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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02758/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 20/02/2026
N. 01348 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02758/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2758 del 2025, proposto da
Fm Impianti Elettrici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Donati, con domicilio digitale come da
PEC Registri di Giustizia;
contro
Cis S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Lilli e FA Massimo Pellicano, con domicilio digitale come PEC da Registri di Giustizia;
Di Lullo S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Manuel De Monte, con domicilio digitale come da PEC Registri di
Giustizia; N. 02758/2025 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)
n. 00048/2025 del 27 gennaio 2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cis S.r.l. e di Di Lullo S.r.l.;
Vista la memoria del 28 novembre 2025, con la quale parte appellante dichiara di voler rinunciare al ricorso in appello;
Visti gli artt. 35, comma 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il consigliere Angela
NO, nessuno essendo comparso per la parte appellante;
Viste, altresì, le conclusioni della parte appellata come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale amministrativo per le Marche ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti dalla società FM Impianti Elettrici
s.r.l. avverso i provvedimenti con cui CIS S.r.l. (società in house partecipata al 100 per cento da alcuni Comuni del circondario di Ancona) ha aggiudicato alla controinteressata Di Lullo s.r.l. la gara indetta per la cessione di una centrale idroelettrica ubicata a Maiolati Spontini e dei locali accessori.
2. L'appello proposto dall'originaria ricorrente è stato affidato a due motivi di impugnazione, con i quali parti appellante ha censurato le statuizioni di rigetto delle censure formulate nel giudizio di primo grado, deducendo:
“I. Erroneità della sentenza appellata nella parte in cui (a) non tiene conto del mancato invio da parte del Gestore di gara (SINTEL) alla ricorrente della PEC con N. 02758/2025 REG.RIC.
nuovo codice identificativo per la presentazione offerte, nonostante ciò fosse possibile sin dal 5.6.2024, e (b) in cui ritiene non applicabile alla procedura il D.Lgs 36/2023
e ciò in ordine alla corretta disamina, anche sotto il profilo del “soccorso istruttorio”, del I motivo di ricorso avverso l'atto impugnato;
II. Erroneità della sentenza appellata nella parte (a) in cui ritiene non applicabile alla procedura il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui agli artt. 10, 94 e
95 del D.Lgs 36/2023 e (b) in cui ritiene comunque non esservi stato “nei fatti” il presupposto di un errore non imputabile all'operatore economico per l'ammissione di sua offerta a mezzo PEC e (c) ritiene che in realtà la ricorrente “di fatto non ha inviato alcuna offerta” non trattandosi dunque di una vera esclusione”.
3. Si sono costituite in giudizio sia la Cis s.r.l. che la controinteressata Di Lullo, le quali hanno chiesto il rigetto dell'appello.
4. In vista dell'udienza pubblica di discussione, in data 28 novembre 2025,
l'appellante ha depositato in atti dichiarazione di rinunzia all'appello ai sensi dell'art. 84 cod. proc. amm., chiedendo una conforme pronuncia in rito con compensazione delle spese e degli onorari di causa.
5. All'udienza pubblica dell'11 febbraio 2026, la causa è passata in decisione.
6. Come detto, con memoria depositata in atti e notificata nel rispetto del termine previsto dall'art. 84 del c.p.a. alla parte resistente e al controinteressato, prima dell'udienza di merito, parte appellante ha dichiarato di rinunciare all'appello contro la sentenza in epigrafe, chiedendo compensarsi le spese di lite.
6.1. Di tale dichiarazione di rinunzia al ricorso da parte dell'appellante, la Sezione deve prendere atto in omaggio al principio dispositivo del processo, applicabile anche al processo amministrativo.
6.2. Il presente giudizio deve, pertanto, essere dichiarato estinto per rinunzia all'appello, ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c) Cod. proc. amm.
6.3. Ricorda il Collegio che l'art. 84 (“Rinuncia”) Cod. proc. amm. dispone che: N. 02758/2025 REG.RIC.
«1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.
3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
4. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa».
6.4. L'art. 35, comma 2 lett. c), Cod. proc. amm. prevede altresì che: “Il giudice dichiara estinto il giudizio: (…) c) per rinuncia”.
7. Pertanto, il Collegio dichiara estinto il giudizio per rinuncia all'appello, ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), Cod. proc. amm..
8. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti costituite in ragione della peculiarità della presente controversia, come richiesto da parte appellante nell'atto di rinuncia al ricorso ed in assenza di opposizione delle parti appellate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al ricorso da parte dell'appellante e dichiara estinto il giudizio, ai sensi degli artt. 84 e
35, comma 2, lett. c), Cod. proc. amm..
Dispone compensarsi tra le parti le spese del grado di giudizio. N. 02758/2025 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA RA, Presidente F/F
Angela NO, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela NO FA RA
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 20/02/2026
N. 01348 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02758/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2758 del 2025, proposto da
Fm Impianti Elettrici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Donati, con domicilio digitale come da
PEC Registri di Giustizia;
contro
Cis S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Lilli e FA Massimo Pellicano, con domicilio digitale come PEC da Registri di Giustizia;
Di Lullo S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Manuel De Monte, con domicilio digitale come da PEC Registri di
Giustizia; N. 02758/2025 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)
n. 00048/2025 del 27 gennaio 2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cis S.r.l. e di Di Lullo S.r.l.;
Vista la memoria del 28 novembre 2025, con la quale parte appellante dichiara di voler rinunciare al ricorso in appello;
Visti gli artt. 35, comma 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il consigliere Angela
NO, nessuno essendo comparso per la parte appellante;
Viste, altresì, le conclusioni della parte appellata come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale amministrativo per le Marche ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti dalla società FM Impianti Elettrici
s.r.l. avverso i provvedimenti con cui CIS S.r.l. (società in house partecipata al 100 per cento da alcuni Comuni del circondario di Ancona) ha aggiudicato alla controinteressata Di Lullo s.r.l. la gara indetta per la cessione di una centrale idroelettrica ubicata a Maiolati Spontini e dei locali accessori.
2. L'appello proposto dall'originaria ricorrente è stato affidato a due motivi di impugnazione, con i quali parti appellante ha censurato le statuizioni di rigetto delle censure formulate nel giudizio di primo grado, deducendo:
“I. Erroneità della sentenza appellata nella parte in cui (a) non tiene conto del mancato invio da parte del Gestore di gara (SINTEL) alla ricorrente della PEC con N. 02758/2025 REG.RIC.
nuovo codice identificativo per la presentazione offerte, nonostante ciò fosse possibile sin dal 5.6.2024, e (b) in cui ritiene non applicabile alla procedura il D.Lgs 36/2023
e ciò in ordine alla corretta disamina, anche sotto il profilo del “soccorso istruttorio”, del I motivo di ricorso avverso l'atto impugnato;
II. Erroneità della sentenza appellata nella parte (a) in cui ritiene non applicabile alla procedura il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui agli artt. 10, 94 e
95 del D.Lgs 36/2023 e (b) in cui ritiene comunque non esservi stato “nei fatti” il presupposto di un errore non imputabile all'operatore economico per l'ammissione di sua offerta a mezzo PEC e (c) ritiene che in realtà la ricorrente “di fatto non ha inviato alcuna offerta” non trattandosi dunque di una vera esclusione”.
3. Si sono costituite in giudizio sia la Cis s.r.l. che la controinteressata Di Lullo, le quali hanno chiesto il rigetto dell'appello.
4. In vista dell'udienza pubblica di discussione, in data 28 novembre 2025,
l'appellante ha depositato in atti dichiarazione di rinunzia all'appello ai sensi dell'art. 84 cod. proc. amm., chiedendo una conforme pronuncia in rito con compensazione delle spese e degli onorari di causa.
5. All'udienza pubblica dell'11 febbraio 2026, la causa è passata in decisione.
6. Come detto, con memoria depositata in atti e notificata nel rispetto del termine previsto dall'art. 84 del c.p.a. alla parte resistente e al controinteressato, prima dell'udienza di merito, parte appellante ha dichiarato di rinunciare all'appello contro la sentenza in epigrafe, chiedendo compensarsi le spese di lite.
6.1. Di tale dichiarazione di rinunzia al ricorso da parte dell'appellante, la Sezione deve prendere atto in omaggio al principio dispositivo del processo, applicabile anche al processo amministrativo.
6.2. Il presente giudizio deve, pertanto, essere dichiarato estinto per rinunzia all'appello, ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c) Cod. proc. amm.
6.3. Ricorda il Collegio che l'art. 84 (“Rinuncia”) Cod. proc. amm. dispone che: N. 02758/2025 REG.RIC.
«1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.
3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
4. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa».
6.4. L'art. 35, comma 2 lett. c), Cod. proc. amm. prevede altresì che: “Il giudice dichiara estinto il giudizio: (…) c) per rinuncia”.
7. Pertanto, il Collegio dichiara estinto il giudizio per rinuncia all'appello, ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), Cod. proc. amm..
8. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti costituite in ragione della peculiarità della presente controversia, come richiesto da parte appellante nell'atto di rinuncia al ricorso ed in assenza di opposizione delle parti appellate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al ricorso da parte dell'appellante e dichiara estinto il giudizio, ai sensi degli artt. 84 e
35, comma 2, lett. c), Cod. proc. amm..
Dispone compensarsi tra le parti le spese del grado di giudizio. N. 02758/2025 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA RA, Presidente F/F
Angela NO, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela NO FA RA
IL SEGRETARIO