavi a cura dei vicini di casa in ipotesi eccezionali di assenza contemporanea dei coniugi all'arrivo di ospiti) a soggetti esterni, per cui Persona_3
presuntivamente se ne deduce lo svolgimento in proprio da parte dell'imprenditore individuale.
4.7. Tuttavia, tale ragionamento presuntivo favorevole all' Pt_1
opera unicamente fino al momento della formalizzazione dell'apporto lavorativo della coniuge signora Per_2
4.8. In assenza di ogni allegazione e prova delle concrete attività e degli impegni lavorativi necessari per la conduzione della struttura ricettiva in oggetto, onere a carico dell' dal Pt_1
36 momento in cui l'imprenditore si è avvalso di una collaboratrice per lo svolgimento delle esigue attività lavorative emergenti dagli atti di causa, la presunzione di un rilevante apporto personale all'attività aziendale, al di fuori del profilo organizzativo (che è
proprio del ruolo imprenditoriale, non oggetto della tutela assicurativa obbligatoria giusta la corrente affermazione della giurisprudenza di legittimità), in capo al ricorrente non CP_1
è più operante.
4.9. Da quel momento in poi, infatti, difetta ogni prova, che –
si ripete – era a carico dell' circa una rilevante e prevalente Pt_1
partecipazione all'attività aziendale del titolare dell'impresa,
essendo perfettamente ed ugualmente possibile (con la conseguenza che non vi è più presunzione univoca e grave) che la poca necessaria attività sia stata svolta esclusivamente o quantomeno in modo prevalente dalla coniuge collaboratrice (il che è coerente anche con il dato che quasi contestualmente al coinvolgimento della coniuge il ricorrente si sia potuto dedicare anche a una terza attività produttiva di reddito, emergente dalle dichiarazioni fiscali e non oggetto di discussione tra le parti).
4.10. In definitiva, l'esercizio di attività commerciale in capo al ricorrente/appellato può essere presuntivamente accertato per il periodo dall'01.04.2015 al 30.06.2020, ma non per il periodo successivo.
4.11. L'obbligo d'iscrizione del ricorrente/appellato alla gestione commercianti può trovare, quindi, conferma solo per detto
37 periodo.
4.12. L'avviso di addebito opposto va, pertanto, annullato in relazione a tutte le somme pretese per contribuiti e sanzioni per i periodi successivi al 01.07.2020.
5. A questo punto vanno esaminate le ulteriori eccezioni e difese reiterate dal ricorrente appellato.
5.1. Il ricorrente/appellato sostiene che, qualora l'attività
esercitata dovesse essere ritenuta di natura commerciale, gli si dovrebbe applicare non il “livello minimo imponibile”, come calcolato dall' nei verbali di accertamento e nell'avviso Pt_1
opposto, ma i contributo dovrebbero essere determinati in relazione al reddito effettivamente percepito “se inferiore al
livello minimo imponibile”, come previsto dall'art. 8 del D.L. n.
97/1995 (“disposizioni previdenziali per l'attività di
affittacamere”).
5.1.1. Questo motivo di opposizione all'avviso di addebito non è fondato.
5.1.2. L'art. 8 cit., che contiene una eccezionale norma previdenziale per una specifica attività turistica
(“affittacamere”), come tale non applicabile analogicamente o passibile di interpretazione estensiva, richiama espressamente la definizione di attività di affittacamere contenuta nel nono comma dell'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217. La così
richiamata legge quadro per il turismo contiene le definizioni delle strutture ricettive turistiche. Al comma nove la norma
38 definisce gli “esercizi di affittacamere” come “strutture composte
da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti
ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e,
eventualmente, servizi complementari.” Il successivo comma dieci definisce “le case e appartamenti per vacanze” che sono
“immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai
turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più
stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi
consecutivi.”
5.1.3. La legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, che reca “Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti
ammobiliati per le ferie”, all'art. 1 comma 1 definisce il proprio ambito di applicazione: “È soggetto alle disposizioni della
presente legge chi fornisce servizio di alloggio in non più di otto
camere o cinque appartamenti ammobiliati per comune, ubicati in
edifici non classificati come beni strumentali.” La legge provinciale, quindi, tratta per i propri fini di intervento normativo (denunce amministrative, servizi necessari e presupposti di qualità, etc.) come stessa categoria l'affittacamere e le case/gli appartamenti per ferie, con differenti limiti di quantità rispetto alla legge nazionale.
5.1.4. Tuttavia, ai fini di imposizione contributiva va applicata la norma statale per effetto del preciso richiamo di cui alla norma previdenziale (art. 8 del D.L. n. 97/1995).
5.1.5. E con riferimento a quest'ultima norma l'attività
39 ricettiva esercitata dal ricorrente/appellato non rientra in quella di attività di affittacamere di cui al nono comma dell'art. 6 della legge quadro per il turismo, a cui la norma previdenziale rinvia
(massimo sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati), ma in quella di cui al decimo comma
(appartamenti per vacanze arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti … nel corso di una o più
stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi).
5.1.6. Ne consegue l'inapplicabilità della norma eccezionale di cui all'art. 8 del D.L. n. 9771995 al caso di specie.
5.2. Il ricorrente/appellato sostiene che la fattispecie non rientri nel campo di applicazione della sanzione aggiuntiva “per
evasione” di cui all'art. 116 comma 8 lettera b) della legge 23
dicembre 2000, n. 388, da un lato per difetto della qualità
soggettiva di “datore di lavoro”, dall'altro per assenza della specifica volontà di non versare i contributi.
5.2.1. Il riferimento al “datore di lavoro”, contenuto all'epoca di emissione dell'avviso opposto (novembre 2023) nella lettera b) del comma 8 dell'art. 116 della legge n. 388/2000
(oggi eliso con il riferimento a tutti i soggetti tenuti al pagamento di contributi previdenziali), è stato da sempre univocamente ritenuto applicabile a tutti i soggetti tenuti al pagamento di contributi previdenziali, sia per effetto di
40 lavoratori dipendenti nell'impresa sia in relazione a obblighi contributivi dei lavoratori autonomi.
5.2.2. Nel caso di specie il ricorrente/appellato ha volontariamente omesso di denunciare l'attività commerciale svolta all' e di iscriversi nella pertinente gestione Pt_1
previdenziale. Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr.
quella citata dall' e successiva conforme), le condotte Pt_1
omissive del contribuente fondano una presunzione di volontarietà dell'occultamento dell'obbligo contributivo, fino a prova contraria che spetta al contribuente fornire (in questo senso depone anche il precedente citato per estratto dallo stesso ricorrente appellante, Cass. n. 6405/2017).
5.2.3. Nel caso di specie il ricorrente/appellato nulla ha provato, se non la sua convinzione erronea di non essere soggetto all'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti,
vuoi per l'assenza tout court di attività commerciale vuoi per difetto del requisito dell'abitualità e prevalenza nel lavoro in seno all'azienda.
5.3. Infine, il ricorrente/appellato censura anche l'eccessività
delle sanzioni applicate. Quelle in concreto applicate dall' Pt_1
supererebbero il tetto massimo del 60% della contribuzione omessa di cui all'art. 116, comma 8 lettera b) della legge n.
388/2000.
5.3.1. La disposizione fissa un limite massimo della sanzione civile (30% annuo sui contributi omessi) nella misura
41 del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
5.3.2. Gli importi esposti nell'avviso di addebito a titolo di
“sanzioni evasione” e riferiti a periodi bimensili superano il
60%, ma tale lievitazione degli importi trova giustificazione nella previsione di cui all'art. 116, comma 9 della legge n. 388/2000,
che dispone: “Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle
sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma
8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto,
sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli
interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.”
(cfr. anche l'informazione sul regime sanzionatorio applicato contenuta nei punti 3, 4 e 5 alle pagine 23/24 dell'avviso di addebito opposto).
6. Il calcolo delle somme dovute: La somma dovuta dal ricorrente appellante si ottiene sommando gli importi esposti nell'avviso di addebito a titolo di contributi e sanzioni (compresi gli interessi di mora ex art. 116 comma 9 della legge n.
388/2000 sino alla data di emissione dell'avviso e, quindi, sino al 24.11.2023) per i periodi ivi esposti dall'01.04.2015 al
30.06.2020. La somma ad oggi dovuta ammonta, quindi, a €
20.465,65 per contributi ed € 13.406,38 per sanzioni e interessi di mora sino al 24.11.2023, oltre agli ulteriori interessi di mora
42 ex art. 116 comma 9 della legge n. 388/2000 dal 25.11.2023 al saldo effettivo.
7. Le spese di lite: All'accoglimento parziale dell'appello consegue la decisione unitaria sull'allocazione delle spese del processo.
7.1. La fondatezza parziale del ricorso introduttivo, a cui consegue l'annullamento parziale dell'avviso di addebito opposto, e la riduzione per circa un terzo della pretesa contributiva dell' , giustificano ex art. 92 Controparte_2
cpc la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di un terzo (1/3). La condanna del ricorrente/appellato alla rifusione di due terzi (2/3) delle spese di lite all'appellante Pt_1
segue invece il principio della soccombenza (art. 91 cpc).
7.2. Il valore di causa è determinato dall'ammontare della pretesa contributiva riconosciuta dovuta (valore compreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00), con questioni in fatto e di diritto di complessità media. In primo grado non si è svolta una fase istruttoria autonoma. In secondo grado si è avuto un limitato incombente istruttorio (effettuazione di conteggi alternativi in contraddittorio tra le parti). L' non ha svolto difese Pt_1
conclusive scritte entro il termine all'uopo assegnato nel giudizio d'appello (in primo grado la fase decisoria è stata limitata all'udienza di discussione del 27.08.2024, in cui i procuratori delle parti si sono riportati agli “atti e documenti di
causa”). Si ritengono adeguati, in aderenza al D.M. n. 55/2014,
43 novellato con D.M. n. 37/2018 e da ultimo con D.M. n.
147/2022, pertanto i compensi medi per le fasi di studio e introduttive nonché i compensi minimi per le fasi decisionali per entrambi i gradi del giudizio (cause di previdenza in primo grado, causa d'appello per il secondo grado) e, pertanto (per intero, 1/1): a) per il giudizio di primo grado: € 1.701,00 per studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva ed € 1.838,00 per la fase decisionale, complessivamente, quindi, € 4.743,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge, e b) per il giudizio di secondo grado: €
2.058,00 per studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva ed €
1.735,00 per la fase decisionale, complessivamente, quindi, €
5.211,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 64,50 per contributo unificato, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei confronti Parte_1
di con ricorso in appello depositato il Controparte_1
24.10.2024 avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 144/2024 di data 27.08.2024,
44 in accoglimento parziale dell'appello e, quindi, in accoglimento solo parziale del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado,
dichiara
non dovute le somme per contributi, sanzioni e interessi di mora di cui all'avviso di addebito opposto n. n. 321 2023
00009094 74 000 di data 24.11.2023, emesso dalla sede dell di Bolzano, per i periodi successivi all'01.07.2020, che Pt_1
in parte qua annulla;
conferma
detto avviso di addebito, quindi, per i restanti periodi dall'01.04.2015 sino al 30.06.2020 per gli importi di €
20.465,65 a titolo di contributi e di € 13.406,38 a titolo di sanzioni civili e interessi di mora sino al 24.11.2023, oltre agli ulteriori interessi di mora ex art. 116 comma 9 della legge n.
388/2000 dal 25.11.2023 al saldo effettivo;
dichiara
le spese di lite del doppio grado del giudizio parzialmente compensate nella misura di un terzo (1/3);
condanna
l'appellato a rifondere all'appellante Controparte_1 [...]
due terzi (2/3) delle Parte_1
spese del doppio grado del giudizio, che liquida, per intero
(1/1): a) per il giudizio di primo grado in € 4.743,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste
45 soggette per legge, e b) per il giudizio di secondo grado in €
5.211,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 64,50 per contributo unificato, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 26.11.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
46