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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 463 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 23/08/1990), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. MOTZO ANTONIO EMANUELE e dell'avv. RAIMO
VERONICA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
ROMA (RM), 07/08/1992); CP_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: affidamento e mantenimento di figlio non matrimoniale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che Parte_1
dalla relazione con è nato a [...] in data [...] il CP_1
figlio riconosciuto da entrambi i genitori, ha chiesto Persona_1
all'intestato Tribunale di voler disciplinare l'affidamento e il mantenimento del piccolo , di cui il padre si è disinteressato da sempre, essendo Per_1
terminata la relazione tra le parti poco dopo la nascita di ed Per_1
essendo stato il sempre incostante nella frequentazione del figlio al cui CP_1
mantenimento aveva contribuito con irregolarità e con versamenti sporadici.
Sebbene ritualmente evocato in giudizio non si è costituito CP_1
che deve, pertanto, essere dichiarato contumace.
[...]
Sentita la ricorrente ed acquisita la documentazione complessivamente prodotta, all'udienza del 2 dicembre 2024 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione assegnando alla termine fino al Pt_1
successivo 20 dicembre per il deposito della documentazione reddituale e dei certificati anagrafici mancanti.
Il Tribunale ritiene che ricorrano nel caso di specie i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre, presso Per_1
cui deve essere fissata la sua residenza e alla quale spettano in via esclusiva tutte le decisioni incluse quelle di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale del minore, stante il contegno di sostanziale e protratto disinteresse serbato dal 3
padre e reso palese anche dal comportamento processuale.
Invero, sebbene la contumacia sia una scelta libera e consapevole di colui che è evocato in giudizio, nondimeno nei procedimenti afferenti l'affidamento dei figli minori essa denota e comprova ulteriormente un contegno di sostanziale disinteresse, specie ove, come nel caso specifico, il genitore chiamato in giudizio sia stato ritualmente evocato mediante notificazione avvenuta nel luogo di residenza e a persona di famiglia con lui convivente.
Il padre potrà vedere e tenere con sé esclusivamente previo Per_1
accordo con la madre con almeno due giorni di anticipo in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione.
In mancanza di dati certi in ordine alla reale ed effettiva situazione economico-patrimoniale del resistente, tenuto conto dell'età di , Per_1
della sua pressoché esclusiva permanenza presso la madre, del reddito di costei, pari a circa euro 1.080,00 mensili derivanti dall'attività di estetista,
nonché dell'ammontare del canone locatizio dell'appartamento ove la medesima abita unitamente al figlio e alla famiglia d'origine, pari ad euro
500,00 mensili, il collegio reputa equo porre a carico del l'obbligo di CP_1
corrispondere alla , a titolo di contributo per il mantenimento di Pt_1
e a far data dalla domanda (8 gennaio 2024), la somma mensile di Per_1
euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base gennaio 2024.
Devono, inoltre, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti , intendendosi per tali Per_1
quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole
(quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, 4
odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche,
per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN), spese che, in considerazione dell'affidamento super-esclusivo del minore alla madre non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dall'altro genitore nella misura del 50% anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa.
La natura e l'oggetto del giudizio in una con la contumacia del resistente giustificano l'irripetibilità delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 463/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia del resistente CP_1
affida il figlio minore (Roma, 24 luglio 2020) in via Persona_1
esclusiva e rafforzata alla madre, presso cui è fissata la sua residenza, e alla quale spettano in via del pari esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale del minore, con possibilità del padre di vederlo e tenerlo con sé unicamente previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione e con almeno due giorni di anticipo;
dispone che a far data dalla domanda (8 gennaio 2024) il padre 5
corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di
, la somma mensile di euro 300,00, da rivalutare annualmente Per_1
secondo gli indici Istat con base gennaio 2024, e condanna il al CP_1
versamento in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese dei Pt_1
relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014;
pone a carico di entrambi i genitori in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui in Per_1
motivazione;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10 gennaio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 463 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 23/08/1990), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. MOTZO ANTONIO EMANUELE e dell'avv. RAIMO
VERONICA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
ROMA (RM), 07/08/1992); CP_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: affidamento e mantenimento di figlio non matrimoniale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che Parte_1
dalla relazione con è nato a [...] in data [...] il CP_1
figlio riconosciuto da entrambi i genitori, ha chiesto Persona_1
all'intestato Tribunale di voler disciplinare l'affidamento e il mantenimento del piccolo , di cui il padre si è disinteressato da sempre, essendo Per_1
terminata la relazione tra le parti poco dopo la nascita di ed Per_1
essendo stato il sempre incostante nella frequentazione del figlio al cui CP_1
mantenimento aveva contribuito con irregolarità e con versamenti sporadici.
Sebbene ritualmente evocato in giudizio non si è costituito CP_1
che deve, pertanto, essere dichiarato contumace.
[...]
Sentita la ricorrente ed acquisita la documentazione complessivamente prodotta, all'udienza del 2 dicembre 2024 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione assegnando alla termine fino al Pt_1
successivo 20 dicembre per il deposito della documentazione reddituale e dei certificati anagrafici mancanti.
Il Tribunale ritiene che ricorrano nel caso di specie i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre, presso Per_1
cui deve essere fissata la sua residenza e alla quale spettano in via esclusiva tutte le decisioni incluse quelle di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale del minore, stante il contegno di sostanziale e protratto disinteresse serbato dal 3
padre e reso palese anche dal comportamento processuale.
Invero, sebbene la contumacia sia una scelta libera e consapevole di colui che è evocato in giudizio, nondimeno nei procedimenti afferenti l'affidamento dei figli minori essa denota e comprova ulteriormente un contegno di sostanziale disinteresse, specie ove, come nel caso specifico, il genitore chiamato in giudizio sia stato ritualmente evocato mediante notificazione avvenuta nel luogo di residenza e a persona di famiglia con lui convivente.
Il padre potrà vedere e tenere con sé esclusivamente previo Per_1
accordo con la madre con almeno due giorni di anticipo in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione.
In mancanza di dati certi in ordine alla reale ed effettiva situazione economico-patrimoniale del resistente, tenuto conto dell'età di , Per_1
della sua pressoché esclusiva permanenza presso la madre, del reddito di costei, pari a circa euro 1.080,00 mensili derivanti dall'attività di estetista,
nonché dell'ammontare del canone locatizio dell'appartamento ove la medesima abita unitamente al figlio e alla famiglia d'origine, pari ad euro
500,00 mensili, il collegio reputa equo porre a carico del l'obbligo di CP_1
corrispondere alla , a titolo di contributo per il mantenimento di Pt_1
e a far data dalla domanda (8 gennaio 2024), la somma mensile di Per_1
euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base gennaio 2024.
Devono, inoltre, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti , intendendosi per tali Per_1
quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole
(quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, 4
odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche,
per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN), spese che, in considerazione dell'affidamento super-esclusivo del minore alla madre non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dall'altro genitore nella misura del 50% anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa.
La natura e l'oggetto del giudizio in una con la contumacia del resistente giustificano l'irripetibilità delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 463/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia del resistente CP_1
affida il figlio minore (Roma, 24 luglio 2020) in via Persona_1
esclusiva e rafforzata alla madre, presso cui è fissata la sua residenza, e alla quale spettano in via del pari esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale del minore, con possibilità del padre di vederlo e tenerlo con sé unicamente previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione e con almeno due giorni di anticipo;
dispone che a far data dalla domanda (8 gennaio 2024) il padre 5
corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di
, la somma mensile di euro 300,00, da rivalutare annualmente Per_1
secondo gli indici Istat con base gennaio 2024, e condanna il al CP_1
versamento in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese dei Pt_1
relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014;
pone a carico di entrambi i genitori in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui in Per_1
motivazione;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10 gennaio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi