TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 7887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7887 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21160/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 21160/2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona dell'Amministratore pro tempore, sig. P.IVA_1 Controparte_1
(C.F. ), con sede in alla , C.F._1 Parte_1 Parte_1
elettivamente domiciliato alla via Cegnacolo n.26 presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Borriello che lo rappresenta e difende;
ATTORE
E
, (C.F. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
26/06/1954 e residente in [...] Parte_1
CONVENUTO CONTUMACE
1
Conclusioni : come da note scritte depositate dall'attore in data 15.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno istante conveniva in giudizio per vedere accertata e dichiarata l'illegittimità dei lavori di Controparte_2
rivestimento con mattonelle di colore grigio della facciata esterna del fabbricato condominiale sito in in in corrispondenza degli Parte_1 Parte_1
ingressi delle unità immobiliari di sua proprietà con conseguente ripristino dello stato dei luoghi.
Deduceva l'attore che risultava proprietario di due unità immobiliari Controparte_2
ubicate al piano terra, fronte strada, del fabbricato condominiale sito in Parte_1
lla , identificate nel Catasto degli Edifici Urbani del Comune
[...] Parte_1
di alla Sez. G964, foglio n. 90, particella 103, sub 1 e sub 2 e che i predetti Pt_1
immobili risultavano adibiti ad uso pizzeria con la denominazione “ . CP_3
Proseguiva aggiungendo che in data 23.11.2020, l'Amministratore p.t. del veniva informato da alcuni Parte_1
condomini che in corrispondenza dei richiamati immobili, e segnatamente ai lati dei relativi ingressi, erano stati avviati dei lavori di rivestimento delle pareti di colore giallo della facciata fronte strada del fabbricato condominiale con delle mattonelle di colore grigio scuro.
Tale iniziativa, risultava, a dire dell'odierno istante, illegittima in quanto realizzata in assenza di preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale, in danno dell'estetica della facciata del fabbricato, che, per l'effetto, era stata di fatto, ed è, ad oggi, alterata. Nonostante l'invito da parte dell'Amministratore p.t. del Parte_1
al convenuto di rimozione del predetto rivestimento e conseguente ripristino CP_2
2 dello stato dei luoghi, i lavori di rivestimento della facciata del fabbricato venivano proseguiti e portati a termine dal convenuto.
Il Condominio agiva dunque in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito così provvedere: • accertare e dichiarare l'illegittimità dei lavori di rivestimento con mattonelle di colore grigio della facciata esterna del fabbricato condominiale di – in corrispondenza Parte_1 Parte_1
degli ingressi delle unità immobiliari di proprietà del convenuto sig.
[...]
, situate al piano terra, fronte strada, del predetto edificio, in quanto CP_2
realizzati in assenza della preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale ed in danno dell'estetica della facciata del fabbricato medesimo;
per l'effetto, condannare il sig. alla rimozione, a proprie cure e spese, dell'opera Controparte_2
illegittimamente realizzata, nonché al ripristino, sempre a propria cura e spese, dello stato dei luoghi;
• condannare il sig. al pagamento in favore Controparte_2
dell'istante delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore costituito essendone stato antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Incardinato il giudizio, il convenuto , ritualmente notificato, restava CP_2
contumace.
All'udienza del 07.11.2023 veniva escusso il teste di parte attrice , Parte_2
all'esito, il Giudice nominava CTU il dott. Arch. . Persona_1
All'udienza del 08.11.2024 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 20.05.2025 per la precisazione delle conclusioni.
In data 16.12.2024 a seguito della rinuncia al mandato del precedente procuratore e difensore, Avv. Annamaria Di Palo, si costituiva in giudizio un nuovo difensore e procuratore, Avv. Giovanni Borriello.
All'udienza del 20.05.2025 riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20 gg).
La domanda è fondata e va dunque accolta per i motivi di seguito rappresentati.
Le allegazioni attoree trovano, invero, pieno conforto nella documentazione in atti,
3 nelle dichiarazioni resa dal teste escusso , nella espletata CTU e , non da ultimo nella circostanza che il convenuto contumace, si è ingiustificatamente assentato alla udienza del 21.02.23 nel corso della quale avrebbe dovuto rendere l'interrogatorio formale deferito dall'attore sulle circostanze di cui alla memoria ex art.183 VI co. n.2
c.p.c.
Da ciò consegue che ex art.232 c.p.c. si possono ritenere come ammessi, valutati tutti gli altri elementi istruttori, i fatti indicati nel predetto mezzo di prova.
Tra gli altri elementi istruttori di cui occorre tener conto, vi sono le risultanze della prova per testi e quelle della ctu.
In specie, il teste di parte attrice , all'udienza del 07.11.2023 così riferiva: Tes_1
“Conosco i fatti di causa perché abito nel condominio di ”. Parte_1
Confermava le circostanze secondo cui in corrispondenza delle due unità immobiliari e, segnatamente, ai lati dei relativi ingressi del fabbricato condominiale sito in alla adibite ad uso pizzeria con la denominazione Parte_1 Parte_1
“ erano stati avviati dei lavori di rivestimento delle pareti di colore giallo CP_3
della facciata fronte strada del fabbricato condominiale con delle mattonelle di colore grigio scuro. Confermava inoltre che i lavori di rivestimento in questione venivano portati a compimento e che, ad oggi, ancora persiste il rivestimento delle pareti di colore giallo della facciata fronte strada del fabbricato condominiale con delle mattonelle di colore grigio scuro, all'altezza della predetta pizzeria e segnatamente ai lati dei relativi ingressi. Confermava che tale rivestimento contrasta con il resto della facciata del fabbricato.
Proseguiva aggiungendo: “Il fabbricato è di colore giallo e le mattonelle sono grigie
e sono state apposte senza chiedere autorizzazione. I lavori sono stati completati e le mattonelle sono ancora sulla facciata. Il fabbricato ha forma di ferro di cavallo. Il rivestimento è su tutta la facciata della pizzeria e sui muri sino al primo piano. Il rivestimento contrasta con la facciata del fabbricato. Personalmente non conosco il proprietario ma so che la proprietà della pizzeria è di ”. Controparte_2
A corroborare quanto sino ad ora esposto giova prendere in considerazione anche le
4 risultanze della espletata CTU.
Il dott. nelle proprie conclusioni così afferma: “Lo stato dei luoghi Per_1
limitatamente alle parti esterne (prospetti) dell'u.i. di , è stato Controparte_2
alterato.
Ovvero che, la rifinitura ad intonaco civile tinteggiato in colore giallo paglierino, è stata sostituita con un rivestimento in piastrelle lapidee di colore grigio scuro, intervallate da elementi metallici. Alterando quindi l'estetica del fabbricato. Inoltre:
Manca l'atto di assenso di natura condominiale per le opere eseguite sul prospetto dal . Difatti è ben noto che, essendo il prospetto rientrante nella categoria CP_4
delle parti comuni è necessaria, per ogni intervento che ne alteri l'originario stato, una delibera della Assemblea dei Condomini che approvi tale modifica”.
In punto di diritto, si rammenta quanto prescritto dagli articoli 1117 e seguenti del c.c.
Essendo la facciata di un edificio, senza dubbio, una parte comune a norma dell'art. 1117 c.c., la stessa non può essere oggetto di trasformazione se non secondo le regole del Codice civile che disciplinano l'uso della cosa comune.
Nel caso di specie trattasi di una modifica della facciata illegittima in quanto realizzata, in assenza di preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale, in danno dell'estetica della facciata del fabbricato, che, per l'effetto, era stata di fatto, ed
è, ad oggi, alterata nonostante l'atto stragiudiziale di diffida ad adempiere e le iniziative assunte dall'Amministratore p.t. dell'ente condominiale, oggi istante, quali la concessione di un termine entro cui ripristinare lo stato dei luoghi mediante l'eliminazione delle mattonelle apposte.
A tal proposito, giova rammentare la circostanza secondo cui il legislatore fissa in modo chiaro l'impossibilità di alterare il decoro architettonico del e ciò Parte_1
vale sia per le opere eseguite sulle parti comuni, che per le opere eseguite sulle parti private, ma che si riflettono in modo negativo sulle facciate.
La tutela viene garantita anche se l'edificio sia privo di un particolare pregio artistico, mentre non viene garantita solo se il fabbricato si presenti in uno stato di grave
5 degrado complessivo. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza: “Ora, perché rilevi la tutela dell'aspetto architettonico di un fabbricato (…) non occorre neppure che l'edificio abbia un particolare pregio artistico, ma soltanto che questo sia dotato di una propria fisionomia,(…). Perciò deve considerarsi illecita ogni alterazione produttiva di tale conseguenza, anche se la fisionomia dello stabile risulti già in parte lesa da altre preesistenti modifiche, salvo che lo stesso, per le modalità costruttive o le modificazioni apportate, non si presenti in uno stato di tale degrado complessivo da rendere ininfluente allo sguardo ogni ulteriore intervento.” (Cass.
Civ. n. 12644/2023).
Dottrina e giurisprudenza hanno inoltre affermato l'impossibilità, se non all'unanimità, di modifica della fisionomia di un edificio.
Sul punto, la Corte ha affermato quanto segue: “la corte di merito ha correttamente applicato i principi costantemente affermati da questa corte, secondo cui il decoro architettonico – allorchè possa individuarsi nel fabbricato una linea armonica, sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia – è un bene comune il cui mantenimento è tutelato a prescindere dalla validità estetica assoluta delle modifiche che si intendono apportare. Sotto questo aspetto – una volta accertato che le modifiche non hanno una valenza ripristinatoria o migliorativa dell'originaria fisionomia – ma alterano quest'ultima sensibilmente, non ha alcuna rilevanza
l'accertamento – del tutto opinabile – del risultato estetico della modifica, che deve ritenersi non consentita quand'anche nel suo complesso possa apparire a taluno gradevole”. (Cass. civ. n. 17398/2004).
Relativamente alla nozione di decoro architettonico, è stata la giurisprudenza ad enuclearne il significato, definendolo come l'insieme armonico delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali dell'edificio condominiale, idonee a conferire al fabbricato una propria identità.
Inoltre, l'Arch nelle proprie conclusioni dichiara: “Sembrerebbe mancare Per_1
poi, il necessario titolo abilitativo, in quanto gli interventi riscontrati, rientrano nella definizione della manutenzione straordinaria così come normata dall'art. 3(L) del
6 Dpr 380/01 e ss.mm.e ii, che nel caso di specie, sono assoggettati alle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42”.
Prosegue l'Arch. : “l'area dove insiste il Condominio al Per_1 Pt_1 Parte_1
cui piano terra è ubicata l'u.i. del convenuto, rientra: 1) Per il P.T.P. in Zona P.I.
[Aree a protezione integrale]. Visto il regime di pianificazione e di tutela (PTP), le modifiche estetiche dell'aspetto esteriore degli edifici per gli immobili di valore estetico tradizionale non sono previste, e ogni intervento in tal senso, deve essere comunque preventivamente assoggettato ad un iter istruttorio con espresso parere dell'Ente chiamato a tutelare i beni ambientali e architettonici (SABAP). In quanto tutti i materiali ed i colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale”.
Ne deriva, quindi, in accoglimento della domanda, che il convenuto deve essere condannato alla rimozione, a propria cura e spese, dell'opera illegittimamente realizzata nonché al ripristino dello stato dei luoghi.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta dal Parte_3
in persona dell'Amministratore pro tempore, sig.
[...] Controparte_1
7 così provvede:
-dichiara la contumacia di;
Controparte_2
-accoglie per quanto di ragione la domanda proposta e condanna Controparte_2
alla rimozione, a proprie cure e spese, dell'opera illegittimamente realizzata, nonché al ripristino, sempre a propria cura e spese, dello stato dei luoghi (cfr. pagine da 14 a
17 dell'elaborato depositato in data 19.07.2024);
- condanna , al pagamento delle spese di lite che liquida in € 518,00 Controparte_2
per spese ed € 3.809,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario Avv.to Giovanni
Borriello.
- pone le spese di CTU a carico del convenuto.
Così deciso, in Napoli l'11.09.25
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Valletta
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 21160/2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona dell'Amministratore pro tempore, sig. P.IVA_1 Controparte_1
(C.F. ), con sede in alla , C.F._1 Parte_1 Parte_1
elettivamente domiciliato alla via Cegnacolo n.26 presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Borriello che lo rappresenta e difende;
ATTORE
E
, (C.F. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
26/06/1954 e residente in [...] Parte_1
CONVENUTO CONTUMACE
1
Conclusioni : come da note scritte depositate dall'attore in data 15.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno istante conveniva in giudizio per vedere accertata e dichiarata l'illegittimità dei lavori di Controparte_2
rivestimento con mattonelle di colore grigio della facciata esterna del fabbricato condominiale sito in in in corrispondenza degli Parte_1 Parte_1
ingressi delle unità immobiliari di sua proprietà con conseguente ripristino dello stato dei luoghi.
Deduceva l'attore che risultava proprietario di due unità immobiliari Controparte_2
ubicate al piano terra, fronte strada, del fabbricato condominiale sito in Parte_1
lla , identificate nel Catasto degli Edifici Urbani del Comune
[...] Parte_1
di alla Sez. G964, foglio n. 90, particella 103, sub 1 e sub 2 e che i predetti Pt_1
immobili risultavano adibiti ad uso pizzeria con la denominazione “ . CP_3
Proseguiva aggiungendo che in data 23.11.2020, l'Amministratore p.t. del veniva informato da alcuni Parte_1
condomini che in corrispondenza dei richiamati immobili, e segnatamente ai lati dei relativi ingressi, erano stati avviati dei lavori di rivestimento delle pareti di colore giallo della facciata fronte strada del fabbricato condominiale con delle mattonelle di colore grigio scuro.
Tale iniziativa, risultava, a dire dell'odierno istante, illegittima in quanto realizzata in assenza di preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale, in danno dell'estetica della facciata del fabbricato, che, per l'effetto, era stata di fatto, ed è, ad oggi, alterata. Nonostante l'invito da parte dell'Amministratore p.t. del Parte_1
al convenuto di rimozione del predetto rivestimento e conseguente ripristino CP_2
2 dello stato dei luoghi, i lavori di rivestimento della facciata del fabbricato venivano proseguiti e portati a termine dal convenuto.
Il Condominio agiva dunque in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito così provvedere: • accertare e dichiarare l'illegittimità dei lavori di rivestimento con mattonelle di colore grigio della facciata esterna del fabbricato condominiale di – in corrispondenza Parte_1 Parte_1
degli ingressi delle unità immobiliari di proprietà del convenuto sig.
[...]
, situate al piano terra, fronte strada, del predetto edificio, in quanto CP_2
realizzati in assenza della preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale ed in danno dell'estetica della facciata del fabbricato medesimo;
per l'effetto, condannare il sig. alla rimozione, a proprie cure e spese, dell'opera Controparte_2
illegittimamente realizzata, nonché al ripristino, sempre a propria cura e spese, dello stato dei luoghi;
• condannare il sig. al pagamento in favore Controparte_2
dell'istante delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore costituito essendone stato antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Incardinato il giudizio, il convenuto , ritualmente notificato, restava CP_2
contumace.
All'udienza del 07.11.2023 veniva escusso il teste di parte attrice , Parte_2
all'esito, il Giudice nominava CTU il dott. Arch. . Persona_1
All'udienza del 08.11.2024 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 20.05.2025 per la precisazione delle conclusioni.
In data 16.12.2024 a seguito della rinuncia al mandato del precedente procuratore e difensore, Avv. Annamaria Di Palo, si costituiva in giudizio un nuovo difensore e procuratore, Avv. Giovanni Borriello.
All'udienza del 20.05.2025 riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20 gg).
La domanda è fondata e va dunque accolta per i motivi di seguito rappresentati.
Le allegazioni attoree trovano, invero, pieno conforto nella documentazione in atti,
3 nelle dichiarazioni resa dal teste escusso , nella espletata CTU e , non da ultimo nella circostanza che il convenuto contumace, si è ingiustificatamente assentato alla udienza del 21.02.23 nel corso della quale avrebbe dovuto rendere l'interrogatorio formale deferito dall'attore sulle circostanze di cui alla memoria ex art.183 VI co. n.2
c.p.c.
Da ciò consegue che ex art.232 c.p.c. si possono ritenere come ammessi, valutati tutti gli altri elementi istruttori, i fatti indicati nel predetto mezzo di prova.
Tra gli altri elementi istruttori di cui occorre tener conto, vi sono le risultanze della prova per testi e quelle della ctu.
In specie, il teste di parte attrice , all'udienza del 07.11.2023 così riferiva: Tes_1
“Conosco i fatti di causa perché abito nel condominio di ”. Parte_1
Confermava le circostanze secondo cui in corrispondenza delle due unità immobiliari e, segnatamente, ai lati dei relativi ingressi del fabbricato condominiale sito in alla adibite ad uso pizzeria con la denominazione Parte_1 Parte_1
“ erano stati avviati dei lavori di rivestimento delle pareti di colore giallo CP_3
della facciata fronte strada del fabbricato condominiale con delle mattonelle di colore grigio scuro. Confermava inoltre che i lavori di rivestimento in questione venivano portati a compimento e che, ad oggi, ancora persiste il rivestimento delle pareti di colore giallo della facciata fronte strada del fabbricato condominiale con delle mattonelle di colore grigio scuro, all'altezza della predetta pizzeria e segnatamente ai lati dei relativi ingressi. Confermava che tale rivestimento contrasta con il resto della facciata del fabbricato.
Proseguiva aggiungendo: “Il fabbricato è di colore giallo e le mattonelle sono grigie
e sono state apposte senza chiedere autorizzazione. I lavori sono stati completati e le mattonelle sono ancora sulla facciata. Il fabbricato ha forma di ferro di cavallo. Il rivestimento è su tutta la facciata della pizzeria e sui muri sino al primo piano. Il rivestimento contrasta con la facciata del fabbricato. Personalmente non conosco il proprietario ma so che la proprietà della pizzeria è di ”. Controparte_2
A corroborare quanto sino ad ora esposto giova prendere in considerazione anche le
4 risultanze della espletata CTU.
Il dott. nelle proprie conclusioni così afferma: “Lo stato dei luoghi Per_1
limitatamente alle parti esterne (prospetti) dell'u.i. di , è stato Controparte_2
alterato.
Ovvero che, la rifinitura ad intonaco civile tinteggiato in colore giallo paglierino, è stata sostituita con un rivestimento in piastrelle lapidee di colore grigio scuro, intervallate da elementi metallici. Alterando quindi l'estetica del fabbricato. Inoltre:
Manca l'atto di assenso di natura condominiale per le opere eseguite sul prospetto dal . Difatti è ben noto che, essendo il prospetto rientrante nella categoria CP_4
delle parti comuni è necessaria, per ogni intervento che ne alteri l'originario stato, una delibera della Assemblea dei Condomini che approvi tale modifica”.
In punto di diritto, si rammenta quanto prescritto dagli articoli 1117 e seguenti del c.c.
Essendo la facciata di un edificio, senza dubbio, una parte comune a norma dell'art. 1117 c.c., la stessa non può essere oggetto di trasformazione se non secondo le regole del Codice civile che disciplinano l'uso della cosa comune.
Nel caso di specie trattasi di una modifica della facciata illegittima in quanto realizzata, in assenza di preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale, in danno dell'estetica della facciata del fabbricato, che, per l'effetto, era stata di fatto, ed
è, ad oggi, alterata nonostante l'atto stragiudiziale di diffida ad adempiere e le iniziative assunte dall'Amministratore p.t. dell'ente condominiale, oggi istante, quali la concessione di un termine entro cui ripristinare lo stato dei luoghi mediante l'eliminazione delle mattonelle apposte.
A tal proposito, giova rammentare la circostanza secondo cui il legislatore fissa in modo chiaro l'impossibilità di alterare il decoro architettonico del e ciò Parte_1
vale sia per le opere eseguite sulle parti comuni, che per le opere eseguite sulle parti private, ma che si riflettono in modo negativo sulle facciate.
La tutela viene garantita anche se l'edificio sia privo di un particolare pregio artistico, mentre non viene garantita solo se il fabbricato si presenti in uno stato di grave
5 degrado complessivo. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza: “Ora, perché rilevi la tutela dell'aspetto architettonico di un fabbricato (…) non occorre neppure che l'edificio abbia un particolare pregio artistico, ma soltanto che questo sia dotato di una propria fisionomia,(…). Perciò deve considerarsi illecita ogni alterazione produttiva di tale conseguenza, anche se la fisionomia dello stabile risulti già in parte lesa da altre preesistenti modifiche, salvo che lo stesso, per le modalità costruttive o le modificazioni apportate, non si presenti in uno stato di tale degrado complessivo da rendere ininfluente allo sguardo ogni ulteriore intervento.” (Cass.
Civ. n. 12644/2023).
Dottrina e giurisprudenza hanno inoltre affermato l'impossibilità, se non all'unanimità, di modifica della fisionomia di un edificio.
Sul punto, la Corte ha affermato quanto segue: “la corte di merito ha correttamente applicato i principi costantemente affermati da questa corte, secondo cui il decoro architettonico – allorchè possa individuarsi nel fabbricato una linea armonica, sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia – è un bene comune il cui mantenimento è tutelato a prescindere dalla validità estetica assoluta delle modifiche che si intendono apportare. Sotto questo aspetto – una volta accertato che le modifiche non hanno una valenza ripristinatoria o migliorativa dell'originaria fisionomia – ma alterano quest'ultima sensibilmente, non ha alcuna rilevanza
l'accertamento – del tutto opinabile – del risultato estetico della modifica, che deve ritenersi non consentita quand'anche nel suo complesso possa apparire a taluno gradevole”. (Cass. civ. n. 17398/2004).
Relativamente alla nozione di decoro architettonico, è stata la giurisprudenza ad enuclearne il significato, definendolo come l'insieme armonico delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali dell'edificio condominiale, idonee a conferire al fabbricato una propria identità.
Inoltre, l'Arch nelle proprie conclusioni dichiara: “Sembrerebbe mancare Per_1
poi, il necessario titolo abilitativo, in quanto gli interventi riscontrati, rientrano nella definizione della manutenzione straordinaria così come normata dall'art. 3(L) del
6 Dpr 380/01 e ss.mm.e ii, che nel caso di specie, sono assoggettati alle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42”.
Prosegue l'Arch. : “l'area dove insiste il Condominio al Per_1 Pt_1 Parte_1
cui piano terra è ubicata l'u.i. del convenuto, rientra: 1) Per il P.T.P. in Zona P.I.
[Aree a protezione integrale]. Visto il regime di pianificazione e di tutela (PTP), le modifiche estetiche dell'aspetto esteriore degli edifici per gli immobili di valore estetico tradizionale non sono previste, e ogni intervento in tal senso, deve essere comunque preventivamente assoggettato ad un iter istruttorio con espresso parere dell'Ente chiamato a tutelare i beni ambientali e architettonici (SABAP). In quanto tutti i materiali ed i colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale”.
Ne deriva, quindi, in accoglimento della domanda, che il convenuto deve essere condannato alla rimozione, a propria cura e spese, dell'opera illegittimamente realizzata nonché al ripristino dello stato dei luoghi.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta dal Parte_3
in persona dell'Amministratore pro tempore, sig.
[...] Controparte_1
7 così provvede:
-dichiara la contumacia di;
Controparte_2
-accoglie per quanto di ragione la domanda proposta e condanna Controparte_2
alla rimozione, a proprie cure e spese, dell'opera illegittimamente realizzata, nonché al ripristino, sempre a propria cura e spese, dello stato dei luoghi (cfr. pagine da 14 a
17 dell'elaborato depositato in data 19.07.2024);
- condanna , al pagamento delle spese di lite che liquida in € 518,00 Controparte_2
per spese ed € 3.809,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario Avv.to Giovanni
Borriello.
- pone le spese di CTU a carico del convenuto.
Così deciso, in Napoli l'11.09.25
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Valletta
8