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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 29/07/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1346/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1346/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 25 marzo 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Paolo Mazzoni e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Eleonora Giovannini ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 25 marzo 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Denno (TN) in data 22 magio 2004, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Denno,
Parte I, N. 1, Anno 2004, e che dalla loro unione sono nate le figlie (in data Per_1
1 11 dicembre 2000, maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e (in Per_2 data 29 marzo 2008).
Le parti hanno dato atto che la sig.ra lavora alle dipendenze del Pt_1 [...]
con stipendio mensile di circa € 2.200,00, mentre il sig. CP_2 CP_1 svolge la professione di operaio presso la ditta Irrigazione Pilati s.r.l. con stipendio mensile di circa € 1.800,00.
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di questo Tribunale n. 828/2018 di data 14 giugno 2018, depositato il
19 giugno 2018, con udienza innanzi al Presidente in data 22 maggio 2018, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio formulando le seguenti conclusioni:
“
1. la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi sita in Denno, via Severini
n.13, identificata presso l'Ufficio del Libro Fondiario di Mezzolombardo in C.C.
Denno, P.T. 375, p.ed. 60 p.m.3 viene assegnata in uso alla SI Parte_1
con tutti gli arredi esistenti, la quale ivi vivrà con la IG . La
[...] Per_2 SI si impegna a sostenere autonomamente tutte le spese di ordinaria Pt_1 amministrazione relative alla stessa;
2. i coniugi si impegnano, una volta che la IG avrà raggiunto Per_2
l'autosufficienza economica, a valutare un'eventuale vendita della casa coniugale
a terzi o un'eventuale vendita della quota all'altro comproprietario;
3. la IG viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e con Per_2 collocazione presso l'abitazione della madre ove manterrà la residenza anagrafica;
4. considerata l'età della IG , superiore a sedici anni ed ormai prossima Per_2 alla maggiore età, ella regolerà i diritto di visita con il padre in via autonoma;
5. il padre provvederà al mantenimento della IG versando a favore della Per_2 madre un assegno mensile dell'importo di € 330,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT,. Il versamento dell'assegno di mantenimento per la minore andrà effettuato entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente che sarà indicato dalla SI;
2
6. per quanto concerne le spese straordinarie per la IG , da concordarsi Per_2 previamente qualora superiori a €. 200,00, verranno sostenute nella misura del 50%
a carico di ciascun genitore;
per quanto riguarda l'individuazione delle spese straordinarie, le modalità di accordo per quelle da concordarsi preventivamente ed il rimborso si farà riferimento al protocollo CNF Novembre 2017 conosciuto dalle parti e che si allega al presente ricorso;
7. le detrazioni fiscali per le spese dei figli saranno ripartite nella misura del 50%;
8. l'assegno unico universale (che ad oggi ammonta ad € 233) ed ogni altra forma di sussidio per la IG e/o per il nucleo famigliare saranno percepiti in via Per_2 esclusiva dalla SI;
Parte_1
9. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile;
10. i mutui residui relativi all'acquisto della casa di Denno saranno pagati nella misura del 50% a carico di ciascuna parte. In particolare il GN e la CP_1 SI provvederanno a pagare ciascuno direttamente alla banca, la Pt_1 metà delle rate mensili del mutuo e sino all'estinzione dello stesso;
i mutui residui ammontano al 21 gennaio 2015 seguente misura: Codice Mutuo n. 00/51/30176 €.
19.950,54 – Codice Mutuo n. 00/53/44477 €. 6.578,08 (Cfr. all.6: piani di ammortamento);
11.Spese legali di procedura sono compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 15 L.P.”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (avvenuta in data 22 maggio
2018) nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto n.
828/2018 di data 14 giugno 2018, depositato il 19 giugno 2018, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
3 Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento della IG minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in Per_2 mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per la stessa pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra la minore ed entrambi i genitori, tenuto conto dell'età della ragazza (diciassette anni). Anche le condizioni relative al mantenimento della IG appaiono congrue tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti documentate in atti ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (c.f. Parte_1
e (c.f. ) C.F._3 Controparte_1 C.F._2 celebrato a Denno (TN) in data 22 magio 2004, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Denno, Parte I, N. 1, Anno 2004, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1346/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 25 marzo 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Paolo Mazzoni e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Eleonora Giovannini ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 25 marzo 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Denno (TN) in data 22 magio 2004, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Denno,
Parte I, N. 1, Anno 2004, e che dalla loro unione sono nate le figlie (in data Per_1
1 11 dicembre 2000, maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e (in Per_2 data 29 marzo 2008).
Le parti hanno dato atto che la sig.ra lavora alle dipendenze del Pt_1 [...]
con stipendio mensile di circa € 2.200,00, mentre il sig. CP_2 CP_1 svolge la professione di operaio presso la ditta Irrigazione Pilati s.r.l. con stipendio mensile di circa € 1.800,00.
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di questo Tribunale n. 828/2018 di data 14 giugno 2018, depositato il
19 giugno 2018, con udienza innanzi al Presidente in data 22 maggio 2018, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio formulando le seguenti conclusioni:
“
1. la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi sita in Denno, via Severini
n.13, identificata presso l'Ufficio del Libro Fondiario di Mezzolombardo in C.C.
Denno, P.T. 375, p.ed. 60 p.m.3 viene assegnata in uso alla SI Parte_1
con tutti gli arredi esistenti, la quale ivi vivrà con la IG . La
[...] Per_2 SI si impegna a sostenere autonomamente tutte le spese di ordinaria Pt_1 amministrazione relative alla stessa;
2. i coniugi si impegnano, una volta che la IG avrà raggiunto Per_2
l'autosufficienza economica, a valutare un'eventuale vendita della casa coniugale
a terzi o un'eventuale vendita della quota all'altro comproprietario;
3. la IG viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e con Per_2 collocazione presso l'abitazione della madre ove manterrà la residenza anagrafica;
4. considerata l'età della IG , superiore a sedici anni ed ormai prossima Per_2 alla maggiore età, ella regolerà i diritto di visita con il padre in via autonoma;
5. il padre provvederà al mantenimento della IG versando a favore della Per_2 madre un assegno mensile dell'importo di € 330,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT,. Il versamento dell'assegno di mantenimento per la minore andrà effettuato entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente che sarà indicato dalla SI;
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6. per quanto concerne le spese straordinarie per la IG , da concordarsi Per_2 previamente qualora superiori a €. 200,00, verranno sostenute nella misura del 50%
a carico di ciascun genitore;
per quanto riguarda l'individuazione delle spese straordinarie, le modalità di accordo per quelle da concordarsi preventivamente ed il rimborso si farà riferimento al protocollo CNF Novembre 2017 conosciuto dalle parti e che si allega al presente ricorso;
7. le detrazioni fiscali per le spese dei figli saranno ripartite nella misura del 50%;
8. l'assegno unico universale (che ad oggi ammonta ad € 233) ed ogni altra forma di sussidio per la IG e/o per il nucleo famigliare saranno percepiti in via Per_2 esclusiva dalla SI;
Parte_1
9. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile;
10. i mutui residui relativi all'acquisto della casa di Denno saranno pagati nella misura del 50% a carico di ciascuna parte. In particolare il GN e la CP_1 SI provvederanno a pagare ciascuno direttamente alla banca, la Pt_1 metà delle rate mensili del mutuo e sino all'estinzione dello stesso;
i mutui residui ammontano al 21 gennaio 2015 seguente misura: Codice Mutuo n. 00/51/30176 €.
19.950,54 – Codice Mutuo n. 00/53/44477 €. 6.578,08 (Cfr. all.6: piani di ammortamento);
11.Spese legali di procedura sono compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 15 L.P.”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (avvenuta in data 22 maggio
2018) nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto n.
828/2018 di data 14 giugno 2018, depositato il 19 giugno 2018, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
3 Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento della IG minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in Per_2 mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per la stessa pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra la minore ed entrambi i genitori, tenuto conto dell'età della ragazza (diciassette anni). Anche le condizioni relative al mantenimento della IG appaiono congrue tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti documentate in atti ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (c.f. Parte_1
e (c.f. ) C.F._3 Controparte_1 C.F._2 celebrato a Denno (TN) in data 22 magio 2004, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Denno, Parte I, N. 1, Anno 2004, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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