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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 26/05/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3836/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Santa Kumbasar ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3836/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZANNONI MONIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ROMA N.29 42122 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. ZANNONI MONIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBINI Controparte_1 C.F._2
FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIALE XX SETTEMBRE, 67 41049 SASSUOLO presso il difensore avv. COLOMBINI FEDERICA
CONVENUTO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “Ogni contraria istanza reietta, Accertato che il
, anche in epoca successiva al suo forzoso allontanamento dalla casa coniugale, si è Pt_1 sempre occupato dei bisogni della famiglia preoccupandosi di corrispondere alla moglie un contributo mensile per il mantenimento delle figlie, di fare la spesa alimentare, di pagare tutte le spese relative alle utenze di casa, di far fronte alle spese condominiali di pagare in via esclusiva, sino all'aprile 2022, della scuola materna frequentata dalle bambine, nulla ricevendo a titolo di rimborso. Accertato che risulta, tra le altre cose, Controparte_1 titolare di buoni fruttiferi per €uro 104.600,00. Accertato che , dal giugno 2021 CP_1 all'agosto 2022, ha avuto il possesso esclusivo del libretto postale n. 47318455, cointestato con il Signor;
Accertato che dal 07.07.2021 alla chiusura del rapporto in data Parte_1
pagina 1 di 6 29.07.2022 sono stati effettuati da n. 26 prelievi, non autorizzati, per Controparte_1
€uro 15.600,00; Accertato che non ha offerto prova della titolarità Controparte_1 esclusiva delle somme di denaro giacente sul libretto cointestato;
Accertata, quindi, la contitolarità dell'oggetto del contratto e comproprietà delle somme depositate sul libretto de quo ed il conseguente diritto di di vedersi ritornare le somme indebitamente Parte_1 prelevate dalla moglie, senza autorizzazione alcuna;
Dirsi tenuta e condannarsi
[...]
a restituire al marito , ut supra domiciliato e difeso e per il titolo CP_1 Parte_1 di cui in premessa, la somma di €uro 7.800,00 o la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia all'esito delle emergenze processuali, oltre ad interessi di mora
e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Respingersi la domanda riconvenzionale formulate dall'avversario in quanto infondata in fatto ed in diritto e poichè materia estranea alla presente controversia. Atteso il comportamento di che ha Controparte_1 resistito in giudizio con dolo e/o colpa grave condannarsi la stessa per lite temeraria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:” Contariis reiectis Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: IN VIA PRINCIPALE Accertato e dichiarato che parte delle somme depositate sul libretto postale cointestato n. 47318455 sono di pertinenza esclusiva di e Controparte_1 che le somme da quest'ultima prelevate da luglio 2021 ad aprile 2022 sono state utilizzate per sopperire ai bisogni famigliari, respingersi tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti;
IN VIA RICONVENZIONALE - accertato e dichiarato che ha illegittimamente trattenuto la somma di € 320,00 quale quota Parte_1 del 50% spettante alla convenuta per i mesi di aprile e maggio 2022 dell'assegno unico delle figlie, dirsi tenuto e condannare alla restituzione a favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 320,00 o la diversa somma provata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- accertato e dichiarato che ha Parte_1 utilizzato per l'acquisto della propria autovettura Fiat 500 tg. GE528PH la somma di €
1.800,00 percepita a titolo di assegni famigliari per le figlie, dirsi tenuto e condannare alla restituzione a favore di della somma di € 900,00 pari alla Parte_1 Controparte_1 quota del 50% spettante alla convenuta dei predetti assegni famigliari, o la diversa somma provata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre ad interessi dal dovuto al saldo;
- accertato e dichiarato che detiene illegittimamente i beni e gli effetti personali di Parte_1 proprietà della sig.ra di cui all'elenco depositato in atti, dirsi tenuto e Controparte_1 condannare alla restituzione di tutti i suddetti beni ed effetti personali e/o al Parte_1
pagina 2 di 6 pagamento di una somma di equivalente valore o determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
- accertato e dichiarato che parte delle somme depositate sul libretto postale cointestato n. 47318455 sono di pertinenza esclusiva di , dirsi tenuto e Controparte_1 condannare alla restituzione delle predette somme nella misura provata in Parte_1 corso di causa o ritenuta di giustizia;
- nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, disporre la compensazione, totale o parziale, delle somme dovute con le somme riconosciute a favore di di cui alla domanda riconvenzionale Controparte_1
e disporre la condanna di al pagamento dell'eventuale somma residua dovuta a Parte_1 favore della convenuta. Vinte le spese di giustizia”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per sentirla condannare alla restituzione della somma di € 7.800,00 corrispondente CP_1 alla metà degli asseriti prelievi effettuati dalla predetta nell'arco temporale dal 7/7/2021 al
29/7/2022 dal libretto di risparmio postale n. 47318455 cointestato.
Nello specifico parte attrice ha riferito di essersi allontanato dalla casa coniugale in data
27/6/2021 lasciando il libretto nella disponibilità della signora , dalla quale si è CP_1 separato nell'aprile 2022; di avere comunque provveduto al mantenimento del nucleo familiare facendosi carico delle spese alimentari, condominiali e varie come indicate in atto di citazione, compreso un mantenimento di € 300,00 mensili per le figlie minori;
di avere verificato che sul libretto cointestato nell'arco temporale di nove mesi erano stati effettuati prelievi per €
15.600,00 imputabili alla moglie;
che alla data del 13/2/2021 il libretto de quo presentava un saldo attivo di € 24.921,30; di avere ricevuto a titolo di cointestatario del libretto postale la somma di € 4017,00 corrispondente alla metà della giacenza alla sua chiusura.
pagina 3 di 6 Si è costituita in giudizio la quale ha contestato in fatto e in diritto la domanda Controparte_1 avversaria, di cui ha chiesto il rigetto, formulando altresì domanda riconvenzionale al fine di ottenere il pagamento della somma di € 320,00 quale quota del 50% spettante alla convenuta a titolo di assegno unico delle figlie per i mesi di aprile e maggio 2022; della somma di € 900,00 pari alla metà della somma di € 1800,00 asseritamente percepita dal per l'acquisto della Pt_1 propria vettura Fiat 500 tg. GE528PH a titolo di assegni famigliari per le figlie, nonché alla restituzione di tutti i beni indicati in comparsa di costituzione ovvero al loro equivalente in danaro di proprietà della convenuta e trattenuti dal;
nell'ipotesi di accoglimento della Pt_1 domanda attorea ha chiesto disporre la compensazione sulle reciproche partite creditorie.
La causa è stata istruita con il deposito delle memorie istruttorie, produzioni documentali e prove orali e, all'udienza del 2/12/2024 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'ammissibilità delle produzioni documentali di parte convenuta questo giudice si è già espresso con ordinanza in data 1/9/2023 che si richiama.
In merito alle richieste istruttorie formulate dalle parti e non ammesse e reiterate in sede di comparsa conclusionale, si ribadisce la loro inammissibilità per i motivi già esposti nell'ordinanza ammissiva delle prove.
Fatte queste premesse, ritiene questo Giudice che la domanda dell'attore non sia fondata e non possa essere accolta .
Va precisato che il regime patrimoniale del rapporto coniugale fra le parti è quello della separazione dei beni, come documentalmente provato dal doc. 19 prodotto dalla convenuta con la comparsa di costituzione, ossia dall'estratto dell'atto di matrimonio attestante la scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dai documenti di causa emerge che i prelievi oggetto di contestazione da parte di e Parte_1 pari ad € 15.600,00 sono stati effettuati nell'arco temporale tra il 18/8/2020 e il 21/4/2022 (doc.
10 di parte attrice) e quindi in costanza di matrimonio, essendosi i coniugi separati ad aprile
2022.
E altresì documentato cha alla data dell'estinzione del libretto postale vi erano 8.050,00 euro di cui la metà pari ad € 4.017,00 è stata corrisposta a parte attrice.
Si deve osservare al riguardo come la cointestazione, con firma disgiunta, di un conto corrente o, come nella specie, di un libretto postale determini una presunzione iuris tantum di comproprietà delle somme ivi versate a norma dell'art. 1298, secondo comma c.c.. Come noto,
pagina 4 di 6 difatti, «la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854
c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa»
(Cassazione civile sez. II, 29/04/2019, n.11375 ; Cass. 23.9.2015 n. 18777; Corte d'appello di
Bologna, sez. I civile, Sentenza n. 569/2017 del 20.09.2016, depositata il 03.03.2017;Corte di
Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18777 del 23/09/2015; vedi conformi, ex multis, Corte di cassazione 26.10.1981 n. 5584; Sez. 1, Sentenza n. 28839 del 05/12/2008; Sez. 3, Sentenza n.
19305 del 08/09/2006).
Nel caso di specie la parte attrice – cui incombeva il relativo onere - non ha vinto tale presunzione.
Al contrario dall'istruttoria è emerso che ha versato sul conto cointestato con Controparte_1 il marito le seguenti somme: in data 4/7/2016 €7300,00 proveniente dagli stipendi guadagnati nell'impresa familiare (testi e ); in data 18/7/2016 € Tes_1 Testimone_2
2800,00 provenienti dall'eredità paterna (teste ); in data 31/8/2016 € Testimone_3
3.874,77 provenienti da “incasso effetti” come dichiarato da a pag. 3 della prima Parte_1 memoria istruttoria.
Costituisce circostanza pacifica in causa, in quanto non contestata, che parte attrice abbia lasciato la casa coniugale e quindi la moglie e le figlie ancora molto piccole, nel luglio 2021; che la signora si sia dovuta occupare delle minori, peraltro di precarie condizioni di salute;
che abbia corrisposto per il mantenimento di moglie e figlie un contributo Parte_1 mensile di € 300,00 fino alla data della sentenza di separazione .
Appare verosimile pertanto che la convenuta, priva di retribuzione, abbia attinto, come dalla stessa dichiarato, dal libretto postale per mantenere se e le figlie e quindi che abbia utilizzato le somme prelevate dal libretto cointestato per far fronte alle esigenze della famiglia, circostanza peraltro documentata in causa (cfr. doc.ti allegati alla memoria depositata in data
11/5/2023 di parte convenuta).
In quanto tali pertanto le spese sostenute dalla convenuta non sono ripetibili.
In proposito si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione che si è così pronunciata: “Le spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. -
pagina 5 di 6 che nella fattispecie traggono provvista in un conto cointestato -, non determinano alcun il diritto al rimborso” (Cass. 28772/2023).
Significativa, inoltre, a parere di questo giudice, la circostanza che abbia lasciato Parte_1 nella disponibilità della moglie il libretto postale senza peraltro porre alla veti al CP_1 suo utilizzo.
La domanda attorea deve pertanto essere respinta.
Resta infine da esaminare la domanda riconvenzionale della convenuta.
Risulta provata in causa solo la domanda avente ad oggetto il pagamento della somma di €
320,00 pari al 50% dell'assegno unico percepito da per intero atteso che parte Parte_1 convenuta ha ammesso la circostanza e non ha provato la restituzione della somma de qua come dichiarato in atti (cfr. memoria in data 8/5/2023).
Non possono trovare accoglimento le altre domande della convenuta formulate in via riconvenzionale in quanto non sufficientemente provate.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo come da D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del GOP dott.ssa Monica Santa Kumbasar, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
-respinge la domanda attorea;
-condanna parte attrice al pagamento a favore della convenuta della somma di € 320,00 oltre interessi dal dovuto al saldo:
-condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti di che Controparte_1 si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge.
-assorbita o respinta ogni altra domanda.
Reggio Emilia lì 23 maggio 2025.
Il GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Santa Kumbasar ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3836/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZANNONI MONIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ROMA N.29 42122 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. ZANNONI MONIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBINI Controparte_1 C.F._2
FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIALE XX SETTEMBRE, 67 41049 SASSUOLO presso il difensore avv. COLOMBINI FEDERICA
CONVENUTO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “Ogni contraria istanza reietta, Accertato che il
, anche in epoca successiva al suo forzoso allontanamento dalla casa coniugale, si è Pt_1 sempre occupato dei bisogni della famiglia preoccupandosi di corrispondere alla moglie un contributo mensile per il mantenimento delle figlie, di fare la spesa alimentare, di pagare tutte le spese relative alle utenze di casa, di far fronte alle spese condominiali di pagare in via esclusiva, sino all'aprile 2022, della scuola materna frequentata dalle bambine, nulla ricevendo a titolo di rimborso. Accertato che risulta, tra le altre cose, Controparte_1 titolare di buoni fruttiferi per €uro 104.600,00. Accertato che , dal giugno 2021 CP_1 all'agosto 2022, ha avuto il possesso esclusivo del libretto postale n. 47318455, cointestato con il Signor;
Accertato che dal 07.07.2021 alla chiusura del rapporto in data Parte_1
pagina 1 di 6 29.07.2022 sono stati effettuati da n. 26 prelievi, non autorizzati, per Controparte_1
€uro 15.600,00; Accertato che non ha offerto prova della titolarità Controparte_1 esclusiva delle somme di denaro giacente sul libretto cointestato;
Accertata, quindi, la contitolarità dell'oggetto del contratto e comproprietà delle somme depositate sul libretto de quo ed il conseguente diritto di di vedersi ritornare le somme indebitamente Parte_1 prelevate dalla moglie, senza autorizzazione alcuna;
Dirsi tenuta e condannarsi
[...]
a restituire al marito , ut supra domiciliato e difeso e per il titolo CP_1 Parte_1 di cui in premessa, la somma di €uro 7.800,00 o la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia all'esito delle emergenze processuali, oltre ad interessi di mora
e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Respingersi la domanda riconvenzionale formulate dall'avversario in quanto infondata in fatto ed in diritto e poichè materia estranea alla presente controversia. Atteso il comportamento di che ha Controparte_1 resistito in giudizio con dolo e/o colpa grave condannarsi la stessa per lite temeraria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:” Contariis reiectis Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: IN VIA PRINCIPALE Accertato e dichiarato che parte delle somme depositate sul libretto postale cointestato n. 47318455 sono di pertinenza esclusiva di e Controparte_1 che le somme da quest'ultima prelevate da luglio 2021 ad aprile 2022 sono state utilizzate per sopperire ai bisogni famigliari, respingersi tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti;
IN VIA RICONVENZIONALE - accertato e dichiarato che ha illegittimamente trattenuto la somma di € 320,00 quale quota Parte_1 del 50% spettante alla convenuta per i mesi di aprile e maggio 2022 dell'assegno unico delle figlie, dirsi tenuto e condannare alla restituzione a favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 320,00 o la diversa somma provata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- accertato e dichiarato che ha Parte_1 utilizzato per l'acquisto della propria autovettura Fiat 500 tg. GE528PH la somma di €
1.800,00 percepita a titolo di assegni famigliari per le figlie, dirsi tenuto e condannare alla restituzione a favore di della somma di € 900,00 pari alla Parte_1 Controparte_1 quota del 50% spettante alla convenuta dei predetti assegni famigliari, o la diversa somma provata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre ad interessi dal dovuto al saldo;
- accertato e dichiarato che detiene illegittimamente i beni e gli effetti personali di Parte_1 proprietà della sig.ra di cui all'elenco depositato in atti, dirsi tenuto e Controparte_1 condannare alla restituzione di tutti i suddetti beni ed effetti personali e/o al Parte_1
pagina 2 di 6 pagamento di una somma di equivalente valore o determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
- accertato e dichiarato che parte delle somme depositate sul libretto postale cointestato n. 47318455 sono di pertinenza esclusiva di , dirsi tenuto e Controparte_1 condannare alla restituzione delle predette somme nella misura provata in Parte_1 corso di causa o ritenuta di giustizia;
- nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, disporre la compensazione, totale o parziale, delle somme dovute con le somme riconosciute a favore di di cui alla domanda riconvenzionale Controparte_1
e disporre la condanna di al pagamento dell'eventuale somma residua dovuta a Parte_1 favore della convenuta. Vinte le spese di giustizia”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per sentirla condannare alla restituzione della somma di € 7.800,00 corrispondente CP_1 alla metà degli asseriti prelievi effettuati dalla predetta nell'arco temporale dal 7/7/2021 al
29/7/2022 dal libretto di risparmio postale n. 47318455 cointestato.
Nello specifico parte attrice ha riferito di essersi allontanato dalla casa coniugale in data
27/6/2021 lasciando il libretto nella disponibilità della signora , dalla quale si è CP_1 separato nell'aprile 2022; di avere comunque provveduto al mantenimento del nucleo familiare facendosi carico delle spese alimentari, condominiali e varie come indicate in atto di citazione, compreso un mantenimento di € 300,00 mensili per le figlie minori;
di avere verificato che sul libretto cointestato nell'arco temporale di nove mesi erano stati effettuati prelievi per €
15.600,00 imputabili alla moglie;
che alla data del 13/2/2021 il libretto de quo presentava un saldo attivo di € 24.921,30; di avere ricevuto a titolo di cointestatario del libretto postale la somma di € 4017,00 corrispondente alla metà della giacenza alla sua chiusura.
pagina 3 di 6 Si è costituita in giudizio la quale ha contestato in fatto e in diritto la domanda Controparte_1 avversaria, di cui ha chiesto il rigetto, formulando altresì domanda riconvenzionale al fine di ottenere il pagamento della somma di € 320,00 quale quota del 50% spettante alla convenuta a titolo di assegno unico delle figlie per i mesi di aprile e maggio 2022; della somma di € 900,00 pari alla metà della somma di € 1800,00 asseritamente percepita dal per l'acquisto della Pt_1 propria vettura Fiat 500 tg. GE528PH a titolo di assegni famigliari per le figlie, nonché alla restituzione di tutti i beni indicati in comparsa di costituzione ovvero al loro equivalente in danaro di proprietà della convenuta e trattenuti dal;
nell'ipotesi di accoglimento della Pt_1 domanda attorea ha chiesto disporre la compensazione sulle reciproche partite creditorie.
La causa è stata istruita con il deposito delle memorie istruttorie, produzioni documentali e prove orali e, all'udienza del 2/12/2024 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'ammissibilità delle produzioni documentali di parte convenuta questo giudice si è già espresso con ordinanza in data 1/9/2023 che si richiama.
In merito alle richieste istruttorie formulate dalle parti e non ammesse e reiterate in sede di comparsa conclusionale, si ribadisce la loro inammissibilità per i motivi già esposti nell'ordinanza ammissiva delle prove.
Fatte queste premesse, ritiene questo Giudice che la domanda dell'attore non sia fondata e non possa essere accolta .
Va precisato che il regime patrimoniale del rapporto coniugale fra le parti è quello della separazione dei beni, come documentalmente provato dal doc. 19 prodotto dalla convenuta con la comparsa di costituzione, ossia dall'estratto dell'atto di matrimonio attestante la scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dai documenti di causa emerge che i prelievi oggetto di contestazione da parte di e Parte_1 pari ad € 15.600,00 sono stati effettuati nell'arco temporale tra il 18/8/2020 e il 21/4/2022 (doc.
10 di parte attrice) e quindi in costanza di matrimonio, essendosi i coniugi separati ad aprile
2022.
E altresì documentato cha alla data dell'estinzione del libretto postale vi erano 8.050,00 euro di cui la metà pari ad € 4.017,00 è stata corrisposta a parte attrice.
Si deve osservare al riguardo come la cointestazione, con firma disgiunta, di un conto corrente o, come nella specie, di un libretto postale determini una presunzione iuris tantum di comproprietà delle somme ivi versate a norma dell'art. 1298, secondo comma c.c.. Come noto,
pagina 4 di 6 difatti, «la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854
c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa»
(Cassazione civile sez. II, 29/04/2019, n.11375 ; Cass. 23.9.2015 n. 18777; Corte d'appello di
Bologna, sez. I civile, Sentenza n. 569/2017 del 20.09.2016, depositata il 03.03.2017;Corte di
Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18777 del 23/09/2015; vedi conformi, ex multis, Corte di cassazione 26.10.1981 n. 5584; Sez. 1, Sentenza n. 28839 del 05/12/2008; Sez. 3, Sentenza n.
19305 del 08/09/2006).
Nel caso di specie la parte attrice – cui incombeva il relativo onere - non ha vinto tale presunzione.
Al contrario dall'istruttoria è emerso che ha versato sul conto cointestato con Controparte_1 il marito le seguenti somme: in data 4/7/2016 €7300,00 proveniente dagli stipendi guadagnati nell'impresa familiare (testi e ); in data 18/7/2016 € Tes_1 Testimone_2
2800,00 provenienti dall'eredità paterna (teste ); in data 31/8/2016 € Testimone_3
3.874,77 provenienti da “incasso effetti” come dichiarato da a pag. 3 della prima Parte_1 memoria istruttoria.
Costituisce circostanza pacifica in causa, in quanto non contestata, che parte attrice abbia lasciato la casa coniugale e quindi la moglie e le figlie ancora molto piccole, nel luglio 2021; che la signora si sia dovuta occupare delle minori, peraltro di precarie condizioni di salute;
che abbia corrisposto per il mantenimento di moglie e figlie un contributo Parte_1 mensile di € 300,00 fino alla data della sentenza di separazione .
Appare verosimile pertanto che la convenuta, priva di retribuzione, abbia attinto, come dalla stessa dichiarato, dal libretto postale per mantenere se e le figlie e quindi che abbia utilizzato le somme prelevate dal libretto cointestato per far fronte alle esigenze della famiglia, circostanza peraltro documentata in causa (cfr. doc.ti allegati alla memoria depositata in data
11/5/2023 di parte convenuta).
In quanto tali pertanto le spese sostenute dalla convenuta non sono ripetibili.
In proposito si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione che si è così pronunciata: “Le spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. -
pagina 5 di 6 che nella fattispecie traggono provvista in un conto cointestato -, non determinano alcun il diritto al rimborso” (Cass. 28772/2023).
Significativa, inoltre, a parere di questo giudice, la circostanza che abbia lasciato Parte_1 nella disponibilità della moglie il libretto postale senza peraltro porre alla veti al CP_1 suo utilizzo.
La domanda attorea deve pertanto essere respinta.
Resta infine da esaminare la domanda riconvenzionale della convenuta.
Risulta provata in causa solo la domanda avente ad oggetto il pagamento della somma di €
320,00 pari al 50% dell'assegno unico percepito da per intero atteso che parte Parte_1 convenuta ha ammesso la circostanza e non ha provato la restituzione della somma de qua come dichiarato in atti (cfr. memoria in data 8/5/2023).
Non possono trovare accoglimento le altre domande della convenuta formulate in via riconvenzionale in quanto non sufficientemente provate.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo come da D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del GOP dott.ssa Monica Santa Kumbasar, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
-respinge la domanda attorea;
-condanna parte attrice al pagamento a favore della convenuta della somma di € 320,00 oltre interessi dal dovuto al saldo:
-condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti di che Controparte_1 si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge.
-assorbita o respinta ogni altra domanda.
Reggio Emilia lì 23 maggio 2025.
Il GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
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