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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/06/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore e viste le richieste delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1690 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile, vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Chiaravalle Centrale, C.F._2 alla Via Luigi Razza, n. 37, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Catricalà che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente proposto in data 16 ottobre 2024, e Parte_1
- premesso di aver contratto matrimonio concordatario in CE Parte_2
(CZ) il 31 luglio 1997 in costanza del quale era nata il [...] la loro unica
RGVG n. 1690/2024 - Pagina 1 di 6 figlia, – deducevano che dalla data della separazione, omologata Per_1 dall'intestato Tribunale il 30 maggio 2012, avevano vissuto separatamente , senza mai riprendere la coabitazione, giacché la comunione materiale e spirituale era venuta irrimediabilmente memo.
Esponevano, altresì, che il svolgeva la professione di veterinario in servizio Pt_2 presso l'ASP di Catanzaro, Servizio Veterinario Sanità Animale Distretto di
Soverato e che il reddito imponibile degli ultimi tre anni era stato pari ad €
38.991,00 nell'anno 2021; € 52.671,00 nell'anno 2022 ed € 52.747,00 nell'anno
2023. Era, inoltre, proprietario dei seguenti beni immobili: “Fabbricato sito in San
Vito sullo Ionio (CZ) Agenzia del territorio al Foglio 10 part.lle n, 566 sub 18 e sub
3 – bene personale proprietà 100/100;
Proprietà di fabbricati e terreni (beni personali) nei Comuni di San Vito sullo Ionio
e Olivadi (CZ) pervenuti per successione del defunto padre sig. , come Persona_2 da allegate visure catastali (all.5), in ragione di 1/9”.
Diversamente, , attualmente priva di occupazione lavorativa, aveva Parte_1
precedentemente svolto attività saltuarie, con contratti di lavoro a tempo determinato ed il suo reddito imponibile negli ultimi tre anni era stato pari a d €
1.231,00 nell'anno 2021; € 5.857,171 nell'anno 2022 ed € 1.560,00 nell'anno 2023.
Era, inoltre, esclusiva proprietaria di un bene immobile e di terreni, questi ultimi nella misura di 1/12, siti nel Comune di CE e pervenuti in forza di successione del defunto padre, . Persona_3
Dichiaravano, inoltre, di non volersi riconciliare e di avvalersi, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Fatte tali premesse, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 31 luglio 1997, in CE (CZ); matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di CE al n.1 Reg P.II S.A anno 1997;
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
RGVG n. 1690/2024 - Pagina 2 di 6 1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, potranno fissare ovunque la loro residenza, obbligandosi entrambi, in caso di trasferimento in altro luogo, a darsi reciproco tempestivo avviso, fornendo i dati necessari per consentire lo svolgersi regolare del rapporto genitoriale. I coniugi fin d'ora concedono reciproco consenso per il rilascio del passaporto ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio della minore, fermo restando che ogni eventuale viaggio e/o spostamento della figlia dovrà essere preventivamente comunicato.
2) Per la figlia minore disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori, Per_1
con collocazione presso la madre, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse alla stessa relative ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. È diritto della figlia mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e ricevere cura, educazione ed istruzione da ciascuno di essi. La residenza e il domicilio della figlia minore coincideranno con quella del genitore con cui stabilmente coabita.
3) Il sig. potrà esercitare il diritto di visita, compatibilmente con le esigenze Pt_2
della minore e degli eventuali impegni ricreativi e scolastici della stessa con le seguenti modalità: il padre mantiene il più ampio diritto di incontrare liberamente la figlia, nonché trascorrere con la stessa periodi di vacanza, in ogni caso avrà diritto di tenere con sé la minore tutti i giorni dalle ore 16:00 alle 20:00, compatibilmente con gli impegni lavorativi del primo e ricreativi/scolastici della seconda, con congruo preavviso reciproco dei genitori in caso di impedimento. II padre ha diritto di tenere con sé la figlia una settimana nel periodo natalizio, da concordare alternativamente ogni anno;
mentre per i giorni di Natale, Capodanno
e Pasqua si concorderà ad anni alterni. Nel periodo estivo due settimane da concordare tra i coniugi. In ogni caso, stante l'età della figlia , la stessa Per_1
potrà concordare con il padre modalità e tempi
4) Il sig. verserà a titolo di mantenimento della figlia Pt_2 Per_1 corrispondendo mensilmente alla sig.ra la somma di € 600,00 con le attuali Pt_1
modalità. Tale cifra sarà soggetta all'aggiornamento dell'indice Istat come per legge.
RGVG n. 1690/2024 - Pagina 3 di 6 Il sig. provvederà, altresì, per l'intero alle spese mediche specialistiche non Pt_2
coperte dal S.S.N. che comunque dovranno essere preventivamente concordate. Per essere rimborsate tutte le spese dovranno essere documentate. Il sig. Pt_2
provvederà per intero alle rette per la scuola superiore e a quelle dei viaggi per raggiungere l'istituto, così come alle future spese universitarie.
5) il sig. a titolo di assegno divorzile verserà alla sig.ra la somma Pt_2 Pt_1 mensile di € 100,00, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre
2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita,etc;
6) Il sig. si impegna a donare l'immobile già adibito a casa coniugale, bene Pt_2
personale, in San Vito sullo Ionio, in Catasto al foglio 10 part.lle 566 sub.18 e sub.3 alla propria figlia , riservandosi il diritto di usufrutto o abitazione, tale Per_1
trasferimento di proprietà avverrà dopo il raggiungimento della maggiore età della figlia e, comunque, nelle ipotesi in cui il sig. dovesse passare a nuove nozze, Pt_2
prima di tale ultimo evento;
- ordinare al Comune di CE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali”.
1.1. All'udienza del 12 febbraio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, il Giudice delegato – preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione in presenza – rimetteva la causa al Collegio per la decisione, giusto provvedimento del 18 marzo
2025.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio congiuntamente proposta da e è fondata e deve essere accolta, atteso Parte_1 Parte_2
che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, deve rilevarsi che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi previsti dalla
Legge, decorrenti da quando i coniugi – incardinato il giudizio per la separazione consensuale - sono comparsi all'udienza presidenziale dell'8 maggio 2012 e la
RGVG n. 1690/2024 - Pagina 4 di 6 separazione è stata omologata dall'intestato Tribunale con decreto n. 5134/2012 del
30 maggio dello stesso anno.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la notevole durata della separazione, l'espressa volontà di non riconciliarsi, la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai coniugi in epigrafe indicati.
2.1. Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso sopra riportate - e che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte - afferenti, in particolare, sia alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi che riguardanti la figlia minore, , nata il [...], il Collegio ritiene che Per_1
quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico e all'interesse della prole, sicché – non rendendosi necessario alcun ulteriore intervento giudiziale sul punto – il Tribunale omologa l'accordo intervenuto tra le parti.
2.3. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
3. In considerazione degli interessi coinvolti e della congiunta domanda di divorzio, ritiene il Tribunale che sussistano evidenti ragioni per poter disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1690 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente da , nata a Catanzaro in [...] Parte_1
11.06.1972 e , nato a [...] il [...], disattesa ogni Parte_2
contraria istanza, così provvede:
RGVG n. 1690/2024 - Pagina 5 di 6 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CE (CZ) il 31 luglio 1997 da e , trascritto nei Registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile del Comune di CE (CZ), Anno 1997, Parte II, Serie A, N. 1;
2) omologa le condizioni concordate dalle parti, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CE (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
14 maggio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 1690/2024 - Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore e viste le richieste delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1690 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile, vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Chiaravalle Centrale, C.F._2 alla Via Luigi Razza, n. 37, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Catricalà che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente proposto in data 16 ottobre 2024, e Parte_1
- premesso di aver contratto matrimonio concordatario in CE Parte_2
(CZ) il 31 luglio 1997 in costanza del quale era nata il [...] la loro unica
RGVG n. 1690/2024 - Pagina 1 di 6 figlia, – deducevano che dalla data della separazione, omologata Per_1 dall'intestato Tribunale il 30 maggio 2012, avevano vissuto separatamente , senza mai riprendere la coabitazione, giacché la comunione materiale e spirituale era venuta irrimediabilmente memo.
Esponevano, altresì, che il svolgeva la professione di veterinario in servizio Pt_2 presso l'ASP di Catanzaro, Servizio Veterinario Sanità Animale Distretto di
Soverato e che il reddito imponibile degli ultimi tre anni era stato pari ad €
38.991,00 nell'anno 2021; € 52.671,00 nell'anno 2022 ed € 52.747,00 nell'anno
2023. Era, inoltre, proprietario dei seguenti beni immobili: “Fabbricato sito in San
Vito sullo Ionio (CZ) Agenzia del territorio al Foglio 10 part.lle n, 566 sub 18 e sub
3 – bene personale proprietà 100/100;
Proprietà di fabbricati e terreni (beni personali) nei Comuni di San Vito sullo Ionio
e Olivadi (CZ) pervenuti per successione del defunto padre sig. , come Persona_2 da allegate visure catastali (all.5), in ragione di 1/9”.
Diversamente, , attualmente priva di occupazione lavorativa, aveva Parte_1
precedentemente svolto attività saltuarie, con contratti di lavoro a tempo determinato ed il suo reddito imponibile negli ultimi tre anni era stato pari a d €
1.231,00 nell'anno 2021; € 5.857,171 nell'anno 2022 ed € 1.560,00 nell'anno 2023.
Era, inoltre, esclusiva proprietaria di un bene immobile e di terreni, questi ultimi nella misura di 1/12, siti nel Comune di CE e pervenuti in forza di successione del defunto padre, . Persona_3
Dichiaravano, inoltre, di non volersi riconciliare e di avvalersi, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Fatte tali premesse, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 31 luglio 1997, in CE (CZ); matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di CE al n.1 Reg P.II S.A anno 1997;
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
RGVG n. 1690/2024 - Pagina 2 di 6 1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, potranno fissare ovunque la loro residenza, obbligandosi entrambi, in caso di trasferimento in altro luogo, a darsi reciproco tempestivo avviso, fornendo i dati necessari per consentire lo svolgersi regolare del rapporto genitoriale. I coniugi fin d'ora concedono reciproco consenso per il rilascio del passaporto ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio della minore, fermo restando che ogni eventuale viaggio e/o spostamento della figlia dovrà essere preventivamente comunicato.
2) Per la figlia minore disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori, Per_1
con collocazione presso la madre, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse alla stessa relative ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. È diritto della figlia mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e ricevere cura, educazione ed istruzione da ciascuno di essi. La residenza e il domicilio della figlia minore coincideranno con quella del genitore con cui stabilmente coabita.
3) Il sig. potrà esercitare il diritto di visita, compatibilmente con le esigenze Pt_2
della minore e degli eventuali impegni ricreativi e scolastici della stessa con le seguenti modalità: il padre mantiene il più ampio diritto di incontrare liberamente la figlia, nonché trascorrere con la stessa periodi di vacanza, in ogni caso avrà diritto di tenere con sé la minore tutti i giorni dalle ore 16:00 alle 20:00, compatibilmente con gli impegni lavorativi del primo e ricreativi/scolastici della seconda, con congruo preavviso reciproco dei genitori in caso di impedimento. II padre ha diritto di tenere con sé la figlia una settimana nel periodo natalizio, da concordare alternativamente ogni anno;
mentre per i giorni di Natale, Capodanno
e Pasqua si concorderà ad anni alterni. Nel periodo estivo due settimane da concordare tra i coniugi. In ogni caso, stante l'età della figlia , la stessa Per_1
potrà concordare con il padre modalità e tempi
4) Il sig. verserà a titolo di mantenimento della figlia Pt_2 Per_1 corrispondendo mensilmente alla sig.ra la somma di € 600,00 con le attuali Pt_1
modalità. Tale cifra sarà soggetta all'aggiornamento dell'indice Istat come per legge.
RGVG n. 1690/2024 - Pagina 3 di 6 Il sig. provvederà, altresì, per l'intero alle spese mediche specialistiche non Pt_2
coperte dal S.S.N. che comunque dovranno essere preventivamente concordate. Per essere rimborsate tutte le spese dovranno essere documentate. Il sig. Pt_2
provvederà per intero alle rette per la scuola superiore e a quelle dei viaggi per raggiungere l'istituto, così come alle future spese universitarie.
5) il sig. a titolo di assegno divorzile verserà alla sig.ra la somma Pt_2 Pt_1 mensile di € 100,00, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre
2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita,etc;
6) Il sig. si impegna a donare l'immobile già adibito a casa coniugale, bene Pt_2
personale, in San Vito sullo Ionio, in Catasto al foglio 10 part.lle 566 sub.18 e sub.3 alla propria figlia , riservandosi il diritto di usufrutto o abitazione, tale Per_1
trasferimento di proprietà avverrà dopo il raggiungimento della maggiore età della figlia e, comunque, nelle ipotesi in cui il sig. dovesse passare a nuove nozze, Pt_2
prima di tale ultimo evento;
- ordinare al Comune di CE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali”.
1.1. All'udienza del 12 febbraio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, il Giudice delegato – preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione in presenza – rimetteva la causa al Collegio per la decisione, giusto provvedimento del 18 marzo
2025.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio congiuntamente proposta da e è fondata e deve essere accolta, atteso Parte_1 Parte_2
che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, deve rilevarsi che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi previsti dalla
Legge, decorrenti da quando i coniugi – incardinato il giudizio per la separazione consensuale - sono comparsi all'udienza presidenziale dell'8 maggio 2012 e la
RGVG n. 1690/2024 - Pagina 4 di 6 separazione è stata omologata dall'intestato Tribunale con decreto n. 5134/2012 del
30 maggio dello stesso anno.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la notevole durata della separazione, l'espressa volontà di non riconciliarsi, la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai coniugi in epigrafe indicati.
2.1. Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso sopra riportate - e che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte - afferenti, in particolare, sia alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi che riguardanti la figlia minore, , nata il [...], il Collegio ritiene che Per_1
quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico e all'interesse della prole, sicché – non rendendosi necessario alcun ulteriore intervento giudiziale sul punto – il Tribunale omologa l'accordo intervenuto tra le parti.
2.3. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
3. In considerazione degli interessi coinvolti e della congiunta domanda di divorzio, ritiene il Tribunale che sussistano evidenti ragioni per poter disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1690 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente da , nata a Catanzaro in [...] Parte_1
11.06.1972 e , nato a [...] il [...], disattesa ogni Parte_2
contraria istanza, così provvede:
RGVG n. 1690/2024 - Pagina 5 di 6 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CE (CZ) il 31 luglio 1997 da e , trascritto nei Registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile del Comune di CE (CZ), Anno 1997, Parte II, Serie A, N. 1;
2) omologa le condizioni concordate dalle parti, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CE (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
14 maggio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 1690/2024 - Pagina 6 di 6