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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11087/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11087/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PULZE ELISA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GAMBI GIACOMO ( Via Garibaldi n. 40 IMOLA;
elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA G. GARIBALDI N. 40 40026 IMOLA presso il difensore avv. PULZE ELISA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PULZE ELISA e Controparte_1 C.F._3 dell'avv. GAMBI GIACOMO ( Via Garibaldi n. 40 IMOLA;
elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA GARIBALDI, 40 40026 IMOLA presso il difensore avv. PULZE ELISA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 24.09.2024 il sig. (nato a Parte_1
AM (Marocco), il 06.06.1975) e la sig.ra (nata a [...] Controparte_1
(Marocco), il 13.02.1975) proponevano domanda di separazione, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio in Marocco hanno contratto matrimonio in Marocco, secondo il rito nazionale, provvedendo in data 23/05/2024 alla trascrizione del certificato di matrimonio tradotto e legalizzato, nei registri dello Stato Civile di Massa Lombarda al n.22 – parte II-
Serie C anno 2024.
Dalla loro unione sono nati due figli, (nata a [...] in data [...]), Persona_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Persona_2 Persona_3
01/10/2005). pagina 1 di 4 Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione prospettate, e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse dei figli.
Con decreto (22.10.2024), il Giudice delegato fissava per il 06.12.2024 termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che dichiaravano di rinunciare a comparire personalmente.
Allo scadere del termine, ritenuta la regolarità del deposito di note, il Giudice, cui nelle more è stato riassegnato il fascicolo, tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1) La casa familiare sita a Imola, via Lippi n.11 di proprietà esclusiva della signora CP_1
rimarrà nella esclusiva disponibilità della stessa e dei figli fintanto che conviventi con la mamma, trasferendosi il padre altrove, come già di fatto;
2) Nonostante la maggiore età dei figli, fintanto che gli stessi non avranno raggiunto la indipendenza economica, il sig. verserà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la Pt_1 somma complessiva di € 560,00 somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat e che sarà versata alla sig.ra entro il giorno 23 di ogni mese. Tale importo tiene conto della CP_1
maggiore età dei figli e della parziale indipendenza economica degli stessi: sta Per_1
terminando il corso di laurea, lavora part time con contratto a tempo determinato e Per_2
ha terminato lo scorso mese di giugno le scuole superiori e da settembre dovrebbe iniziare Per_3 un'attività lavorativa.
3) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, sino alla indipendenza economica, saranno suddivise al 50% tra i genitori purché documentate e, salvo che rivestano il carattere dell'urgenza, subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori, come da protocollo del
Tribunale di Bologna.
5) Nulla pretendono i ricorrenti l'un l'altro essendo economicamente autosufficienti anche in relazione al rapporto matrimoniale intercorso.
*****
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nel presente decreto camerale. Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni congiunte valutando il superiore interesse dei figli alla bi-genitorialità ed al loro mantenimento, in considerazione della capacità di reddito dei genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in pagina 2 di 4 sede di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Nulla da obiettare con riferimento all'esclusiva disponibilità della casa familiare per la sig.ra. CP_1 di cui è proprietaria esclusiva, e per la prole finché convivente con la madre.
La bi-genitorialità sarà comunque garantita ai figli, ancorché maggiorenni, dato il trasferimento del padre a Massa Lombarda, città vicina ad Imola e facilmente raggiungibile per i figli che intendano frequentarlo.
Passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate). L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza di essi con ciascun genitore.
Si accorda altresì alla ripartizione, nella misura del 50% cada genitore, delle spese straordinarie.
Per il resto, i coniugi si sono dichiarati indipendenti dal punta di vista economico.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra:
(nato a [...] il [...]) Parte_1
e nata a [...] il [...]. Controparte_1
Unitisi in matrimonio in matrimonio in Marocco hanno contratto matrimonio in Marocco, secondo il rito nazionale, provvedendo in data 23/05/2024 alla trascrizione del certificato di matrimonio tradotto e legalizzato, nei registri dello Stato Civile di Massa Lombarda al n.22 – parte II- Serie C anno 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto che il sig. , si è trasferito in altra residenza a Massa Lombarda in Viale Parte_1
Giulio Zaganelli n. 34. dà atto e dispone l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra CP_1
La signora continuerà a risiedere a Imola in via Lippi n. 11 unitamente ai figli Controparte_1
( e maggiorenni ma economicamente non autosufficienti. Per_1 Per_2 Per_3 dà atto e dispone che il signor erserà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, alla Pt_1 signora la somma di € 560,00 mensili annualmente rivalutabili secondo le variazioni degli CP_1 indici ISTAT, entro il giorno 23 (ventitre) di ogni mese. dà atto e dispone che le spese straordinarie per attività extrascolastiche e ludico ricreative, scolastiche, mediche non mutuabili, culturali, e ogni altra e diversa spesa che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ordinarie esigenze di vita dei figli sarà ripartita tra i coniugi al 50%;
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle pagina 3 di 4 esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra; ogni altro rapporto economico, nessuno escluso ed eccettuato, anche se qui non menzionato, è stato preso in considerazione e nel debito conto, pertanto, considerato definito dai ricorrenti.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 15.01.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11087/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PULZE ELISA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GAMBI GIACOMO ( Via Garibaldi n. 40 IMOLA;
elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA G. GARIBALDI N. 40 40026 IMOLA presso il difensore avv. PULZE ELISA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PULZE ELISA e Controparte_1 C.F._3 dell'avv. GAMBI GIACOMO ( Via Garibaldi n. 40 IMOLA;
elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA GARIBALDI, 40 40026 IMOLA presso il difensore avv. PULZE ELISA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 24.09.2024 il sig. (nato a Parte_1
AM (Marocco), il 06.06.1975) e la sig.ra (nata a [...] Controparte_1
(Marocco), il 13.02.1975) proponevano domanda di separazione, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio in Marocco hanno contratto matrimonio in Marocco, secondo il rito nazionale, provvedendo in data 23/05/2024 alla trascrizione del certificato di matrimonio tradotto e legalizzato, nei registri dello Stato Civile di Massa Lombarda al n.22 – parte II-
Serie C anno 2024.
Dalla loro unione sono nati due figli, (nata a [...] in data [...]), Persona_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Persona_2 Persona_3
01/10/2005). pagina 1 di 4 Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione prospettate, e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse dei figli.
Con decreto (22.10.2024), il Giudice delegato fissava per il 06.12.2024 termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che dichiaravano di rinunciare a comparire personalmente.
Allo scadere del termine, ritenuta la regolarità del deposito di note, il Giudice, cui nelle more è stato riassegnato il fascicolo, tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1) La casa familiare sita a Imola, via Lippi n.11 di proprietà esclusiva della signora CP_1
rimarrà nella esclusiva disponibilità della stessa e dei figli fintanto che conviventi con la mamma, trasferendosi il padre altrove, come già di fatto;
2) Nonostante la maggiore età dei figli, fintanto che gli stessi non avranno raggiunto la indipendenza economica, il sig. verserà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la Pt_1 somma complessiva di € 560,00 somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat e che sarà versata alla sig.ra entro il giorno 23 di ogni mese. Tale importo tiene conto della CP_1
maggiore età dei figli e della parziale indipendenza economica degli stessi: sta Per_1
terminando il corso di laurea, lavora part time con contratto a tempo determinato e Per_2
ha terminato lo scorso mese di giugno le scuole superiori e da settembre dovrebbe iniziare Per_3 un'attività lavorativa.
3) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, sino alla indipendenza economica, saranno suddivise al 50% tra i genitori purché documentate e, salvo che rivestano il carattere dell'urgenza, subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori, come da protocollo del
Tribunale di Bologna.
5) Nulla pretendono i ricorrenti l'un l'altro essendo economicamente autosufficienti anche in relazione al rapporto matrimoniale intercorso.
*****
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nel presente decreto camerale. Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni congiunte valutando il superiore interesse dei figli alla bi-genitorialità ed al loro mantenimento, in considerazione della capacità di reddito dei genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in pagina 2 di 4 sede di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Nulla da obiettare con riferimento all'esclusiva disponibilità della casa familiare per la sig.ra. CP_1 di cui è proprietaria esclusiva, e per la prole finché convivente con la madre.
La bi-genitorialità sarà comunque garantita ai figli, ancorché maggiorenni, dato il trasferimento del padre a Massa Lombarda, città vicina ad Imola e facilmente raggiungibile per i figli che intendano frequentarlo.
Passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate). L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza di essi con ciascun genitore.
Si accorda altresì alla ripartizione, nella misura del 50% cada genitore, delle spese straordinarie.
Per il resto, i coniugi si sono dichiarati indipendenti dal punta di vista economico.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra:
(nato a [...] il [...]) Parte_1
e nata a [...] il [...]. Controparte_1
Unitisi in matrimonio in matrimonio in Marocco hanno contratto matrimonio in Marocco, secondo il rito nazionale, provvedendo in data 23/05/2024 alla trascrizione del certificato di matrimonio tradotto e legalizzato, nei registri dello Stato Civile di Massa Lombarda al n.22 – parte II- Serie C anno 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto che il sig. , si è trasferito in altra residenza a Massa Lombarda in Viale Parte_1
Giulio Zaganelli n. 34. dà atto e dispone l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra CP_1
La signora continuerà a risiedere a Imola in via Lippi n. 11 unitamente ai figli Controparte_1
( e maggiorenni ma economicamente non autosufficienti. Per_1 Per_2 Per_3 dà atto e dispone che il signor erserà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, alla Pt_1 signora la somma di € 560,00 mensili annualmente rivalutabili secondo le variazioni degli CP_1 indici ISTAT, entro il giorno 23 (ventitre) di ogni mese. dà atto e dispone che le spese straordinarie per attività extrascolastiche e ludico ricreative, scolastiche, mediche non mutuabili, culturali, e ogni altra e diversa spesa che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ordinarie esigenze di vita dei figli sarà ripartita tra i coniugi al 50%;
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle pagina 3 di 4 esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra; ogni altro rapporto economico, nessuno escluso ed eccettuato, anche se qui non menzionato, è stato preso in considerazione e nel debito conto, pertanto, considerato definito dai ricorrenti.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 15.01.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 4 di 4