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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/05/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 30 MAGGIO 2025
N.R.G. 1117/2025
All'udienza del 30 maggio 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 9:39 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del 9 Aprile 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Giulia Garzo, per la ricorrente collegato tramite numero di telefono mobile indicato in atti;
- L'Avv. Maria Angela Borgese per per CP_1
delega dell'Avv. A. Laganà, collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Fabio Marchese per delega dell'Avv.
Fortunata Calipari per collegato tramite CP_2
piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e verbali processuali e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:48, il G.O.P. si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 15:20 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15,23;
2 Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa Maria D.
Romeo, all'udienza del 30/05/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
1117/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Giulia Garzo, giusta procura in atti;
ricorrente
E
, Controparte_3
in persona del suo presidente pro-tempore, in proprio e
3 quale mandatario di rappresentato e difeso dagli CP_4
avvocati, D. Adornato e A. Laganà; resistente
E
in persona Controparte_5
del suo L.R. pro-tempore, rappresentata e difesa dall' avvocato Fortunata Calipari;
resistente
Oggetto: ricorso avverso comunicazione di fermo amministrativo.
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore
15,20, dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.09480202500003312000, limitatamente alla cartella n.09420100018159726000 asseritamente notificata in data 27.07.2010, relativa a contributi IVS anno 2006 di €
1.225,24, eccependone la prescrizione , ai sensi dell'art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995, in quanto, sarebbero decorsi oltre cinque anni dalla presunta data di notifica delle suddette cartelle, senza che venisse posto in essere un idoneo atto interruttivo della prescrizione. Chiedeva,
4 quindi, che, venisse dichiarato estinto il diritto dell e CP_1
dell a riscuotere la Controparte_5
somma riportata nell'intimazione di pagamento opposta e, per l'effetto, annullate sia l'intimazione di pagamento che, le cartelle di pagamento sottese.
Si costituiva in giudizio dando atto di avere CP_1
provveduto allo stralcio del credito, con provvedimento del 15.1.2024, ai sensi dello jus superveniens dettato dall' art.4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119.
Si costituiva pure il Concessionario della Riscossione, dando atto dell'attualità del credito ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'odierna udienza sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da la circostanza CP_2
che, la stessa, abbia preso posizione in ordine al merito, contestando l'eccezione di prescrizione, nel contempo, allegando l'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale, in forza della posizione processuale tenuta, va dato atto della tacita rinuncia all'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Quanto al merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che tutte le partite del
5 ruolo di cui all'avviso opposto, come risulta nell'informativa (di cui all. n. 1, del fascicolo , sono CP_1
state annullate dall'Ente, in virtù dall' art.4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 che, prevede che "I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferite alle cartelle per le quali
è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.".
L'annullamento del credito, impedisce a questo giudice la valutazione della domanda oggetto di giudizio essendo stata eliminata la posizione di contrasto fra le parti e, di conseguenza, è venuta meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice.
Nulla sulla condanna alle spese atteso che le ragioni della decisione, che prescindono dall'accertamento della fondatezza del ricorso, giustificano la compensazione delle spese processuali fra le parti."(Cass. n.1151 del
2020).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere, per le causali di cui in parte motiva;
6 - Compensa le spese di lite.
Cosi deciso in Palmi lì 30 maggio 2025.
Il G.O.P.
Dott. ssa
Maria D. Romeo
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SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 30 MAGGIO 2025
N.R.G. 1117/2025
All'udienza del 30 maggio 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 9:39 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del 9 Aprile 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Giulia Garzo, per la ricorrente collegato tramite numero di telefono mobile indicato in atti;
- L'Avv. Maria Angela Borgese per per CP_1
delega dell'Avv. A. Laganà, collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Fabio Marchese per delega dell'Avv.
Fortunata Calipari per collegato tramite CP_2
piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e verbali processuali e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:48, il G.O.P. si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 15:20 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15,23;
2 Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa Maria D.
Romeo, all'udienza del 30/05/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
1117/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Giulia Garzo, giusta procura in atti;
ricorrente
E
, Controparte_3
in persona del suo presidente pro-tempore, in proprio e
3 quale mandatario di rappresentato e difeso dagli CP_4
avvocati, D. Adornato e A. Laganà; resistente
E
in persona Controparte_5
del suo L.R. pro-tempore, rappresentata e difesa dall' avvocato Fortunata Calipari;
resistente
Oggetto: ricorso avverso comunicazione di fermo amministrativo.
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore
15,20, dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.09480202500003312000, limitatamente alla cartella n.09420100018159726000 asseritamente notificata in data 27.07.2010, relativa a contributi IVS anno 2006 di €
1.225,24, eccependone la prescrizione , ai sensi dell'art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995, in quanto, sarebbero decorsi oltre cinque anni dalla presunta data di notifica delle suddette cartelle, senza che venisse posto in essere un idoneo atto interruttivo della prescrizione. Chiedeva,
4 quindi, che, venisse dichiarato estinto il diritto dell e CP_1
dell a riscuotere la Controparte_5
somma riportata nell'intimazione di pagamento opposta e, per l'effetto, annullate sia l'intimazione di pagamento che, le cartelle di pagamento sottese.
Si costituiva in giudizio dando atto di avere CP_1
provveduto allo stralcio del credito, con provvedimento del 15.1.2024, ai sensi dello jus superveniens dettato dall' art.4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119.
Si costituiva pure il Concessionario della Riscossione, dando atto dell'attualità del credito ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'odierna udienza sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da la circostanza CP_2
che, la stessa, abbia preso posizione in ordine al merito, contestando l'eccezione di prescrizione, nel contempo, allegando l'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale, in forza della posizione processuale tenuta, va dato atto della tacita rinuncia all'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Quanto al merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che tutte le partite del
5 ruolo di cui all'avviso opposto, come risulta nell'informativa (di cui all. n. 1, del fascicolo , sono CP_1
state annullate dall'Ente, in virtù dall' art.4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 che, prevede che "I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferite alle cartelle per le quali
è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.".
L'annullamento del credito, impedisce a questo giudice la valutazione della domanda oggetto di giudizio essendo stata eliminata la posizione di contrasto fra le parti e, di conseguenza, è venuta meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice.
Nulla sulla condanna alle spese atteso che le ragioni della decisione, che prescindono dall'accertamento della fondatezza del ricorso, giustificano la compensazione delle spese processuali fra le parti."(Cass. n.1151 del
2020).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere, per le causali di cui in parte motiva;
6 - Compensa le spese di lite.
Cosi deciso in Palmi lì 30 maggio 2025.
Il G.O.P.
Dott. ssa
Maria D. Romeo
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