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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/07/2024, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 3 BIS
Verbale di udienza
Il giorno 17/7/2024 davanti al Giudice Onorario, dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, assistito dal
Cancelliere, nel fascicolo iscritto al N. Rg. 1644/2016, pendente tra
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Mistretta (ME), Via V. Salamone n. 19, presso lo studio dell'Avv.
Eugenio Passalacqua, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
attore contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. , CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco triscarie Alfredo Chiatini;
convenuta
Sono comparsi: L'avv. Antonella Spinnato in sostituzione dell'avv. Psssalacqua nell'interesse di parte attrice che si riporta alle note conclusive depositate in data 5.7.2024 e chiede la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO
Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio viene data lettura della sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Sezione 3 bis in persona del Giudice Unico, dott. ssa Elisabetta Artino I., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente a oggetto: risarcimento danni da pratica sportiva
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore evocava in giudizio l'associazione sportiva al fine di ottenere il CP_1 risarcimento del danno per il sinistro occorsogli in data 29.8.2013 nel corso di una partita di calcio, durante la quale cadeva a terra sbattendo la spalla destra e riportava le lesioni meglio specificate in citazione, per le quali l'assicurazione obbligatoria stipulata aveva liquidato un importo pari ad € 386,00, assolutamente inadeguato a coprire l'entità del danno patito.
L'azione proposta secondo la prospettazione attorea potrebbe presentare tanto i presupposti di una responsabilità contrattuale da “lavoro sportivo”, quanto i presupposti di una responsabilità extracontrattuale che vedrebbe in ogni caso la convenuta tenuta a risarcire il danno alla persona subito in conseguenza ed a causa dell'attività sportiva posta in essere dall'attore quale tesserato della società convenuta con la qualifica di “dilettante”.
Instauratosi il contraddittorio l'associazione sportiva eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo la stessa, quale iscritta alla Federazione Italiana Giuoco
Calcio, stipulato contratto di assicurazione in favore di terzi, i calciatori tesserati, con il quale l'oggetto dell'assicurazione è l'integrità fisica degli associati che hanno azione diretta nei confronti dell'assicuratore, sosteneva, altresì, nel merito l'infondatezza della domanda, poiché la convenuta non rispondeva ad alcun titolo per il danno lamentato, avendo per altro verso l'attore accettato il rischio connesso allo svolgimento della pratica sportiva.
L' insisteva nel rigetto della domanda e nella condanna dell'attore per CP_1 responsabilità aggravata.
La causa, istruita solo con la prova testimoniale veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è infondata e come tale deve essere rigettata facendo applicazione del principio della ragione più liquida.
In applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile agli artt. 24
e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre questioni, imponendosi, a tutela delle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico - sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Cass. n. 11458/2018).
In maniera generica l'attore ha esposto il verificarsi di un incidente, dal quale gli sono derivate lesioni personali, durante una partita di calcio di allenamento, nel corso della quale cadeva a terra e sbatteva la spalla. Agiva alternativamente per accertare la responsabilità contrattuale o extracontrattuale della società sportiva con la quale lo era tesserato con Pt_1 la qualifica di dilettante. Ora in tema di responsabilità civile delle associazioni sportive dilettantistiche fondamentale è il richiamo all'articolo 1173 del Codice Civile intitolato "Fonti delle obbligazioni" secondo cui "Le obbligazioni derivano da contratto, atto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrre in conformità all'ordinamento giuridico" e ciò al fine di verificare a quale titolo la società convenuta avrebbe potuto essere chiamata a rispondere del danno lamentato dall'attore.
Quanto alla responsabilità da fatto illecito.
Per le associazione sportive dilettantistiche è fonte di obbligazione l'atto illecito, lesivo di una situazione protetta e produttivo di un danno giuridicamente apprezzabile. Il Codice
Civile, all'articolo 2043, recita: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” Da rilevare che il
Codice non individua precisamente l'atto illecito, e questo ha permesso il progressivo allargamento dell'area del danno risarcibile. Il fatto illecito ha vari elementi, che devono essere provati da chi lamenta il danno: il danno ingiusto, il nesso di casualità tra fatto e danno, la condotta omissiva o commissiva che provoca il danno. Quindi, spetta a colui che accusa l'illecito e che agisce per il risarcimento del danno dare la prova della colpa del danneggiate (ad eccezione dei casi di responsabilità oggettiva di seguito decritti, come l'esercizio di attività pericolose e il danno cagionato da cose in custodia). In generale, si può affermare che sussiste la responsabilità per colpa dell'associazione tutte le volte che si verifichi un danno per imprudenza o negligenza, ossia l'inosservanza di quelle regole minime di garanzia che sono imposte all'uomo di media prudenza ed esperienza.
Non vi è dubbio che l'associazione, che riveste il ruolo di organizzatore di una manifestazione o di una competizione aperta al pubblico, assume direttamente i rischi che ne possono derivare. L'associazione quindi risponderà direttamente in caso di incide nti imputabili a carenze organizzative, come l'errata scelta dei luoghi per lo svolgimento della manifestazione, l'inidoneità dei mezzi tecnici impiegati o la pericolosità degli stessi. A tal proposito si deve notare che grava sull'organizzatore l'onere di attenersi ai regolamenti sportivi e alle prescrizioni in materia di pubblica sicurezza, nonché il generico onere di osservare le regole di comuni prudenza.
Anche la gestione di impianti sportivi, come piscine o palestre è esposta molteplici rischi.
Oltre a quanto già rilevato, si accenna al dovere in capo alle associazioni sportive di richiedere ai propri associati idonea certificazione medica per le attività non agonistiche o amatoriali, e l'impiego di defibrillatori semiautomatici o di altri dispositivi salvavita.
Quanto alla responsabilità indiretta. L'associazione sportiva potrebbe avere una responsabilità indiretta nel caso in cui l'evento lesivo accusato dall'allievo\sportivo sia riconducibile alla condotta colposa dell'istruttore sportivo. È questo il caso previsto dall'art. 2049 del c.c., "Responsabilità dei padroni e dei committenti" secondo cui " I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti “. La responsabilità indiretta prevede comunque l'esistenza, tra l'associazione e il suo incaricato, di un rapporto di dipendenza e di subordinazione anche temporaneo, con conseguente possibilità di direzione, controllo e sorveglianza sull'attività del preposto.
Occorre inoltre che la consumazione del fatto illecito sia stato cagionata o resa possibile dall'espletamento delle mansioni affidate all' incaricato.
Quanto alla responsabilità oggettiva.
Inoltre l'ordinamento giuridico configura una particolare area della responsabilità per illecito civile, cioè la responsabilità oggettiva che prescinde dal dolo o dalla colpa di chi ha commesso il fatto, come l'ipotesi prevista dall'art. 2050 del codice civile in caso di esercizio di attività pericolose: " Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.”
In generale, il giudizio sulla pericolosità di un'attività sportiva, quando non è riconducibile ad una specifica previsione normativa, è rimesso l'apprezzamento del giudice di merito, la cui valutazione se correttamente e logicamente motivata, è insindacabile. Si può comunq ue affermare, che costituiscono attività pericolose quelle che per la loro natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno.
Sono sicuramente considerate pericolose quelle discipline sportive che prevedono l'impiego della forza fisica contro un altro contenente o la necessità di affrontare situazioni o ambienti naturali aspri e incontrollabili (pugilato e alpinismo). Vengono inoltre considerate pericolose l'attività venatoria o le gare motociclistiche ed automobilistiche.
Comunque, l'organizzazione di una gara sportiva o di una manifestazione sportiva non può essere considerata astrattamente attività pericolosa quando manchi una specifica disposizione normativa che la qualifichi come tale. In tal caso, spetta al giudice l'apprezzamento circa la natura dell'attività (ad esempio le gare di sci non sono considerate pericolose). Più in generale, è necessario ribadire che la partecipazione ad un gara agonistica comporta per i concorrenti l'accettazione del rischio di incidenti prevedibili, in quanto derivanti da inevitabili errori degli atleti impegnati nella gara. Ma la medesima attività deve essere considerata pericolosa se, con riferimento gli atleti, li espone a conseguenze ulteriori e più gra vi rispetto a quelli normalmente prevedibili.
Colui che invoca l'applicazione di questo particolare regime di responsabilità deve provare il nesso causale tra l'esercizio dell'attività pericolosa e il danno. Per contro, il soggetto che subisce l'azione potrà vincere la presunzione di responsabilità solo fornendo la prova rigorosa di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Quanto alla responsabilità danno da cose in custodia.
Sussiste poi la responsabilità che può derivare all'associazione sportiva per il danno cagionato ai soci o gli atleti dalle strutture o attrezzature sportive di cui dispongono, stante l'obbligo dell'ente di gestirle e sorvegliarle affinché da tali beni non derivano danni a terzi.
Questa è la responsabilità prevista dall'articolo 2051 del c.c. secondo cui “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” .
Tale previsione presuppone che il soggetto o l'ente responsabile abbia la disponibilità giuridica e materiale della cosa, che comporti il potere di intervento sulla stessa e il dovere di impedire che da essa derivi un pregiudizio a terzi. Da rilevare che per il verificarsi della responsabilità è sufficiente che ricorra un nesso materiale tra la cosa in custodi a e il danno dalla stessa cagionato.
Conseguentemente nella gestione di tali attrezzature l'associazione sportiva dovrà predisporre idonee cautele, come avvisi e istruzioni per l'utilizzo, e un idoneo servizio di sorveglianza finalizzato ad impedire l'insorgere di situazioni di pericolo.
La Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 85/2003 ha statuito la sussistenza di una responsabilità nascete da contratto per le associazioni sportive che nell'esercizio di attività sportiva a livello professionistico, sono tenute a tutelare la salute degli atleti - nel caso di specie, calciatore - sia attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli della loro integrità psico - fisica, sia attraverso la cura degli infortuni e delle malattie che possono trovare causa nei rilevanti sforzi caratterizzanti la pratica professionale di uno sport, potendo essere chiamate a rispondere in base al disposto degli artt. 1218 e 2049 cod.civ. dell'operato dei propri medici sportivi e del personale comunque preposto a tutelar e la salute degli atleti ed essendo comunque tenute , come datore di lavoro del calciatore, ad adottare tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, tenuto conto in particolare del fatto che le cautele a tutela della salute cui è tenuto il datore di lavoro devono parametrarsi alla specifica attività svolta dallo sportivo professionista ed alla sua particolare esposizione al rischio di infortuni. (cfr. Corte di
Cassazione Sez. L, Sentenza n. 85 del 08/01/2003).
Si tratta tuttavia di principi che a giudizio di questo giudicante non sono applicabili al caso in questione, non essendo emerso che l'attore fosse legato all'associazione sportiva di cui faceva parte, da un rapporto di lavoro subordinato in forza del quale fosse obbligato a disputare competizioni sportive o sedute di allenamento in cambio di una qualsivoglia retribuzione. Come appare evidente la decisione della Corte di Cassazione, invocata dall'attore, si riferisce alla responsabilità della società sportiva nei confronti dell'atleta professionista legato alla prima da un rapporto di lavoro da cui discende evidentemente l'obbligo di fornire la prestazione lavorativa consistente nella partecipazione alle gare e alle sedute di allenamento organizzate dal datore di lavoro. Ma nel caso di cui ci occupiamo la posizione dello sportivo a livello amatoriale, il quale per proprio diletto si dedica alla attività dell'associazione in vista del raggiungimento di un fine comune agli as sociati, costituito dalla promozione dell'attività sportiva praticata, appare completamente diversa, non essendo risultato che l'attore fosse obbligato in cambio della retribuzione. (Sentenza Corte d'Appello di Bari n. 1054/2017).
Ne consegue la inapplicabilità della normativa prevista dalla legge per il contratto di lavoro sportivo professionale e anche di quella generale relativa al contratto di lavoro subordinato dettata dagli articoli 2094 e seguenti del codice civile. Una volta esclusa una responsabili tà di tipo contrattuale dell'associazione sportiva, non appare applicabile la regola dell'articolo 1218 del codice civile, sicché non costituiva onere della associazione stessa fornire la prova della non imputabilità del preteso inadempimento.
Analizzate tutte le ipotesi di responsabilità cui poteva essere chiamata a rispondere la convenuta, sulla base dell'esposizione del fatto, per come provato con l'attività istruttoria espletata, ossia dello scontro dell'attore con un atro calciatore durante un allename nto nel quale si stava svolgendo la partita di calcio e l'attore rivestiva il ruolo di portiere, non si ritiene di potere rinvenire la responsabilità dell'associazione sportiva per alcuno dei titoli sopra elencati.
La fattispecie non rientra in nessuna delle superiori ipotesi, potendosi al più configurare la responsabilità dell'altro giocatore con il quale si è verificato lo scontro, là dove fosse stato accertato una dolosa o colposa violazione delle regole del gioco.
La giurisprudenza di legittimità « ha affermato che qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività sportiva a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta;
la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano
(Cass. 08/08/2002, n. 12012; Cass. 22/10/2004, n. 20597; Cassazione civile sez. III,
30/03/2011, n.7247).
Sul punto e solo per mera completezza giova richiamare quanto sostenuto dal giurisprudenza di merito in ordine al tipo di responsabilità da invocare nel caso di sinistro verificatosi durante lo svolgimento di una pratica sportiva.
I giudici di merito hanno affermato che «occorre chiedersi se l'incidente sia avvenuto in contesto amatoriale o agonistico. Nel primo caso la responsabilita' per danni verra' valutata secondo le regole ordinarie dell'art. 2043 c.c, l'imprudenza o imperizia del danneggiante saranno fatali e dovra' risarcire. Nel secondo caso l'interpretazione in giurisprudenza della condotta in ambito sportivo e' orientata anche al rapporto con i regolamenti delle singole federazioni. Sul punto i concetti cardine sono il rispetto delle c.d. regole tecniche e il rischio sportivo. Dunque rispettando le regole di quello sport l'atleta non sara' punibile essendo la condotta coerente con il grado normale di rischio insito in una specifica disciplina sportiva.
Ma anche che non sempre la violazione delle regole comporta la punibilita' avendo riguardo al collegamento funzionale tra l'azione e la finalita' del gioco o dello sport». (Tribunale
Brescia sez. I, 03/09/2020, n.1699).
Tanto basta per ritenere che il fatto dedotto rispetto alla società convenuta non comporta alcuna responsabilità in capo alla stessa e pertanto la domanda avanzata da Parte_1 deve essere rigettata.
[...]
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ex DM 55/2014 come smi, nei minimi del valore di rifermento per la bassa complessità della questione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Distaccata di S. Agata Militello, in persona del Giudice Unico dott.ssa Elisabetta Artino I., uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando e ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti dela DS Parte_1 CP_1 per infondatezza della stessa;
- condanna l'attore al pagamento, nei confronti della società Parte_1 convenuta delle spese di lite liquidate nella complessiva somma di € 2.540,00, CP_1 oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso, in Patti, 17 luglio 2024
Il Giudice Onorario
Elisabetta Artino I.