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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 16/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 466/2022 RG
Avente ad OGGETTO: Lesione personale
Promossa da
-attore- Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Galli
Contro
-convenuto- Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Mosa
Conclusioni
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
ACCERTARE la responsabilità del convenuto, in persona del sindaco pro-tempore, nella causazione delle lesioni come meglio descritte nella narrativa dell'atto introduttivo e per quanto di risultanza dalla espletanda istruttoria e conseguentemente;
DICHIARARE il convenuto,impersonato, tenuto nei confronti della odierno attore e per l'effetto:
CONDANNARE il convenuto, impersonato, al risarcimento di tutti i danni e per tutti i titoli arrecati all'attore a causa della caduta di cui alla narrativa dell'atto introduttivo e nella misura che risulterà accertata all'esito dell' espletanda istruttoria come quantificati in sede di accertamento tecnico preventivo.
CONDANNARE inoltre il convenuto a corrispondere la rivalutazione monetaria e gli interessi dal dì del dovuto a quello dell' effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, compensi professionali e oneri di legge del procedimento di accertamento tecnico ai fini della composizione della lite e del presente procedimento”. Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Della Spezia, contrariis reiectis:
IN TESI – PREGIUDIZIALMENTE, convertire il rito introdotto in ordinario;
con ogni consequenziale pronuncia di legge;
IN IPOTESI – PRELIMINARMENTE dichiarare il difetto di nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza del petitum ex art. 163, c. 3 n. 3) c.p.c.;
IN OGNI CASO E NEL MERITO, respingere la domanda di parte ricorrente, perché destituita di fondamento sia in fatto che in diritto e comunque non provata. Vinte in ogni caso le spese e competenze di causa.”
FATTO E DIRITTO
L'attore conveniva in giudizio il al fine di sentirlo condannare al risarcimento Controparte_1 dei danni subiti in data 8/2/2018, mentre percorreva a piedi una via del centro cittadino, a causa della caduta cagionata dalla presenza di un chiusino posto sulla sede stradale, asseritamente non visibile per il ristagno d'acqua, creato dalla pioggia in corso e da una carente manutenzione della sede stradale.
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo che non fosse dimostrato l'effettivo CP_1 verificarsi della caduta e neppure – laddove ritenuta raggiunta la prova del sinistro – che questo si fosse svolto con le modalità indicate dall'attore ed in ogni caso che nessuna pericolosità fosse riferibile allo stato dei luoghi.
Dalla documentazione agli atti e dalla prova per testi assunta nel corso del giudizio, è stato possibile accertare quanto segue:
-in data 8/2/2018 alle ore 17.00 circa il Sig. percorreva la Via Fazio all'altezza del numero Pt_1 civico 99, quando cadeva a terra;
-durante la giornata ed anche al momento della caduta stava piovendo e lungo la strada attraversata dal pedone si erano formati ristagni d'acqua;
-la caduta si è verificata mentre il pedone scendeva dal marciapiede ed attraversava la strada – non in corrispondenza di appositi attraversamenti pedonali – in un punto in cui si trovava un chiusino ( ed altri due tombini in metallo a distanza ravvicinata ).
Tali circostanze sono dimostrate dalla documentazione fotografica agli atti, prodotta da entrambe le parti e dalla testimonianza resa dalla teste indotta da parte attrice, la quale tuttavia – a Tes_1 differenza della dichiarazione scritta depositata dalla difesa di parte attrice - ha dichiarato di non avere assistito direttamente alla caduta, ma di avere sentito un tonfo mentre si trovava all'interno del ristorante, posto proprio di fronte al luogo della caduta, di essere uscita a controllare e di avere visto il Sig. - che conosceva solo di vista - rialzarsi, tenendosi un braccio. La teste Parte_1 ha altresì confermato la presenza del chiusino e della presenza di ristagni d'acqua piovana.
La difesa di parte attrice, che in fase stragiudiziale aveva inviato una richiesta di risarcimento del danno alla Compagnia Assicurativa del affermando che lungo la strada percorsa CP_1 dall'attore fosse presente una lastra basculante, che aveva determinato la perdita di equilibrio e la caduta del medesimo, successivamente alle indagini effettuate dal perito incaricato dall'assicurazione, anche in merito all'effettivo stato dei luoghi ( si veda documentazione allegata da parte convenuta ), nel corso del presente giudizio, ha invece affermato la sussistenza di responsabilità dell'Ente in quanto la sede stradale presentava una situazione di pericolosità, rappresentata dal chiusino non visibile a causa dell'acqua stagnante, affermando altresì che lo stesso fosse rialzato rispetto alla sede stradale, il cui fondo non era regolare.
Si deve ancora osservare che – come correttamente osservato dalla difesa di parte convenuta - nel referto redatto in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso, era stato indicato quale causa delle lesioni un “infortunio sul lavoro”, senza che parte attrice abbia fornito – nel corso del presente giudizio - alcuna spiegazione in merito, limitandosi a giustificare l'inserimento di tale indicazione quale “mero refuso” da parte del suo redattore.
A prescindere da tale discrepanza, dalle fotografie depositate da tutte le parti del giudizio si evince che, in corrispondenza del civico 99 della Via Fazio, fossero presenti - a distanza ravvicinata tra loro - nonchè al marciapiede, due tombini ed un chiusino, quest'ultimo individuato quale responsabile della caduta dell'attore.
Detto chiusino, per quanto detto ai punti che precedono, non era mobile e neppure presentava un particolare rialzo rispetto alla sede stradale circostante, tanto da renderlo di per sé pericoloso, soprattutto per chi – come l'attore - si apprestava a scendere dal marciapiede per attraversare la strada, peraltro al di fuori di attraversamenti pedonali.
Nonostante fosse piovuto e la pioggia fosse in corso al momento dell'attraversamento del pedone, appare del tutto inverosimile che il ristagno d'acqua fosse di tale portata da impedire al Sig. Pt_1 di accorgersi del chiusino metallico, di diverso colore rispetto all'asfalto, neppure in presenza di eventuali pozzanghere che si fossero formate – come del resto è lecito attendersi in una giornata di pioggia ed al quale certamente il pedone poteva/doveva prestare la dovuta attenzione, mentre si apprestava ad attraversare la strada. Appare invece molto più probabile che il pedone, scendendo dal marciapiede, possa essere scivolato mettendo il piede sul chiusino, la cui superficie metallica era certamente più scivolosa in quanto bagnata dalla pioggia, com'era lecito attendersi secondo norme di comune esperienza. Proprio per tale motivo il pedone avrebbe dovuto - usando l'ordinaria diligenza - prestare la necessaria attenzione, prima di posare il piede su una superficie metallica bagnata. Si deve peraltro osservare che nessun testimone oculare fosse presente al momento della caduta, pertanto non è neppure possibile stabilire quale sia stato l'effettivo comportamento tenuto dal Sig. in occasione del sinistro per cui è causa. Parte_1
Alla luce di quanto esposto si deve allora ritenere che, nel caso di specie e per quanto detto ai punti che precedono, la cosa in custodia, priva di dinamismo causale, si sia rivelata unicamente occasione e non causa della caduta verificatasi.
Si deve sottolineare che, nel caso di cosa inerte e priva - come nel caso di specie - di intrinseca pericolosità, non possa farsi ricadere sul custode alcuna responsabilità, neppure di natura oggettiva, qual è quella delineata dall'art. 2051 cc, dovendosi in caso contrario giungere al risultato aberrante per cui da ogni cosa in custodia - se non dimostrato il caso fortuito, eventualmente anche rappresentato dal comportamento abnorme del soggetto danneggiato - dovrebbe derivare l'invocata responsabilità.
La domanda di parte attrice deve pertanto essere rigettata in quanto non dimostrato il nesso causale tra la res e il danno.
Alla luce di quanto indicato ai punti che precedono, neppure sussistono elementi da cui far discendere la sussistenza di una responsabilità dell'Ente ex art. 2043 cc.
Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate nei valori minimi vista la ridotta complessità in fatto e in diritto della presente fattispecie e del valore prossimo al minimo dello scaglione tariffario di riferimento della somma richiesta dall'attore al momento dell'iscrizione a ruolo.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
-Rigetta le domande di in quanto non accertata la responsabilità del Parte_1 CP_1
per la caduta dell'attore;
[...]
-Condanna al pagamento a favore del delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2540,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
La Spezia, 15/1/2025 Il Giudice
Adriana Gherardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 466/2022 RG
Avente ad OGGETTO: Lesione personale
Promossa da
-attore- Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Galli
Contro
-convenuto- Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Mosa
Conclusioni
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
ACCERTARE la responsabilità del convenuto, in persona del sindaco pro-tempore, nella causazione delle lesioni come meglio descritte nella narrativa dell'atto introduttivo e per quanto di risultanza dalla espletanda istruttoria e conseguentemente;
DICHIARARE il convenuto,impersonato, tenuto nei confronti della odierno attore e per l'effetto:
CONDANNARE il convenuto, impersonato, al risarcimento di tutti i danni e per tutti i titoli arrecati all'attore a causa della caduta di cui alla narrativa dell'atto introduttivo e nella misura che risulterà accertata all'esito dell' espletanda istruttoria come quantificati in sede di accertamento tecnico preventivo.
CONDANNARE inoltre il convenuto a corrispondere la rivalutazione monetaria e gli interessi dal dì del dovuto a quello dell' effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, compensi professionali e oneri di legge del procedimento di accertamento tecnico ai fini della composizione della lite e del presente procedimento”. Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Della Spezia, contrariis reiectis:
IN TESI – PREGIUDIZIALMENTE, convertire il rito introdotto in ordinario;
con ogni consequenziale pronuncia di legge;
IN IPOTESI – PRELIMINARMENTE dichiarare il difetto di nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza del petitum ex art. 163, c. 3 n. 3) c.p.c.;
IN OGNI CASO E NEL MERITO, respingere la domanda di parte ricorrente, perché destituita di fondamento sia in fatto che in diritto e comunque non provata. Vinte in ogni caso le spese e competenze di causa.”
FATTO E DIRITTO
L'attore conveniva in giudizio il al fine di sentirlo condannare al risarcimento Controparte_1 dei danni subiti in data 8/2/2018, mentre percorreva a piedi una via del centro cittadino, a causa della caduta cagionata dalla presenza di un chiusino posto sulla sede stradale, asseritamente non visibile per il ristagno d'acqua, creato dalla pioggia in corso e da una carente manutenzione della sede stradale.
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo che non fosse dimostrato l'effettivo CP_1 verificarsi della caduta e neppure – laddove ritenuta raggiunta la prova del sinistro – che questo si fosse svolto con le modalità indicate dall'attore ed in ogni caso che nessuna pericolosità fosse riferibile allo stato dei luoghi.
Dalla documentazione agli atti e dalla prova per testi assunta nel corso del giudizio, è stato possibile accertare quanto segue:
-in data 8/2/2018 alle ore 17.00 circa il Sig. percorreva la Via Fazio all'altezza del numero Pt_1 civico 99, quando cadeva a terra;
-durante la giornata ed anche al momento della caduta stava piovendo e lungo la strada attraversata dal pedone si erano formati ristagni d'acqua;
-la caduta si è verificata mentre il pedone scendeva dal marciapiede ed attraversava la strada – non in corrispondenza di appositi attraversamenti pedonali – in un punto in cui si trovava un chiusino ( ed altri due tombini in metallo a distanza ravvicinata ).
Tali circostanze sono dimostrate dalla documentazione fotografica agli atti, prodotta da entrambe le parti e dalla testimonianza resa dalla teste indotta da parte attrice, la quale tuttavia – a Tes_1 differenza della dichiarazione scritta depositata dalla difesa di parte attrice - ha dichiarato di non avere assistito direttamente alla caduta, ma di avere sentito un tonfo mentre si trovava all'interno del ristorante, posto proprio di fronte al luogo della caduta, di essere uscita a controllare e di avere visto il Sig. - che conosceva solo di vista - rialzarsi, tenendosi un braccio. La teste Parte_1 ha altresì confermato la presenza del chiusino e della presenza di ristagni d'acqua piovana.
La difesa di parte attrice, che in fase stragiudiziale aveva inviato una richiesta di risarcimento del danno alla Compagnia Assicurativa del affermando che lungo la strada percorsa CP_1 dall'attore fosse presente una lastra basculante, che aveva determinato la perdita di equilibrio e la caduta del medesimo, successivamente alle indagini effettuate dal perito incaricato dall'assicurazione, anche in merito all'effettivo stato dei luoghi ( si veda documentazione allegata da parte convenuta ), nel corso del presente giudizio, ha invece affermato la sussistenza di responsabilità dell'Ente in quanto la sede stradale presentava una situazione di pericolosità, rappresentata dal chiusino non visibile a causa dell'acqua stagnante, affermando altresì che lo stesso fosse rialzato rispetto alla sede stradale, il cui fondo non era regolare.
Si deve ancora osservare che – come correttamente osservato dalla difesa di parte convenuta - nel referto redatto in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso, era stato indicato quale causa delle lesioni un “infortunio sul lavoro”, senza che parte attrice abbia fornito – nel corso del presente giudizio - alcuna spiegazione in merito, limitandosi a giustificare l'inserimento di tale indicazione quale “mero refuso” da parte del suo redattore.
A prescindere da tale discrepanza, dalle fotografie depositate da tutte le parti del giudizio si evince che, in corrispondenza del civico 99 della Via Fazio, fossero presenti - a distanza ravvicinata tra loro - nonchè al marciapiede, due tombini ed un chiusino, quest'ultimo individuato quale responsabile della caduta dell'attore.
Detto chiusino, per quanto detto ai punti che precedono, non era mobile e neppure presentava un particolare rialzo rispetto alla sede stradale circostante, tanto da renderlo di per sé pericoloso, soprattutto per chi – come l'attore - si apprestava a scendere dal marciapiede per attraversare la strada, peraltro al di fuori di attraversamenti pedonali.
Nonostante fosse piovuto e la pioggia fosse in corso al momento dell'attraversamento del pedone, appare del tutto inverosimile che il ristagno d'acqua fosse di tale portata da impedire al Sig. Pt_1 di accorgersi del chiusino metallico, di diverso colore rispetto all'asfalto, neppure in presenza di eventuali pozzanghere che si fossero formate – come del resto è lecito attendersi in una giornata di pioggia ed al quale certamente il pedone poteva/doveva prestare la dovuta attenzione, mentre si apprestava ad attraversare la strada. Appare invece molto più probabile che il pedone, scendendo dal marciapiede, possa essere scivolato mettendo il piede sul chiusino, la cui superficie metallica era certamente più scivolosa in quanto bagnata dalla pioggia, com'era lecito attendersi secondo norme di comune esperienza. Proprio per tale motivo il pedone avrebbe dovuto - usando l'ordinaria diligenza - prestare la necessaria attenzione, prima di posare il piede su una superficie metallica bagnata. Si deve peraltro osservare che nessun testimone oculare fosse presente al momento della caduta, pertanto non è neppure possibile stabilire quale sia stato l'effettivo comportamento tenuto dal Sig. in occasione del sinistro per cui è causa. Parte_1
Alla luce di quanto esposto si deve allora ritenere che, nel caso di specie e per quanto detto ai punti che precedono, la cosa in custodia, priva di dinamismo causale, si sia rivelata unicamente occasione e non causa della caduta verificatasi.
Si deve sottolineare che, nel caso di cosa inerte e priva - come nel caso di specie - di intrinseca pericolosità, non possa farsi ricadere sul custode alcuna responsabilità, neppure di natura oggettiva, qual è quella delineata dall'art. 2051 cc, dovendosi in caso contrario giungere al risultato aberrante per cui da ogni cosa in custodia - se non dimostrato il caso fortuito, eventualmente anche rappresentato dal comportamento abnorme del soggetto danneggiato - dovrebbe derivare l'invocata responsabilità.
La domanda di parte attrice deve pertanto essere rigettata in quanto non dimostrato il nesso causale tra la res e il danno.
Alla luce di quanto indicato ai punti che precedono, neppure sussistono elementi da cui far discendere la sussistenza di una responsabilità dell'Ente ex art. 2043 cc.
Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate nei valori minimi vista la ridotta complessità in fatto e in diritto della presente fattispecie e del valore prossimo al minimo dello scaglione tariffario di riferimento della somma richiesta dall'attore al momento dell'iscrizione a ruolo.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
-Rigetta le domande di in quanto non accertata la responsabilità del Parte_1 CP_1
per la caduta dell'attore;
[...]
-Condanna al pagamento a favore del delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2540,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
La Spezia, 15/1/2025 Il Giudice
Adriana Gherardi