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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 17/10/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
RI EL Presidente
RC AC CC Consigliere rel.
NI IA LL GI aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 348/2021 R.G., di appello avverso la sentenza n. 614/2021, pronunciata dal Tribunale di Campobasso il 15.9.2021 nella controversia n. 967/2017
R.G., avente ad oggetto risarcimento danni;
TRA
( , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Nicola Lucarelli, con domiciliazione legale telematica;
APPELLANTE
CONTRO
in persona del l. r. in carica, COroparte_1 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv.
SE Di Pilato, con domiciliazione legale telematica;
APPELLATA
E
con riferimento al rischio assunto con il certificato n. COroparte_2
A7LIB00005G, in persona del procuratore speciale del Rappresentante generale per l'Italia dei ( , CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv.
TT TT, con domiciliazione legale telematica;
APPELLATA
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia codesta On.le Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento dello spiegato appello, in riforma integrale della sentenza n.641/21 emessa dal Tribunale di Campobasso in data 10/9/2021:
- in via preliminare, accertare e dichiarare che la sentenza n.1330/16 del Tribunale di
Campobasso del 10/9/2021 è viziata in ragione dell'erronea applicazione e violazione delle norme di cui agli artt. 102 e 103 c.p.c per le causali di cui all'atto di appello;
- per l'effetto dichiarare legittimata passiva la o, in via gradata, dichiarare CP_1 sussistente una ipotesi di litisconsorzio facoltativo con la conseguente dichiarazione di legittimità passiva della sola;
CP_1
- per l'effetto, in accoglimento dello spiegato gravame, riformare integralmente la sentenza impugnata;
- nel merito, accertare e dichiarare la violazione e erronea applicazione, da parte del giudice di prime cure, della norma di cui all'art. 2051 c.c., nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto;
- per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata accogliendo la domanda della Sig.ra Pt_1
- sempre nel merito, accertare e dichiarare la violazione e erronea applicazione, da parte del giudice di prime cure, della norma di cui all'art. 2043 c.c., nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto;
- per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata accogliendo la domanda della Sig.ra Pt_1
- per l'effetto, condannare la , in persona del legale COroparte_1 rappresentante p.t., al pronto ed immediato ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla Sig.ra a causa del sinistro de quo, Parte_1 per la complessiva somma di euro 10.347,67 o il diverso importo che sarà dimostrato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazioni dal giorno della domanda fino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi giudizio. CO Per l'appellata : si insiste per il rigetto dell'atto di appello con rigetto di tutte le conclusioni ive formulate, con conferma nel merito della sentenza di primo grado. Si insiste altresì nelle conclusioni tutte rassegnate anche in primo grado che abbiansi qui per richiamate e trascritte con il rigetto integrale della domanda attrice- oggi appellante- perché rivelatasi del tutto inammissibile, improponibile oltre che infondata in fatto ed in diritto ed in quanto tale non meritevole di accoglimento … si impugnano le avverse conclusioni, e di quella della
per quanto in contrasto con le proprie e nel contempo, si insiste per CP_2
l'accoglimento delle conclusioni tutte rassegnate nei propri atti di giudizio che qui si
2 abbiano per richiamate e trascritte, il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata : CP_2
1. In via principale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'appello promosso dalla Sig.ra anche ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter Pt_1
c.p.c., per tutti i motivi esposti in atti e, in conseguenza, confermare la sentenza del
Tribunale di Campobasso n. 614/2021 del 15 settembre 2021, R.G. 967/2017;
2. In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza del Tribunale di
Campobasso n. 614/2021 del 15 settembre 2021, R.G. 967/2017 e di accertamento di un qualunque obbligo risarcitorio in capo alla COroparte_1 ridurre qualsivoglia obbligo indennitario gravante su COroparte_2 con riferimento al rischio assunto con il certificato n. A7LIB00005G deducendo la franchigia fissa di Euro 10.000,00 ed in ogni caso entro il limite del massimale previsto nella Polizza e salva riduzione per effetto di eventuali altri sinistri;
con espressa esclusione delle spese di lite che dovranno in ogni caso restare a carico dell'Assicurata per i motivi esposti in atti.
3. In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 614 del 15.9.2021, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta da nei confronti Parte_1 di (che nel corso del giudizio ha chiamato in causa COroparte_1
l'assicurazione dei ), proposta in relazione a un sinistro verificatosi il 23.12.2015, CP_2 allorquando ella, secondo quanto prospettato, nel transitare a piedi su Via San Lorenzo in Campobasso, all'altezza del civico 12, in prossimità del Centro di salute mentale, era scivolata su una lastra di ghiaccio non visibile e non segnalata, riportando la frattura trimalleolare con lussazione del collo del piede destro.
2. Avverso la sentenza, notificata il 20.9.2021, ha proposto appello Parte_1
con atto di citazione notificato il 20.10.2021, chiedendone la totale riforma, con
[...] accoglimento della domanda risarcitoria proposta. CO Si sono costituiti e la compagnia dei e hanno concluso nei termini sopra CP_2 riportati.
All'esito dell'udienza del 27.11.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza.
3 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La decisione di rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla si fonda su Pt_1 plurime rationes decidendi, che possono riassumersi nei seguenti termini: CO
• la , a cui è stato appaltato, dal il servizio di COroparte_3 rimozione di neve e ghiaccio dalle strade urbane, non può considerarsi per ciò solo custode delle strade e dei marciapiedi comunali ai fini di cui all'art. 2051 c.c.;
• le clausole del contratto di appalto che prevedono la responsabilità esclusiva dell'appaltatore per i danni causati a terzi per manchevolezze o negligenze operative hanno effetto unicamente tra le parti e non possono essere invocate dai terzi danneggiati;
• la custodia della strada pubblica da parte dell'ente pubblico territoriale, derivante dalla proprietà della strada, non viene meno per il fatto che un terzo è stato incaricato della sua gestione e manutenzione;
• le dichiarazioni testimoniali di , fratello dell'appellante, peraltro Testimone_1 intervenuto soltanto in un momento successivo a quello della caduta, sono inattendibili sia per la qualità soggettiva del teste sia per il contrasto con il quadro probatorio emerso;
• manca la prova che la sia effettivamente scivolata su una lastra di Pt_1 CO ghiaccio, mentre la ha dimostrato l'assenza di precipitazioni nevose e, quindi di ghiaccio, sia il giorno del sinistro sia nei giorni precedenti;
• sulla base del quadro probatorio emerso deve, altresì, escludersi la sussistenza CO dei presupposti per la responsabilità della ai sensi dell'art. 2043 c.c., fatta valere in via subordinata dall'appellante.
2. Con l'appello proposto, argomentato in maniera sufficientemente specifica ai fini di cui all'art. 342 c.p.c., censura la sentenza impugnata articolando Parte_1 tre motivi, con cui viene dedotta: 1) l'erroneità della decisione e l'insufficienza della motivazione nella parte in cui ha ritenuto preclusa la possibilità per il danneggiato di agire direttamente nei confronti della società appaltatrice dei servizi di manutenzione stradale;
2) l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c.; 3) l'erronea applicazione dell'art. 2043 c.c.
3. Vanno esaminati congiuntamente i primi due motivi, con cui sono proposte censure tra loro sovrapponibili e, comunque, collegate,
Parte appellante si duole del fatto che il primo giudice ha escluso che per effetto del contratto di appalto di servi intervenuto con il , sia stato trasferito COroparte_3 CO a il potere di custodia sulle strade e sui marciapiedi comunali, presupposto necessario per la configurabilità in capo alla stessa della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c.
La doglianza è infondata, per le ragioni di seguito esposte, anche a integrazione della motivazione della sentenza impugnata, che sul punto risente di una non corretta lettura della giurisprudenza di legittimità.
4 3.1. Principio consolidato è quello per cui nel contratto di appalto, tanto di opere quanto di servizi, il trasferimento all'appaltatore di poteri di ingerenza e controllo sulla res comporta la possibilità di fondare una sua responsabilità ex art. 2051 c.c.; nel caso di trasferimento totale del dominio sulla cosa la responsabilità custodiale esclusiva è dell'appaltatore, mentre in caso di trasferimento non totale residua una responsabilità concorrente anche dell'appaltante.
È, comunque, necessario, ai fini del sorgere della responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 2051 c.c., che il potere di fatto sulla cosa sia trasferito allo stesso, anche se non totalmente, circostanza che deve essere verificata alla stregua delle previsioni del contratto e del tipo di prestazioni oggetto dell'appalto.
Nell'appalto di servizi, quale quello avente ad oggetto la manutenzione di beni, non si determina un trasferimento del potere custodiale sul bene quando il contratto non prevede un'ingerenza costante e continuativa sul bene stesso.
In questi termini si è espressa Cass., n. 41435/2021, che, nell'esaminare (par. 1-2.1) alcune pronunce di legittimità sul tema della responsabilità dell'appaltatore, conferma la correttezza del principio affermato da Cass, n. 4385/1979, secondo cui “nel caso
d'appalto del servizio di manutenzione, continuativa o periodica, di cose, macchinari o impianti, non si verifica il passaggio dei poteri di custodia e degli oneri di vigilanza - e della connessa responsabilità presunta ex art 2051 cod. civ. - a carico dell'appaltatore”, rilevando che la natura dell'appalto preso in esame da quella pronuncia (manutenzione continuativa di ascensore) era tale da escludere, pur in presenza di una durata continuativa nel tempo, un'ingerenza costante e continuativa.
Deve darsi atto della mancata produzione del contratto di appalto tra
[...]
, che non risulta mai indicato in alcun atto né allegato ad alcuna COroparte_4 produzione documentale di parte: tale lacuna documentale non consente di ricostruire CO se in capo alla fosse stato trasferito un effettivo potere di controllo continuativo e costante, che costituiva onere della danneggiata dimostrare;
la mancanza del contratto, inoltre, induce a ritenere, in senso conforme a quanto affermato dal tribunale e non contestato dalle parti, che esso avesse ad oggetto esclusivamente il servizio di rimozione di neve e ghiaccio.
Se presupposto necessario dell'operatività, nell'appalto di servizi di manutenzione (quale CO è quello intercorso tra e ) è l'ingerenza e il potere di COroparte_3 controllo costante e continuativo sul bene, esso certamente non è configurabile in capo CO alla , la quale era obbligata, secondo quanto affermato dal tribunale, a rimuovere ghiaccio e neve, quindi, evidentemente, a svolgere le prestazioni oggetto dell'appalto esclusivamente in occasione del verificarsi di precipitazioni nevose, che, determinando la formazione di lastre di ghiaccio, sono suscettibili di determinare una situazione di pericolo per gli utenti della strada e dei marciapiedi. CO L'accertamento di un obbligo di controllo costante da parte della anche sulla formazione di ghiaccio al di fuori del caso di precipitazioni nevose richiedeva un esame
5 CO delle clausole riguardanti le prestazioni di servizi a cui la si era obbligata, non possibile per mancanza del contratto.
Come accertato dal tribunale sulla base dei bollettini meteo prodotti, nel giorno del sinistro e in quelli precedenti non si erano verificate precipitazioni nevose, e la circostanza è ammessa da parte appellante, la quale afferma che la formazione della
“sottile lastra di ghiaccio” non richiede necessariamente precipitazioni nevose (v. pagg.
14 e 15 dell'atto di appello).
A tanto consegue che, in mancanza di prova del reale oggetto dei servizi di CO manutenzione stradale oggetto dell'appalto sottoscritto da , non possono ritenersi sussistenti in capo alla società poteri di controllo continuativo sulle strade e sui marciapiedi comunali a prescindere dal verificarsi di precipitazioni nevose.
4. Per ragioni sovrapponibili è infondato anche il terzo motivo di appello, con cui viene censurata la decisione di rigettare la domanda risarcitoria sotto il profilo di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.
Tale criterio di imputazione di responsabilità presuppone la sussistenza della colpa, che
è onere della parte danneggiata dimostrare.
Può affermarsi che il contratto di appalto tra avesse ad COroparte_4 oggetto la rimozione di neve e ghiaccio, ma, per quanto esposto in precedenza, nulla può dirsi sull'ambito di estensione degli obblighi assunti dall'appaltatore.
In mancanza di produzione del regolamento contrattuale, si deve, quindi, ritenere che CO
fosse tenuta ad attivarsi autonomamente per la rimozione del ghiaccio e della neve solo in caso di condizioni meteorologiche tali da rendere prevedibile la formazione di ghiaccio, quindi in primis in caso di precipitazioni nevose, che, come non controverso tra le parti, devono essere escluse in base ai bollettini meteorologici prodotti.
La rimozione di ghiaccio eventualmente formatosi a prescindere da precipitazioni nevose
(ad esempio a causa di temperature particolarmente basse, peraltro non dimostrate), ove oggetto di obblighi previsti dal contratto di appalto di servizi, poteva avvenire solo a seguito di segnalazioni, che nel caso in esame non risultano essere intervenute, anzi sono state espressamente escluse dalle testimonianze acquisite. CO Non è quindi ravvisabile alcuna negligenza della , in quanto, per un verso, non è configurabile un suo obbligo di controllo costante e continuativo della situazione delle strade e dei marciapiedi a prescindere dalle condizioni atmosferiche, per altro verso è mancata qualsiasi segnalazione della presenza di una situazione di pericolo nel luogo in cui, secondo la prospettazione dell'appellante, sarebbe avvenuta la caduta.
5. Le considerazioni che precedono, di per sé sufficienti a giustificare il rigetto della domanda proposta per entrambi i titoli di responsabilità fatti valere, comportano l'assorbimento di tutte le altre questioni oggetto del giudizio;
è inutile, quindi, esaminare le censure avverso la parte di motivazione che ha ritenuto non provato il fatto storico posto a fondamento della domanda alla luce del complessivo compendio probatorio acquisito.
6 Restano, altresì, assorbite le questioni relative alla quantificazione del danno e alla sussistenza della garanzia assicurativa da parte della compagnia di assicurazioni
CP_2
6. La soccombenza dell'appellante determina la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati, da liquidare, per ciascuno di essi, nella misura indicata in dispositivo secondo i criteri di cui al d. m. n. 55/2014 e ss. mm., secondo parametri intermedi tra minimi e medi relativi allo scaglione applicabile in relazione al valore della controversia, dato dal petitum, con esclusione della fase di trattazione.
Ricorrono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater d.p.r. n.
115/2002, per disporre a carico di parte appellante il raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 614/2021 pronunciata dal Tribunale di Campobasso in data 15.9.2021, proposto da , Parte_1 con citazione notificata il 20.10.2021, nei confronti di e Parte_2 degli che hanno assunto il rischio del certificato A7LIB0005G, Parte_3 così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00 in favore di ciascuno degli appellati, per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.
115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 9.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
RC AC CC RI EL
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