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18 dicembre 2024
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3 gennaio 2026
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20 febbraio 2026
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Art. 36. Sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale 1. Al fine di procedere a una revisione complessiva della disciplina concernente l'accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , nonche' del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992 , e' sospesa fino agli esiti delle attivita' del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad apposita intesa nell'ambito della medesima Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
1-bis. ((La revisione di cui al comma 1 prevede, ai fini della selezione degli erogatori con cui stipulare degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di parita' di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalita', consenta di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuita' assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilita'.)) 1-ter ((La procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1-bis prevede un sistema premiale che valorizza l'erogatore con riferimento:)) a) ((alla capacita' di fornire sul territorio i servizi richiesti, alla capillarita' dei servizi assicurati e ai volumi delle prestazioni eseguite negli anni;)) b) ((agli investimenti realizzati per migliorare la qualita' delle prestazioni e per rinnovare e aggiornare tecnologicamente gli strumenti e i dispositivi utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni;)) c) ((all'adeguato rapporto tra personale qualificato impegnato e numero degli assistiti;)) d) ((alla capacita' produttiva tale da contribuire a smaltire le liste di attesa nella branca di accreditamento;)) e) ((per le strutture operanti sul territorio per le quali la dimensione organizzativa assume rilievo prevalente rispetto a quella tecnologico-strutturale, all'apporto concretamente dimostrato, anche con riferimento a esperienze pregresse e consolidate nella realizzazione di livelli qualitativamente elevati di assistenza, valorizzando la conoscenza approfondita delle specificita' del territorio di riferimento e dei relativi setting assistenziali, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da bisogni complessi o da condizioni di fragilita'.))
1-bis. ((La revisione di cui al comma 1 prevede, ai fini della selezione degli erogatori con cui stipulare degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di parita' di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalita', consenta di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuita' assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilita'.)) 1-ter ((La procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1-bis prevede un sistema premiale che valorizza l'erogatore con riferimento:)) a) ((alla capacita' di fornire sul territorio i servizi richiesti, alla capillarita' dei servizi assicurati e ai volumi delle prestazioni eseguite negli anni;)) b) ((agli investimenti realizzati per migliorare la qualita' delle prestazioni e per rinnovare e aggiornare tecnologicamente gli strumenti e i dispositivi utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni;)) c) ((all'adeguato rapporto tra personale qualificato impegnato e numero degli assistiti;)) d) ((alla capacita' produttiva tale da contribuire a smaltire le liste di attesa nella branca di accreditamento;)) e) ((per le strutture operanti sul territorio per le quali la dimensione organizzativa assume rilievo prevalente rispetto a quella tecnologico-strutturale, all'apporto concretamente dimostrato, anche con riferimento a esperienze pregresse e consolidate nella realizzazione di livelli qualitativamente elevati di assistenza, valorizzando la conoscenza approfondita delle specificita' del territorio di riferimento e dei relativi setting assistenziali, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da bisogni complessi o da condizioni di fragilita'.))
Commentari • 4
- 1. LE PRESTAZIONI SANITARIE - Regole e finanziamenti del Ssn secondo i criteri della competitivitàAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 12 febbraio 2025 · 10.423668
Giurisprudenza • 17
- 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/10/2025, n. 7716Provvedimento: […] In tale quadro non sembra che la Regione abbia abusato della propria discrezionalità amministrativa, del resto assai ampia, dal momento che l'art. 8-quinquies, d.lgs. n. 502 del 1992, non detta norme stringenti per la ripartizione del budget regionale tra le strutture accreditate. Al riguardo è anche opportuno evidenziare che la tutela della concorrenza dovrebbe essere garantita già a monte dallo svolgimento periodico di “procedure trasparenti, eque e non discriminatorie” per l'individuazione delle strutture con cui stipulare contratti (come previsto dall'art. 8-quinquies cit., comma 1-bis, disposizione peraltro attualmente sospesa ai sensi dell'art. 36, comma 1, legge n. 193 del 2024).Leggi di più...
- appello amministrativo·
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