TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4347/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Chantal Dameglio GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4347/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. ROMILDA Parte_1
BLANC che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. GIUSEPPE Controparte_1
LOPEDOTE che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Voglia il Tribunale
pagina 1 di 13 - Pronunciare la separazione personale tra i coniugi, ex art. 141, 1° comma c.c. e, per l'effetto, assolvere la ricorrente della domanda di addebito formulata a suo carico dal marito e dare atto che la SInora
rinuncia alla domanda di addebito già formulata a carico del SInor Pt_1 CP_1
- Confermare l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, confermando altresì R_
l'individuazione della casa della madre quale collocazione prevalente del bimbo e sua residenza anagrafica;
- Stabilire che gli incontri del bambino con il papà avvengano ogni volta su accordo dei genitori e, in difetto, con le seguenti modalità:
• A fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
• Due pomeriggi infrasettimanali, nei giorni di mercoledì e giovedì, il primo seguito dal pernottamento, nella settimana in cui il minore trascorrerà il week end con l'altro genitore;
• Un pomeriggio infrasettimanale nella giornata del mercoledì nella settimana che termina con il week end di spettanza paterna, dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00;
• Metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 dicembre al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
• Le intere vacanze pasquali ad anni alterni;
• In occasione di altre festività infrasettimanali, comprensive di eventuali "ponti" e il giorno del compleanno del bambino alternandosi con l'altro genitore;
• Due settimane durante le vacanze estive, anche suddivise in due periodi (in assenza di accordo
trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari, le ultime due R_
negli anni dispari), dando atto che pari periodo il bambino trascorrerà con la mamma, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore;
- Porre a carico del SInor l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, corrispondendo CP_1
alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, assegno della misura che il Tribunale riterrà congrua, comunque non inferiore ad € 160,00, rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT e concorrendo al 50% alle sue spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico-sportive, facendo riferimento al Protocollo sottoscritto fra Magistrati ed Avvocati del Foro di Torino.
- Dare atto che le parti hanno posto in vendita la casa già familiare di cui sono comproprietari;
- Assegnare detta abitazione alla SInora fino al momento della vendita;
Pt_1
pagina 2 di 13 - Con vittoria o, quanto meno, con la compensazione delle spese."
Per parte resistente
“Voglia il Tribunale Ill.mo, adversis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito esclusivo a carico della SI.ra
Parte_1
2. Disporre l'affidamento congiunto del piccolo ad entrambi i genitori, autorizzando la residenza R_
prevalente del bambino presso il padre, con assegnazione della casa coniugale al SI. , Controparte_1
con possibilità per la madre di tenere con sé il figlio secondo un calendario da concordare con il marito
o, in difetto d'accordo, secondo la calendarizzazione proposta dalla moglie a parti invertite.
3. Porre a carico della SI.ra un assegno di € 300,00 mensili come contributo al mantenimento Pt_1
del figlio , annualmente aggiornato secondo gli indici Istat, come per legge, da corrispondersi in R_
via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, e il rimborso del 50% delle spese straordinarie, scolastiche, ricreative e sportive, oltre le spese mediche non coperte dal S.S.N., previamente concordate e documentate, come da noto protocollo di intesa del Tribunale di Torino.
4. Porre a carico della SI.ra un assegno mensile a favore del SI. a Parte_1 Controparte_1
titolo di contributo l mantenimento del medesimo.
IN VIA SUBORDINATA
Disporre che il padre, in caso di mancata assegnazione della casa coniugale a suo favore, possa tenere con sé nel corso del mese per un periodo di giorni esattamente pari a quelli spettanti alla SI.ra R_
, previa intesa con la stessa sulla calendarizzazione e sulla gestione in concreto del minore. Pt_1
In ogni caso, con vittoria di spese di lite e di onorari, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge."
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
I SInori e contraevano matrimonio in Grugliasco il 2/07/2016. Controparte_1 Parte_1
Dal matrimonio è nato il figlio , il 3/7/2017. R_
Con ricorso depositato il 3/03/2022, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta pagina 3 di 13 intollerabile a causa del comportamento del coniuge poco collaborativo alla conduzione della vita familiare e domestica.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione. Controparte_1
Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il
Presidente, con ordinanza del 8.06.2022, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, nonché prevedendo un assegno di € 150,00 al mese a favore della prole, oltre al 50% delle spese.
Definiva altresì il regime degli incontri tra padre e minore, poi modificato come da ordinanza del giudice istruttore del 25.10.22, pronunciata in accoglimento del ricorso proposto dalla SI.ra ex art. Pt_1
709-ter c.p.c. .
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese, dando altresì atto delle trattative in corso per la compravendita della casa coniugale, già oggetto di preliminare.
Dopo aver svolto attività istruttoria con l'escussione di testi e l'acquisizione dei documenti, all'udienza del 12.07.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente ritiene il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le stesse, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
pagina 4 di 13 Sulla domanda di addebito ha insistito nella richiesta di addebitare la separazione alla moglie per aver ella Controparte_1
violato il dovere di fedeltà coniugale, avendo intrattenuto una relazione con il proprio datore di lavoro ed avendo, con tale comportamento, condotto alla cessazione dell'affectio coniugalis.
, che rinunciava alla richiesta di addebito della separazione al marito, come da Parte_1
conclusioni formulate, ha contestato tali assunti, riferendo come nella coppia, a causa del comportamento del marito poco collaborativo nella conduzione della vita familiare e domestica, fosse insorta nel tempo una profonda crisi che aveva indotto alla separazione.
Osserva preliminarmente il Collegio come presupposto essenziale dell'addebito sia un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio e come il giudice sia chiamato ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento e il verificarsi dell'intollerabilità della convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale e, quindi, per effetto di essa (si veda, in merito alla violazione dell'obbligo di fedeltà, Cass.
23.5.2008, n. 13431, conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006, Cass. Sez. 1, Sentenza n.
13747 del 18/09/2003).
In tal senso, dunque, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile;
è evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge possa essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa, o concausa, della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618, conf., conf. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015).
Ne consegue che grava sulla parte che richiede, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità
pagina 5 di 13 della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018, conf. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Ciò premesso, nel caso di specie, entrambi i coniugi danno atto che, nel maggio 2021, la SI.ra Pt_1
manifestava al marito le proprie riserve sulla prosecuzione dell'unione matrimoniale, tanto da condurli a recarsi in vacanza separatamente.
Non vi sono, al contrario, elementi sufficienti per riscontrare una reale crisi coniugale in un periodo antecedente, come parte ricorrente ha sostenuto, allegando fatti risalenti al 2019 e inerenti ai disagi vissuti dal SI. nel proprio ambiente lavorativo, con ripercussioni sulla vita familiare e, in CP_1
particolare, determinando nel resistente un atteggiamento passivo e disinteressato nei confronti della famiglia e della moglie. Deve in tal senso avvalorarsi il deposto dei testi escussi, , Testimone_1
, e (rispettivamente padre, madre, fratello e Testimone_2 Controparte_1 Testimone_3
cognata del resistente). Tutti hanno confermato di non aver mai riscontrato episodi di accesi contrasti all'interno della coppia prima dell'estate 2021, allorquando, in occasione della telefonata intercorsa con il SI. , quest'ultimo prospettava loro la necessità di trascorrere le vacanze lontano dalla moglie. CP_1
Occorre altresì osservare che il persistente atteggiamento passivo del marito, a cui la ricorrente fa riferimento fin dal ricorso introduttivo del 03.03.2022, anche allegando con memoria ex art. 183, comma VI, n.2 c.p.c. – a comprova dello stesso- le conversazioni telefoniche intercorse fra i coniugi nei mesi di ottobre e novembre 2021 (doc. 15), non risulta, nel periodo antecedente alla primavera 2021, avere cagionato conseguenze, o ripercussioni particolari, sulla prosecuzione della vita coniugale. Sul punto, appaiono insufficienti gli argomenti di prova articolati dalla ricorrente circa l'insostenibile conflittualità antecedente alla scoperta infedeltà.
Ad ulteriore conferma, si osserva che, fino ai primi contatti con il proprio legale (collocati documentalmente nell'ottobre 2021), l'odierna ricorrente alternava riserve circa la prosecuzione della relazione coniugale a promesse di un impegno a risolvere i conflitti con il marito, con cui continuava a condividere momenti di vita familiare (doc. 6 allegato alla compara di costituzione e docc. 16, 17, 18 allegati alla memoria n. 2 , ex art. 183, comma VI, c.p.c. di parte resistente).
Al contrario, dalla documentazione versata in atti dalle parti e dal deposto testimoniale, è emerso in causa come, in costanza di matrimonio, la SI.ra abbia intrapreso una relazione affettiva con Pt_1
il proprio datore di lavoro.
pagina 6 di 13 Invero, l'esistenza della relazione extraconiugale può ritenersi provata dai dati documentali (in particolare le foto allegate alla relazione investigativa prodotta con la comparsa di costituzione del
6.05.2022, avente ad oggetto il periodo temporale del novembre 2021 doc. 2).
Sul punto, peraltro, è appena il caso di osservare come, secondo autorevole e non smentita giurisprudenza di merito, i rapporti degli investigatori privati possono avere accesso, come prova nel processo civile, mediante escussione del soggetto che abbia percepito direttamente i fatti, confermandoli in sede di escussione testimoniale (cfr. Tribunale Milano, 08/04/2013, conf. Tribunale
Milano, 17/07/2013), dovendosi tuttavia ritenere necessaria la raccolta della prova orale nel processo solo in quanto il contenuto della relazione investigativa sia stato specificamente contestato dalla controparte (art. 115 c.p.c.), assumendo, altrimenti, un valore pieno di prova documentale, atteso che il principio di non contestazione ha vocazione generale e si applica a ogni fatto introdotto specificamente nel processo, anche laddove contenuto in una prova documentale, con la conseguenza che il giudice deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (Trib. Milano Sez. IX, 01-07-2015).
La ricorrente non formulava alcuna contestazione su quanto emerso dalla relazione investigativa, affermando, esclusivamente, come l'instaurazione della relazione amorosa, a far data dal novembre
2021, con il proprio datore di lavoro fosse la conseguenza di una crisi coniugale pregressa.
Tuttavia, la frequentazione tra la SI.ra e il datore di lavoro risultava già piuttosto intensa a Pt_1
decorrere dal febbraio 2021 (come documentalmente dimostrato dal resistente), allorquando la SI.ra condivideva abitualmente le pause e i pranzi con il proprio datore di lavoro, raccogliendone le confidenze in merito alla di lui crisi coniugale ed esprimendo, talvolta, conclusioni o giudizi astiosi nei confronti della SI.ra , moglie separata dello stesso (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di Pt_2
costituzione).
L'inizio della relazione extraconiugale, pertanto, parrebbe collocabile temporalmente nel febbraio
2021, come si evince dalla deposizione della SI.ra , la quale ha richiamato le risultanze della Pt_2
relazione investigativa redatta, su incarico della stessa, da Bunker Investigazioni, nel febbraio 2021. Gli incontri in oggetto, peraltro, sono stati confermati, in sede di interrogatorio formale, dalla stessa ricorrente, la quale – tuttavia- ha negato il tenore romantico degli stessi.
pagina 7 di 13 La tesi di parte resistente è inoltre avallata dall'allegato episodio del settembre 2021, allorquando, perdurante la convivenza e il rapporto coniugale, il SI. rinveniva nella borsa della moglie pillole CP_1
anticoncezionali e un test di gravidanza, sebbene i rapporti sessuali fra i due si fossero interrotti – quantomeno- a far data dal maggio 2021 (circostanza incontestata). Il sospetto veniva ulteriormente alimentato dalla scoperta falsità delle narrazioni rese dalla moglie circa la propria presenza sul luogo di lavoro in orario straordinario, allorquando, il marito, verso la fine del mese di settembre, recandosi in loco, ne riscontrava l'assenza.
Può dunque ritersi che la relazione extraconiugale fra la SI.ra e il datore di lavoro fosse già Pt_1
consolidata, o quantomeno in corso, nella primavera/estate 2021, contestualmente alle prime manifestazioni di crisi tra i coniugi.
Va peraltro precisato come, solo a seguito delle giustificazioni richieste dal marito sui citati episodi del settembre 2021, la SI.ra , fino ad allora titubante, contattava e conferiva mandato al proprio Pt_1
legale per avviare la pratica di separazione (docc. 12 e 13 allegati alla memoria integrativa di parte ricorrente).
Dall'interpretazione e dalla valutazione degli elementi indiziari e probatori, oggetto di una necessaria lettura unitaria, non atomistica, deve ritenersi la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della SI.ra quale causa determinante l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la frattura Pt_1
dell'affectio coniugalis, se non in via esclusiva, quantomeno quale causa concorrente con una generale insoddisfazione della moglie sul tenore di vita condotto con il proprio coniuge.
Per i motivi che precedono la domanda di addebito della separazione alla SI.ra risulta dunque Pt_1
fondata e va accolta.
Sull'affidamento del minore, sul suo collocamento prevalente, sull'assegnazione della casa coniugale e sul regime di visita del genitore non collocatario.
Deve essere confermato l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione R_
e residenza anagrafica presso la madre, non essendo emerse ragioni di pregiudizio per lo stesso che consentano di derogare all'assetto dell'affidamento condiviso previsto dalla L. n. 54/06 e praticato dalle parti sin dall'epoca della pronuncia presidenziale.
In conseguenza della collocazione prevalente del minore presso la madre, deve essere confermata l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, già disposta in sede presidenziale.
pagina 8 di 13 Quanto al regime di visita del padre, tenuto conto dell'assetto sino ad ora praticato dalle parti, deve essere confermato quanto stabilito con ordinanza presidenziale dell'8.06.2022 come integrata dal giudice istruttore con ordinanza del 25.10.2022.
Non vi è ragione, infatti, per derogare al regime di vista ordinario oggi in vigore, posto che l'attuale assetto appare essere quello più idoneo a contemperare l'eSIenza di stabilità del figlio e la continuità del rapporto con il genitore non collocatario, non potendosi allo stato addivenire – stante la perdurante accesa conflittualità fra le parti e la mancanza di una autonoma soluzione abitativa da parte del SI.
- a un affido condiviso paritario del minore, con collocamento alternato dello stesso. CP_1
Sul contributo al mantenimento del figlio
Il contributo al mantenimento del figlio va determinato secondo i criteri stabiliti dall'art 337 ter c.c.
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico reddituale delle parti.
risulta, allo stato, impiegata presso la Granclima s.r.l., con contratto a tempo Parte_1
indeterminato che le garantisce un reddito mensile di circa € 1.800-1.900 (circostanza confermata dalla stessa ricorrente in comparsa conclusionale dell'11.10.2024).
In secondo luogo, la SI.ra è rimasta – quantomeno allo stato- nella disponibilità della casa ex Pt_1
coniugale, alla stessa assegnata in considerazione della collocazione prevalente del minore e non risulta, dunque, gravata da spese di abitazione.
è disoccupato a far data dall'aprile 2024, quando veniva licenziato dalla Controparte_1 CP_2
per giustificato motivo oggettivo, come allegato e documentato con nota del 21.5.2024.
[...]
Risulta, tuttavia, percettore di NASPI, non meglio quantificata, ma comunque, si presume, di importo periodicamente ridotto in costanza della condizione di disoccupazione, come prescritto dalla disciplina di settore.
Per altro verso, il SI. , quale comproprietario della casa coniugale oggetto di compravendita in CP_1
definizione con atto notarile previsto al gennaio 2025, potrà contare sulle somme che percepirà a tale titolo.
La situazione economica del SI. non può, dunque, ritenersi sensibilmente mutata rispetto a CP_1
quella accertata in sede di assunzione dei provvedimenti provvisori.
Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che debba essere confermato l'obbligo in capo al SI. di contribuire al mantenimento del figlio, versando alla moglie la CP_1
pagina 9 di 13 somma di € 150,00 mensili, oltre a concorrere al pagamento delle spese straordinarie nella misura del
50%.
Sul contributo al mantenimento del coniuge.
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle eSIenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf.
Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez. I
Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178).
Secondo la giurisprudenza, in particolare, si deve tener conto anche della disponibilità - in capo al beneficiario dell'assegno - della casa coniugale, che costituisce un'utilità patrimonialmente valutabile
(cfr. Cass. civ. Sez. I, 06-05-1998, n. 4543, conf. Cass. civ. Sez. I, 24-02-2006, n. 4203 e Cass. civ. Sez. I,
25-06-2010, n. 15333).
ha, in costanza di matrimonio, svolto attività lavorativa in maniera stabile;
egli, in Controparte_1
pendenza del presente giudizio, risultava impiegato presso l'impresa con contratto a CP_2
tempo determinato e con retribuzione media mensile di € 1.000 circa (cfr. CU 2022 che reca un importo a titolo di redditi da lavoro dipendente per circa € 6.500 relativi ai primi 8 mesi di impiego); nelle more del giudizio ha subito un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per cui percepisce un trattamento Naspi non meglio quantificato.
Il SI. , infine, si è trasferito a vivere presso l'abitazione dei genitori, non sostenendo, allo stato, CP_1
spese abitative.
pagina 10 di 13 è impiegata alle dipendenze della Granclima s.r.l., con introiti mensili pari a circa € Parte_1
1.800-1.900,00, con un incremento reddituale non particolarmente SInificativo rispetto a quanto registrato in sede di introduzione del giudizio.
Orbene, pur permanendo un parziale divario reddituale tra le parti, ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti per porre a carico della SI.ra alcun contributo al mantenimento del marito, avuto Pt_1
riguardo alla capacità lavorativa specifica del resistente, alla circostanza che egli gode di redditi propri
(anche in considerazione che entrambi i coniugi potranno beneficiare del ricavo della compravendita della casa coniugale) e tenuto conto della breve durata della convivenza matrimoniale (5 anni).
Spese di lite
Le spese vengono compensate nella misura del 25%, essendo le parti reciprocamente soccombenti sulle domande di addebito (la ricorrente) e di affidamento e collocamento prevalente del minore (il resistente), dovendosi porre la restante parte (75%) a carico del resistente (soccombente altresì in punto assegnazione della casa coniugale, mantenimento del coniuge e ricorso ex art. 709 ter c.p.c.).
Esse vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez.
Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez. III, 12-06-
2015, n. 12227), della complessità della fattispecie e dell'istruttoria svolta:
• fase di studio € 1.000,00
• fase introduttiva € 1.000,00
• fase istruttoria € 1.200,00
• fase decisoria € 2.000,00
E dunque in totale € 5.200,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Controparte_1 Parte_1
dell'art. 151 co. 1 c.c., con addebito nei confronti di;
Parte_1
Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso
, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria Parte_1
amministrazione;
Assegna la casa coniugale, con tutti gli arredi ivi presenti, a;
Parte_1
pagina 11 di 13 Dispone che possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo accordi fra i Controparte_1
genitori e, in difetto di accordi, tenuto prioritariamente conto delle eSIenze di studio e di svago dello stesso e lavorative dei genitori, con le seguenti modalità:
- A fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o alle ore 17 in periodi non scolastici) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o, in periodo non scolastico, a casa entro le ore 10;
- Nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza paterna, un pomeriggio (in caso di mancato accordo fra le parti, il mercoledì) dall'uscita da scuola (o dalle ore 15 in periodi non scolastici) sino alle ore 21:30 con accompagnamento presso l'abitazione materna;
- Nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza materna, due pomeriggi (in caso di mancato accordo fra le parti, il mercoledì e il giovedì), il primo dei quali seguito da pernottamento, dall'uscita da scuola (o dalle ore 15 in periodi non scolastici), con accompagnamento a scuola il giorno successivo o, in periodo non scolastico, presso l'abitazione materna entro le ore 10;
- Metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 25 dicembre al 31 dicembre entro le ore 16.00 e, negli anni dispari, dal 31 dicembre dalle ore 16.00 al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
- Ad anni alterni, le vacanze pasquali, le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno del figlio;
- Due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore ed in caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari;
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento del figlio minore, un assegno di euro 150,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i pagina 12 di 13 procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”;
Compensa nella misura di 1/4, fra le parti, le spese di lite e, per l'effetto:
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a la restante parte di dette Controparte_1 Parte_1
spese che liquida nella quota di € 3.900,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Minuta redatta con la collaborazione della Dott.ssa Alessandra Chiffi, Magistrato Ordinario in tirocinio.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Chantal Dameglio GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4347/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. ROMILDA Parte_1
BLANC che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. GIUSEPPE Controparte_1
LOPEDOTE che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Voglia il Tribunale
pagina 1 di 13 - Pronunciare la separazione personale tra i coniugi, ex art. 141, 1° comma c.c. e, per l'effetto, assolvere la ricorrente della domanda di addebito formulata a suo carico dal marito e dare atto che la SInora
rinuncia alla domanda di addebito già formulata a carico del SInor Pt_1 CP_1
- Confermare l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, confermando altresì R_
l'individuazione della casa della madre quale collocazione prevalente del bimbo e sua residenza anagrafica;
- Stabilire che gli incontri del bambino con il papà avvengano ogni volta su accordo dei genitori e, in difetto, con le seguenti modalità:
• A fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
• Due pomeriggi infrasettimanali, nei giorni di mercoledì e giovedì, il primo seguito dal pernottamento, nella settimana in cui il minore trascorrerà il week end con l'altro genitore;
• Un pomeriggio infrasettimanale nella giornata del mercoledì nella settimana che termina con il week end di spettanza paterna, dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00;
• Metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 dicembre al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
• Le intere vacanze pasquali ad anni alterni;
• In occasione di altre festività infrasettimanali, comprensive di eventuali "ponti" e il giorno del compleanno del bambino alternandosi con l'altro genitore;
• Due settimane durante le vacanze estive, anche suddivise in due periodi (in assenza di accordo
trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari, le ultime due R_
negli anni dispari), dando atto che pari periodo il bambino trascorrerà con la mamma, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore;
- Porre a carico del SInor l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, corrispondendo CP_1
alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, assegno della misura che il Tribunale riterrà congrua, comunque non inferiore ad € 160,00, rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT e concorrendo al 50% alle sue spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico-sportive, facendo riferimento al Protocollo sottoscritto fra Magistrati ed Avvocati del Foro di Torino.
- Dare atto che le parti hanno posto in vendita la casa già familiare di cui sono comproprietari;
- Assegnare detta abitazione alla SInora fino al momento della vendita;
Pt_1
pagina 2 di 13 - Con vittoria o, quanto meno, con la compensazione delle spese."
Per parte resistente
“Voglia il Tribunale Ill.mo, adversis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito esclusivo a carico della SI.ra
Parte_1
2. Disporre l'affidamento congiunto del piccolo ad entrambi i genitori, autorizzando la residenza R_
prevalente del bambino presso il padre, con assegnazione della casa coniugale al SI. , Controparte_1
con possibilità per la madre di tenere con sé il figlio secondo un calendario da concordare con il marito
o, in difetto d'accordo, secondo la calendarizzazione proposta dalla moglie a parti invertite.
3. Porre a carico della SI.ra un assegno di € 300,00 mensili come contributo al mantenimento Pt_1
del figlio , annualmente aggiornato secondo gli indici Istat, come per legge, da corrispondersi in R_
via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, e il rimborso del 50% delle spese straordinarie, scolastiche, ricreative e sportive, oltre le spese mediche non coperte dal S.S.N., previamente concordate e documentate, come da noto protocollo di intesa del Tribunale di Torino.
4. Porre a carico della SI.ra un assegno mensile a favore del SI. a Parte_1 Controparte_1
titolo di contributo l mantenimento del medesimo.
IN VIA SUBORDINATA
Disporre che il padre, in caso di mancata assegnazione della casa coniugale a suo favore, possa tenere con sé nel corso del mese per un periodo di giorni esattamente pari a quelli spettanti alla SI.ra R_
, previa intesa con la stessa sulla calendarizzazione e sulla gestione in concreto del minore. Pt_1
In ogni caso, con vittoria di spese di lite e di onorari, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge."
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
I SInori e contraevano matrimonio in Grugliasco il 2/07/2016. Controparte_1 Parte_1
Dal matrimonio è nato il figlio , il 3/7/2017. R_
Con ricorso depositato il 3/03/2022, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta pagina 3 di 13 intollerabile a causa del comportamento del coniuge poco collaborativo alla conduzione della vita familiare e domestica.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione. Controparte_1
Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il
Presidente, con ordinanza del 8.06.2022, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, nonché prevedendo un assegno di € 150,00 al mese a favore della prole, oltre al 50% delle spese.
Definiva altresì il regime degli incontri tra padre e minore, poi modificato come da ordinanza del giudice istruttore del 25.10.22, pronunciata in accoglimento del ricorso proposto dalla SI.ra ex art. Pt_1
709-ter c.p.c. .
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese, dando altresì atto delle trattative in corso per la compravendita della casa coniugale, già oggetto di preliminare.
Dopo aver svolto attività istruttoria con l'escussione di testi e l'acquisizione dei documenti, all'udienza del 12.07.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente ritiene il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le stesse, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
pagina 4 di 13 Sulla domanda di addebito ha insistito nella richiesta di addebitare la separazione alla moglie per aver ella Controparte_1
violato il dovere di fedeltà coniugale, avendo intrattenuto una relazione con il proprio datore di lavoro ed avendo, con tale comportamento, condotto alla cessazione dell'affectio coniugalis.
, che rinunciava alla richiesta di addebito della separazione al marito, come da Parte_1
conclusioni formulate, ha contestato tali assunti, riferendo come nella coppia, a causa del comportamento del marito poco collaborativo nella conduzione della vita familiare e domestica, fosse insorta nel tempo una profonda crisi che aveva indotto alla separazione.
Osserva preliminarmente il Collegio come presupposto essenziale dell'addebito sia un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio e come il giudice sia chiamato ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento e il verificarsi dell'intollerabilità della convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale e, quindi, per effetto di essa (si veda, in merito alla violazione dell'obbligo di fedeltà, Cass.
23.5.2008, n. 13431, conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006, Cass. Sez. 1, Sentenza n.
13747 del 18/09/2003).
In tal senso, dunque, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile;
è evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge possa essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa, o concausa, della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618, conf., conf. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015).
Ne consegue che grava sulla parte che richiede, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità
pagina 5 di 13 della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018, conf. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Ciò premesso, nel caso di specie, entrambi i coniugi danno atto che, nel maggio 2021, la SI.ra Pt_1
manifestava al marito le proprie riserve sulla prosecuzione dell'unione matrimoniale, tanto da condurli a recarsi in vacanza separatamente.
Non vi sono, al contrario, elementi sufficienti per riscontrare una reale crisi coniugale in un periodo antecedente, come parte ricorrente ha sostenuto, allegando fatti risalenti al 2019 e inerenti ai disagi vissuti dal SI. nel proprio ambiente lavorativo, con ripercussioni sulla vita familiare e, in CP_1
particolare, determinando nel resistente un atteggiamento passivo e disinteressato nei confronti della famiglia e della moglie. Deve in tal senso avvalorarsi il deposto dei testi escussi, , Testimone_1
, e (rispettivamente padre, madre, fratello e Testimone_2 Controparte_1 Testimone_3
cognata del resistente). Tutti hanno confermato di non aver mai riscontrato episodi di accesi contrasti all'interno della coppia prima dell'estate 2021, allorquando, in occasione della telefonata intercorsa con il SI. , quest'ultimo prospettava loro la necessità di trascorrere le vacanze lontano dalla moglie. CP_1
Occorre altresì osservare che il persistente atteggiamento passivo del marito, a cui la ricorrente fa riferimento fin dal ricorso introduttivo del 03.03.2022, anche allegando con memoria ex art. 183, comma VI, n.2 c.p.c. – a comprova dello stesso- le conversazioni telefoniche intercorse fra i coniugi nei mesi di ottobre e novembre 2021 (doc. 15), non risulta, nel periodo antecedente alla primavera 2021, avere cagionato conseguenze, o ripercussioni particolari, sulla prosecuzione della vita coniugale. Sul punto, appaiono insufficienti gli argomenti di prova articolati dalla ricorrente circa l'insostenibile conflittualità antecedente alla scoperta infedeltà.
Ad ulteriore conferma, si osserva che, fino ai primi contatti con il proprio legale (collocati documentalmente nell'ottobre 2021), l'odierna ricorrente alternava riserve circa la prosecuzione della relazione coniugale a promesse di un impegno a risolvere i conflitti con il marito, con cui continuava a condividere momenti di vita familiare (doc. 6 allegato alla compara di costituzione e docc. 16, 17, 18 allegati alla memoria n. 2 , ex art. 183, comma VI, c.p.c. di parte resistente).
Al contrario, dalla documentazione versata in atti dalle parti e dal deposto testimoniale, è emerso in causa come, in costanza di matrimonio, la SI.ra abbia intrapreso una relazione affettiva con Pt_1
il proprio datore di lavoro.
pagina 6 di 13 Invero, l'esistenza della relazione extraconiugale può ritenersi provata dai dati documentali (in particolare le foto allegate alla relazione investigativa prodotta con la comparsa di costituzione del
6.05.2022, avente ad oggetto il periodo temporale del novembre 2021 doc. 2).
Sul punto, peraltro, è appena il caso di osservare come, secondo autorevole e non smentita giurisprudenza di merito, i rapporti degli investigatori privati possono avere accesso, come prova nel processo civile, mediante escussione del soggetto che abbia percepito direttamente i fatti, confermandoli in sede di escussione testimoniale (cfr. Tribunale Milano, 08/04/2013, conf. Tribunale
Milano, 17/07/2013), dovendosi tuttavia ritenere necessaria la raccolta della prova orale nel processo solo in quanto il contenuto della relazione investigativa sia stato specificamente contestato dalla controparte (art. 115 c.p.c.), assumendo, altrimenti, un valore pieno di prova documentale, atteso che il principio di non contestazione ha vocazione generale e si applica a ogni fatto introdotto specificamente nel processo, anche laddove contenuto in una prova documentale, con la conseguenza che il giudice deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (Trib. Milano Sez. IX, 01-07-2015).
La ricorrente non formulava alcuna contestazione su quanto emerso dalla relazione investigativa, affermando, esclusivamente, come l'instaurazione della relazione amorosa, a far data dal novembre
2021, con il proprio datore di lavoro fosse la conseguenza di una crisi coniugale pregressa.
Tuttavia, la frequentazione tra la SI.ra e il datore di lavoro risultava già piuttosto intensa a Pt_1
decorrere dal febbraio 2021 (come documentalmente dimostrato dal resistente), allorquando la SI.ra condivideva abitualmente le pause e i pranzi con il proprio datore di lavoro, raccogliendone le confidenze in merito alla di lui crisi coniugale ed esprimendo, talvolta, conclusioni o giudizi astiosi nei confronti della SI.ra , moglie separata dello stesso (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di Pt_2
costituzione).
L'inizio della relazione extraconiugale, pertanto, parrebbe collocabile temporalmente nel febbraio
2021, come si evince dalla deposizione della SI.ra , la quale ha richiamato le risultanze della Pt_2
relazione investigativa redatta, su incarico della stessa, da Bunker Investigazioni, nel febbraio 2021. Gli incontri in oggetto, peraltro, sono stati confermati, in sede di interrogatorio formale, dalla stessa ricorrente, la quale – tuttavia- ha negato il tenore romantico degli stessi.
pagina 7 di 13 La tesi di parte resistente è inoltre avallata dall'allegato episodio del settembre 2021, allorquando, perdurante la convivenza e il rapporto coniugale, il SI. rinveniva nella borsa della moglie pillole CP_1
anticoncezionali e un test di gravidanza, sebbene i rapporti sessuali fra i due si fossero interrotti – quantomeno- a far data dal maggio 2021 (circostanza incontestata). Il sospetto veniva ulteriormente alimentato dalla scoperta falsità delle narrazioni rese dalla moglie circa la propria presenza sul luogo di lavoro in orario straordinario, allorquando, il marito, verso la fine del mese di settembre, recandosi in loco, ne riscontrava l'assenza.
Può dunque ritersi che la relazione extraconiugale fra la SI.ra e il datore di lavoro fosse già Pt_1
consolidata, o quantomeno in corso, nella primavera/estate 2021, contestualmente alle prime manifestazioni di crisi tra i coniugi.
Va peraltro precisato come, solo a seguito delle giustificazioni richieste dal marito sui citati episodi del settembre 2021, la SI.ra , fino ad allora titubante, contattava e conferiva mandato al proprio Pt_1
legale per avviare la pratica di separazione (docc. 12 e 13 allegati alla memoria integrativa di parte ricorrente).
Dall'interpretazione e dalla valutazione degli elementi indiziari e probatori, oggetto di una necessaria lettura unitaria, non atomistica, deve ritenersi la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della SI.ra quale causa determinante l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la frattura Pt_1
dell'affectio coniugalis, se non in via esclusiva, quantomeno quale causa concorrente con una generale insoddisfazione della moglie sul tenore di vita condotto con il proprio coniuge.
Per i motivi che precedono la domanda di addebito della separazione alla SI.ra risulta dunque Pt_1
fondata e va accolta.
Sull'affidamento del minore, sul suo collocamento prevalente, sull'assegnazione della casa coniugale e sul regime di visita del genitore non collocatario.
Deve essere confermato l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione R_
e residenza anagrafica presso la madre, non essendo emerse ragioni di pregiudizio per lo stesso che consentano di derogare all'assetto dell'affidamento condiviso previsto dalla L. n. 54/06 e praticato dalle parti sin dall'epoca della pronuncia presidenziale.
In conseguenza della collocazione prevalente del minore presso la madre, deve essere confermata l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, già disposta in sede presidenziale.
pagina 8 di 13 Quanto al regime di visita del padre, tenuto conto dell'assetto sino ad ora praticato dalle parti, deve essere confermato quanto stabilito con ordinanza presidenziale dell'8.06.2022 come integrata dal giudice istruttore con ordinanza del 25.10.2022.
Non vi è ragione, infatti, per derogare al regime di vista ordinario oggi in vigore, posto che l'attuale assetto appare essere quello più idoneo a contemperare l'eSIenza di stabilità del figlio e la continuità del rapporto con il genitore non collocatario, non potendosi allo stato addivenire – stante la perdurante accesa conflittualità fra le parti e la mancanza di una autonoma soluzione abitativa da parte del SI.
- a un affido condiviso paritario del minore, con collocamento alternato dello stesso. CP_1
Sul contributo al mantenimento del figlio
Il contributo al mantenimento del figlio va determinato secondo i criteri stabiliti dall'art 337 ter c.c.
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico reddituale delle parti.
risulta, allo stato, impiegata presso la Granclima s.r.l., con contratto a tempo Parte_1
indeterminato che le garantisce un reddito mensile di circa € 1.800-1.900 (circostanza confermata dalla stessa ricorrente in comparsa conclusionale dell'11.10.2024).
In secondo luogo, la SI.ra è rimasta – quantomeno allo stato- nella disponibilità della casa ex Pt_1
coniugale, alla stessa assegnata in considerazione della collocazione prevalente del minore e non risulta, dunque, gravata da spese di abitazione.
è disoccupato a far data dall'aprile 2024, quando veniva licenziato dalla Controparte_1 CP_2
per giustificato motivo oggettivo, come allegato e documentato con nota del 21.5.2024.
[...]
Risulta, tuttavia, percettore di NASPI, non meglio quantificata, ma comunque, si presume, di importo periodicamente ridotto in costanza della condizione di disoccupazione, come prescritto dalla disciplina di settore.
Per altro verso, il SI. , quale comproprietario della casa coniugale oggetto di compravendita in CP_1
definizione con atto notarile previsto al gennaio 2025, potrà contare sulle somme che percepirà a tale titolo.
La situazione economica del SI. non può, dunque, ritenersi sensibilmente mutata rispetto a CP_1
quella accertata in sede di assunzione dei provvedimenti provvisori.
Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che debba essere confermato l'obbligo in capo al SI. di contribuire al mantenimento del figlio, versando alla moglie la CP_1
pagina 9 di 13 somma di € 150,00 mensili, oltre a concorrere al pagamento delle spese straordinarie nella misura del
50%.
Sul contributo al mantenimento del coniuge.
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle eSIenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf.
Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez. I
Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178).
Secondo la giurisprudenza, in particolare, si deve tener conto anche della disponibilità - in capo al beneficiario dell'assegno - della casa coniugale, che costituisce un'utilità patrimonialmente valutabile
(cfr. Cass. civ. Sez. I, 06-05-1998, n. 4543, conf. Cass. civ. Sez. I, 24-02-2006, n. 4203 e Cass. civ. Sez. I,
25-06-2010, n. 15333).
ha, in costanza di matrimonio, svolto attività lavorativa in maniera stabile;
egli, in Controparte_1
pendenza del presente giudizio, risultava impiegato presso l'impresa con contratto a CP_2
tempo determinato e con retribuzione media mensile di € 1.000 circa (cfr. CU 2022 che reca un importo a titolo di redditi da lavoro dipendente per circa € 6.500 relativi ai primi 8 mesi di impiego); nelle more del giudizio ha subito un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per cui percepisce un trattamento Naspi non meglio quantificato.
Il SI. , infine, si è trasferito a vivere presso l'abitazione dei genitori, non sostenendo, allo stato, CP_1
spese abitative.
pagina 10 di 13 è impiegata alle dipendenze della Granclima s.r.l., con introiti mensili pari a circa € Parte_1
1.800-1.900,00, con un incremento reddituale non particolarmente SInificativo rispetto a quanto registrato in sede di introduzione del giudizio.
Orbene, pur permanendo un parziale divario reddituale tra le parti, ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti per porre a carico della SI.ra alcun contributo al mantenimento del marito, avuto Pt_1
riguardo alla capacità lavorativa specifica del resistente, alla circostanza che egli gode di redditi propri
(anche in considerazione che entrambi i coniugi potranno beneficiare del ricavo della compravendita della casa coniugale) e tenuto conto della breve durata della convivenza matrimoniale (5 anni).
Spese di lite
Le spese vengono compensate nella misura del 25%, essendo le parti reciprocamente soccombenti sulle domande di addebito (la ricorrente) e di affidamento e collocamento prevalente del minore (il resistente), dovendosi porre la restante parte (75%) a carico del resistente (soccombente altresì in punto assegnazione della casa coniugale, mantenimento del coniuge e ricorso ex art. 709 ter c.p.c.).
Esse vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez.
Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez. III, 12-06-
2015, n. 12227), della complessità della fattispecie e dell'istruttoria svolta:
• fase di studio € 1.000,00
• fase introduttiva € 1.000,00
• fase istruttoria € 1.200,00
• fase decisoria € 2.000,00
E dunque in totale € 5.200,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Controparte_1 Parte_1
dell'art. 151 co. 1 c.c., con addebito nei confronti di;
Parte_1
Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso
, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria Parte_1
amministrazione;
Assegna la casa coniugale, con tutti gli arredi ivi presenti, a;
Parte_1
pagina 11 di 13 Dispone che possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo accordi fra i Controparte_1
genitori e, in difetto di accordi, tenuto prioritariamente conto delle eSIenze di studio e di svago dello stesso e lavorative dei genitori, con le seguenti modalità:
- A fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o alle ore 17 in periodi non scolastici) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o, in periodo non scolastico, a casa entro le ore 10;
- Nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza paterna, un pomeriggio (in caso di mancato accordo fra le parti, il mercoledì) dall'uscita da scuola (o dalle ore 15 in periodi non scolastici) sino alle ore 21:30 con accompagnamento presso l'abitazione materna;
- Nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza materna, due pomeriggi (in caso di mancato accordo fra le parti, il mercoledì e il giovedì), il primo dei quali seguito da pernottamento, dall'uscita da scuola (o dalle ore 15 in periodi non scolastici), con accompagnamento a scuola il giorno successivo o, in periodo non scolastico, presso l'abitazione materna entro le ore 10;
- Metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 25 dicembre al 31 dicembre entro le ore 16.00 e, negli anni dispari, dal 31 dicembre dalle ore 16.00 al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
- Ad anni alterni, le vacanze pasquali, le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno del figlio;
- Due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore ed in caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari;
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento del figlio minore, un assegno di euro 150,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i pagina 12 di 13 procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”;
Compensa nella misura di 1/4, fra le parti, le spese di lite e, per l'effetto:
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a la restante parte di dette Controparte_1 Parte_1
spese che liquida nella quota di € 3.900,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Minuta redatta con la collaborazione della Dott.ssa Alessandra Chiffi, Magistrato Ordinario in tirocinio.
pagina 13 di 13