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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 18/02/2026, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2794/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IOVINO GABRIELE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 20087/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 028 2025 9009 136436000 2017 2017
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 252/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste per le spese di giudizio
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso del 31 ottobre 2025 Ricorrente_2, rappresentato e difeso come in atti, proponeva, con atto notificato in data 31.10.2025, ricorso avverso il sollecito di pagamento 02820259009136436000 notificato in data 06/10/2025 avente ad oggetto la richiesta di pagamento del bollo auto per l'anno 2017 per un importo di €. 402,91, riferito alla vettura di sua proprietà targata Targa_1, in favore della Regione Campania, richiesto con la cartella esattoriale n. 02820240040153272, notificata in 09/01/2025.
Avverso detta cartella, il CE presentava ricorso in autotutela alla Regione Campania e all'Agenzia Entrate
e ON nonché alla Corte di Giustizia Tributaria di 1 Grado di Caserta, con RgR. 2387/2025 deducendo vari motivi.
Nel giudizio de quo si costituiva la Regione Campania.
Prima dell'udienza fissata per il 19/09/2025 il ricorrente addiveniva al pagamento del dovuto, depositando la ricevuta dello stesso e chiedendo la cessazione della materia del contendere;
ciò nonostante in data
06/10/2025 l'odierno ricorrente si vedeva recapitare sollecito di pagamento in questione avente ad oggetto sempre il bollo auto anno 2017 per il veicolo di sua proprietà tg Targa_1, ovvero quello già versato in data 08/09/2025.
Pertanto il CE in data 10/10/2025 e 20/10/2025 inoltrava richiesta di esercizio dell'autotutela chiedendo il discarico nonché l'annullamento del predetto sollecito per aver lo stesso adempiuto all'obbligazione di pagamento, senza ricevere alcuna risposta né numero di protocollo.
In data 28/10/2025 l'Agenzia Entrate e ON di Caserta, in risposta a quanto inviato, chiedeva l'inoltro dei documenti d'identità del ricorrente e del suo legale, che gli venivano immediatamente inviati senza che l'Agenzia comunicasse più nulla.
Con successive memorie illustrative il ricorrente ribadiva le doglianze esposte in ricorso, evidenziando che l'ente resistente aveva depositato un provvedimento di discarico/sgravio che non era mai stato notificato al ricorrente né al suo procuratore, di fatto mancando le ricevute di spedizione e di trasmissione. Tale mancanza aveva costretto il ricorrente a dover agire giudizialmente per chiedere la nullità dell'atto oggi impugnato.
Pertanto chiedeva la condanna dell' Ente per lite temeraria.
Evidenziava che l'atto di sgravio risultava di fatto emesso in data 03/11/2025 ossia dopo la notifica del ricorso, avvenuta a mezzo pec in data 31/10/2025, e nonostante l'invio di ben tre istanze in autotutela inoltrate alle stesse parti resistenti.
Precisava, inoltre, che tale provvedimento (di cui solo ora ne era venuto a conoscenza) dimostrava che il contribuente nulla doveva alle controparti. Tale atto quindi annullava di fatto l'intimazione oggetto di odierno giudizio.
Concludeva rilevando che, considerato il pagamento del dovuto la pretesa impositoria era quindi da considerarsi vana così come il sollecito di pagamento.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-ON rappresentando che nell'esaminare il contenuto del ricorso, prendeva posizione in sede preliminare ed assorbente evidenziando che in data 8/9/2025 era pervenuto il pagamento della cartella.
Il sollecito di pagamento, purtroppo, era già stato spedito in data antecedente, ragion per cui il contribuente si era visto recapitare nuovamente la richiesta. In ragione di tutto quanto precedeva, e in applicazione dei princìpi di cui alla L. 212/2000, avendo riguardo ai princìpi di correttezza e buona fede dovuti dalle parti nell'ambito del processo tributario, l'Agente della ON tanto deduceva affinché l'adita Corte di
Giustizia Tributaria potesse dichiarare, ai sensi dell'art. 46, D.Lgs. 546/92, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, ai sensi del comma 1 della norma appena citata, e in applicazione di quanto statuito dalla giurisprudenza di vertice (Cass. 3950/2017) in tema di compensazione delle spese dipendente da un provvedimento di annullamento in autotutela.”
Tutto ciò premesso, Agenzia delle Entrate-ON, riportandosi a tutto quanto esposto in premessa, essendo la causa istruita “per tabulas”, rinunciava espressamente alla pubblica udienza, concludendo perché disattendendo ogni avversa argomentazione fosse dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
Ed esaminate le richieste delle parti non può che disporre l'estinzione del giudizio.
La Corte, tenuto conto della validità dei motivi posti a base del gravame, non opposti dall'ente resistente, preso atto di quanto affermato nelle controdeduzioni dalla Agenzia delle Entrate-ON concernente l'esplicito riconoscimento dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo tributario in questione fattone dal ricorrente,
e pertanto in sintesi della fondatezza del presente ricorso, dichiara la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Attesa la dichiarata tardiva comunicazione al ricorrente del provvedimento di avvenuto totale discarico per annullamento in autotutela del relativo ruolo, onere posto a carico dell'ente resistente, consegue la condanna alle spese che si liquidano come in dispositivo.
Il principio di soccombenza virtuale impone, tuttavia, all'amministrazione che in via di autotutela abbia revocato l'atto impugnato, di far fronte alle spese di giudizio, qualora il ricorrente ne abbia fatta richiesta, comprendendosi anche le spese del contributo unificato, laddove versato.
Va infatti precisato che, secondo la sentenza della Consulta sentenza n.274 del 12/7/2005, il fondamento della condanna alle spese di giudizio non ha natura sanzionatoria né di risarcimento dei danni, ma è mera conseguenza della soccombenza, anche se solo virtuale.
Residua infatti la domanda accessoria delle spese di lite, che sono necessarie per l'instaurazione della fase precontenziosa stante il disposto delle norme sopra indicate.
Per quanto sopra è evidente che legittimamente il contribuente che ha visto annullato l'atto in fase di autotutela, qualora non ottenga una rifusione delle spese che ha sostenuto per la presentazione del reclamo ricorso, possa legittimamente adire il Giudice ove non ritenga di rinunciarvi.
Alla stregua di quanto precede, è un dato inequivocabile di fatto e di diritto che la Agenzia delle Entrate-
ON debba ritenersi responsabile di aver dato origine ad un giudizio del tutto infondato, sicchè l'onere va posto a carico della medesima e liquidato come in dispositivo, comprensivo di rimborso cut.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio he si liquidano in €uro 100,00 con attribuzione a ciascun procuratore costituito, oltre spese generali del 15%, iva e CPA e rimborso del contributo unificato.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IOVINO GABRIELE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 20087/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 028 2025 9009 136436000 2017 2017
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 252/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste per le spese di giudizio
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso del 31 ottobre 2025 Ricorrente_2, rappresentato e difeso come in atti, proponeva, con atto notificato in data 31.10.2025, ricorso avverso il sollecito di pagamento 02820259009136436000 notificato in data 06/10/2025 avente ad oggetto la richiesta di pagamento del bollo auto per l'anno 2017 per un importo di €. 402,91, riferito alla vettura di sua proprietà targata Targa_1, in favore della Regione Campania, richiesto con la cartella esattoriale n. 02820240040153272, notificata in 09/01/2025.
Avverso detta cartella, il CE presentava ricorso in autotutela alla Regione Campania e all'Agenzia Entrate
e ON nonché alla Corte di Giustizia Tributaria di 1 Grado di Caserta, con RgR. 2387/2025 deducendo vari motivi.
Nel giudizio de quo si costituiva la Regione Campania.
Prima dell'udienza fissata per il 19/09/2025 il ricorrente addiveniva al pagamento del dovuto, depositando la ricevuta dello stesso e chiedendo la cessazione della materia del contendere;
ciò nonostante in data
06/10/2025 l'odierno ricorrente si vedeva recapitare sollecito di pagamento in questione avente ad oggetto sempre il bollo auto anno 2017 per il veicolo di sua proprietà tg Targa_1, ovvero quello già versato in data 08/09/2025.
Pertanto il CE in data 10/10/2025 e 20/10/2025 inoltrava richiesta di esercizio dell'autotutela chiedendo il discarico nonché l'annullamento del predetto sollecito per aver lo stesso adempiuto all'obbligazione di pagamento, senza ricevere alcuna risposta né numero di protocollo.
In data 28/10/2025 l'Agenzia Entrate e ON di Caserta, in risposta a quanto inviato, chiedeva l'inoltro dei documenti d'identità del ricorrente e del suo legale, che gli venivano immediatamente inviati senza che l'Agenzia comunicasse più nulla.
Con successive memorie illustrative il ricorrente ribadiva le doglianze esposte in ricorso, evidenziando che l'ente resistente aveva depositato un provvedimento di discarico/sgravio che non era mai stato notificato al ricorrente né al suo procuratore, di fatto mancando le ricevute di spedizione e di trasmissione. Tale mancanza aveva costretto il ricorrente a dover agire giudizialmente per chiedere la nullità dell'atto oggi impugnato.
Pertanto chiedeva la condanna dell' Ente per lite temeraria.
Evidenziava che l'atto di sgravio risultava di fatto emesso in data 03/11/2025 ossia dopo la notifica del ricorso, avvenuta a mezzo pec in data 31/10/2025, e nonostante l'invio di ben tre istanze in autotutela inoltrate alle stesse parti resistenti.
Precisava, inoltre, che tale provvedimento (di cui solo ora ne era venuto a conoscenza) dimostrava che il contribuente nulla doveva alle controparti. Tale atto quindi annullava di fatto l'intimazione oggetto di odierno giudizio.
Concludeva rilevando che, considerato il pagamento del dovuto la pretesa impositoria era quindi da considerarsi vana così come il sollecito di pagamento.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-ON rappresentando che nell'esaminare il contenuto del ricorso, prendeva posizione in sede preliminare ed assorbente evidenziando che in data 8/9/2025 era pervenuto il pagamento della cartella.
Il sollecito di pagamento, purtroppo, era già stato spedito in data antecedente, ragion per cui il contribuente si era visto recapitare nuovamente la richiesta. In ragione di tutto quanto precedeva, e in applicazione dei princìpi di cui alla L. 212/2000, avendo riguardo ai princìpi di correttezza e buona fede dovuti dalle parti nell'ambito del processo tributario, l'Agente della ON tanto deduceva affinché l'adita Corte di
Giustizia Tributaria potesse dichiarare, ai sensi dell'art. 46, D.Lgs. 546/92, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, ai sensi del comma 1 della norma appena citata, e in applicazione di quanto statuito dalla giurisprudenza di vertice (Cass. 3950/2017) in tema di compensazione delle spese dipendente da un provvedimento di annullamento in autotutela.”
Tutto ciò premesso, Agenzia delle Entrate-ON, riportandosi a tutto quanto esposto in premessa, essendo la causa istruita “per tabulas”, rinunciava espressamente alla pubblica udienza, concludendo perché disattendendo ogni avversa argomentazione fosse dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
Ed esaminate le richieste delle parti non può che disporre l'estinzione del giudizio.
La Corte, tenuto conto della validità dei motivi posti a base del gravame, non opposti dall'ente resistente, preso atto di quanto affermato nelle controdeduzioni dalla Agenzia delle Entrate-ON concernente l'esplicito riconoscimento dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo tributario in questione fattone dal ricorrente,
e pertanto in sintesi della fondatezza del presente ricorso, dichiara la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Attesa la dichiarata tardiva comunicazione al ricorrente del provvedimento di avvenuto totale discarico per annullamento in autotutela del relativo ruolo, onere posto a carico dell'ente resistente, consegue la condanna alle spese che si liquidano come in dispositivo.
Il principio di soccombenza virtuale impone, tuttavia, all'amministrazione che in via di autotutela abbia revocato l'atto impugnato, di far fronte alle spese di giudizio, qualora il ricorrente ne abbia fatta richiesta, comprendendosi anche le spese del contributo unificato, laddove versato.
Va infatti precisato che, secondo la sentenza della Consulta sentenza n.274 del 12/7/2005, il fondamento della condanna alle spese di giudizio non ha natura sanzionatoria né di risarcimento dei danni, ma è mera conseguenza della soccombenza, anche se solo virtuale.
Residua infatti la domanda accessoria delle spese di lite, che sono necessarie per l'instaurazione della fase precontenziosa stante il disposto delle norme sopra indicate.
Per quanto sopra è evidente che legittimamente il contribuente che ha visto annullato l'atto in fase di autotutela, qualora non ottenga una rifusione delle spese che ha sostenuto per la presentazione del reclamo ricorso, possa legittimamente adire il Giudice ove non ritenga di rinunciarvi.
Alla stregua di quanto precede, è un dato inequivocabile di fatto e di diritto che la Agenzia delle Entrate-
ON debba ritenersi responsabile di aver dato origine ad un giudizio del tutto infondato, sicchè l'onere va posto a carico della medesima e liquidato come in dispositivo, comprensivo di rimborso cut.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio he si liquidano in €uro 100,00 con attribuzione a ciascun procuratore costituito, oltre spese generali del 15%, iva e CPA e rimborso del contributo unificato.