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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 21/05/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 21.05.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
343/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. C. Fasoli
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: .IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. L. L. Moretti (C.F. ) C.F._2
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.07.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere imprenditore agricolo affetto da “Protrusioni multiple sul segmento lombare del rachide da L3 ad S1, con obiettivi risentimenti radicolari”, insorta su preesistenti postumi lavorativi del 15%, asseritamente contratta nell'esercizio delle sue mansioni di fabbro di industria metalmeccanica che si occupa di impiantistica, a causa della ripetitiva e sistematica movimentazione di carichi pesanti (lamiere, profilati, manufatti in ferro, ecc.) e delle reiterate flessioni e torsioni del busto in posture incongrue prolungate, ha convenuto in giudizio l' , al fine CP_1
di contestare l'illegittima reiezione da parte dell'istituto assicurativo della domanda di indennizzo allo stesso inoltrata, quindi domandando accertarsi che: “… Che patologia discale denunciata è di eziologia lavorativa ed unitamente ai preesistenti postumi del 15%, determina una menomazione complessiva che risulterà di
Giustizia; comunque superiore all'attuale 15%;Conseguentemente condannare
l' a liquidare – per differenza - l'indennizzo spettante in base al grado del CP_1
pregiudizio psico fisico complessivo che risulterà accertato”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare la natura, la tipologia e l'eventuale eziologia professionale della patologia lamentata dal ricorrente, nonché il grado percentuale di riduzione della dell'integrità psico-fisica, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 1124/1965 e dal D.lgs. n. 38/2000, accertamento che costituisce il
Pag. 2 di 9 presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste.
In base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.
La prova della “professionalità” della malattia si atteggia in maniera diversa, a seconda che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella, vanno considerate come indennizzabili tutte le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione da parte dell'ente assicuratore che, nel caso concreto, l'infermità dipende da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità (Cass. n. 19312/2004; Cass. n. 14023/2004) - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre, per le malattie professionali non tabellate, grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (ex multis SS.UU. n. 1919/1990;
Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13024/2017; Cass. n. 16248/2017; Cass. n. 3207/2019;
Cass. n. 39751/2021; Cass. n. 29578/2022).
Pag. 3 di 9 Venendo al caso di specie, la patologia oggetto di causa non è tabellata in base alla
Tabella per le Malattie Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura di cui al D.P.R.
n. 1124/1965, così come aggiornata con D.M. del 09.04.2008 e ss.mm.ii. Trattasi, inoltre, di malattia di genere multifattoriale, la quale, dunque, può derivare da fattori altri e diversi dallo svolgimento di attività lavorativa, sia pure con le modalità dedotte in ricorso. Pertanto, ai fini del riconoscimento di tale patologia come malattia professionale, occorre la prova dell'adibizione ripetitiva e non occasionale alle mansioni indicate.
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di malattie professionali, ai fini dell'accertamento del rapporto causale, trovano applicazione gli artt. 40 e 41 c.p., norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124/1965, in omaggio alle quali va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quandanche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera indiretta e remota, di talché il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti (ex multis Cass. n. 14770/2008; Cass. n. 13361/2011;
Cass. n. 6105/2015; Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 11488/2023). Si è sostenuto, inoltre, che, in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti
Pag. 4 di 9 di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in
“certezza giudiziale” (Cass. n. 10097/2015; Cass. n. 736/2018; Cass. n. 39752/2021).
Orbene, nella fattispecie concreta in trattazione, l'istruttoria espletata non ha comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra patologia lamentata e l'attività lavorativa.
Tanto ha trovato conferma nella CTU espletata in corso di causa, nella cui relazione conclusiva si legge quanto segue: “… In sede di visita peritale il ricorrente ha lamentato lombalgia saltuaria senza irradiazione del dolore agli arti inferiori. La lombalgia è una patologia del rachide ad eziologia multifattoriale in cui la mansione lavorativa può costituire una delle molteplici cause del danno ma nel caso specifico,
a parere dello scrivente, l'attività svolta da per la sua natura, entità e Parte_1
durata, non ha avuto un ruolo diretto nel determinismo della patologia vertebrale, le suddette attività non comportano un impegno fisico continuativo, abituale e gravoso da parte dell'operaio, con il coinvolgimento in particolare delle strutture osteo- muscolari della colonna vertebrale come causa favorente l'insorgenza di patologie a livello di tale distretto anatomico. È pur vero che le patologie del rachide lombare devono essere collocate nell'insieme delle patologie ad eziologia multifattoriale, ma
l'ambiente di lavoro deve assumere il ruolo di concausa diretta ed efficiente in termini di probabilità, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro
e alla durata/intensità dell'esposizione al rischio. Dunque, per le considerazioni suddette, non è soddisfatto il criterio di efficacia qualitativa e quantitativa necessario al riconoscimento del nesso causale, pertanto, tenuto conto della occupazione lavorativa da quanto si evince dalla documentazione in atti e quanto rilevato dall' esame clinico obiettivo attuale, non vi sono elementi sufficienti, per individuare con
Pag. 5 di 9 elevata probabilità un nesso di causa, tra le mansioni lavorative svolte e la malattia denunciata come tecnopatia”. Inoltre, in sede di riscontro alle osservazioni mosse da parte ricorrente avverso la prima bozza di perizia, il nominato CTU ha relazionato come segue: “… Dall'indagine medico legale e dallo studio degli atti del fascicolo di causa, non sono emersi elementi certi per una correlazione diretta tra le attività svolte dal sig. e l'azione morbigena di queste sulla colonna Parte_1
vertebrale. Il lavoratore ha svolto attività di operaio in ditte del territorio e sono carenti nella storia lavorativa, situazioni di superamento di eventuali valori soglia di continuità e ripetitività di fattori di rischio per la colonna vertebrale, attualmente conosciuti e rappresentati da: • movimentazione manuale dei carichi;
• vibrazioni trasmesse a tutto il corpo;
• posture incongrue (fisse/protratte); • flessioni/torsioni abnormi/ripetuti del tronco;
tali da porre in nesso di causa, la patologia denunciata con l'attività lavorativa svolta. Altresì la documentazione in atti, difetta di allegazione per la esposizione a un rischio idoneo (criterio medico legale dell'efficienza causale) al determinismo della tecnopatia denunciata. Per maggiore comprensione, si rappresenta che il meccanismo patogenetico delle protrusioni discali descritte dalla RMN, comporta prima una alterazione trofica del disco intervertebrale attraverso fenomeni di disidratazione del nucleo polposo con perdita di elasticità e fissurazioni dell'anulus fibroso, successivamente in seguito si avrà la protrusione e poi come atto terminale e conclamato, l'ernia del disco intervertebrale con eventuali quadri clinici di compressione delle radici radicolari. È d'uopo evidenziare che in sede di operazioni peritali, l'esame obiettivo del rachide non ha rilevato limitazioni funzionali nei movimenti di flesso-estensione e rotazione, nè disturbi trofico-sensitivi, pertanto anche qualora volessimo considerare l'attività lavorativa svolta dal 1973 come da osservazioni di parte ricorrente, come concausa nel determinismo della patologia denunciata, dato l'enorme lasso di tempo
Pag. 6 di 9 (cinquantennale), avremmo dovuto avere quadri clinico-strumentali più gravi, proprio per il carattere evolutivo della patogenesi della discopatia. Pertanto considerata la storia lavorativa e la documentazione disponibile nel fascicolo di causa e tenuto conto anche dell'età anagrafica (68anni), come fattore di rischio extralavorativo di per sé sufficiente a spiegare il quadro clinico-strumentale del periziato, non avendo caratteristiche di gravità e precocità rispetto alla popolazione generale, si conferma la valutazione medico legale in quanto non risultano soddisfatti i criteri cronologico e di idoneità quali-quantitativa per giungere a un nesso di causa tra l'attività lavorativa svolta e la patologia denunciata.
Dunque, il nominato CTU, a mezzo di valutazioni medico-legali espresse in una relazione tecnica immune da vizi che, dunque, va condivisa e richiamata - in quanto svolta con scrupolo professionale, analitica motivazione e completa analisi anamentica e oggettiva, sia del periziato che di tutta la documentazione prodotta in atti - ha valorizzato la patologia per cui è causa, giungendo a negare recisamente l'origine professionale, secondo un criterio di “probabilità qualificata” e tenendo conto della genesi multifattoriale della stessa, della documentazione prodotta a sua disposizione e della peculiare natura dell'attività lavorativa dedotta e dell'arco temporale di svolgimento della stessa.
In ragione di tanto, non può ritenersi provata l'eziologia professionale della patologia cui il ricorrente è affetto.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, avendo parte ricorrente prodotto la debita dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non vi è luogo a provvedere sulle stesse, mentre, per le medesime ragioni, le spese della CTU,
Pag. 7 di 9 queste ultime già liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- non luogo a provvedere sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Vasto, 21.05.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 8 di 9 Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 21.05.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
343/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. C. Fasoli
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: .IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. L. L. Moretti (C.F. ) C.F._2
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.07.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere imprenditore agricolo affetto da “Protrusioni multiple sul segmento lombare del rachide da L3 ad S1, con obiettivi risentimenti radicolari”, insorta su preesistenti postumi lavorativi del 15%, asseritamente contratta nell'esercizio delle sue mansioni di fabbro di industria metalmeccanica che si occupa di impiantistica, a causa della ripetitiva e sistematica movimentazione di carichi pesanti (lamiere, profilati, manufatti in ferro, ecc.) e delle reiterate flessioni e torsioni del busto in posture incongrue prolungate, ha convenuto in giudizio l' , al fine CP_1
di contestare l'illegittima reiezione da parte dell'istituto assicurativo della domanda di indennizzo allo stesso inoltrata, quindi domandando accertarsi che: “… Che patologia discale denunciata è di eziologia lavorativa ed unitamente ai preesistenti postumi del 15%, determina una menomazione complessiva che risulterà di
Giustizia; comunque superiore all'attuale 15%;Conseguentemente condannare
l' a liquidare – per differenza - l'indennizzo spettante in base al grado del CP_1
pregiudizio psico fisico complessivo che risulterà accertato”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare la natura, la tipologia e l'eventuale eziologia professionale della patologia lamentata dal ricorrente, nonché il grado percentuale di riduzione della dell'integrità psico-fisica, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 1124/1965 e dal D.lgs. n. 38/2000, accertamento che costituisce il
Pag. 2 di 9 presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste.
In base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.
La prova della “professionalità” della malattia si atteggia in maniera diversa, a seconda che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella, vanno considerate come indennizzabili tutte le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione da parte dell'ente assicuratore che, nel caso concreto, l'infermità dipende da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità (Cass. n. 19312/2004; Cass. n. 14023/2004) - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre, per le malattie professionali non tabellate, grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (ex multis SS.UU. n. 1919/1990;
Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13024/2017; Cass. n. 16248/2017; Cass. n. 3207/2019;
Cass. n. 39751/2021; Cass. n. 29578/2022).
Pag. 3 di 9 Venendo al caso di specie, la patologia oggetto di causa non è tabellata in base alla
Tabella per le Malattie Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura di cui al D.P.R.
n. 1124/1965, così come aggiornata con D.M. del 09.04.2008 e ss.mm.ii. Trattasi, inoltre, di malattia di genere multifattoriale, la quale, dunque, può derivare da fattori altri e diversi dallo svolgimento di attività lavorativa, sia pure con le modalità dedotte in ricorso. Pertanto, ai fini del riconoscimento di tale patologia come malattia professionale, occorre la prova dell'adibizione ripetitiva e non occasionale alle mansioni indicate.
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di malattie professionali, ai fini dell'accertamento del rapporto causale, trovano applicazione gli artt. 40 e 41 c.p., norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124/1965, in omaggio alle quali va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quandanche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera indiretta e remota, di talché il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti (ex multis Cass. n. 14770/2008; Cass. n. 13361/2011;
Cass. n. 6105/2015; Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 11488/2023). Si è sostenuto, inoltre, che, in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti
Pag. 4 di 9 di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in
“certezza giudiziale” (Cass. n. 10097/2015; Cass. n. 736/2018; Cass. n. 39752/2021).
Orbene, nella fattispecie concreta in trattazione, l'istruttoria espletata non ha comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra patologia lamentata e l'attività lavorativa.
Tanto ha trovato conferma nella CTU espletata in corso di causa, nella cui relazione conclusiva si legge quanto segue: “… In sede di visita peritale il ricorrente ha lamentato lombalgia saltuaria senza irradiazione del dolore agli arti inferiori. La lombalgia è una patologia del rachide ad eziologia multifattoriale in cui la mansione lavorativa può costituire una delle molteplici cause del danno ma nel caso specifico,
a parere dello scrivente, l'attività svolta da per la sua natura, entità e Parte_1
durata, non ha avuto un ruolo diretto nel determinismo della patologia vertebrale, le suddette attività non comportano un impegno fisico continuativo, abituale e gravoso da parte dell'operaio, con il coinvolgimento in particolare delle strutture osteo- muscolari della colonna vertebrale come causa favorente l'insorgenza di patologie a livello di tale distretto anatomico. È pur vero che le patologie del rachide lombare devono essere collocate nell'insieme delle patologie ad eziologia multifattoriale, ma
l'ambiente di lavoro deve assumere il ruolo di concausa diretta ed efficiente in termini di probabilità, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro
e alla durata/intensità dell'esposizione al rischio. Dunque, per le considerazioni suddette, non è soddisfatto il criterio di efficacia qualitativa e quantitativa necessario al riconoscimento del nesso causale, pertanto, tenuto conto della occupazione lavorativa da quanto si evince dalla documentazione in atti e quanto rilevato dall' esame clinico obiettivo attuale, non vi sono elementi sufficienti, per individuare con
Pag. 5 di 9 elevata probabilità un nesso di causa, tra le mansioni lavorative svolte e la malattia denunciata come tecnopatia”. Inoltre, in sede di riscontro alle osservazioni mosse da parte ricorrente avverso la prima bozza di perizia, il nominato CTU ha relazionato come segue: “… Dall'indagine medico legale e dallo studio degli atti del fascicolo di causa, non sono emersi elementi certi per una correlazione diretta tra le attività svolte dal sig. e l'azione morbigena di queste sulla colonna Parte_1
vertebrale. Il lavoratore ha svolto attività di operaio in ditte del territorio e sono carenti nella storia lavorativa, situazioni di superamento di eventuali valori soglia di continuità e ripetitività di fattori di rischio per la colonna vertebrale, attualmente conosciuti e rappresentati da: • movimentazione manuale dei carichi;
• vibrazioni trasmesse a tutto il corpo;
• posture incongrue (fisse/protratte); • flessioni/torsioni abnormi/ripetuti del tronco;
tali da porre in nesso di causa, la patologia denunciata con l'attività lavorativa svolta. Altresì la documentazione in atti, difetta di allegazione per la esposizione a un rischio idoneo (criterio medico legale dell'efficienza causale) al determinismo della tecnopatia denunciata. Per maggiore comprensione, si rappresenta che il meccanismo patogenetico delle protrusioni discali descritte dalla RMN, comporta prima una alterazione trofica del disco intervertebrale attraverso fenomeni di disidratazione del nucleo polposo con perdita di elasticità e fissurazioni dell'anulus fibroso, successivamente in seguito si avrà la protrusione e poi come atto terminale e conclamato, l'ernia del disco intervertebrale con eventuali quadri clinici di compressione delle radici radicolari. È d'uopo evidenziare che in sede di operazioni peritali, l'esame obiettivo del rachide non ha rilevato limitazioni funzionali nei movimenti di flesso-estensione e rotazione, nè disturbi trofico-sensitivi, pertanto anche qualora volessimo considerare l'attività lavorativa svolta dal 1973 come da osservazioni di parte ricorrente, come concausa nel determinismo della patologia denunciata, dato l'enorme lasso di tempo
Pag. 6 di 9 (cinquantennale), avremmo dovuto avere quadri clinico-strumentali più gravi, proprio per il carattere evolutivo della patogenesi della discopatia. Pertanto considerata la storia lavorativa e la documentazione disponibile nel fascicolo di causa e tenuto conto anche dell'età anagrafica (68anni), come fattore di rischio extralavorativo di per sé sufficiente a spiegare il quadro clinico-strumentale del periziato, non avendo caratteristiche di gravità e precocità rispetto alla popolazione generale, si conferma la valutazione medico legale in quanto non risultano soddisfatti i criteri cronologico e di idoneità quali-quantitativa per giungere a un nesso di causa tra l'attività lavorativa svolta e la patologia denunciata.
Dunque, il nominato CTU, a mezzo di valutazioni medico-legali espresse in una relazione tecnica immune da vizi che, dunque, va condivisa e richiamata - in quanto svolta con scrupolo professionale, analitica motivazione e completa analisi anamentica e oggettiva, sia del periziato che di tutta la documentazione prodotta in atti - ha valorizzato la patologia per cui è causa, giungendo a negare recisamente l'origine professionale, secondo un criterio di “probabilità qualificata” e tenendo conto della genesi multifattoriale della stessa, della documentazione prodotta a sua disposizione e della peculiare natura dell'attività lavorativa dedotta e dell'arco temporale di svolgimento della stessa.
In ragione di tanto, non può ritenersi provata l'eziologia professionale della patologia cui il ricorrente è affetto.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, avendo parte ricorrente prodotto la debita dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non vi è luogo a provvedere sulle stesse, mentre, per le medesime ragioni, le spese della CTU,
Pag. 7 di 9 queste ultime già liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- non luogo a provvedere sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Vasto, 21.05.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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