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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 29/09/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Nr. 1417/2021 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 16/09/2025, ha definito la controversia con la seguente SENTENZA
nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre ipotesi”, promossa da:
, (C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. MAIRA RAIMONDO LUIGI BRUNO (C.F. ) e C.F._2 dell'Avv. LAVERDE FEDERICA (C.F. ), con domicilio eletto in Via C.F._3 Sardegna n.17- 93100 Caltanissetta ricorrente contro
, (C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'Avv. CUBA LUIGI (C.F. ), con domicilio in Via C.F._4 Cittadella 1 93100, Caltanissetta resistente
CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
«Con l'accoglimento del ricorso va ordinato all' di inserire la dottoressa nel più Controparte_2 Parte_1 volte citato elenco e va disposta la sua contrattualizzazione per il tempo previsto dall'avviso pubblico e per eventuali periodi ed, ove ciò non sia possibile, disporre, anche a titolo di risarcimento del danno, il pagamento delle indennità ed elementi retributivi spettanti secondo quanto disposto dall'avviso pubblico e, ove i comportamenti abbiano o potranno, pregiudicare la posizione della concludente nelle aspettative di lavoro, sia alle dipendenze dell' , sia nei confronti di altri Enti, liquidare i danni, anche in via equitativa Controparte_2 tenendo presente i parametri retributivi relati, per la perdita di chance. Con interessi legali e rivalutazione monetaria».
Per parte resistente: «In via preliminare e per le ragioni tutte meglio svolte in premessa dichiarare il difetto di giurisdizione del
Tribunale Ordinario in favore del Tribunale Amministrativo Regionale. Sempre in via preliminare, si chiede l'espunzione dal corso introduttivo della frase vergata a pag. 6 dalla ricorrente, secondo cpv del ricorso introduttivo meglio evidenziata in premessa e il conseguente risarcimento del danno. Senza recesso dalla eccezione di difetto di giurisdizione, ulteriormente e nel merito: Rigettare il ricorso introduttivo perché del tutto infondato, pretestuoso e non provato;
in particolare ritenere e dichiarare la legittimità del mancato inserimento della sig.ra dall'elenco di cui all'Avviso Pubblico prot. 56816 del 31.12.2020, indetto Parte_1 dall'Assessorato Regionale alla Salute per il reperimento di diversi profili professionali nell'ambito dell'Emergenza Covid-19 da destinare alle varie Aziende Sanitarie, per la mancanza dei requisiti previsti così come meglio evidenziato in premessa e cioè: la mancanza del Diploma di laurea in Giurisprudenza o Scienze
Politiche o Economia e Commercio … o lauree equiparata specialistiche/magistrali e della Documentata esperienza professionale maturata presso la Pubblica Amministrazione per almeno 6 mesi. Con vittoria di spese e compensi del giudizio».
1 Ragioni della decisione
La dr. , con ricorso depositato in data 10/12/2021, ha agito per Parte_1
l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe allegando in fatto di aver partecipato alla selezione indetta dall'Assessorato Regionale alla Salute, con avviso Pubblico prot.
56816 del 31.12.2020, per il reperimento di diversi profili professionali nell'ambito dell'Emergenza Covid-19 (c.d. Click day). Ha lamentato di essere stata esclusa dalla predetta selezione (cfr. Allegato B1 Elenco esclusi, sub doc. 9 comparsa di risposta) per non avere allegato all'istanza di partecipazione il curriculum formativo e professionale compilato sotto forma di dichiarazione sostitutiva, così come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico (sub. doc. 10 comparsa di risposta).
Pertanto, con pec del 27/02/2021 (sub. doc. 12 comparsa di risposta), trasmessa all'U.O.
Concorsi e Gestione Giuridica, la sig.ra ha contestato la propria esclusione, Pt_1 specificando di aver integrato le dichiarazioni mancanti con pec del 21/02/2021 (doc. 20 della comparsa di risposta), e di avere pertanto sanato l'incombenza. Cont Tuttavia, con pec (protocollo n. 22146) del 15.06.2021 l di Caltanissetta ha comunicato l'ulteriore e definitiva esclusione della ricorrente alla procedura selettiva.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituita l
[...]
che ha preliminarmente eccepito il difetto di Controparte_1 giurisdizione del giudice adito e - sempre in via preliminare - ha chiesto l'espunzione dal ricorso introduttivo della frase vergata a pag. 6 (per il riferimento a presunti atti di violenza persecutoria posti in atto dall'amministrazione nei confronti della ) Pt_1 ritenendola offensiva.
Ha poi resistito contestando i fatti.
In particolare, ha rappresentato di aver proceduto alla verifica delle dichiarazioni contenute nei curricula dei candidati esclusi per il suddetto motivo (cfr. atto deliberativo
n. 1230 del 7 maggio 2021 -sub. doc. 13), riammettendo i candidati che erano in possesso dei requisiti specifici generali richiesti dal Bando. Ha chiarito di aver riesaminato anche la posizione della sig.ra (originariamente esclusa perché non aveva Pt_1 presentato il cd autocertificato ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) e di averla esclusa definitivamente dagli idonei con nota del 14.5.2021 n. 18352 prot. (doc. 14 allegato alla comparsa) perché non in possesso dei due requisiti di ammissione richiesti dall'art 2 dell'Avviso Pubblico: a) diploma di laurea in Giurisprudenza o Scienze politiche o Economia e Commercio (vecchio ordinamento o laurea specialistica 3 anni+2 anni); b) documentata esperienza professionale maturata presso la Pubblica Amministrazione per almeno 6 mesi.
In particolare, ha evidenziato come la ricorrente sia del tutto manchevole del requisito relativo alla pregressa esperienza maturata presso la Pubblica Amministrazione e sia in possesso della sola laurea triennale, ma non della specialistica. La Direzione Aziendale ha
2 comunicato alla Sig.ra i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche Pt_1
(sinteticamente già indicati nell'atto deliberativo) che hanno determinato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, l'esclusione dalla procedura. Quanto al titolo che Laurea in
Sociologia e Servizio Sociale, conseguita presso l'Università degli studi di Catania,
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali [14/09/2014 - 22/09/2014] - è una Laurea triennale, di primo livello, che non costituisce titolo utile per la partecipazione alla procedura e che ha riscontrato una difformità tra la suddetta dichiarazione contenuta nel curriculum di avere conseguito una Laurea in Sociologia e Servizio Sociale, presso l'Università degli studi di Catania e la dichiarazione resa in sede di compilazione del form della domanda (sub. doc. 15) in cui ha asserito di essere in possesso di un “Diploma di
Laurea Scienze Politiche conseguito il 22/09/2014 presso FACOLTA' DI SCIENZE
POLITICHE di Catania (CT) con votazione 98/100.
Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 16/09/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°°
Schematizzate le ragioni del contendere, si rileva ai fini del decidere quanto segue.
In limine litis deve rilevarsi la giurisdizione del Giudice adito, in quanto oggetto del contendere non sono i termini del bando o di definizione della procedura selettiva che rientrano nella discrezionalità amministrativa dell'Amministrazione che procede, né è stata sottoposta alla cognizione del Giudice ordinario una procedura volta all'assunzione di un pubblico dipendente.
Nel caso di specie la procedura ha avuto ad oggetto l'individuazione di figure professionali parasubordinate a cui conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuata, tramite contratti di natura privatistica.
Ai sensi dell'art. 63, co. 1 e 4, dlgs n. 165/2001: «
1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo. … omissis … 4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di
3 procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi».
Come evidenziato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte « L'art. 63 del d.lgs.
n 165 del 2001 attribuisce alla giurisdizione ordinaria le controversie inerenti al "diritto all'assunzione" (comma 1) e riserva alla giurisdizione amministrativa la cognizione delle controversie relative alle "procedure concorsuali di assunzione" (comma 4), dettando una regola processuale che appare il riflesso del dato sostanziale per il quale la pretesa di stipulazione di un contratto di lavoro pubblico si colloca nell'area dei diritti soggettivi e delle obbligazioni che l'amministrazione assume con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 4, d.lgs. cit.) mentre la contestazione inerente ad un procedimento concorsuale di assunzione ha ad oggetto l'esercizio del potere pubblico attribuito alla P.A. di individuare il soggetto ammesso alla stipula del contratto». (Cass. Sez. U.,
13/12/2017, n. 29915, vi anche Cass. Sez. U., 13/10/2021, n. 27889)
Infatti nel pubblico impiego contrattualizzato, l'omessa valutazione di tutti gli aspiranti, in violazione della "lex specialis" stabilita dal bando e dei principi di correttezza e buona fede nonchè di buon andamento dell'amministrazione, comporta la pronuncia di illegittimità della procedura selettiva svolta e della scelta così effettuata e l'eventuale ordine di rinnovazione della stessa, in virtù dei poteri di accertamento, costitutivi e di condanna, attribuiti al giudice ex art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. (Cass.
Sez. L., 09/01/2019, n. 268, si veda pure Sez. L, Ordinanza n. 22029 del 12/07/2022) Cont Deve pertanto concludersi per l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall in quanto la controversia non riguarda propriamente un concorso pubblico, ma una procedura selettiva la cui finalità è stata quella di individuare collaboratori autonomi in regime di parasubordinazione.
Nel merito il ricorso non è fondato per le motivazioni correttamente poste in evidenza Cont dall
La ricorrente ha lamentato violazioni procedurali nonché il diritto all'inserimento nelle graduatorie per l'affidamento di incarichi professionali di collaborazione coordinata e continuata e per l'effetto ha chiesto il risarcimento del danno subito.
Per ragioni di sintesi, questo Giudicante, ritiene di soffermarsi unicamente sulla questione del possesso dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria del profilo di collaboratore amministrativo professionale. Il principio della decisione secondo la c.d. "ragione più liquida" - consente al Giudice di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione la quale, seppur logicamente subordinata ad altre, sia più evidente e più rapidamente risolvibile. Il rispetto della suddetta regola di giudizio
è ritenuta più confacente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio.
4 Essa è corollario di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (v. Cass., 11 marzo 2011, n. 5903; Cass., 25 gennaio 2010 n. 1283; Cass., 18 settembre 2008 n. 23856; Cass., 16 maggio 2006 n.
11356).
Con avviso pubblico del 31.12.2020 Prot. 568/6 (doc. 1 allegato al ricorso) con cui è stata indetta la procedura selettiva, è stato indicato il periodo dal 7.1.2021, h 15.00 al
10.1.2021, h 23.59.59 per la proposizione della domanda.
Il termine era perentorio e la ricorrente ha proposto la domanda il 7.1.2021, h 15.27, con riguardo al profilo di “COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE”, allegando - per quanto rileva in questa sede - di essere in possesso del “DIPLOMA DI LAUREA IN
SCIENZE POLITICHE conseguito il 22.9.2014 presso la FACOLTÀ DI SCIENZE Cont POLITICHE”. Nel documento successivamente prodotto dalla ricorrente all in merito al piano ed al titolo di studio emerge che la dr. ha conseguito unicamente una Pt_1 laurea in “Sociologia e servizio sociale” L39-L40 della durata di 3 anni (v. doc. 11 allegato al ricorso).
Nel bando all'art.
2.2 per il profilo di collaboratore amministrativo professionale si precisa che il titolo di studio è costituito dal «diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia commercio anche conseguite in base al vecchio ordinamento o equipollenti ex lege o lauree equiparate specialistiche/magistrali ai sensi del DM 9 luglio
2009».
Il DM 9.7.2009 equipara le cd. lauree del vecchio ordinamento in giurisprudenza o scienze politiche o economia commercio alle lauree magistrali della classe DM 270/04
(che sono contraddistinte dal codice “LM” cui segue un codice numerico identificativo) o quelle specialistiche della classe DM 509/99 (che sono contraddistinte codice numerico seguito dalla lettera “S”). È evidente che i codici identificativi del corso di laurea della dr.
sono quelli di un semplice diploma di laurea. Pt_1
Infatti il corso di laurea interclasse in “Scienze sociali e del servizio sociale” ha al suo interno due percorsi di studio: la classe L-39, quella di Servizio sociale che permette alla fine dei tre anni di sostenere l'esame di stato per iscriversi all'albo professionale degli assistenti sociali, iscrizione necessaria ad esercitare la professione di assistente sociale;
la classe L-40 che è quella che identifica Scienze sociali, il primo livello di studio per chi voglia esercitare la professione di sociologo e sia interessato ad acquisire competenze legate alla ricerca sociale e all'analisi dei mutamenti dei sistemi sociali.
Si tratta di percorsi formativi che non sono assolutamente assimilabili a quelli richiesti nel bando che hanno valore di lauree magistrali.
5 Per completezza si rileva anche che la ricorrente non ha mai allegato di aver prestato servizio in una Pubblica amministrazione per almeno sei mei, posto che a tale servizio non può essere assimilato il lavoro prestato presso scuole paritarie attesa la non omogeneità del servizio prestato (con riferimento al servizio prestato nelle scuole paritarie v. Cass. Sez. L., 23/11/2023, n. 32576 «Ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale non è riconoscibile, ex art. 485
d.lgs. n. 297 del 1994, il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del servizio pre-ruolo», sulla questione si segnalano Sez. L, Sentenza n. 32386 del
11/12/2019, Sez. L, Sentenza n. 33134 del 16/12/2019).
In conclusione la ricorrente del tutto legittimamente non è stata inserita nella graduatoria con riferimento alla quale il bando è chiarissimo nella precisazione dei requisiti di partecipazione. Ed ancora le contestazioni della ricorrente, che per le espressioni Cont impiegate sono state oggetto di doglianza da parte dell che le ha ritenute addirittura offensive, non colgono nel segno.
Il bando di una procedura costituisce lex specialis, un vincolo al potere discrezionale della
Amministrazione e corrisponde alla funzione dell'atto di fissare regole certe e chiare alle quali devono attenersi l'amministrazione e i candidati (Cass. Sez. L., 03/11/2021, n. Cont 31422). A tali regole l si è attenuta.
Per tali ragioni il ricorso non è fondato sia con riferimento alla domanda di inserimento nella graduatoria, che a quella di risarcimento del danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati con le tariffe di cui al DM n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, per il III scaglione, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia, proposizione del ricorso e fase decisoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dall Parte_1 [...]
che vengono liquidate nella complessiva somma di € Controparte_1
3200, oltre CU versato, spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 29 settembre 2025
Il Giudice Angela Latorre
6
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 16/09/2025, ha definito la controversia con la seguente SENTENZA
nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre ipotesi”, promossa da:
, (C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. MAIRA RAIMONDO LUIGI BRUNO (C.F. ) e C.F._2 dell'Avv. LAVERDE FEDERICA (C.F. ), con domicilio eletto in Via C.F._3 Sardegna n.17- 93100 Caltanissetta ricorrente contro
, (C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'Avv. CUBA LUIGI (C.F. ), con domicilio in Via C.F._4 Cittadella 1 93100, Caltanissetta resistente
CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
«Con l'accoglimento del ricorso va ordinato all' di inserire la dottoressa nel più Controparte_2 Parte_1 volte citato elenco e va disposta la sua contrattualizzazione per il tempo previsto dall'avviso pubblico e per eventuali periodi ed, ove ciò non sia possibile, disporre, anche a titolo di risarcimento del danno, il pagamento delle indennità ed elementi retributivi spettanti secondo quanto disposto dall'avviso pubblico e, ove i comportamenti abbiano o potranno, pregiudicare la posizione della concludente nelle aspettative di lavoro, sia alle dipendenze dell' , sia nei confronti di altri Enti, liquidare i danni, anche in via equitativa Controparte_2 tenendo presente i parametri retributivi relati, per la perdita di chance. Con interessi legali e rivalutazione monetaria».
Per parte resistente: «In via preliminare e per le ragioni tutte meglio svolte in premessa dichiarare il difetto di giurisdizione del
Tribunale Ordinario in favore del Tribunale Amministrativo Regionale. Sempre in via preliminare, si chiede l'espunzione dal corso introduttivo della frase vergata a pag. 6 dalla ricorrente, secondo cpv del ricorso introduttivo meglio evidenziata in premessa e il conseguente risarcimento del danno. Senza recesso dalla eccezione di difetto di giurisdizione, ulteriormente e nel merito: Rigettare il ricorso introduttivo perché del tutto infondato, pretestuoso e non provato;
in particolare ritenere e dichiarare la legittimità del mancato inserimento della sig.ra dall'elenco di cui all'Avviso Pubblico prot. 56816 del 31.12.2020, indetto Parte_1 dall'Assessorato Regionale alla Salute per il reperimento di diversi profili professionali nell'ambito dell'Emergenza Covid-19 da destinare alle varie Aziende Sanitarie, per la mancanza dei requisiti previsti così come meglio evidenziato in premessa e cioè: la mancanza del Diploma di laurea in Giurisprudenza o Scienze
Politiche o Economia e Commercio … o lauree equiparata specialistiche/magistrali e della Documentata esperienza professionale maturata presso la Pubblica Amministrazione per almeno 6 mesi. Con vittoria di spese e compensi del giudizio».
1 Ragioni della decisione
La dr. , con ricorso depositato in data 10/12/2021, ha agito per Parte_1
l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe allegando in fatto di aver partecipato alla selezione indetta dall'Assessorato Regionale alla Salute, con avviso Pubblico prot.
56816 del 31.12.2020, per il reperimento di diversi profili professionali nell'ambito dell'Emergenza Covid-19 (c.d. Click day). Ha lamentato di essere stata esclusa dalla predetta selezione (cfr. Allegato B1 Elenco esclusi, sub doc. 9 comparsa di risposta) per non avere allegato all'istanza di partecipazione il curriculum formativo e professionale compilato sotto forma di dichiarazione sostitutiva, così come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico (sub. doc. 10 comparsa di risposta).
Pertanto, con pec del 27/02/2021 (sub. doc. 12 comparsa di risposta), trasmessa all'U.O.
Concorsi e Gestione Giuridica, la sig.ra ha contestato la propria esclusione, Pt_1 specificando di aver integrato le dichiarazioni mancanti con pec del 21/02/2021 (doc. 20 della comparsa di risposta), e di avere pertanto sanato l'incombenza. Cont Tuttavia, con pec (protocollo n. 22146) del 15.06.2021 l di Caltanissetta ha comunicato l'ulteriore e definitiva esclusione della ricorrente alla procedura selettiva.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituita l
[...]
che ha preliminarmente eccepito il difetto di Controparte_1 giurisdizione del giudice adito e - sempre in via preliminare - ha chiesto l'espunzione dal ricorso introduttivo della frase vergata a pag. 6 (per il riferimento a presunti atti di violenza persecutoria posti in atto dall'amministrazione nei confronti della ) Pt_1 ritenendola offensiva.
Ha poi resistito contestando i fatti.
In particolare, ha rappresentato di aver proceduto alla verifica delle dichiarazioni contenute nei curricula dei candidati esclusi per il suddetto motivo (cfr. atto deliberativo
n. 1230 del 7 maggio 2021 -sub. doc. 13), riammettendo i candidati che erano in possesso dei requisiti specifici generali richiesti dal Bando. Ha chiarito di aver riesaminato anche la posizione della sig.ra (originariamente esclusa perché non aveva Pt_1 presentato il cd autocertificato ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) e di averla esclusa definitivamente dagli idonei con nota del 14.5.2021 n. 18352 prot. (doc. 14 allegato alla comparsa) perché non in possesso dei due requisiti di ammissione richiesti dall'art 2 dell'Avviso Pubblico: a) diploma di laurea in Giurisprudenza o Scienze politiche o Economia e Commercio (vecchio ordinamento o laurea specialistica 3 anni+2 anni); b) documentata esperienza professionale maturata presso la Pubblica Amministrazione per almeno 6 mesi.
In particolare, ha evidenziato come la ricorrente sia del tutto manchevole del requisito relativo alla pregressa esperienza maturata presso la Pubblica Amministrazione e sia in possesso della sola laurea triennale, ma non della specialistica. La Direzione Aziendale ha
2 comunicato alla Sig.ra i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche Pt_1
(sinteticamente già indicati nell'atto deliberativo) che hanno determinato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, l'esclusione dalla procedura. Quanto al titolo che Laurea in
Sociologia e Servizio Sociale, conseguita presso l'Università degli studi di Catania,
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali [14/09/2014 - 22/09/2014] - è una Laurea triennale, di primo livello, che non costituisce titolo utile per la partecipazione alla procedura e che ha riscontrato una difformità tra la suddetta dichiarazione contenuta nel curriculum di avere conseguito una Laurea in Sociologia e Servizio Sociale, presso l'Università degli studi di Catania e la dichiarazione resa in sede di compilazione del form della domanda (sub. doc. 15) in cui ha asserito di essere in possesso di un “Diploma di
Laurea Scienze Politiche conseguito il 22/09/2014 presso FACOLTA' DI SCIENZE
POLITICHE di Catania (CT) con votazione 98/100.
Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 16/09/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
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Schematizzate le ragioni del contendere, si rileva ai fini del decidere quanto segue.
In limine litis deve rilevarsi la giurisdizione del Giudice adito, in quanto oggetto del contendere non sono i termini del bando o di definizione della procedura selettiva che rientrano nella discrezionalità amministrativa dell'Amministrazione che procede, né è stata sottoposta alla cognizione del Giudice ordinario una procedura volta all'assunzione di un pubblico dipendente.
Nel caso di specie la procedura ha avuto ad oggetto l'individuazione di figure professionali parasubordinate a cui conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuata, tramite contratti di natura privatistica.
Ai sensi dell'art. 63, co. 1 e 4, dlgs n. 165/2001: «
1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo. … omissis … 4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di
3 procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi».
Come evidenziato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte « L'art. 63 del d.lgs.
n 165 del 2001 attribuisce alla giurisdizione ordinaria le controversie inerenti al "diritto all'assunzione" (comma 1) e riserva alla giurisdizione amministrativa la cognizione delle controversie relative alle "procedure concorsuali di assunzione" (comma 4), dettando una regola processuale che appare il riflesso del dato sostanziale per il quale la pretesa di stipulazione di un contratto di lavoro pubblico si colloca nell'area dei diritti soggettivi e delle obbligazioni che l'amministrazione assume con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 4, d.lgs. cit.) mentre la contestazione inerente ad un procedimento concorsuale di assunzione ha ad oggetto l'esercizio del potere pubblico attribuito alla P.A. di individuare il soggetto ammesso alla stipula del contratto». (Cass. Sez. U.,
13/12/2017, n. 29915, vi anche Cass. Sez. U., 13/10/2021, n. 27889)
Infatti nel pubblico impiego contrattualizzato, l'omessa valutazione di tutti gli aspiranti, in violazione della "lex specialis" stabilita dal bando e dei principi di correttezza e buona fede nonchè di buon andamento dell'amministrazione, comporta la pronuncia di illegittimità della procedura selettiva svolta e della scelta così effettuata e l'eventuale ordine di rinnovazione della stessa, in virtù dei poteri di accertamento, costitutivi e di condanna, attribuiti al giudice ex art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. (Cass.
Sez. L., 09/01/2019, n. 268, si veda pure Sez. L, Ordinanza n. 22029 del 12/07/2022) Cont Deve pertanto concludersi per l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall in quanto la controversia non riguarda propriamente un concorso pubblico, ma una procedura selettiva la cui finalità è stata quella di individuare collaboratori autonomi in regime di parasubordinazione.
Nel merito il ricorso non è fondato per le motivazioni correttamente poste in evidenza Cont dall
La ricorrente ha lamentato violazioni procedurali nonché il diritto all'inserimento nelle graduatorie per l'affidamento di incarichi professionali di collaborazione coordinata e continuata e per l'effetto ha chiesto il risarcimento del danno subito.
Per ragioni di sintesi, questo Giudicante, ritiene di soffermarsi unicamente sulla questione del possesso dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria del profilo di collaboratore amministrativo professionale. Il principio della decisione secondo la c.d. "ragione più liquida" - consente al Giudice di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione la quale, seppur logicamente subordinata ad altre, sia più evidente e più rapidamente risolvibile. Il rispetto della suddetta regola di giudizio
è ritenuta più confacente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio.
4 Essa è corollario di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (v. Cass., 11 marzo 2011, n. 5903; Cass., 25 gennaio 2010 n. 1283; Cass., 18 settembre 2008 n. 23856; Cass., 16 maggio 2006 n.
11356).
Con avviso pubblico del 31.12.2020 Prot. 568/6 (doc. 1 allegato al ricorso) con cui è stata indetta la procedura selettiva, è stato indicato il periodo dal 7.1.2021, h 15.00 al
10.1.2021, h 23.59.59 per la proposizione della domanda.
Il termine era perentorio e la ricorrente ha proposto la domanda il 7.1.2021, h 15.27, con riguardo al profilo di “COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE”, allegando - per quanto rileva in questa sede - di essere in possesso del “DIPLOMA DI LAUREA IN
SCIENZE POLITICHE conseguito il 22.9.2014 presso la FACOLTÀ DI SCIENZE Cont POLITICHE”. Nel documento successivamente prodotto dalla ricorrente all in merito al piano ed al titolo di studio emerge che la dr. ha conseguito unicamente una Pt_1 laurea in “Sociologia e servizio sociale” L39-L40 della durata di 3 anni (v. doc. 11 allegato al ricorso).
Nel bando all'art.
2.2 per il profilo di collaboratore amministrativo professionale si precisa che il titolo di studio è costituito dal «diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia commercio anche conseguite in base al vecchio ordinamento o equipollenti ex lege o lauree equiparate specialistiche/magistrali ai sensi del DM 9 luglio
2009».
Il DM 9.7.2009 equipara le cd. lauree del vecchio ordinamento in giurisprudenza o scienze politiche o economia commercio alle lauree magistrali della classe DM 270/04
(che sono contraddistinte dal codice “LM” cui segue un codice numerico identificativo) o quelle specialistiche della classe DM 509/99 (che sono contraddistinte codice numerico seguito dalla lettera “S”). È evidente che i codici identificativi del corso di laurea della dr.
sono quelli di un semplice diploma di laurea. Pt_1
Infatti il corso di laurea interclasse in “Scienze sociali e del servizio sociale” ha al suo interno due percorsi di studio: la classe L-39, quella di Servizio sociale che permette alla fine dei tre anni di sostenere l'esame di stato per iscriversi all'albo professionale degli assistenti sociali, iscrizione necessaria ad esercitare la professione di assistente sociale;
la classe L-40 che è quella che identifica Scienze sociali, il primo livello di studio per chi voglia esercitare la professione di sociologo e sia interessato ad acquisire competenze legate alla ricerca sociale e all'analisi dei mutamenti dei sistemi sociali.
Si tratta di percorsi formativi che non sono assolutamente assimilabili a quelli richiesti nel bando che hanno valore di lauree magistrali.
5 Per completezza si rileva anche che la ricorrente non ha mai allegato di aver prestato servizio in una Pubblica amministrazione per almeno sei mei, posto che a tale servizio non può essere assimilato il lavoro prestato presso scuole paritarie attesa la non omogeneità del servizio prestato (con riferimento al servizio prestato nelle scuole paritarie v. Cass. Sez. L., 23/11/2023, n. 32576 «Ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale non è riconoscibile, ex art. 485
d.lgs. n. 297 del 1994, il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del servizio pre-ruolo», sulla questione si segnalano Sez. L, Sentenza n. 32386 del
11/12/2019, Sez. L, Sentenza n. 33134 del 16/12/2019).
In conclusione la ricorrente del tutto legittimamente non è stata inserita nella graduatoria con riferimento alla quale il bando è chiarissimo nella precisazione dei requisiti di partecipazione. Ed ancora le contestazioni della ricorrente, che per le espressioni Cont impiegate sono state oggetto di doglianza da parte dell che le ha ritenute addirittura offensive, non colgono nel segno.
Il bando di una procedura costituisce lex specialis, un vincolo al potere discrezionale della
Amministrazione e corrisponde alla funzione dell'atto di fissare regole certe e chiare alle quali devono attenersi l'amministrazione e i candidati (Cass. Sez. L., 03/11/2021, n. Cont 31422). A tali regole l si è attenuta.
Per tali ragioni il ricorso non è fondato sia con riferimento alla domanda di inserimento nella graduatoria, che a quella di risarcimento del danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati con le tariffe di cui al DM n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, per il III scaglione, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia, proposizione del ricorso e fase decisoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dall Parte_1 [...]
che vengono liquidate nella complessiva somma di € Controparte_1
3200, oltre CU versato, spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 29 settembre 2025
Il Giudice Angela Latorre
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