Articolo 3 della Legge 9 gennaio 1951, n. 10
Articolo 2Articolo 4
Versione
7 febbraio 1951
Art. 3.
L'indennita' per i danni di cui alle lettere d) ed e), del primo comma dell'art. 1 non e' cumulabile con altro indennizzo o beneficio di qualsiasi natura, eventualmente spettante per lo stesso fatto a carico dello Stato.
Se l'indennizzo o beneficio predetto e' a carico di enti pubblici o di privati ed e' inferiore all'indennita' liquidabile ai sensi della presente legge nei casi menzionati nel presente comma, la indennita' e' concessa limitatamente alla eccedenza; se pari o superiore nessuna indennita' e' concessa.
Entrata in vigore il 7 febbraio 1951
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