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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/05/2024, n. 18628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18628 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA NC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/11/2023 del Tribunale del riesame di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA;
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
dato atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n.137/2020, RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli sezione del riesame con ordinanza del 27.11.2023 confermava l'ordinanza emessa nei confronti di NZ MA dal G.I.P. di Napoli in data 13.9.2023, con la quale venivano applicate al predetto le misure cautelari del divieto di dimora e dell'obbligo di presentazione alla P.G., in ordine alle contestazioni provvisorie relative al delitto di cui agli articoli 74 commi 1, 2, 3, 4 D.P.R. n 309/1990 e art. 7 L. n..203/1991 (capo 2 di incolpazione), nonché in relazione a tre episodi di cessione di stupefacente avvenuti nel periodo dal 26 Marzo 2018 al 7 giugno 2018. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 18628 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MARRA GIUSEPPE Data Udienza: 23/02/2024 2. Avverso la suddetta ordinanza NZ LL, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione, limitatamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi alla contestazione sub capo 2), ossia il reato di cui all'art. 74 commi 1, 2, 3, 4 del D.P.R. n.309/90, eccependo con un unico motivo la violazione di legge ed il vizio della motivazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1 lett. B) ed E), cod. proc. pen., al fine di chiedere l'annullamento dell'ordinanza impugnata. In particolare, si rileva che l'ordinanza del Tribunale di Napoli avrebbe omesso l'analisi di elementi investigativi decisivi, che sarebbero contenuti nell'ordinanza cautelare, i quali escluderebbero sia l'elemento psicologico del delitto associativo, quindi, la volontaria adesione al programma dell'associazione contestato sub capo 2) del provvedimento cautelare, sia la costante e duratura partecipazione del ricorrente alla realizzazione del programma dell'associazione. Il ricorrente sottolinea il fatto che, nonostante la contestazione del delitto associativo sia rappresentata come perdurante sino al mese di giugno del 2019, a carico del LL, in realtà, risultano elevate solo tre contestazioni di cessione di stupefacente risalenti al periodo decorrente dal marzo 2018 sino al 7 giugno 2018, oltre alla circostanza che il LL veniva tratto in arresto il 12 luglio 2018, così interrompendo l'eventuale condotta illecita. Tali elementi investigativi delimiterebbero, perciò, la ritenuta partecipazione del ricorrente al contesto associativo lungo un arco temporale molto ridotto, escludendo che lo stesso abbia offerto una costante disponibilità per l'acquisto di stupefacenti dal clan camorristico indicato nell'ordinanza impugnata. Inoltre, lamenta che dalle conversazioni intercettate e prese in considerazione dall'ordinanza cautelare (precisamente da pag.:306 a pag. 309) emergerebbe con evidenza l'imposizione dell'acquisto di stupefacente ad iniziativa del clan camorristico e l'instaurazione, tra il LL e l'associazione criminale, di un rapporto che escluderebbe la volontaria adesione dell'indagato ai programmi associativi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. 2. In primo luogo, quanto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto contestato al capo 2), va sottolineato che l'ordinanza impugnata indica nelle premesse le attività investigative inerenti l'accertamento della sussistenza dell'organizzazione camorristica dedita all'attività di spaccio di stupefacente, che si sono estrinsecate: nell'attività di intercettazione di comunicazioni, compiuta tra il dicembre 2017 e il luglio 2018, corroborata dalle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia che riferivano sulle attività del clan AN e sulle dinamiche criminali che lo avevano interessato, nonché dagli esiti di attività di osservazione compiuta direttamente dagli inquirenti, anche per il tramite di telecamere installate il 9 gennaio 2018 all'interno del rione Monte Rosa di Scampia, roccaforte del clan AN;
a ulteriore conforto dell'attività investigativa si ponevano gli interventi compiuti direttamente sul campo dalla P.G. con perquisizioni e sequestri. All'interno di questo composito quadro investigativo, l'ordinanza impugnata evidenzia il contenuto di alcune intercettazioni, espressamente richiamate, che "lo vedono (il LL) diretto o indiretto protagonista e confermano la sua cointeressenza con il clan, con il quale contratta - ovviamente nella maniera in cui usano fare nel contesto che qui ci si occupa - il quantitativo (di stupefacente) da vendere. È che si tratta di un quantitativo fisso conferma la ricostruzione in termini di partecipazione al sodalizio". Si afferma, inoltre, che "nessun elemento consente di ritenere che il LL sia alla stregua di un commerciante sottoposto ad estorsione come ha voluto fare intendere la difesa". Quanto alla gravità indiziaria della partecipazione al sodalizio criminale del ricorrente il collegio intende ribadire i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez.3, n.22142 del 29.04.2015, Borracino, Rv.263662-01), secondo cui: "Per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto il ruolo di partecipe a soggetto abituale acquirente e successivo rivenditore della droga fornitagli dall'organizzazione)' . In altre decisioni (Sez.1, n.30233 del 15.01.2016, Giacquinto, Rv.267991-01; Sez. 3, n.6871 del 8.07.2016, Rv. 269150-01) si è, inoltre, affermato che: "Integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traffico, ove sussista la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l'operatività dell'associazione, rivelando in tal modo la presenza del cd. affectio societatis tra l'acquirente ed i fornitori. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la partecipazione all'associazione non sia esclusa dal fatto che l'indagato, pur di continuare a spacciare, fosse stato costretto a rifornirsi costantemente di droga dal sodalizio criminale)". 3 Orbene, questi elementi sintomatici della partecipazione all'associazione ex art. 74 D.P.R. 309/1990 tipizzati dalla giurisprudenza di legittimità, sono stati ben individuati dall'ordinanza impugnata, che ha descritto con motivazioni puntuali e prive di vizi di illogicità e/o contraddittorietà il ruolo assunto dal LL, ossia quello di essere uno dei pusher del clan nelle piazze di spaccio, in cui il ricorrente acquistava ogni mese una quantità fissa di droga, al prezzo di 32 euro al grammo, per poi rivenderla ai privati al prezzo maggiorato di 50 euro. Dalle intercettazioni evidenziate dal Tribunale del riesame emerge, poi, che il denaro ricavato dalle cessioni effettuate dal LL veniva consegnato, tramite TO MA, al capo del clan camorristico, individuato nella persona di AN AN. A fronte di un quadro gravemente indiziario che appare per certi versi granitico, la difesa del ricorrente non si confronta con le puntuali argomentazioni del Tribunale, svolgendo, invece, doglianze aspecifiche cori cui ripropone un'interpretazione delle risultanze investigative volte ad escludere l'elemento soggettivo del delitto associativo, quando, invece, risulta evidente che il LL fosse ben consapevole di agire nell'ambito del programma criminoso del clan diretto da AN AN, fornendo così un contributo causale non occasionale al raggiungimento degli scopi propri del sodalizio ovvero l'attività di spaccio nel territorio nel quale l'organizzazione operava. Né può assumere rilevanza al fine di escludere la partecipazione del LL al sodalizio criminale, il fatto che i reati fine dell'associazione, individuati negli episodi di cessione di stupefacente di cui ai capi 27), 28), 29) dell'imputazione, siano limitati ad un periodo ben definito, dal marzo al giugno 2018. Infatti, come riportato anche dalla difesa, il LL venne tratto in arresto il 12.07.2018, per cui la sua attività di spaccio necessariamente si interruppe per un evento non certo attribuibile alla sua volontà; la delimitazione temporale dell'attività continuativa di acquisto/cessione di stupefacenti del ricorrente non appare, perciò, in contrasto con la sua intraneità all'organizzazione camorristica, ma è frutto di una circostanza (l'arresto) comunque connessa alla condotta delinquenziale dell'odierno ricorrente. 3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 61.6 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 febbraio 2024 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
dato atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n.137/2020, RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli sezione del riesame con ordinanza del 27.11.2023 confermava l'ordinanza emessa nei confronti di NZ MA dal G.I.P. di Napoli in data 13.9.2023, con la quale venivano applicate al predetto le misure cautelari del divieto di dimora e dell'obbligo di presentazione alla P.G., in ordine alle contestazioni provvisorie relative al delitto di cui agli articoli 74 commi 1, 2, 3, 4 D.P.R. n 309/1990 e art. 7 L. n..203/1991 (capo 2 di incolpazione), nonché in relazione a tre episodi di cessione di stupefacente avvenuti nel periodo dal 26 Marzo 2018 al 7 giugno 2018. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 18628 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MARRA GIUSEPPE Data Udienza: 23/02/2024 2. Avverso la suddetta ordinanza NZ LL, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione, limitatamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi alla contestazione sub capo 2), ossia il reato di cui all'art. 74 commi 1, 2, 3, 4 del D.P.R. n.309/90, eccependo con un unico motivo la violazione di legge ed il vizio della motivazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1 lett. B) ed E), cod. proc. pen., al fine di chiedere l'annullamento dell'ordinanza impugnata. In particolare, si rileva che l'ordinanza del Tribunale di Napoli avrebbe omesso l'analisi di elementi investigativi decisivi, che sarebbero contenuti nell'ordinanza cautelare, i quali escluderebbero sia l'elemento psicologico del delitto associativo, quindi, la volontaria adesione al programma dell'associazione contestato sub capo 2) del provvedimento cautelare, sia la costante e duratura partecipazione del ricorrente alla realizzazione del programma dell'associazione. Il ricorrente sottolinea il fatto che, nonostante la contestazione del delitto associativo sia rappresentata come perdurante sino al mese di giugno del 2019, a carico del LL, in realtà, risultano elevate solo tre contestazioni di cessione di stupefacente risalenti al periodo decorrente dal marzo 2018 sino al 7 giugno 2018, oltre alla circostanza che il LL veniva tratto in arresto il 12 luglio 2018, così interrompendo l'eventuale condotta illecita. Tali elementi investigativi delimiterebbero, perciò, la ritenuta partecipazione del ricorrente al contesto associativo lungo un arco temporale molto ridotto, escludendo che lo stesso abbia offerto una costante disponibilità per l'acquisto di stupefacenti dal clan camorristico indicato nell'ordinanza impugnata. Inoltre, lamenta che dalle conversazioni intercettate e prese in considerazione dall'ordinanza cautelare (precisamente da pag.:306 a pag. 309) emergerebbe con evidenza l'imposizione dell'acquisto di stupefacente ad iniziativa del clan camorristico e l'instaurazione, tra il LL e l'associazione criminale, di un rapporto che escluderebbe la volontaria adesione dell'indagato ai programmi associativi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. 2. In primo luogo, quanto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto contestato al capo 2), va sottolineato che l'ordinanza impugnata indica nelle premesse le attività investigative inerenti l'accertamento della sussistenza dell'organizzazione camorristica dedita all'attività di spaccio di stupefacente, che si sono estrinsecate: nell'attività di intercettazione di comunicazioni, compiuta tra il dicembre 2017 e il luglio 2018, corroborata dalle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia che riferivano sulle attività del clan AN e sulle dinamiche criminali che lo avevano interessato, nonché dagli esiti di attività di osservazione compiuta direttamente dagli inquirenti, anche per il tramite di telecamere installate il 9 gennaio 2018 all'interno del rione Monte Rosa di Scampia, roccaforte del clan AN;
a ulteriore conforto dell'attività investigativa si ponevano gli interventi compiuti direttamente sul campo dalla P.G. con perquisizioni e sequestri. All'interno di questo composito quadro investigativo, l'ordinanza impugnata evidenzia il contenuto di alcune intercettazioni, espressamente richiamate, che "lo vedono (il LL) diretto o indiretto protagonista e confermano la sua cointeressenza con il clan, con il quale contratta - ovviamente nella maniera in cui usano fare nel contesto che qui ci si occupa - il quantitativo (di stupefacente) da vendere. È che si tratta di un quantitativo fisso conferma la ricostruzione in termini di partecipazione al sodalizio". Si afferma, inoltre, che "nessun elemento consente di ritenere che il LL sia alla stregua di un commerciante sottoposto ad estorsione come ha voluto fare intendere la difesa". Quanto alla gravità indiziaria della partecipazione al sodalizio criminale del ricorrente il collegio intende ribadire i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez.3, n.22142 del 29.04.2015, Borracino, Rv.263662-01), secondo cui: "Per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto il ruolo di partecipe a soggetto abituale acquirente e successivo rivenditore della droga fornitagli dall'organizzazione)' . In altre decisioni (Sez.1, n.30233 del 15.01.2016, Giacquinto, Rv.267991-01; Sez. 3, n.6871 del 8.07.2016, Rv. 269150-01) si è, inoltre, affermato che: "Integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traffico, ove sussista la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l'operatività dell'associazione, rivelando in tal modo la presenza del cd. affectio societatis tra l'acquirente ed i fornitori. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la partecipazione all'associazione non sia esclusa dal fatto che l'indagato, pur di continuare a spacciare, fosse stato costretto a rifornirsi costantemente di droga dal sodalizio criminale)". 3 Orbene, questi elementi sintomatici della partecipazione all'associazione ex art. 74 D.P.R. 309/1990 tipizzati dalla giurisprudenza di legittimità, sono stati ben individuati dall'ordinanza impugnata, che ha descritto con motivazioni puntuali e prive di vizi di illogicità e/o contraddittorietà il ruolo assunto dal LL, ossia quello di essere uno dei pusher del clan nelle piazze di spaccio, in cui il ricorrente acquistava ogni mese una quantità fissa di droga, al prezzo di 32 euro al grammo, per poi rivenderla ai privati al prezzo maggiorato di 50 euro. Dalle intercettazioni evidenziate dal Tribunale del riesame emerge, poi, che il denaro ricavato dalle cessioni effettuate dal LL veniva consegnato, tramite TO MA, al capo del clan camorristico, individuato nella persona di AN AN. A fronte di un quadro gravemente indiziario che appare per certi versi granitico, la difesa del ricorrente non si confronta con le puntuali argomentazioni del Tribunale, svolgendo, invece, doglianze aspecifiche cori cui ripropone un'interpretazione delle risultanze investigative volte ad escludere l'elemento soggettivo del delitto associativo, quando, invece, risulta evidente che il LL fosse ben consapevole di agire nell'ambito del programma criminoso del clan diretto da AN AN, fornendo così un contributo causale non occasionale al raggiungimento degli scopi propri del sodalizio ovvero l'attività di spaccio nel territorio nel quale l'organizzazione operava. Né può assumere rilevanza al fine di escludere la partecipazione del LL al sodalizio criminale, il fatto che i reati fine dell'associazione, individuati negli episodi di cessione di stupefacente di cui ai capi 27), 28), 29) dell'imputazione, siano limitati ad un periodo ben definito, dal marzo al giugno 2018. Infatti, come riportato anche dalla difesa, il LL venne tratto in arresto il 12.07.2018, per cui la sua attività di spaccio necessariamente si interruppe per un evento non certo attribuibile alla sua volontà; la delimitazione temporale dell'attività continuativa di acquisto/cessione di stupefacenti del ricorrente non appare, perciò, in contrasto con la sua intraneità all'organizzazione camorristica, ma è frutto di una circostanza (l'arresto) comunque connessa alla condotta delinquenziale dell'odierno ricorrente. 3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 61.6 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 febbraio 2024 Il Consigliere estensore