Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/04/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 5767/2022
TRA
(C.F.: rapp.to e difeso dall'avv. Dario M. Tepedino in E_ C.F._1
virtù di procura posta su foglio separato con domicilio digitale all'indirizzo pec:
Email_1
OPPONENTE
E
, in Controparte_1
persona del Direttore Generale p. t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Giordano Balossi, elett.te dom.ti in
Sant'Anastasia alla via Corelli A/3 presso lo studio Vacca, con domicilio digitale pec: ecavvocati. Email_2 Email_3
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
ha proposto opposizione all'atto di precetto notificatogli il 31.10.2022 dalla E_ [...]
per l'importo di euro 29.245,64, oltre interessi e spese del monitorio Controparte_2
(Decreto Ingiuntivo n. 656/2020 reso dal Tribunale di Siena il 9.7.2020), sul presupposto della illegittimità del credito preteso per aver provveduto al pagamento dell'importo di euro 6.000,00 a fronte dell'accordo transattivo sottoscritto il 10-10-2020, laddove al punto 4 espressamente prevedeva il detto pagamento entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, come effettivamente avvenuto. Chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità e inefficacia del precetto opposto essendo parte opposta rimasta soddisfatta attraverso l'esecuzione dell'accordo transattivo.
Si costituiva in giudizio la la quale sulla premessa di aver stipulato Controparte_2
con un contratto di locazione finanziaria n. 1469116 della durata di Parte_2
60 mesi il sottoscriveva atto di fideiussione garantendo fino all'importo E_
complessivo di euro 103.000,00 detta locazione di beni;
successivamente veniva dichiarato il fallimento della e insinuava il proprio Parte_2 Controparte_2
credito al relativo passivo;
seguiva poi in data 25-6-2020 la richiesta di ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del in qualità di fideiussore in relazione al contratto di locazione finanziaria E_
n. 1469116 per il pagamento di euro 29.245,64 oltre interessi e spese del monitorio (D. I. n. 656/2020).
In data 10.10.2020 la la e Controparte_2 Controparte_3 E_
sottoscrivevano un accordo transattivo col quale gli ultimi due si impegnavano ad acquistare i beni, oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 1469116, al prezzo di euro 20.000,00, convenendo al contempo i termini del pagamento della somma. Venivano versati euro 6.000,00 dal E_
entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo poi nulla più.
[...]
L'opposizione al precetto non è fondata e pertanto va rigettata;
non può dirsi rispettato l'accordo transattivo alla luce dell'omesso versamento delle somme che si era accollata la soc. rilevando i beni;
resta pacifico che tale inadempienza ha Controparte_3
determinato la reviviscenza del rapporto esistente prima dell'accordo transattivo e quindi per il la propria qualità di fideiussore con l'obbligo del pagamento di quanto non E_
onorato; infatti si osserva che l'accordo sottoscritto il 10-10-2020 tra Controparte_2 la e è intervenuto giammai tra il creditore ed il debitore Controparte_3 E_
(l'unico caso in cui con la transazione la fideiusssione si estingue), bensì tra creditore e fideiussore;
ergo la differenza non versata da altri va invece saldata dal fideiussore il quale ha E_
conservato la propria qualità.
La domanda di opposizione all'atto di precetto notificato il 13-10-2020 per l'importo di euro
29.245,64 va pertanto rigettata poiché infondata ed il detto precetto confermato, mentre le spese processuali seguono la soccombenza e si quantificano nel dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di E_ [...]
, , ogni altra Controparte_1 Controparte_1
eccezione, deduzione disattesa così provvede:
- rigetta l' opposizione all'atto di precetto notificato il 13-10-2020 per l'importo di euro 29.245,64;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di E_ [...]
, che si liquidano in euro 2.540,00 oltre accessori di legge se dovuti Controparte_1
Torre Annunziata 4-4-25 il Giudice dr.ssa Patrizia Acampora