Articolo 82 della Costituzione
Articolo 81Articolo 83
Versione
1 gennaio 1948
Art. 82.
Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.



Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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