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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/12/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1649/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 10/12/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante deposito in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FEDERICIS Parte_1 C.F._1
PAOLA, elettivamente domiciliato in Piazza G. D'Annunzio n. 11, 64039 PENNA
SANT'ANDREA ITALIA presso il difensore avv. DE FEDERICIS PAOLA
RICORRENTE contro
IN PERSONA DEL DIRETTORE P.T. (C.F. ), con il patrocinio CP_1 P.IVA_1 dell'avv. GAMBINO ARMANDO, elettivamente domiciliato nell'Ufficio legale periferico , in CP_1
CORSO SAN GIORGIO 14-16 presso il difensore avv. GAMBINO ARMANDO CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ATP.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la ricorrente presentava istanza di accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa relativa all'ASSEGNO MENSILE A FAVORE DI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI art. 13 D.L.
1 30/01/71 n. 5 conv. in L. 30/03/1971 n. 118, art. 8 D.Lgs. 509/88 volto a verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa con decorrenza dalla data di proposizione della domanda amministrativa e nella quale il CTU nominato dott. aveva Persona_1 riconosciuto la ricorrente invalida nella misura del 75% riconoscendo l'assegno mensile con decorrenza dalla visita peritale.
Formalizzate, ai sensi del comma 4 dell'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni alle conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 30.08.2024 proponeva opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza ed in particolare contestando la data di decorrenza del riconosciuto requisito sanitario per le motivazioni addotte nella parte espositiva del ricorso.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso per inammissibilità CP_1 stante la genericità delle contestazioni sollevate sostenendo che alcun errore fosse stato commesso dal consulente nella individuazione del codice corrispondente alle patologie come elencate, alcuna mancata valutazione di una patologia evidenziata da una valida certificazione medica fosse stata omessa, evidenziando l'insussistenza di una insufficiente motivazione in ordine alla valutazione di un certificato medico prodotto e pertanto sostenendo la congruità della data di decorrenza dello stato di invalidità, eccependo pure l'inammissibilità della richiesta del diritto alla prestazione e la domanda di condanna al beneficio economico essendo il presente procedimento teso all'accertamento del mero requisito sanitario.
Preliminarmente, occorre rilevare che l'ambito del presente giudizio di opposizione è limitato all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario e che questa seconda ed eventuale fase del giudizio in materia di accertamento sanitario ha un carattere esclusivamente impugnatorio, posto che la legge espressamente prevede che, a seguito del deposito dell'atto di dissenso, possa essere proposto ricorso al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio», prescrivendo anche che il ricorso introduttivo contenga «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle
2 conoscenze tecnico-giuridiche del giudice senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza non potendo egli operare valutazioni di carattere sanitario e nel contempo non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (ex multis Cass. Sez. Lav., Sentenza
n. 4254 del 20/02/2009).
Nel caso di specie, parte opponente ha chiesto la rinnovazione della c.t.u. o il riconoscimento di una diversa e anteriore decorrenza della prestazione riconosciuta dall'ausiliare con intervento motivato del giudice quale peritus peritorum, eccependo l'erroneità, la contraddittorietà e l'incompletezza della espletata c.t.u., poiché tutte le patologie sofferte dalla ricorrente erano presenti al momento della domanda amministrativa avvenuta in data 30/09/2022 e diagnosticate con opportuni esami clinici e riportati sia nel certificato medico a firma del dott. del 08/09/2022 Per_2
e poi reiterate nella perizia medico legale del consulente del Patronato dott. denunciando Per_3
l'assoluta carenza/illogica/contradditoria motivazione delle ragioni che hanno indotto il CTU a riconoscere, in favore della ricorrente, la decorrenza dalla data della visita peritale del 12 Dicembre
2023.
Invero l'ausiliare ha valutato lo status della ricorrente in sede di perizia nella precedente fase, come pure ha esaminato nei dettagli la documentazione esibita dalla stessa per quanto emerge dall'esame oggettivo condotto durante la visita peritale nella disposta ATP.
Tale responso appare esaustivo, la reiterata richiesta di rinnovo della CTU non può essere concessa e la domanda contenuta in ricorso va rigettata.
Invero nel suo elaborato nella fase di ATP e depositato in atti l'ausiliare nominato ha correttamente valutato tutte le patologie riscontrate a seguito di visita diretta e dall'esame di tutta la documentazione medica, anche specialistica, offerta dal ricorrente.
In particolare il CTU riporta nel suo elaborato che “....la sindrome delle apnee ostruttive del sonno – OSAS – è caratterizzata da ripetuti episodi di ostruzione delle vie aeree superiori durante il sonno, normalmente associati a riduzione della saturazione in ossigeno nella signora in esame la certificazione del 21/11/23 attesta un efficace trattamento ventilatorio.” Dalla stessa documentazione offerta e analizzata si evince che le patologie lamentate sono sotto stretta osservanza sanitaria;
l'ausiliare ha evidenziato che proprio con la visita neurologica del 21.11.2023 emerge che le apnee notturne risultano in “buon trattamento ventilatorio”, da cui discende la sua
3 motivata e corretta valutazione nel riconoscere la data di decorrenza della prestazione assistenziale che non può decorrere dalla domanda amministrativa o dalla data della certificazione medica del
08.09.2022 nella quale è stata diagnosticata “distimia in obesa grave”. Consegue che, al contrario di quanto affermato dal CT di parte ricorrente, non vi sia nessun elemento per considerare il complesso patologico che il CTU ha posto alla base delle sue conclusioni interamente presente all'atto della presentazione della domanda o diversa da quella riconosciuta.
Non ricorrono pertanto i presupposti per disporre la rinnovazione della c.t.u. o che il giudicante possa discostarsi dalle conclusioni che individuano la data di decorrenza, avendo il consulente accertato la stessa dopo approfondito esame delle risultanze diagnostiche, sulla scorta di tutta la documentazione prodotta e con motivazione congrua e logicamente argomentata, riconducendola alla data della visita peritale del 12 Dicembre 2023.
Si tratta di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico-legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti e sulla scorta dei dati anamnestici raccolti direttamente dalla persona sottoposta all'accertamenti peritale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata la irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
-rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio e della precedente fase.
Teramo, 10 Dicembre 2025
IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 10/12/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante deposito in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FEDERICIS Parte_1 C.F._1
PAOLA, elettivamente domiciliato in Piazza G. D'Annunzio n. 11, 64039 PENNA
SANT'ANDREA ITALIA presso il difensore avv. DE FEDERICIS PAOLA
RICORRENTE contro
IN PERSONA DEL DIRETTORE P.T. (C.F. ), con il patrocinio CP_1 P.IVA_1 dell'avv. GAMBINO ARMANDO, elettivamente domiciliato nell'Ufficio legale periferico , in CP_1
CORSO SAN GIORGIO 14-16 presso il difensore avv. GAMBINO ARMANDO CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ATP.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la ricorrente presentava istanza di accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa relativa all'ASSEGNO MENSILE A FAVORE DI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI art. 13 D.L.
1 30/01/71 n. 5 conv. in L. 30/03/1971 n. 118, art. 8 D.Lgs. 509/88 volto a verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa con decorrenza dalla data di proposizione della domanda amministrativa e nella quale il CTU nominato dott. aveva Persona_1 riconosciuto la ricorrente invalida nella misura del 75% riconoscendo l'assegno mensile con decorrenza dalla visita peritale.
Formalizzate, ai sensi del comma 4 dell'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni alle conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 30.08.2024 proponeva opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza ed in particolare contestando la data di decorrenza del riconosciuto requisito sanitario per le motivazioni addotte nella parte espositiva del ricorso.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso per inammissibilità CP_1 stante la genericità delle contestazioni sollevate sostenendo che alcun errore fosse stato commesso dal consulente nella individuazione del codice corrispondente alle patologie come elencate, alcuna mancata valutazione di una patologia evidenziata da una valida certificazione medica fosse stata omessa, evidenziando l'insussistenza di una insufficiente motivazione in ordine alla valutazione di un certificato medico prodotto e pertanto sostenendo la congruità della data di decorrenza dello stato di invalidità, eccependo pure l'inammissibilità della richiesta del diritto alla prestazione e la domanda di condanna al beneficio economico essendo il presente procedimento teso all'accertamento del mero requisito sanitario.
Preliminarmente, occorre rilevare che l'ambito del presente giudizio di opposizione è limitato all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario e che questa seconda ed eventuale fase del giudizio in materia di accertamento sanitario ha un carattere esclusivamente impugnatorio, posto che la legge espressamente prevede che, a seguito del deposito dell'atto di dissenso, possa essere proposto ricorso al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio», prescrivendo anche che il ricorso introduttivo contenga «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle
2 conoscenze tecnico-giuridiche del giudice senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza non potendo egli operare valutazioni di carattere sanitario e nel contempo non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (ex multis Cass. Sez. Lav., Sentenza
n. 4254 del 20/02/2009).
Nel caso di specie, parte opponente ha chiesto la rinnovazione della c.t.u. o il riconoscimento di una diversa e anteriore decorrenza della prestazione riconosciuta dall'ausiliare con intervento motivato del giudice quale peritus peritorum, eccependo l'erroneità, la contraddittorietà e l'incompletezza della espletata c.t.u., poiché tutte le patologie sofferte dalla ricorrente erano presenti al momento della domanda amministrativa avvenuta in data 30/09/2022 e diagnosticate con opportuni esami clinici e riportati sia nel certificato medico a firma del dott. del 08/09/2022 Per_2
e poi reiterate nella perizia medico legale del consulente del Patronato dott. denunciando Per_3
l'assoluta carenza/illogica/contradditoria motivazione delle ragioni che hanno indotto il CTU a riconoscere, in favore della ricorrente, la decorrenza dalla data della visita peritale del 12 Dicembre
2023.
Invero l'ausiliare ha valutato lo status della ricorrente in sede di perizia nella precedente fase, come pure ha esaminato nei dettagli la documentazione esibita dalla stessa per quanto emerge dall'esame oggettivo condotto durante la visita peritale nella disposta ATP.
Tale responso appare esaustivo, la reiterata richiesta di rinnovo della CTU non può essere concessa e la domanda contenuta in ricorso va rigettata.
Invero nel suo elaborato nella fase di ATP e depositato in atti l'ausiliare nominato ha correttamente valutato tutte le patologie riscontrate a seguito di visita diretta e dall'esame di tutta la documentazione medica, anche specialistica, offerta dal ricorrente.
In particolare il CTU riporta nel suo elaborato che “....la sindrome delle apnee ostruttive del sonno – OSAS – è caratterizzata da ripetuti episodi di ostruzione delle vie aeree superiori durante il sonno, normalmente associati a riduzione della saturazione in ossigeno nella signora in esame la certificazione del 21/11/23 attesta un efficace trattamento ventilatorio.” Dalla stessa documentazione offerta e analizzata si evince che le patologie lamentate sono sotto stretta osservanza sanitaria;
l'ausiliare ha evidenziato che proprio con la visita neurologica del 21.11.2023 emerge che le apnee notturne risultano in “buon trattamento ventilatorio”, da cui discende la sua
3 motivata e corretta valutazione nel riconoscere la data di decorrenza della prestazione assistenziale che non può decorrere dalla domanda amministrativa o dalla data della certificazione medica del
08.09.2022 nella quale è stata diagnosticata “distimia in obesa grave”. Consegue che, al contrario di quanto affermato dal CT di parte ricorrente, non vi sia nessun elemento per considerare il complesso patologico che il CTU ha posto alla base delle sue conclusioni interamente presente all'atto della presentazione della domanda o diversa da quella riconosciuta.
Non ricorrono pertanto i presupposti per disporre la rinnovazione della c.t.u. o che il giudicante possa discostarsi dalle conclusioni che individuano la data di decorrenza, avendo il consulente accertato la stessa dopo approfondito esame delle risultanze diagnostiche, sulla scorta di tutta la documentazione prodotta e con motivazione congrua e logicamente argomentata, riconducendola alla data della visita peritale del 12 Dicembre 2023.
Si tratta di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico-legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti e sulla scorta dei dati anamnestici raccolti direttamente dalla persona sottoposta all'accertamenti peritale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata la irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
-rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio e della precedente fase.
Teramo, 10 Dicembre 2025
IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
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