Articolo 8 della Legge 10 febbraio 1992, n. 165
Articolo 7Articolo 9
Versione
13 marzo 1992
Art. 8. 1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' sostituito dal seguente:
"Beneficiano dei mutui le cooperative della pesca o loro consorzi, anche se non esercitano direttamente le attivita' di cui al primo comma, nonche' le cooperative che esercitano a favore dei propri soci i servizi e le attivita' di cui al numero 8) del primo comma dell'articolo 11".
Entrata in vigore il 13 marzo 1992