Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/03/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in primo grado al n. 1188/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Martino Angelini e Leonardo Conserva Parte_1
-attore-
E
rappresentata e difesa dall' Avv. Pietro Fasano Controparte_1
-convenuta-
Le parti precisavano le loro conclusioni come da note scritte depositate telematicamente.
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio chiedendo accertarsi che la convenuta aveva Parte_1 Controparte_1
acquistato due immobili ed un'auto con denaro fornito da esso attore e che aveva ricevuto la somma di euro 12000,00 assumendo l'obbligo di ritrasferire detti beni ed il denaro in suo favore.Chiedeva
pronunciarsi sentenza di trasferimento a proprio favore della proprietà dei beni e dell'auto e condannarsi la convenuta a restituire la somma di euro 12.000,00.Si costituiva negando l'esistenza Controparte_1
del pactum fiduciae e chiedendo il rigetto delle avverse domande.In rito, va rilevato che entrambe le parti in lite hanno riconosciuto (rif. verbale di udienza del 4/2/2025) essere intervenuto accordo transattivo con cui hanno conciliato la presente controversia in relazione a tutte le domande avanzate con l'atto di citazione.Risulta, infatti, che le parti in lite hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice
ex art. 185 c.p.c. dandovi attuazione attraverso atto pubblico di transazione rogato in data 27/1/2025 con
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avvenuta conclusione di accordo transattivo, con cui è stato bonariamente definito l'intero oggetto della presente controversia, è fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere in quanto fa venir meno l'interesse ad agire delle parti, necessario ai sensi dell'art. 100 c.p.c., affinchè possa addivenirsi ad una decisione sul merito della lite.Essendo intervenuta cessazione della materia del contendere residuerebbe la sola statuizione sulle spese di lite che, tuttavia, va omessa avendo entrambe le parti implicitamente rinunciato alla relativa rifusione attraverso la congiunta richiesta di compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo transattivo tra le parti;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Taranto, 24/3/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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