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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/07/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dtt. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 5028 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2018 promossa da:
, nato a [...] l'[...] CF: ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Luca De Angelis e Antonella De Angelis, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
CONTRO
nata a [...] l'[...], CF: ed ivi Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Buonanno che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-RESISTENTE-
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
-INTERVENUTO PER LEGGE-
In data la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse della ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
1 contrariis reiectis:
1. Dichiarare, in via definitiva, la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, ordinando alla Cancelleria le comunicazioni necessarie all'Ufficiale di Stato civile del CP_1
Comune di Quartu Sant'Elena (Cagliari), al fine della annotazione nei registri;
(matrimonio concordatario celebrato il 2 ottobre 2011, con la sig.ra , come risulta dai registri Controparte_1
degli atti di matrimonio del Comune di Quartu Sant'Elena, n. 95 parte II Serie A- Anno 2011);
2. Accertare e dichiarare che la causa della frattura dell'unione coniugale sia dovuta in via esclusiva alla sig.ra dichiarando pertanto l'addebito, in capo alla stessa, della Controparte_1
separazione;
3. Per l'effetto della dichiarazione di addebito, stabilire che alcun assegno personale per il suo mantenimento è dovuto alla sig.ra dal marito; CP_1
4. In ogni caso, stabilire che alcun mantenimento personale alla sig.ra è dovuto dal CP_1
momento che la stessa non ne ha fatto mai richiesta in corso di causa;
si tenga conto in ogni caso che si sostiene in via autonoma economicamente dal momento che non ha richiesto assegno personale in questa sede
5. Confermare l'affidamento condiviso (non contestato in corso di causa da controparte) dei due
Per_ figli minorenni ed ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'educazione e la Per_2
formazione sana ed equilibrata e sui quali entrambi eserciteranno la responsabilità genitoriale, in modo da garantire il diritto dei minori alla bigenitorialità, nonché il diritto a conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
6. i genitori eserciteranno la responsabilità in modo anche disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre per le questioni di straordinaria amministrazione opereranno in maniera concordata.
7. A conferma dell'ordinanza 22.03.2024, stabilire: il collocamento prevalente dei due figli minorenni presso la madre;
Il padre potrà tenerli con sé, in variazione sui giorni stabiliti nella suddetta ordinanza, in base ad accordi tra i genitori, il lunedì ed il giovedì dal termine delle lezioni scolastiche sino alle 21,00 e a settimane alterne, dal termine delle lezioni scolastiche del sabato sino alle 21 della domenica
(compreso pernotto)
2 Nel periodo estivo o vacanze in genere dalla scuola, periodo non scolastico, il padre li potrà prendere con sé dalle ore 10,00 del sabato sino alle 21 della domenica (compreso pernotto);
Confermare la residenza dei minori a fini anagrafici presso la madre e il domicilio degli stessi presso l'attuale abitazione del padre, nella Via Portogallo 30 in Pitz'e Serra;
Stabilire, pertanto, che ciascun genitore si occuperà, salvo diversi accordi di accompagnare i bambini a scuola, nei giorni successivi ai rispettivi pernotti;
I minori, inoltre, salvo diversi accordi, trascorreranno ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, così come alternativamente il 31 dicembre e il primo di gennaio;
la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
I minori, sempre salvo diversi accordi, staranno con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza i periodi continuativi dal 26 al 30 dicembre e dal 2 al 5 gennaio;
l'epifania del 6 gennaio ad anni alterni con l'uno e l'altro;
8. fermo restando il contributo di ognuno all'altro del 50% delle spese straordinarie che si rendano necessarie per i minori, eventualmente sostenute, concordate in base alla natura delle stesse e documentate, confermare l'attuale regime di contributo al mantenimento dei due minori a carico del che verserà come già versa, € 450,00 mensili per i due figli, che verranno versati in Pt_1
favore della Sig.ra CP_1
9. Stabilire, salvo diversi accordi;
A fine settimane alternati, i figli potranno pernottare dal padre dal venerdì sino alla domenica e stare con la madre anche la domenica, sempre alternate con la madre;
in tal caso faranno rientro dalla madre domenica sera;
Le maggiori festività (natale Capodanno Pasqua e Pasquetta e altre da concordare) verranno trascorse dai figli in alternanza un anno col padre e l'anno successivo con la madre, indicando per
Natale, la vigilia con uno e il giorno di Natale con l'altro e così via;
salvo diversi accordi;
Per le vacanze estive si prevedono 15 giorni consecutivi col padre in alternanza con la madre, ovvero salvo diversi accordi in base alle esigenze lavorative;
a tal fine, i coniugi dovranno darsi reciprocamente notizia delle ferie estive almeno entro la prima metà di giugno di ogni anno al fine di organizzare al meglio.
3 Nei 15 giorni in cui staranno con la madre o col padre, entrambi i genitori devono garantire che i figli sentano giornalmente l'altro genitore al telefono.
Stabilire che nei 15 giorni spettanti, il genitore per la pari permanenza presso di sé dei due minori possa provvedere a loro direttamente, così come la madre allo stesso modo dovrà provvedere lei stessa in modo diretto nel periodo analogo a lei spettante.
Per l'effetto, stabilire che il possa dimezzare l'importo mensile dovuto per i 15 gg che Pt_1
staranno presso di lui, provvedendo quindi in via diretta ad ogni loro esigenza.
In ogni caso, nei giorni estivi quando non c'è più scuola, ma i genitori non sono ancora in ferie, ognuno potrà tenerli con sé dalla mattina ore 9 per andare al mare sino alla sera riportandoli a casa dell'altro genitore per le 21, alternandosi, in base ai rispettivi turni di lavoro, salvo diversi accordi.
Sono fatti salvi diversi accordi tra i coniugi che, se non rispettati, osserveranno le regole suesposte.
10. Stabilire che entrambi i genitori si concedano il reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio;
11. Stabilire altresì che in caso di viaggio con i minori, i genitori devono reciprocamente dare preavviso del viaggio coi minori, della destinazione e delle date di partenza e rientro, oltre che il riferimento all'alloggio prescelto;
12. Stabilire che in ogni periodo di permanenza presso un genitore questi debba garantire i contatti con l'altro, telefonicamente e/o videochiamate.
13. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Nell'interesse della resistente “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a) Previo integrale rigetto delle domande del ricorrente, confermare l'assegnazione della casa di via Cagliari n°130 di Quartu S.E. (CA) alla Sig.ra che vi abita stabilmente ed Controparte_1
ininterrottamente con i figli dal 27.12.2018 (data dell'ordinanza presidenziale).
b) Confermare l'affidamento condiviso dei due minori ai genitori (come stabilito nell'ordinanza presidenziale), con le seguenti modalità,
(adottate anche in accordo dalle parti, sulla base dell'ordinanza del Giudice dott.ssa Mazzaroppi del 23.03.2024), nel superiore interesse dei figli, e cioè: Lunedì con il padre dalla Parte_1
4 Per_ uscita di scuola ( Liceo Scienze Umane Motzo Quartu S.E., ore 13.30, Scuola media Per_2
Grazia Deledda Quartu S.E., ore 14), sino alle ore 21,00; Martedì e Mercoledì giornate intere con la madre Signora , Giovedì con il padre dalla uscita di scuola sino alle Controparte_1
ore 21; venerdì giornata intera con la madre;
sabato e domenica (Fine settimana alternati) con il
Per_ padre dalle 10 , dalle 12,30 , sino alla domenica sera ore 21. Per le festività natalizie, Per_2
Pasquali alternativamente Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta, mentre per le vacanze estive quindici giorni continuativi con il padre, il tutto come stabilito nell'ordinanza 23.03.2024, sul presupposto del consenso dei minori.
c) Conferma anche del pagamento dell'assegno di contributo al mantenimento per i due figli minori, a carico del Signor nella misura di Euro 450,00 mensili (250,00 per ciascuno), da Pt_1
corrispondere mediante bonifico bancario sul c/c della entro il giorno cinque di ogni mese, CP_1
soggetto a rivalutazione annuale;
oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
d) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, in subordine, in caso di conclusioni congiunte, spese compensate.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.06.2018 ha domandato la pronuncia della separazione Parte_1
dalla moglie, , con addebito alla stessa. Controparte_1
A sostegno della domanda ha dedotto: che, dopo anni di serena vita matrimoniale in cui lui si dedicava al lavoro mentre la si dedicava alla cura e crescita dei due figli, (nata CP_1 Persona_3
a Cagliari il 3.10.2010) e (nato a [...] il [...]), e svolgeva lavori Persona_4
saltuariamente, improvvisamente, in data 25 ottobre 2017, aveva scoperto che la moglie intratteneva una relazione extraconiugale con tale al padre di una amica di;
che la Persona_5 Per_1
una volta scoperta, si era impegnata a ricostruire rapporto coniugale;
che, tuttavia, in data CP_1
13 aprile 2018 aveva scoperto che la moglie aveva un relazione con tale;
che tali Controparte_2
condotte avevano, pertanto, determinato la rottura dell'unione coniugale.
Ha, inoltre, domandato l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso di lui e la condanna della a contribuire al mantenimento dei minori. CP_1
, costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda volta ad ottenere la pronuncia Controparte_1
della separazione, contestando le circostanze poste a fondamento della domanda di addebito.
5 Ha dedotto, in particolare: che la vita matrimoniale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, fin dall'inizio era stata turbolenta;
che il era solito assumere atteggiamenti Pt_1
aggressivi, violenti e prevaricatori, anche alla presenza dei figli minori, ed era divenuto nel tempo avaro sia materialmente che nei sentimenti.
Ha domandato, altresì, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso di lei e la conseguente assegnazione della casa coniugale in suo favore, ponendo in capo al ricorrente l'obbligo di corrisponderle la somma di € 600,00 mensili a titolo di contributo al loro mantenimento.
Con ordinanza del 27.12.2018, il presidente ha disposto l'affidamento congiunto dei figli minori con collocamento presso la madre alla quale è stata assegnata la casa coniugale ed ha posto in capo al ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma di € 250,00 quale contributo per il mantenimento dei minori.
Con sentenza del 21.05.2019, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e disposto la prosecuzione del giudizio relativamente alle ulteriori domande.
Istruita con prove documentali e testimoniali, all'udienza del 13.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda di addebito spiegata nell'interesse di parte ricorrente deve essere rigettata.
Il , invero, a sostegno della pretesa ha allegato l'instaurazione da parte della di Pt_1 CP_1
relazioni extraconiugali da lui scoperte nel 2017 con conseguente crisi del rapporto matrimoniale.
A dimostrazione di quanto affermato, ha prodotto il documento n. 14 “N. 91 pagine di messaggi tra
(n. 8 file da 10 pagine)”, senza tuttavia indicare le conversazioni ritenute decisive Parte_2
ai fini dell'addebito.
Sul punto deve rilevarsi che, secondo i principi di disponibilità della prova e di ragionevolezza processuale, è onere delle parti, soprattutto nel caso di un numero elevato di messaggi o di messaggi di eccessiva lunghezza, indicare specificamente i messaggi rilevanti e nel loro ambito i passaggi reputati significativi.
Ciò al fine di evitare che sia rimessa al giudice una indiscriminata disamina di tutta la documentazione prodotta nonché, soprattutto, la selezione dei passi -ritenuti maggiormente rilevanti ai fini probatori- da porre a fondamento della pretesa azionata in giudizio. In altri termini deve
6 essere la parte ad individuare i passaggi che ritiene rilevanti a fini dell'accoglimento della domanda, non potendo giudice -atteso il principio di disponibilità della prova (art. 115 c.p.c.)- ad essa sostituirsi.
Vale, peraltro, sottolineare che l'onere di specificazione gravante sulla parte attiene, in particolare, all'ubi, in specie nei documenti di eccessiva lunghezza, si rinvenga il passaggio che la parte ritiene decisivo al fine della dimostrazione della fondatezza della domanda.
Pertanto, non avendo parte ricorrente adempiuto agli oneri di cui innanzi, la domanda va rigettata.
Quanto alle ulteriori questioni, non essendo intervenuta modifica rispetto a quanto previsto nell'ordinanza del 23.03.2024 e tenuto conto delle conclusioni delle parti, deve confermarsi l'affido dei minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre alla quale deve essere assegnata la casa coniugale.
Il , salvo diverso accordo e tenuto conto della volontà dei minori, potrà tenerli con sé il Pt_1
martedì ed il mercoledì dal termine delle lezioni scolastiche sino alle ore 21.00 e, a settimane alternate, dal termine delle lezioni scolastiche del sabato (in mancanza dalle ore 10.00) sino alle ore
21.00 della domenica;
i minori, inoltre, trascorreranno ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, così come alternativamente il 31 dicembre, il primo gennaio, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; i minori staranno con ciascun genitore, secondo il principio dell'alternanza i periodi continuativi dal 26 al 30 dicembre e dal 2 al 5 gennaio.
I figli, inoltre, trascorreranno di anno in anno il proprio compleanno nonché le festività del 25/4,
1/5, 2/6, 1/11, 8/12 e 6/1 alternativamente con ciascuno dei genitori;
ciascun genitore, infine, potrà tenere con sé i minori per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive.
Il corrisponderà alla entro il giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma di € Pt_1 CP_1
450,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ed il pagamento, visto l'art. 133
D.P.R. 2002 n. 115 deve essere eseguito in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
• Rigetta la domanda di addebito spiegata nell'interesse della parte ricorrente;
7 • affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre alla quale assegna la casa coniugale;
• il , salvo diverso accordo e tenuto conto della volontà dei minori, potrà tenerli con sé il Pt_1
martedì ed il mercoledì dal termine delle lezioni scolastiche sino alle ore 21.00 e, a settimane alternate, dal termine delle lezioni scolastiche del sabato (in mancanza dalle ore 10.00) sino alle ore
21.00 della domenica;
i minori, inoltre, trascorreranno ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, così come alternativamente il 31 dicembre, il primo gennaio, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; i minori staranno con ciascun genitore, secondo il principio dell'alternanza i periodi continuativi dal 26 al 30 dicembre e dal 2 al 5 gennaio;
• i figli, inoltre, trascorreranno di anno in anno il proprio compleanno nonché le festività del 25/4,
1/5, 2/6, 1/11, 8/12 e 6/1 alternativamente con ciascuno dei genitori;
ciascun genitore, infine, potrà tenere con sé i minori per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive;
• il corrisponderà alla entro il giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma di € Pt_1 CP_1
450,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie;
• condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese del presente procedimento, Parte_1
liquidate in complessivi € 7.254,00 (€ 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase istruttoria, € 2.767,00 per la fase decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 22.07.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dtt. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 5028 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2018 promossa da:
, nato a [...] l'[...] CF: ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Luca De Angelis e Antonella De Angelis, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
CONTRO
nata a [...] l'[...], CF: ed ivi Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Buonanno che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-RESISTENTE-
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
-INTERVENUTO PER LEGGE-
In data la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse della ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
1 contrariis reiectis:
1. Dichiarare, in via definitiva, la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, ordinando alla Cancelleria le comunicazioni necessarie all'Ufficiale di Stato civile del CP_1
Comune di Quartu Sant'Elena (Cagliari), al fine della annotazione nei registri;
(matrimonio concordatario celebrato il 2 ottobre 2011, con la sig.ra , come risulta dai registri Controparte_1
degli atti di matrimonio del Comune di Quartu Sant'Elena, n. 95 parte II Serie A- Anno 2011);
2. Accertare e dichiarare che la causa della frattura dell'unione coniugale sia dovuta in via esclusiva alla sig.ra dichiarando pertanto l'addebito, in capo alla stessa, della Controparte_1
separazione;
3. Per l'effetto della dichiarazione di addebito, stabilire che alcun assegno personale per il suo mantenimento è dovuto alla sig.ra dal marito; CP_1
4. In ogni caso, stabilire che alcun mantenimento personale alla sig.ra è dovuto dal CP_1
momento che la stessa non ne ha fatto mai richiesta in corso di causa;
si tenga conto in ogni caso che si sostiene in via autonoma economicamente dal momento che non ha richiesto assegno personale in questa sede
5. Confermare l'affidamento condiviso (non contestato in corso di causa da controparte) dei due
Per_ figli minorenni ed ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'educazione e la Per_2
formazione sana ed equilibrata e sui quali entrambi eserciteranno la responsabilità genitoriale, in modo da garantire il diritto dei minori alla bigenitorialità, nonché il diritto a conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
6. i genitori eserciteranno la responsabilità in modo anche disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre per le questioni di straordinaria amministrazione opereranno in maniera concordata.
7. A conferma dell'ordinanza 22.03.2024, stabilire: il collocamento prevalente dei due figli minorenni presso la madre;
Il padre potrà tenerli con sé, in variazione sui giorni stabiliti nella suddetta ordinanza, in base ad accordi tra i genitori, il lunedì ed il giovedì dal termine delle lezioni scolastiche sino alle 21,00 e a settimane alterne, dal termine delle lezioni scolastiche del sabato sino alle 21 della domenica
(compreso pernotto)
2 Nel periodo estivo o vacanze in genere dalla scuola, periodo non scolastico, il padre li potrà prendere con sé dalle ore 10,00 del sabato sino alle 21 della domenica (compreso pernotto);
Confermare la residenza dei minori a fini anagrafici presso la madre e il domicilio degli stessi presso l'attuale abitazione del padre, nella Via Portogallo 30 in Pitz'e Serra;
Stabilire, pertanto, che ciascun genitore si occuperà, salvo diversi accordi di accompagnare i bambini a scuola, nei giorni successivi ai rispettivi pernotti;
I minori, inoltre, salvo diversi accordi, trascorreranno ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, così come alternativamente il 31 dicembre e il primo di gennaio;
la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
I minori, sempre salvo diversi accordi, staranno con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza i periodi continuativi dal 26 al 30 dicembre e dal 2 al 5 gennaio;
l'epifania del 6 gennaio ad anni alterni con l'uno e l'altro;
8. fermo restando il contributo di ognuno all'altro del 50% delle spese straordinarie che si rendano necessarie per i minori, eventualmente sostenute, concordate in base alla natura delle stesse e documentate, confermare l'attuale regime di contributo al mantenimento dei due minori a carico del che verserà come già versa, € 450,00 mensili per i due figli, che verranno versati in Pt_1
favore della Sig.ra CP_1
9. Stabilire, salvo diversi accordi;
A fine settimane alternati, i figli potranno pernottare dal padre dal venerdì sino alla domenica e stare con la madre anche la domenica, sempre alternate con la madre;
in tal caso faranno rientro dalla madre domenica sera;
Le maggiori festività (natale Capodanno Pasqua e Pasquetta e altre da concordare) verranno trascorse dai figli in alternanza un anno col padre e l'anno successivo con la madre, indicando per
Natale, la vigilia con uno e il giorno di Natale con l'altro e così via;
salvo diversi accordi;
Per le vacanze estive si prevedono 15 giorni consecutivi col padre in alternanza con la madre, ovvero salvo diversi accordi in base alle esigenze lavorative;
a tal fine, i coniugi dovranno darsi reciprocamente notizia delle ferie estive almeno entro la prima metà di giugno di ogni anno al fine di organizzare al meglio.
3 Nei 15 giorni in cui staranno con la madre o col padre, entrambi i genitori devono garantire che i figli sentano giornalmente l'altro genitore al telefono.
Stabilire che nei 15 giorni spettanti, il genitore per la pari permanenza presso di sé dei due minori possa provvedere a loro direttamente, così come la madre allo stesso modo dovrà provvedere lei stessa in modo diretto nel periodo analogo a lei spettante.
Per l'effetto, stabilire che il possa dimezzare l'importo mensile dovuto per i 15 gg che Pt_1
staranno presso di lui, provvedendo quindi in via diretta ad ogni loro esigenza.
In ogni caso, nei giorni estivi quando non c'è più scuola, ma i genitori non sono ancora in ferie, ognuno potrà tenerli con sé dalla mattina ore 9 per andare al mare sino alla sera riportandoli a casa dell'altro genitore per le 21, alternandosi, in base ai rispettivi turni di lavoro, salvo diversi accordi.
Sono fatti salvi diversi accordi tra i coniugi che, se non rispettati, osserveranno le regole suesposte.
10. Stabilire che entrambi i genitori si concedano il reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio;
11. Stabilire altresì che in caso di viaggio con i minori, i genitori devono reciprocamente dare preavviso del viaggio coi minori, della destinazione e delle date di partenza e rientro, oltre che il riferimento all'alloggio prescelto;
12. Stabilire che in ogni periodo di permanenza presso un genitore questi debba garantire i contatti con l'altro, telefonicamente e/o videochiamate.
13. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Nell'interesse della resistente “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a) Previo integrale rigetto delle domande del ricorrente, confermare l'assegnazione della casa di via Cagliari n°130 di Quartu S.E. (CA) alla Sig.ra che vi abita stabilmente ed Controparte_1
ininterrottamente con i figli dal 27.12.2018 (data dell'ordinanza presidenziale).
b) Confermare l'affidamento condiviso dei due minori ai genitori (come stabilito nell'ordinanza presidenziale), con le seguenti modalità,
(adottate anche in accordo dalle parti, sulla base dell'ordinanza del Giudice dott.ssa Mazzaroppi del 23.03.2024), nel superiore interesse dei figli, e cioè: Lunedì con il padre dalla Parte_1
4 Per_ uscita di scuola ( Liceo Scienze Umane Motzo Quartu S.E., ore 13.30, Scuola media Per_2
Grazia Deledda Quartu S.E., ore 14), sino alle ore 21,00; Martedì e Mercoledì giornate intere con la madre Signora , Giovedì con il padre dalla uscita di scuola sino alle Controparte_1
ore 21; venerdì giornata intera con la madre;
sabato e domenica (Fine settimana alternati) con il
Per_ padre dalle 10 , dalle 12,30 , sino alla domenica sera ore 21. Per le festività natalizie, Per_2
Pasquali alternativamente Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta, mentre per le vacanze estive quindici giorni continuativi con il padre, il tutto come stabilito nell'ordinanza 23.03.2024, sul presupposto del consenso dei minori.
c) Conferma anche del pagamento dell'assegno di contributo al mantenimento per i due figli minori, a carico del Signor nella misura di Euro 450,00 mensili (250,00 per ciascuno), da Pt_1
corrispondere mediante bonifico bancario sul c/c della entro il giorno cinque di ogni mese, CP_1
soggetto a rivalutazione annuale;
oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
d) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, in subordine, in caso di conclusioni congiunte, spese compensate.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.06.2018 ha domandato la pronuncia della separazione Parte_1
dalla moglie, , con addebito alla stessa. Controparte_1
A sostegno della domanda ha dedotto: che, dopo anni di serena vita matrimoniale in cui lui si dedicava al lavoro mentre la si dedicava alla cura e crescita dei due figli, (nata CP_1 Persona_3
a Cagliari il 3.10.2010) e (nato a [...] il [...]), e svolgeva lavori Persona_4
saltuariamente, improvvisamente, in data 25 ottobre 2017, aveva scoperto che la moglie intratteneva una relazione extraconiugale con tale al padre di una amica di;
che la Persona_5 Per_1
una volta scoperta, si era impegnata a ricostruire rapporto coniugale;
che, tuttavia, in data CP_1
13 aprile 2018 aveva scoperto che la moglie aveva un relazione con tale;
che tali Controparte_2
condotte avevano, pertanto, determinato la rottura dell'unione coniugale.
Ha, inoltre, domandato l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso di lui e la condanna della a contribuire al mantenimento dei minori. CP_1
, costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda volta ad ottenere la pronuncia Controparte_1
della separazione, contestando le circostanze poste a fondamento della domanda di addebito.
5 Ha dedotto, in particolare: che la vita matrimoniale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, fin dall'inizio era stata turbolenta;
che il era solito assumere atteggiamenti Pt_1
aggressivi, violenti e prevaricatori, anche alla presenza dei figli minori, ed era divenuto nel tempo avaro sia materialmente che nei sentimenti.
Ha domandato, altresì, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso di lei e la conseguente assegnazione della casa coniugale in suo favore, ponendo in capo al ricorrente l'obbligo di corrisponderle la somma di € 600,00 mensili a titolo di contributo al loro mantenimento.
Con ordinanza del 27.12.2018, il presidente ha disposto l'affidamento congiunto dei figli minori con collocamento presso la madre alla quale è stata assegnata la casa coniugale ed ha posto in capo al ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma di € 250,00 quale contributo per il mantenimento dei minori.
Con sentenza del 21.05.2019, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e disposto la prosecuzione del giudizio relativamente alle ulteriori domande.
Istruita con prove documentali e testimoniali, all'udienza del 13.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda di addebito spiegata nell'interesse di parte ricorrente deve essere rigettata.
Il , invero, a sostegno della pretesa ha allegato l'instaurazione da parte della di Pt_1 CP_1
relazioni extraconiugali da lui scoperte nel 2017 con conseguente crisi del rapporto matrimoniale.
A dimostrazione di quanto affermato, ha prodotto il documento n. 14 “N. 91 pagine di messaggi tra
(n. 8 file da 10 pagine)”, senza tuttavia indicare le conversazioni ritenute decisive Parte_2
ai fini dell'addebito.
Sul punto deve rilevarsi che, secondo i principi di disponibilità della prova e di ragionevolezza processuale, è onere delle parti, soprattutto nel caso di un numero elevato di messaggi o di messaggi di eccessiva lunghezza, indicare specificamente i messaggi rilevanti e nel loro ambito i passaggi reputati significativi.
Ciò al fine di evitare che sia rimessa al giudice una indiscriminata disamina di tutta la documentazione prodotta nonché, soprattutto, la selezione dei passi -ritenuti maggiormente rilevanti ai fini probatori- da porre a fondamento della pretesa azionata in giudizio. In altri termini deve
6 essere la parte ad individuare i passaggi che ritiene rilevanti a fini dell'accoglimento della domanda, non potendo giudice -atteso il principio di disponibilità della prova (art. 115 c.p.c.)- ad essa sostituirsi.
Vale, peraltro, sottolineare che l'onere di specificazione gravante sulla parte attiene, in particolare, all'ubi, in specie nei documenti di eccessiva lunghezza, si rinvenga il passaggio che la parte ritiene decisivo al fine della dimostrazione della fondatezza della domanda.
Pertanto, non avendo parte ricorrente adempiuto agli oneri di cui innanzi, la domanda va rigettata.
Quanto alle ulteriori questioni, non essendo intervenuta modifica rispetto a quanto previsto nell'ordinanza del 23.03.2024 e tenuto conto delle conclusioni delle parti, deve confermarsi l'affido dei minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre alla quale deve essere assegnata la casa coniugale.
Il , salvo diverso accordo e tenuto conto della volontà dei minori, potrà tenerli con sé il Pt_1
martedì ed il mercoledì dal termine delle lezioni scolastiche sino alle ore 21.00 e, a settimane alternate, dal termine delle lezioni scolastiche del sabato (in mancanza dalle ore 10.00) sino alle ore
21.00 della domenica;
i minori, inoltre, trascorreranno ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, così come alternativamente il 31 dicembre, il primo gennaio, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; i minori staranno con ciascun genitore, secondo il principio dell'alternanza i periodi continuativi dal 26 al 30 dicembre e dal 2 al 5 gennaio.
I figli, inoltre, trascorreranno di anno in anno il proprio compleanno nonché le festività del 25/4,
1/5, 2/6, 1/11, 8/12 e 6/1 alternativamente con ciascuno dei genitori;
ciascun genitore, infine, potrà tenere con sé i minori per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive.
Il corrisponderà alla entro il giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma di € Pt_1 CP_1
450,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ed il pagamento, visto l'art. 133
D.P.R. 2002 n. 115 deve essere eseguito in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
• Rigetta la domanda di addebito spiegata nell'interesse della parte ricorrente;
7 • affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre alla quale assegna la casa coniugale;
• il , salvo diverso accordo e tenuto conto della volontà dei minori, potrà tenerli con sé il Pt_1
martedì ed il mercoledì dal termine delle lezioni scolastiche sino alle ore 21.00 e, a settimane alternate, dal termine delle lezioni scolastiche del sabato (in mancanza dalle ore 10.00) sino alle ore
21.00 della domenica;
i minori, inoltre, trascorreranno ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, così come alternativamente il 31 dicembre, il primo gennaio, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; i minori staranno con ciascun genitore, secondo il principio dell'alternanza i periodi continuativi dal 26 al 30 dicembre e dal 2 al 5 gennaio;
• i figli, inoltre, trascorreranno di anno in anno il proprio compleanno nonché le festività del 25/4,
1/5, 2/6, 1/11, 8/12 e 6/1 alternativamente con ciascuno dei genitori;
ciascun genitore, infine, potrà tenere con sé i minori per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive;
• il corrisponderà alla entro il giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma di € Pt_1 CP_1
450,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie;
• condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese del presente procedimento, Parte_1
liquidate in complessivi € 7.254,00 (€ 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase istruttoria, € 2.767,00 per la fase decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 22.07.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
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