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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N.6201/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 28.2.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 6201 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (4.3.1945 - c.f.: - domiciliata Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall' avv. Maria Cristina
Mascianà del Foro di Reggio Calabria) e l Controparte_1
in persona del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato
[...]
generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito Parte_1
esposti.
A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“ritenere e dichiarare che alla data del decesso del padre (1.4.2023) era inabile al 100% e nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
ritenere e
1 dichiarare, pertanto, che ha diritto alla pensione di reversibilità per figlio inabile sulla pensione 024-FS n. 024 6700 01113968 già intestata al padre con Controparte_2
decorrenza dalla data di decesso dello stesso (1.4.2023); conseguentemente condannare
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione ed al CP_1
pagamento in proprio favore della pensione di reversibilità sulla pensione 024-FS n.
024670001113968 di cui era titolare il padre con decorrenza dalla data di decesso dello stesso (1.4.2023), il tutto nei modi e nei termini di legge e con interessi legali su ogni singolo rateo fino al soddisfo e rivalutazione monetaria” con vittoria di spese e distrazione.
Ai fini dell'accoglimento di tali conclusioni, la stessa ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo:
- che al momento del decesso del proprio padre (titolare di pensione 024- Controparte_2
FS n. 024670001113968), avvenuto in data 1.4.2023, era affetta da gravi patologie e, più specificatamente da “psicosi delirante cronica in trattamento farmacologico – tiroidite di
Hashimoto – Asma bronchiale”;
- che era convivente con il proprio padre alla già citata data del decesso di quest'ultimo;
- che era da considerarsi dal punto di vista economico totalmente a carico dello stesso, stante il proprio stato di bisogno e l'impossibilità di rendersi indipendente;
- che in data 24.5.2023 ha presentato all' domanda di pensione di reversibilità in CP_1 quanto alla data del decesso del genitore si trovava “per grave infermità fisica e mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a qualsiasi lavoro”;
- che con provvedimento del 5.6.2023 l' ha respinto tale domanda non riconoscendola CP_1
inabile alla data della morte del familiare;
- che avverso tale provvedimento in data 21.6.2023 ha presentato ricorso amministrativo, rigettato in data 24.10.2023.
Ritenendo ingiustificata tale reiezione, si è quindi determinata alla proposizione del ricorso per come volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità CP_1
e improcedibilità del ricorso, concludendo poi nel merito per il rigetto dello stesso perché infondato in fatto ed in diritto.
A detta dell'istituto, infatti, gli accertamenti sanitari eseguiti nella fase amministrativa avrebbero messo in evidenza l'inesistenza di infermità che rendessero inabile parte ricorrente alla data del decesso del titolare della pensione.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti e dell'esperita c.t.u. medica sulla persona della ricorrente (cfr. verbale di udienza del 26.6.2024).
2 2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per esigenze di sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, il
Tribunale ritiene come detto che la pretesa della ricorrente sia fondata.
Il c.t.u. nominato, all'esito della visita peritale del 16.10.2024 e dell'esame della documentazione medica in atti, ha difatti concluso deducendo che “dall' esito della raccolta anamnestica, valutazione obiettiva e loro correlazione con la documentazione sanitaria presente in fascicolo si evince che la ricorrente presenta una totale inabilità Parte_1
lavorativa (art. 12 L. 118/71). Dall'analisi della documentazione sanitaria si evince che il complesso invalidante fosse già presente alla data dell'1.4.2023” (cfr. consulenza tecnica, pg.
6).
Le argomentazioni poste dal consulente alla base di tale valutazione sono pienamente condivise dal giudicante in quanto immuni da vizi tecnici, e pertanto costituiscono parte integrante dell'iter logico-giuridico posto dal giudicante a sostegno del presente provvedimento.
Le stesse, va evidenziato, non sono state oggetto di espressa contestazione da parte dell' neppure nel corso della fase endoprocedimentale correlata all'effettuata c.t.u. CP_1
Alla luce delle risultanze della consulenza il ricorso va pertanto accolto, con riconoscimento in capo alla ricorrente del diritto della pensione di reversibilità per figlio Parte_1
inabile sulla pensione 024-FS n. 024670001113968 di cui era titolare il padre
[...]
il tutto, con decorrenza dalla data del decesso di quest'ultimo (1.4.2023). CP_2
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, istruzione, decisione;
scaglione di valore della causa: indeterminato non rilevante).
Le stesse vanno poste a carico dell' quale parte soccombente, con distrazione in CP_1
favore della procuratrice di parte ricorrente avv. Maria Cristina Mascianà dichiaratasi antistataria.
Le spese di c.t.u. vanno parimenti poste a carico dell' nella misura indicata in CP_1
dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
dell' in persona del l.r.p.t., disattesa ogni Controparte_1
diversa istanza, così dispone:
3 - accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto della ricorrente
[...]
alla pensione di reversibilità per figlio inabile sulla pensione 024-FS n. Pt_1
024670001113968 con decorrenza dalla data del decesso del dante causa Controparte_2
(1.4.2023); b) condanna l' in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore della predetta CP_1
ricorrente della pensione di reversibilità per figlio inabile con decorrenza dall'1.4.2023 oltre interessi ed accessori fino alla data del soddisfo;
- pone a carico dell' l'onere di rifusione delle spese di lite di controparte, che liquida CP_1 ex D.M. 55/2014 in complessivi € 1.865,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente, avv. Maria Cristina Mascianà, dichiaratasi antistataria;
- pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica medica che liquida in favore CP_1
del c.t.u. dott. in misura pari ad € 290,00 oltre IVA e CP se dovute, e Persona_1
comunque detratto quanto eventualmente percepito a titolo di acconto.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 28.2.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
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