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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/03/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.12610/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti VASSALLO ANGELO e MANGINI GIOVANNI)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. RUBINO GIROLAMO)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 04/03/2025, per la quale si dà atto che entrambe le parti hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
- dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione delle prestazioni aggiuntive rese per la campagna vaccinale presso l'Hub Fiera del Mediterraneo da aprile a novembre 2021, applicando le tariffe previste dal contratto collettivo di settore e decurtando le somme ricevute;
- dichiara compensa tra le parti le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06.12.2022 il ricorrente in epigrafe, dipendente dell'
[...]
con la qualifica di infermiere, in servizio Controparte_2 presso l'Ospedale Cervello, chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento di € 3.360,03 per le prestazioni aggiuntive rese durante la campagna vaccinale del 2021 presso l'Hub vaccinale Fiera del Mediterraneo. Nel dettaglio il ricorrente lamentava l'erroneità della quantificazione dell'importo a lui spettante effettuata dalla resistente in violazione della delibera n. 1018 del
6.07.2021 del Direttore Generale dell' che faceva espresso richiamo alle Controparte_1 tariffe di cui all'art. 1 c. 464 della Legge n. 178/2020, così come modificato dal Decreto Legge
n. 22.03.2021 n. 41, nonché l'illogicità della decurtazione oraria rispetto alle ore di lavoro effettivamente svolte. Chiedeva infine il pagamento dell'attività aggiuntiva svolta nei mesi di settembre/novembre 2021 per i quali nulla gli era stato corrisposto, col favore delle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' convenuta contestava la fondatezza del CP_1
ricorso, chiedendone il rigetto.
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le relative note per l'udienza del 04/03/2025 e la causa viene decisa mediate il deposito della presente sentenza.
***
Preliminarmente deve rilevarsi la tardività della produzione allegata dal ricorrente alla memoria dell'8.4.2024, avendo la convenuta comunicato la sussistenza del debito orario con nota prot. n.
734 del 16.9.2021 e non risultando che il documento sia successivo al deposito del ricorso.
***
Nel merito il ricorso è fondato nei limiti di seguito esplicati.
Risulta pacifico che il ricorrente durante la campagna vaccinale Covid ha effettuato prestazioni aggiuntive da aprile a novembre 2021 presso l'Hub vaccinale Fiera del Mediterraneo, giusta manifestazione di interesse prot. n. 10148/1 del 1.04.2021, a seguito di avviso emesso dall' resistente. CP_1
Ai fini della quantificazione degli importi dovuti occorre far riferimento alla delibera n. 1018 del
6.07.2021 del Direttore Generale dell' nella quale testualmente si legge Controparte_1
“Assessorato della Salute ha chiarito che le prestazioni aggiuntive rese per la campagna vaccinale dovranno essere remunerate secondo le tariffe e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 464 della l. n. 178/2020…..”; l'art. 1 comma 464 della l. 178/2020 nel testo novellato dal D.L. del 22.3.21 dispone che “le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo previsto di 100 milioni di euro di cui al comma
467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità – triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019 per le quali la tariffa oraria fissata dall'art. 24 comma 6 del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro -triennio 2016-
2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione”.
Orbene, la delibera n. 1018 del 6.7.2021 prevede un incremento, rispetto ai contratti collettivi di settore, per il pagamento delle prestazioni aggiuntive svolte durante la campagna vaccinale;
purtuttavia, viene individuato un tetto massimo di spesa, in virtù del budget stanziato, superato il quale la corresponsione del dovuto viene effettuata secondo quanto previsto dal regolamento aziendale ALPI ed dal CCNL del Comparto Sanità 2016–2018, e non secondo le tariffe di cui all'art. 1 c. 464 della Legge n. 178/2020, come modificato dal Decreto Legge n. 22.03.2021 n.
41. Deve inoltre considerarsi che l'attività remunerabile è quella che eccede l'ordinario orario di lavoro, con una tolleranza debitoria massima pari a 20 ore, come si evince dalla Delibera del
Direttore generale n. 1342 del 28.9.2021.
Risulta documentalmente che il ricorrente da aprile ad agosto 2021 aveva un debito orario nei confronti dell'azienda convenuta superiore al limite previsto di 20 ore, recuperato solo successivamente, con conseguente slittamento del riconoscimento creditorio relativo all'attività svolta presso l'Hub vaccinale Fiera del Mediterraneo, avvenuto soltanto nell'aprile del 2022 quando si era oramai del tutto esaurito il budget stanziato, con consequenziale applicazione delle tariffe previste dalla contrattazione collettiva nazionale di settore;
parimenti per i mesi da settembre a novembre 2021, avendo l'azienda convenuta prodotto una attestazione dalla quale risulta un debito orario pari ad 2 ore e 54 minuti (cfr. all. 13), il compenso per le ore in eccedenza lavorate in favore dell'Hub vaccinale deve essere calcolato secondo le tariffe del contratto collettivo di settore.
Invece, in merito alle discordanze orarie registrate ed al loro mancato pagamento, deve ribadirsi l'orientamento di questa Sezione secondo cui l' aveva l'onere di provare la CP_1 sincronizzazione dell'orologio marcatempo presente presso la stessa e di quello eventualmente in dotazione al ricorrente il quale, una volta arrivato presso l'Hub Vaccinale, apponeva l'orario di arrivo sui registri;
una differenza esigua nell'orario, calcolata dalla resistente in modo presuntivo, non può giustificare alcuna decurtazione del compenso spettante. Tanto premesso, conseguono le statuizioni di cui in parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite che, atteso il parziale accoglimento del ricorso, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 04/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.12610/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti VASSALLO ANGELO e MANGINI GIOVANNI)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. RUBINO GIROLAMO)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 04/03/2025, per la quale si dà atto che entrambe le parti hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
- dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione delle prestazioni aggiuntive rese per la campagna vaccinale presso l'Hub Fiera del Mediterraneo da aprile a novembre 2021, applicando le tariffe previste dal contratto collettivo di settore e decurtando le somme ricevute;
- dichiara compensa tra le parti le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06.12.2022 il ricorrente in epigrafe, dipendente dell'
[...]
con la qualifica di infermiere, in servizio Controparte_2 presso l'Ospedale Cervello, chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento di € 3.360,03 per le prestazioni aggiuntive rese durante la campagna vaccinale del 2021 presso l'Hub vaccinale Fiera del Mediterraneo. Nel dettaglio il ricorrente lamentava l'erroneità della quantificazione dell'importo a lui spettante effettuata dalla resistente in violazione della delibera n. 1018 del
6.07.2021 del Direttore Generale dell' che faceva espresso richiamo alle Controparte_1 tariffe di cui all'art. 1 c. 464 della Legge n. 178/2020, così come modificato dal Decreto Legge
n. 22.03.2021 n. 41, nonché l'illogicità della decurtazione oraria rispetto alle ore di lavoro effettivamente svolte. Chiedeva infine il pagamento dell'attività aggiuntiva svolta nei mesi di settembre/novembre 2021 per i quali nulla gli era stato corrisposto, col favore delle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' convenuta contestava la fondatezza del CP_1
ricorso, chiedendone il rigetto.
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le relative note per l'udienza del 04/03/2025 e la causa viene decisa mediate il deposito della presente sentenza.
***
Preliminarmente deve rilevarsi la tardività della produzione allegata dal ricorrente alla memoria dell'8.4.2024, avendo la convenuta comunicato la sussistenza del debito orario con nota prot. n.
734 del 16.9.2021 e non risultando che il documento sia successivo al deposito del ricorso.
***
Nel merito il ricorso è fondato nei limiti di seguito esplicati.
Risulta pacifico che il ricorrente durante la campagna vaccinale Covid ha effettuato prestazioni aggiuntive da aprile a novembre 2021 presso l'Hub vaccinale Fiera del Mediterraneo, giusta manifestazione di interesse prot. n. 10148/1 del 1.04.2021, a seguito di avviso emesso dall' resistente. CP_1
Ai fini della quantificazione degli importi dovuti occorre far riferimento alla delibera n. 1018 del
6.07.2021 del Direttore Generale dell' nella quale testualmente si legge Controparte_1
“Assessorato della Salute ha chiarito che le prestazioni aggiuntive rese per la campagna vaccinale dovranno essere remunerate secondo le tariffe e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 464 della l. n. 178/2020…..”; l'art. 1 comma 464 della l. 178/2020 nel testo novellato dal D.L. del 22.3.21 dispone che “le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo previsto di 100 milioni di euro di cui al comma
467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità – triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019 per le quali la tariffa oraria fissata dall'art. 24 comma 6 del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro -triennio 2016-
2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione”.
Orbene, la delibera n. 1018 del 6.7.2021 prevede un incremento, rispetto ai contratti collettivi di settore, per il pagamento delle prestazioni aggiuntive svolte durante la campagna vaccinale;
purtuttavia, viene individuato un tetto massimo di spesa, in virtù del budget stanziato, superato il quale la corresponsione del dovuto viene effettuata secondo quanto previsto dal regolamento aziendale ALPI ed dal CCNL del Comparto Sanità 2016–2018, e non secondo le tariffe di cui all'art. 1 c. 464 della Legge n. 178/2020, come modificato dal Decreto Legge n. 22.03.2021 n.
41. Deve inoltre considerarsi che l'attività remunerabile è quella che eccede l'ordinario orario di lavoro, con una tolleranza debitoria massima pari a 20 ore, come si evince dalla Delibera del
Direttore generale n. 1342 del 28.9.2021.
Risulta documentalmente che il ricorrente da aprile ad agosto 2021 aveva un debito orario nei confronti dell'azienda convenuta superiore al limite previsto di 20 ore, recuperato solo successivamente, con conseguente slittamento del riconoscimento creditorio relativo all'attività svolta presso l'Hub vaccinale Fiera del Mediterraneo, avvenuto soltanto nell'aprile del 2022 quando si era oramai del tutto esaurito il budget stanziato, con consequenziale applicazione delle tariffe previste dalla contrattazione collettiva nazionale di settore;
parimenti per i mesi da settembre a novembre 2021, avendo l'azienda convenuta prodotto una attestazione dalla quale risulta un debito orario pari ad 2 ore e 54 minuti (cfr. all. 13), il compenso per le ore in eccedenza lavorate in favore dell'Hub vaccinale deve essere calcolato secondo le tariffe del contratto collettivo di settore.
Invece, in merito alle discordanze orarie registrate ed al loro mancato pagamento, deve ribadirsi l'orientamento di questa Sezione secondo cui l' aveva l'onere di provare la CP_1 sincronizzazione dell'orologio marcatempo presente presso la stessa e di quello eventualmente in dotazione al ricorrente il quale, una volta arrivato presso l'Hub Vaccinale, apponeva l'orario di arrivo sui registri;
una differenza esigua nell'orario, calcolata dalla resistente in modo presuntivo, non può giustificare alcuna decurtazione del compenso spettante. Tanto premesso, conseguono le statuizioni di cui in parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite che, atteso il parziale accoglimento del ricorso, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 04/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno