Art. 3. (Decreto di attuazione) 1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti:
a) gli interventi prioritari;
b) i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalita' della relativa gestione;
c) le modalita' di eventuale partecipazione a programmi di sminamento umanitario ((e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi)) di organismi internazionali;
d) le indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi.
a) gli interventi prioritari;
b) i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalita' della relativa gestione;
c) le modalita' di eventuale partecipazione a programmi di sminamento umanitario ((e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi)) di organismi internazionali;
d) le indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi.