Sentenza 3 gennaio 2024
Decreto collegiale 19 marzo 2024
Ordinanza collegiale 19 luglio 2024
Ordinanza collegiale 5 novembre 2024
Ordinanza collegiale 7 febbraio 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01041/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00126/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 126 del 2023, proposto da
Chiaramonte S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasqualino Patane', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosa Pisani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nel giudizio per l’ottemperanza
al Decreto Ingiuntivo n. 146/2022 (R.G. n. 1536/2021; Repert. n. 594/2022 del 06.06.2022) reso dal Tribunale di Vibo Valentia – sezione Civile - in data 31 marzo 2022, con il quale è stato ingiunto alla provincia di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante p.t., di pagare in favore della ricorrente la somma di €. 158.601,00 (per le fatture non pagate relative alla gara d'appalto CIG 0457286457 relative ai lavori di “RIPRISTINO OFFICIOSITA’ IDRAULICA FOSSO CALZONE-RIO BRAVO”, oltre interessi come da domanda (moratori dalla messa in mora del 24.11.2014 al soddisfo), e le spese del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la sentenza n. 21/2024 del 3 gennaio 2024 e il decreto collegiale n. 425/2024 del 19 marzo 2024;
Viste le ordinanze n. 1183/2024 del 19 luglio 2024, n. 1563/2024 del 5 novembre 2024 e n. 281/2025 del 7 febbraio 2025;
Vista la relazione del Commissario ad acta e la relativa richiesta di liquidazione;
Visti tutti gli atti della causa;
visti gli artt. 112 e 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Considerato che, nell’ultima ordinanza in epigrafe, era evidenziato che: “…con atto depositato il 22 ottobre 2024 e con successiva richiesta di liquidazione del compenso, la nominata Commissaria ad acta, dr.ssa Marisa Romano, illustrava l’attività svolta per portare a esecuzione il titolo in epigrafe e chiedeva la liquidazione del suo compenso definitivo;
Considerato che parte ricorrente ha depositato in seguito documentazione, da cui risulterebbe solo il mancato pagamento relativo agli interessi di mora per il periodo dal luglio 2024 sino alla data dell'effettivo saldo del 4 dicembre 2024, peraltro non conteggiati nel prospetto a suo tempo predisposto dalla Commissaria;
Considerato che tale circostanza è stata ribadita anche alla camera di consiglio del 29 gennaio 2025 da parte del difensore di parte ricorrente;
Considerato che quest’ultima aveva evidenziato la situazione alla suddetta Commissaria ad acta con invio via “mail” del 14 dicembre 2024, ma la Commissaria non ha depositato ulteriori atti in giudizio;
Considerato che appare necessario che la suddetta Commissaria esamini la richiesta sugli interessi residui di parte ricorrente, valutandone la fondatezza, e provveda relativamente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza, depositando anche una relazione a questo Tribunale nei successivi quindici giorni;
Considerato che all’esito di tale incombente si provvederà alla richiesta liquidazione da parte della Commissaria ad acta ”;
Considerato che la Commissaria ad acta in data 31 marzo 2025 depositava una ulteriore relazione, nella quale, riepilogando l’attività da lei svolta, comunicava che, in data 26 marzo 2025, aveva ricevuto notizia dell’avvenuto pagamento delle somme ancora dovute da parte l’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia alla ricorrente e che, in data 27 marzo 2025, aveva ricevuto conferma da parte del difensore della ricorrente che la sua assistita aveva ricevuto il pagamento della somma residua per interessi moratori, pari a euro 7.026,24, e non aveva più nulla a pretendere, dovendosi ritenere interamente soddisfatta;
Considerato che alla camera di consiglio del 28 maggio 2025 la causa era nuovamente trattenuta in decisione;
DIRITTO
Considerato che, alla luce dell’ultima relazione della Commissaria ad acta, non smentita da parte ricorrente, il credito della Chiaramonte s.r.l. risulta interamente soddisfatto e che, quindi, l’esecuzione può dirsi integralmente avvenuta con conseguenziale cessazione della materia del contendere;
Considerato che, per quanto riguarda la liquidazione del compenso della Commissaria ad acta, il Collegio ritiene congruo liquidare in suo favore – e a carico dell’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia – la somma di euro 4.500 quale compenso dell’attività da lei svolta per l’integrale esecuzione del titolo giudiziale in epigrafe;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), dichiara concluso il giudizio per l’esecuzione del titolo giudiziale in epigrafe e di conseguenza cessata la materia del contendere.
Liquida in favore della Commissaria ad acta, dr.ssa Marisa Romano, per l’attività da lei svolta, la somma di euro 4.500,00 oltre eventuali oneri di legge, se dovuti, da porre a carico dell’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ivo Correale |
IL SEGRETARIO