TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/09/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
RG. 723/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 25/09/2025 nella causa n. 723/2025 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to NIEDDU MARIA ADELAIDE, Pt_1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
ass. dall'Avv.to FAIS ETTORE;
Controparte_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
- parte ricorrente , dopo avere presentato contestazione rispetto all'esito Pt_1 dell'accertamento peritale demandato al CTU dott. nell'ambito del Persona_1 procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. per il riconoscimento dell'assegno mensile d'invalidità art. 13 L. 118/71, esenzione da ticket e invalidità per diritto al collocamento obbligatorio ex legge 68/99, ha introdotto il giudizio di merito lamentando un erronea applicazione delle tabelle di invalidità civile di cui al DM del 05/02/1992 ed una sopravvalutazione delle patologie da parte del consulente tecnico;
- parte convenuta si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1 rilevando l'esaustività della relazione peritale alla luce delle logiche argomentazioni svolte dal ctu;
- la causa è stata istruita chiamando a chiarimenti il CTU nominato in sede di ATP.
Rilevato che:
- il CTU, in sede di chiarimenti, ha affermato che: “Il CTU ha utilizzato il cod 7010 in analogia come recita il DM in quanto più rispondente
o simile ad un quadro di degenerazione artrosica dorso lombare rispetto al cod 7008 che indica una spondilolistesi. Tale codice indica infatti in modo molto preciso una specifica patologia dello scheletro di cui l'istante non è assolutamente affetta. La spondilolistesi è infatti caratterizzata da uno spostamento in avanti o indietro di un corpo vertebrale che l'indagine radiografica non ha assolutamente rilevato. Il cod 7010 indica invece un'anchilosi del tratto lombare cioè una rigidità articolare del tratto che è molto simile ad una rigidità articolare funzionale presente in una degenerazione artrosica lombare. Per quanto riguarda la contestazione al codice 7335 riconosciuto dal CTU per la polineuropatia conseguente alla tossicità dei farmaci antineoplastici somministrati per contrastare la patologia tumorale non riesco a spiegarmi come il ctp possa pensare Pt_1 che la tossicità di un farmaco interessi solo un arto. Tutti i medici e gli oncologi in particolare sono a conoscenza che i farmaci antineoplastici possono contrastare il tumore ma contemporaneamente sono responsabili di elevata tossicità per alcuni apparati come nel caso in esame. Uno degli apparati più frequentemente coinvolti è proprio il sistema nervoso. Nel caso in esame tale complicanza è stata obiettivata dall'elettromiografia eseguita in data 15/01/2024 che ha rilevato una neuropatia a piccole fibre che coinvolge selettivamente e prevalentemente le fibre più sottili del sistema nervoso periferico e di tutto il sistema nervoso periferico complessivamente considerato. Sono fibre che fisiologicamente trasportano al nostro cervello informazioni relative al dolore ed alla temperatura. La loro sofferenza determina dolore cronico spontaneo, sensazione di bruciore di puntura di spilli o di scosse elettriche. Ho riconosciuto il cod 7335 in quanto trattasi di una complicanza del trattamento antineoplastico non emendabile e responsabile di persistenti disturbi soprattutto agli arti inferiori come peraltro evidenziato nell'esame clinico con una iporiflessia rotulea bilaterale ed una ariflessia del tibiale bilaterale e segnalato dall'istante nell'anamnesi, quindi a tutti e due gli arti inferiori e non limitata ad un unico arto come indicato dal ctp col cod 7338. Confermo pertanto le conclusioni già assunte in relazione al quesito Pt_1 posto in sede di ATP”.
Ritenuto che:
- in sede di chiarimenti il CTU ha diffusamente replicato alle osservazioni dell' CP_2 con argomentazione ineccepibile dal punto di vista logico ed argomentativo, esplicitando il corretto utilizzo dei codici riferiti alle diverse patologie;
il CTU ha pertanto confermato le conclusioni cui era pervenuto nella procedura di ATP;
- dato l'accertamento da parte del CTU di un'invalidità pari al 75% (cfr. consulenza tecnica in atti) ne deriva che parte convenuta si trova nelle condizioni sanitarie per accedere al beneficio dell'assegno mensile d'invalidità art. 13 L. 118/71, all'esenzione da ticket e al diritto al collocamento obbligatorio ex legge 68/99, con decorrenza dalla data della visita di revisione del 15/05/2024; - il ricorso deve quindi essere rigettato;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in sede di ATP, devono essere poste a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- dichiara che parte convenuta è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile d'invalidità art. 13 L. 118/71, esenzione da ticket 67% e invalidità per diritto al collocamento obbligatorio ex legge 68/99, con decorrenza dalla data della visita di revisione del 15/05/2024;
- condanna l' al pagamento delle spese che si liquidano in € 3.300,00 oltre spese Pt_1 forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. Pt_1
Sassari, 25/09/2025 La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 25/09/2025 nella causa n. 723/2025 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to NIEDDU MARIA ADELAIDE, Pt_1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
ass. dall'Avv.to FAIS ETTORE;
Controparte_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
- parte ricorrente , dopo avere presentato contestazione rispetto all'esito Pt_1 dell'accertamento peritale demandato al CTU dott. nell'ambito del Persona_1 procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. per il riconoscimento dell'assegno mensile d'invalidità art. 13 L. 118/71, esenzione da ticket e invalidità per diritto al collocamento obbligatorio ex legge 68/99, ha introdotto il giudizio di merito lamentando un erronea applicazione delle tabelle di invalidità civile di cui al DM del 05/02/1992 ed una sopravvalutazione delle patologie da parte del consulente tecnico;
- parte convenuta si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1 rilevando l'esaustività della relazione peritale alla luce delle logiche argomentazioni svolte dal ctu;
- la causa è stata istruita chiamando a chiarimenti il CTU nominato in sede di ATP.
Rilevato che:
- il CTU, in sede di chiarimenti, ha affermato che: “Il CTU ha utilizzato il cod 7010 in analogia come recita il DM in quanto più rispondente
o simile ad un quadro di degenerazione artrosica dorso lombare rispetto al cod 7008 che indica una spondilolistesi. Tale codice indica infatti in modo molto preciso una specifica patologia dello scheletro di cui l'istante non è assolutamente affetta. La spondilolistesi è infatti caratterizzata da uno spostamento in avanti o indietro di un corpo vertebrale che l'indagine radiografica non ha assolutamente rilevato. Il cod 7010 indica invece un'anchilosi del tratto lombare cioè una rigidità articolare del tratto che è molto simile ad una rigidità articolare funzionale presente in una degenerazione artrosica lombare. Per quanto riguarda la contestazione al codice 7335 riconosciuto dal CTU per la polineuropatia conseguente alla tossicità dei farmaci antineoplastici somministrati per contrastare la patologia tumorale non riesco a spiegarmi come il ctp possa pensare Pt_1 che la tossicità di un farmaco interessi solo un arto. Tutti i medici e gli oncologi in particolare sono a conoscenza che i farmaci antineoplastici possono contrastare il tumore ma contemporaneamente sono responsabili di elevata tossicità per alcuni apparati come nel caso in esame. Uno degli apparati più frequentemente coinvolti è proprio il sistema nervoso. Nel caso in esame tale complicanza è stata obiettivata dall'elettromiografia eseguita in data 15/01/2024 che ha rilevato una neuropatia a piccole fibre che coinvolge selettivamente e prevalentemente le fibre più sottili del sistema nervoso periferico e di tutto il sistema nervoso periferico complessivamente considerato. Sono fibre che fisiologicamente trasportano al nostro cervello informazioni relative al dolore ed alla temperatura. La loro sofferenza determina dolore cronico spontaneo, sensazione di bruciore di puntura di spilli o di scosse elettriche. Ho riconosciuto il cod 7335 in quanto trattasi di una complicanza del trattamento antineoplastico non emendabile e responsabile di persistenti disturbi soprattutto agli arti inferiori come peraltro evidenziato nell'esame clinico con una iporiflessia rotulea bilaterale ed una ariflessia del tibiale bilaterale e segnalato dall'istante nell'anamnesi, quindi a tutti e due gli arti inferiori e non limitata ad un unico arto come indicato dal ctp col cod 7338. Confermo pertanto le conclusioni già assunte in relazione al quesito Pt_1 posto in sede di ATP”.
Ritenuto che:
- in sede di chiarimenti il CTU ha diffusamente replicato alle osservazioni dell' CP_2 con argomentazione ineccepibile dal punto di vista logico ed argomentativo, esplicitando il corretto utilizzo dei codici riferiti alle diverse patologie;
il CTU ha pertanto confermato le conclusioni cui era pervenuto nella procedura di ATP;
- dato l'accertamento da parte del CTU di un'invalidità pari al 75% (cfr. consulenza tecnica in atti) ne deriva che parte convenuta si trova nelle condizioni sanitarie per accedere al beneficio dell'assegno mensile d'invalidità art. 13 L. 118/71, all'esenzione da ticket e al diritto al collocamento obbligatorio ex legge 68/99, con decorrenza dalla data della visita di revisione del 15/05/2024; - il ricorso deve quindi essere rigettato;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in sede di ATP, devono essere poste a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- dichiara che parte convenuta è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile d'invalidità art. 13 L. 118/71, esenzione da ticket 67% e invalidità per diritto al collocamento obbligatorio ex legge 68/99, con decorrenza dalla data della visita di revisione del 15/05/2024;
- condanna l' al pagamento delle spese che si liquidano in € 3.300,00 oltre spese Pt_1 forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. Pt_1
Sassari, 25/09/2025 La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso