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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 11/07/2024, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
IL GIUDICE MONOCRATICO DEL LAVORO in persona della d.ssa Laura Scarlatelli, all'esito della udienza a trattazione cartolare del 9.7.24, ha emesso, nella causa n.26/2024, la seguente
SENTENZA avente per oggetto "assegno di invalidità civile", promossa
DA
difeso da avv.to Q. Mescia Parte_1
ricorrente
CONTRO
difeso da avv.to U. Nucciarone CP_1
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente promuoveva procedimento ex art.445 bis cpc per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno mensile di invalidità civile;
il CTU riconosceva solo una percentuale di invaldità del 67% concludendo che “sulla base dell'attenta analisi della documentazione sanitaria ed a seguito dell'espletamento dell'esame clinico, si è constatato che il Sig. di 58 Parte_1 anni, è affetto da: • obesità grave di III grado, cardiopatia ipertensiva, psoriasi volgare, rizoartrosi di osteoartrosi CP_2 polidistrettuale in pz sottoposto ad intervento di discectomia lombo- sacrale. Sulla base di quanto precedentemente argomentato, si ritiene che il soggetto si possa ritenere con riduzione permanente Pt_2 della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/99)”.
pagina 1 di 3 Parte ricorrente contesta in questa sede il mancato riferimento da parte del ctu alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità, l'omessa valutazione della psoriasi e della osteoartrosi polidistrettuale.
L' sostiene che vi sia un mero dissenso diagnostico, che è CP_1 inammissibile la domanda di riconoscimento del diritto alla prestazione reclamata, che la psoriasi con artrite non determina alcun deficit motorio, che - l'OSAS di grado grave non risulta(va) dalla diagnosi.
*********
Premesso che in relazione alla dedotta mancata applicazione della tabella DM 5.2.92 la S.C. (cfr. Cassazione Sez.
6 - L, Ordinanza n.
23825 del 01/10/2018) precisa che “con riferimento al presupposto medico - legale ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con d.m. del 5 febbraio 1992, in attuazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1988, integra la norma primaria ed
è vincolante, con la conseguenza che la valutazione del giudice, che prescinda del tutto dall'esame di tale tabella, comporta un vizio di legittimità denunciabile con ricorso per Cassazione” e che tale principio implica che la perizia medica –che il GL richiama- è censurabile solo se non valuta le malattie secondo le percentuali della tabella ma non che vi è un obbligo specifico di indicare tali percentuali, l'opposizione va rigettata in quanto nel ricorso si sviluppano le medesime questioni già portate all'attenzione del CTU in sede di osservazioni alla bozza ed alle quali il perito ha dato puntuale ed esaustivo riscontro.
Infatti la psoriasi non è stata valutata come incisiva in quanto non determina(va) un deficit motorio (solo in presenza del quale la stessa rientra nelle classi funzionali invocate in ricorso che si riferiscono alla psoriasi con artrite) e il monitoraggio polisonografico del 03.11.2023 invocato non era presente nella pagina 2 di 3 documentazione prodotta o esibita (anche perché di formazione successiva alla visita peritale del 30.10.13).
Nulla per le spese di lite ed onere di quelle della CTU eseguita in prime cure (liquidata in dispositivo) a carico dell' ex CP_1 dichiarazione art. 152 disp. Att. Cpc in atti.
PQM
dichiara che l'istante non si trova nelle condizioni sanitarie per il godimento dell'assegno di invalidità civile;
nulla per le spese di lite;
pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica eseguita CP_1 nella fase ATP, liquidando al dr. l'onorario di euro Per_1
290,00 oltre iva e cpa.
Campobasso 10.7.24 Il Giudice del lavoro
Laura Scarlatelli
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