TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/11/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 29491/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 29491/2024 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. UGHETTO FEDERICA, presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. FUCCI ANDREA, presso il cui studio ha eletto domicilio CP_1
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in FROSSASCO il Parte_1 CP_1 18/05/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di FROSSASCO (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 30/01/2005. Per_1
Con ricorso depositato il 16/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne ma economicamente non autosufficiente rispondono al prevalente interesse della stessa.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che la signora ha già asportato dall'immobile famigliare gli arredi a lei assegnati e Pt_1 parte degli effetti personali propri e del figlio (residuando ancora da asportare Per_1 dell'abbigliamento della sig.ra e delle stoviglie, oltre a tutti i LEGO di : il tutto verrà Pt_1 Per_1 prelevato entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso).
DA' ATTO che la casa coniugale sarà messa in vendita dal marito.
DA' ATTO che la moglie si è già trasferita con il figlio in altra unità immobiliare in Pinerolo, Per_1 detenuta in forza di contratto di locazione intestato fiduciariamente al marito a mero scopo di garanzia, il cui canone e relativi oneri accessori saranno comunque pagati dalla medesima in via integrale e principale.
DA' ATTO che il figlio , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, vivrà e Per_1 manterrà la residenza con la madre.
DISPONE che per il mantenimento del figlio il padre versi la somma di € 1.000,00/mese che, Per_1 sino a che vi sarà convivenza con la madre, verranno pagati nella parte di € 350,00 su c/c intestato direttamente all'avente diritto e € 650,00 sul c/c intestato alla madre convivente;
tale contributo sarà rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, la rivalutazione verrà versata proporzionalmente sia alla sig.ra che all'avente diritto. Pt_1
DISPONE che il sig. a far tempo dalla sottoscrizione del ricorso, versi alla moglie la CP_1 somma di € 700,00/mese a titolo di contributo al mantenimento della stessa, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. La signora riceverà il contributo al mantenimento sino alla data della Pt_1 vendita dell'immobile ovvero di comunicazione da parte del marito di rinunzia alla vendita, eventi a seguito dei quali le parti prevedono la contestuale liquidazione una tantum di futuro assegno divorzile.
pagina 2 di 3 DA' ATTO che a tal proposito che, sia nel caso in cui l'immobile venga venduto, sia nel caso in cui il sig. decida di rinunciare alla vendita, qualora una delle due circostanze si dovesse verificare prima CP_1 della pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'importo di cui al presente punto verrà ugualmente corrisposto alla sig.ra sino alla data di deposito della sentenza Pt_1 di divorzio.
DISPONE che gli importi di cui ai precedenti due punti verranno corrisposti mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese sui c/c le cui coordinate sono note e, in caso di modifica dovranno essere fornite dall'avente diritto. DISPONE che il sig. ontribuisca in misura del 70% alle spese extra assegno per il figlio, così come CP_1 individuate e regolamentate dal Protocollo di Intesa siglato in data 15 marzo 2016 tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino, il cui contenuto si richiama integralmente. DA' ATTO che il figlio sarà posto, dal punto di vista fiscale, a carico della madre nella misura Per_1 del 100%. DA' ATTO che i coniugi concordano che l'assegno unico universale per il figlio venga Per_1 corrisposto dall'INPS per intero e direttamente alla signora che potrà quindi richiederlo Parte_1 e trattenerlo nella misura del 100%: a tal fine, il sig. si impegna, sin d'ora, a fornire ogni CP_1 documento utile ed a rendere le adesioni e le sottoscrizioni necessarie per l'adempimento delle relative pratiche amministrative. DA' ATTO che il sig. autorizza, sin d'ora, la sig.ra , quale genitore richiedente, a che la CP_1 Pt_1 stessa possa dichiarare all'INPS che la modalità di ripartizione del beneficio è stata decisa di comune accordo con l'altro genitore. DA' ATTO che il cane CO resterà con il signor CP_1
DA' ATTO che l'utilizzo dell'automobile JEEP Compass, in locazione in favore di Asia Progetti S.r.l. ed in uso a , sarà mantenuto in uso da quest'ultima fino alla data di scadenza naturale Parte_1 del contratto, ovvero febbraio 2025. si impegna a restituire il veicolo alla Società ASIA Parte_1 Progetti almeno 7 gg prima della predetta data di scadenza per permetterne la riconsegna alla Società di noleggio. Il sig. si impegna a consegnare sempre nel mese di febbraio 2025 alla sig.ra CP_1
un altro veicolo, che la stessa potrà utilizzare per un periodo pari a 3 anni. Pt_1
DA' ATTO che lo smartphone marca IPHONE 12 e la sim attualmente in uso a , Parte_1 dovranno essere da quest'ultima restituite entro 90 gg dalla sottoscrizione dell'accordo/ricorso.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 29491/2024 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. UGHETTO FEDERICA, presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. FUCCI ANDREA, presso il cui studio ha eletto domicilio CP_1
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in FROSSASCO il Parte_1 CP_1 18/05/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di FROSSASCO (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 30/01/2005. Per_1
Con ricorso depositato il 16/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne ma economicamente non autosufficiente rispondono al prevalente interesse della stessa.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che la signora ha già asportato dall'immobile famigliare gli arredi a lei assegnati e Pt_1 parte degli effetti personali propri e del figlio (residuando ancora da asportare Per_1 dell'abbigliamento della sig.ra e delle stoviglie, oltre a tutti i LEGO di : il tutto verrà Pt_1 Per_1 prelevato entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso).
DA' ATTO che la casa coniugale sarà messa in vendita dal marito.
DA' ATTO che la moglie si è già trasferita con il figlio in altra unità immobiliare in Pinerolo, Per_1 detenuta in forza di contratto di locazione intestato fiduciariamente al marito a mero scopo di garanzia, il cui canone e relativi oneri accessori saranno comunque pagati dalla medesima in via integrale e principale.
DA' ATTO che il figlio , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, vivrà e Per_1 manterrà la residenza con la madre.
DISPONE che per il mantenimento del figlio il padre versi la somma di € 1.000,00/mese che, Per_1 sino a che vi sarà convivenza con la madre, verranno pagati nella parte di € 350,00 su c/c intestato direttamente all'avente diritto e € 650,00 sul c/c intestato alla madre convivente;
tale contributo sarà rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, la rivalutazione verrà versata proporzionalmente sia alla sig.ra che all'avente diritto. Pt_1
DISPONE che il sig. a far tempo dalla sottoscrizione del ricorso, versi alla moglie la CP_1 somma di € 700,00/mese a titolo di contributo al mantenimento della stessa, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. La signora riceverà il contributo al mantenimento sino alla data della Pt_1 vendita dell'immobile ovvero di comunicazione da parte del marito di rinunzia alla vendita, eventi a seguito dei quali le parti prevedono la contestuale liquidazione una tantum di futuro assegno divorzile.
pagina 2 di 3 DA' ATTO che a tal proposito che, sia nel caso in cui l'immobile venga venduto, sia nel caso in cui il sig. decida di rinunciare alla vendita, qualora una delle due circostanze si dovesse verificare prima CP_1 della pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'importo di cui al presente punto verrà ugualmente corrisposto alla sig.ra sino alla data di deposito della sentenza Pt_1 di divorzio.
DISPONE che gli importi di cui ai precedenti due punti verranno corrisposti mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese sui c/c le cui coordinate sono note e, in caso di modifica dovranno essere fornite dall'avente diritto. DISPONE che il sig. ontribuisca in misura del 70% alle spese extra assegno per il figlio, così come CP_1 individuate e regolamentate dal Protocollo di Intesa siglato in data 15 marzo 2016 tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino, il cui contenuto si richiama integralmente. DA' ATTO che il figlio sarà posto, dal punto di vista fiscale, a carico della madre nella misura Per_1 del 100%. DA' ATTO che i coniugi concordano che l'assegno unico universale per il figlio venga Per_1 corrisposto dall'INPS per intero e direttamente alla signora che potrà quindi richiederlo Parte_1 e trattenerlo nella misura del 100%: a tal fine, il sig. si impegna, sin d'ora, a fornire ogni CP_1 documento utile ed a rendere le adesioni e le sottoscrizioni necessarie per l'adempimento delle relative pratiche amministrative. DA' ATTO che il sig. autorizza, sin d'ora, la sig.ra , quale genitore richiedente, a che la CP_1 Pt_1 stessa possa dichiarare all'INPS che la modalità di ripartizione del beneficio è stata decisa di comune accordo con l'altro genitore. DA' ATTO che il cane CO resterà con il signor CP_1
DA' ATTO che l'utilizzo dell'automobile JEEP Compass, in locazione in favore di Asia Progetti S.r.l. ed in uso a , sarà mantenuto in uso da quest'ultima fino alla data di scadenza naturale Parte_1 del contratto, ovvero febbraio 2025. si impegna a restituire il veicolo alla Società ASIA Parte_1 Progetti almeno 7 gg prima della predetta data di scadenza per permetterne la riconsegna alla Società di noleggio. Il sig. si impegna a consegnare sempre nel mese di febbraio 2025 alla sig.ra CP_1
un altro veicolo, che la stessa potrà utilizzare per un periodo pari a 3 anni. Pt_1
DA' ATTO che lo smartphone marca IPHONE 12 e la sim attualmente in uso a , Parte_1 dovranno essere da quest'ultima restituite entro 90 gg dalla sottoscrizione dell'accordo/ricorso.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3