Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 30/06/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1560/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1560 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Parte_1 CodiceFiscale_1
Ciccarelli come da procura in atti OPPONENTE
E
(C.F. ), e per essa, nella sua qualità di mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona del procuratore speciale, rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. Flavio Garrone come da procura in atti OPPOSTA
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, davanti a Parte_1
questo Tribunale, la e per essa, nella sua qualità di mandataria, Controparte_1 [...]
[..
[...]
In particolare, nel proprio atto introduttivo di lite, l'opponente – premesso di essere debitrice della controparte della somma di euro 35.687,97, in forza di atto di precetto notificatole il 26 ottobre
2023; che il 4.3.2024 le era stato notificato l'avviso ex art. 543, comma 5, cpc, con il quale l'odierna opposta aveva dichiarato di non aver notificato il pignoramento alla debitrice;
che, infatti,
l'atto di pignoramento le era stato notificato soltanto il 4 marzo 2024, unitamente all'istanza di remissione in termini, che non risultava autorizzata;
che con detta istanza la creditrice aveva chiesto l'autorizzazione ad effettuare la notifica ex art. 143 cpc, laddove l'ufficiale giudiziario aveva notificato l'atto a mani esattamente allo stesso indirizzo indicato sull'atto originario;
che in data 5 aprile 2024 il G.E. aveva emesso ordinanza di assegnazione alla creditrice della somma di euro
16.148,28 giacente sul libretto postale 000024550783, oltre al quinto della pensione INPS, nel rispetto dei limiti di legge;
che, avverso tale ordinanza la aveva proposto opposizione con Pt_1
ricorso depositato il 19.4.2024, lamentando la nullità della procedura in quanto il pignoramento era stato eseguito oltre il termine di efficacia del precetto ex art. 481 cpc;
che, inoltre, l'assegnazione era avvenuta in violazione della norma di cui all'art. 545 c.p.c., atteso che era stata pignorata ed assegnata la somma di € 16.148,28 giacente sul suddetto libretto postale, sul quale venivano accreditati unicamente gli emolumenti pensionistici della – tanto premesso, riproponeva in Pt_1
questa sede le medesime conclusioni avanzate nella fase cautelare, chiedendo, in particolare, di
“accertare e dichiarare la nullità della procedura esecutiva 231/2024 siccome promossa ben oltre il termine di efficacia del precetto;
ed in conseguenza la nullità dell'ordinanza di assegnazione;
per effetto condannare la convenuta opposta alla restituzione di euro 16.148,28 percepita da
[...]
, con interessi di legge;
CP_4
- dichiarare impignorabili le somme erogate dall' ed accreditate sul libretto postale CP_5
000024550783, oltre il limite di cui all'art. 545 cpc;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di reiezione della domanda di nullità della procedura esecutiva e della conseguente ordinanza di assegnazione, condannarsi la convenuta opposta alla restituzione delle somme pagate in eccedenza dal terzo rispetto a quanto Controparte_6 disposto dalla legge ai sensi dell'art 545 cpc. Somme da determinarsi in corso di causa”.
Costituitasi in giudizio, la società opposta contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto.
2 La proposta opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Ed invero, privo di pregio è il motivo di nullità della procedura esecutiva per essere stato eseguito l'atto di pignoramento presso terzi oltre il termine di efficacia del precetto ex art. 481 cpc, motivo a sostegno del quale la deduce di aver ricevuto la notifica del precetto il 26.10.2023 e quella Pt_1
del pignoramento - unitamente all'istanza di rimessione in termini (asseritamente non autorizzata) e all'avviso ex art. 543 comma 5 cpc - il 4 marzo 2024.
Ebbene, dalla documentazione in atti risulta che la creditrice procedente, nelle more della notifica del pignoramento, ha depositato istanza ex art. 492 bis cpc, con la conseguente sospensione del termine ex art. 481 cpc.
In particolare, con istanza del 16 febbraio 2024 l'opposta ha rappresentato al G.E. di aver notificato atto di precetto alla debitrice il 27.10.2023; di avere notificato il pignoramento Parte_1
alle terze pignorate il 18.01.2024; che la notifica del pignoramento nei confronti della debitrice risultava omessa “per assenza indicazione della stessa all'indirizzo”; di aver iscritto a ruolo la procedura nel rispetto del termine di cui all'art. 543 cpc e di aver depositato le dichiarazioni positive rese dalle terze pignorate.
Quindi, rilevata la decorrenza nelle more del termine di cui all'art.481 cpc, la creditrice chiedeva di essere autorizzata alla rinnovazione della notifica del pignoramento alla debitrice Pt_1
autorizzazione concessa dal G.E. con visto emesso il 19.2.2024.
Sulla base di tanto, nessuna decadenza e/o nullità è pertanto ravvisabile nella procedura esecutiva in oggetto.
Parimenti infondato è il secondo motivo di opposizione.
Come sopra rilevato, la evidenzia che sul libretto postale pignorato venivano accreditati Pt_1
solo i propri emolumenti pensionistici e che, pertanto, la somma ivi depositata poteva essere pignorata solo nei limiti di cui all'art. 545 cpc.
Tuttavia, nella dichiarazione ex art. 547 cpc resa il 7.02.2024 da (doc.n.9 di parte Controparte_6 opposta) si legge: “Si precisa che dalla movimentazione si evince che sul rapporto * confluiscono versamenti da ricondurre a ratei pensionistici;
pertanto l'importo messo a disposizione è da considerarsi al netto della quote ritenute impignorabili nel rispetto di quanto stabilito dall'art.545 cpc”.
3 Pertanto, nessun importo in eccedenza è stato assegnato alla creditrice, in quanto la somma messa a disposizione era stata già epurata.
E, d'altro canto, la stessa ha depositato estratto conto del libretto postale di cui trattasi da Pt_1
cui risulta che alla data del 14 febbraio 2024 la somma disponibile era pari ad euro 29.810,24 e, dunque, era ben maggiore di quella messa a disposizione dalla terza pignorata ed assegnata alla creditrice.
Di qui l'integrale rigetto dell'opposizione, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti della e per essa, Parte_1 Controparte_1
nella sua qualità di mandataria, in persona del procuratore speciale, Controparte_2
ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pescara, il 27 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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