Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/05/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1076/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1076/2023
TRA avente codice fiscale , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Marco Mergati (Pec: , dall'Avv. Sandro Corona Email_1
(Pec: , dall'Avv. Gianpiero Samorì (Pec: Email_2 [...]
, dall'Avv. Claudia Signorini (Pec: Email_3 [...]
e dall'Avv. Gustavo Ghidini (Pec: Email_4 [...]
; Email_5
E
avente codice fiscale , rappresentata e difesa dall'Avv. Al- Controparte_1 P.IVA_2
berto Tornato (Pec: , dall'Avv. Barbara Zamboni (Pec: Email_6
, dall'Avv. Daniel Hazan (Pec: Email_7 [...]
, dall'Avv. Secondo Andrea Feltrinelli (Pec: Email_8 [...]
, dall'Avv. Stefania Faggioni (Pec: Email_9 Email_10
e dall'Avv. Laura Maria Pallini (Pec:
[...] [...]
; Email_11
E
, avente codice fiscale , rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Controparte_2 P.IVA_3
Luigi Monari Sarde' (Pec: e dall'Avv. Luca Ferrari (Pec: Email_12
E avente codice fiscale contumace Controparte_3 C.F._1
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6 settembre 2018 ed CP_4 CP_5
convenivano innanzi al Tribunale di Bologna e
[...] Parte_1 CP_3
esponendo, anzitutto, che:
[...]
- era una software-house specializzata nell'offerta di soluzioni automatiz- Controparte_5
zate per aziende produttrici di beni di largo consumo, mentre operava nel settore CP_4 dell'automazione industriale realizzando impianti complessi per la movimentazione,
l'imballaggio e il confezionamento di prodotti di genere vario;
- e fornivano alla clientela sistemi produttivi integrati;
Controparte_5 CP_4
- produceva e commercializzava manufatti di ceramica. Parte_1
2. Le società attrici esponevano, altresì, che:
- nel 2013 aveva conferito loro l'incarico di automatizzare lo stabili- Parte_1
mento , presso il quale veniva eseguito il taglio delle lastre ceramiche e il confezio- CP_6
namento e lo stoccaggio delle piastrelle ricavate;
- dopo la fornitura dell'impianto, i rapporti tra le attrici e erano rego- Parte_1
larmente proseguiti fino al 2017, quando, a seguito di una serie di contestazioni di inadem- pimento contrattuale e di sottrazione di informazioni riservate, si erano aperti vari contenzio- si sia civili che penali;
- nell'ambito di tali contenziosi, era emersa una domanda di brevetto depositata da
[...]
, che si insinuava essere stata oggetto di contraffazione da parte delle società CP_7
attrici;
- la domanda in questione ([...]), depositata in data 30 maggio 2017, era in- titolata “Metodo per il trasporto e lo stoccaggio di lastre ceramiche” e indicava quale inven- tore collaboratore di Controparte_3 Parte_1
- il metodo brevettato era, in realtà, stato suggerito a dall'ingegnere Parte_1
dipendente di nell'ambito della commessa;
Testimone_1 Controparte_5 CP_6
- il brevetto era nullo per difetto di novità e/o di inventiva: -se valido, la titolarità dell'invenzione andava riconosciuta in capo a e al Controparte_5
suo dipendente Tes_1
- in ogni caso, non sussisteva contraffazione perché le attrici non avevano attuato l'oggetto del brevetto.
Le società attrici chiedevano, dunque, dichiararsi invalido il brevetto o, in subordine, dichia- rarsi la titolarità del brevetto in capo a;
in via ulteriormente subordinata, Controparte_5 domandavano l'accertamento dell'insussistenza della contraffazione.
3. Si costituiva in giudizio esponendo di: Parte_1
- aver realizzato, nel corso di anni di ricerca, un pionieristico stabilimento produttivo (deno- minato 4.0) automatizzato per il taglio, la scelta e il confezionamento di formati di CP_6
lastre ceramiche molto diversi tra loro;
- aver sviluppato alcuni macchinari e sistemi innovativi per raggiungere tale risultato e, in ta- le contesto, aver depositato la domanda di brevetto IT 491;
- di essere stata minacciata da complesse e dolose manovre concorrenzialmente illecite e di essersi, dunque, dovuta impegnare nella difesa del proprio patrimonio aziendale nell'ambito di una serie di procedimenti giudiziari, al fine di tentare di arginare l'orchestrazione posta in es- sere ai suoi danni dal suo concorrente con l'ausilio di Controparte_8 CP_5
e (considerati da suoi fidati fornitori).
[...] CP_4 Parte_1
4. esponeva altresì che il brevetto IT 491 era dotato dei requisiti di novità Parte_1
e di inventiva e che la domanda di rivendica formulata dalle attrici era infondata perché
[...]
aveva dato a un suggerimento ovvio e conseguente a quanto già progettato da Per_1 CP_3
CP_3
Inoltre, deduceva che e Parte_1 CP_4 Controparte_5 CP_9
che avevano ammesso (nel procedimento cautelare R.G. 9006/18) di aver realizzato e Pt_1 usato un sistema di movimentazione e di stoccaggio di lastre ceramiche semilavorate “nu- de”, ossia prive di pallet, e che tale sistema corrispondeva agli insegnamenti contenuti nella domanda di brevetto IT 491, per cui era responsabile di contraffa- Controparte_8
zione del brevetto insieme a ed . CP_4 Controparte_5 chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di e il Parte_1 CP_8 rigetto delle pretese attoree;
in via riconvenzionale, domandava l'accertamento della contraf- fazione e i provvedimenti consequenziali.
5. Autorizzata la chiamata in causa di essa si costituiva deducendo la Controparte_8
nullità del brevetto e domandando il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
6. Dichiarata la contumacia di e istruita la causa per mezzo di consulenza Controparte_3 tecnica d'ufficio, il Tribunale di Bologna con sentenza n. 1087/2023 decideva come segue.
7. Il Tribunale richiamava in sentenza le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che aveva concluso per la validità del brevetto IT491, e le contestazioni effettuate dalle parti alle con- clusioni rese dal consulente.
Riteneva sussistente il requisito della novità del brevetto.
Tuttavia, riteneva insussistente il requisito dell'attività inventiva, concludendo, quindi, per l'invalidità del brevetto.
8. Osservava il Tribunale che il consulente incaricato aveva proceduto all'esame del requisito dell'attività inventiva applicando il criterio del “problem-solution approach”, sviluppato dall' Controparte_10
Avallava il criterio scelto dal consulente, dati la sua diffusione e il suo buon grado di ogget- tività.
Riteneva, tuttavia, che il consulente avesse errato nel ritenere le caratteristiche 1.5 e 1.7 frut- to di attività inventiva perché tali caratteristiche riguardavano le scaffalature cantilever e le scaffalature appartenevano pacificamente all'arte nota, come lo stesso consulente aveva af- fermato alla pagina 60 del proprio elaborato.
Il consulente aveva erroneamente combinato le caratteristiche 1.5 e 1.7 alle caratteristiche
1.2, 1.3 e 1.4 ritenendo che fosse frutto di attività inventiva il deposito di lastre ceramiche separate dal pallet su scaffalature cantilever con aste longitudinali spaziate. Dato che il con- sulente aveva scelto di applicare il criterio del “partial problems approach”, la valutazione dell'attività inventiva delle caratteristiche 1.5 e 1.7 sarebbe dovuta partire, secondo il Tribu- nale, dalla prior art più vicina alle scaffalature descritte nella rivendicazione e non da quella più vicina al sistema di depallettizzazione.
9. Inoltre, il Tribunale osservava che, anche a voler seguire l'impostazione del consulente, va- lutando, dunque, unitariamente l'invenzione, non poteva addivenirsi a un giudizio positivo sull'attività inventiva. Infatti, dato che le scaffalature cantilever appartenevano all'area della common general knowledge e dato che, nella valutazione dell'attività inventiva, la common general knowledge poteva essere usata in combinazione con l'anteriorità più vicina, la scelta della soluzione delle scaffalature cantilever era da presumersi ovvia. Il Tribunale riteneva che la soluzione del cantilever fosse ampiamente diffusa in molte aree della logistica e che non risultasse frutto di particolari ricerche, riflessioni e sperimentazioni.
10. Quanto alle altre domande, il Tribunale riteneva che:
- le domande attoree relative alla rivendicazione e alla contraffazione, proposte in via subor- dinata, non dovessero esaminarsi;
- la domanda risarcitoria avanzata dalle attrici fosse rimasta generica;
- le domande di accertamento della contraffazione e di risarcimento dei danni proposte da
[...]
fossero infondate, data la nullità del brevetto;
Parte_2
- le domande proposte dalle attrici e da ai sensi dell'art. 96 c.p.c. fosse- Controparte_8
ro da rigettare, perché la condotta processuale di non risultava connotata Parte_1
da dolo o colpa grave.
11. Questo il dispositivo reso: “Il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disatte- sa, definitivamente pronunciando nella causa tra ed ora CP_4 Controparte_5 [...]
contro e con l'intervento di CP_1 Parte_1 Controparte_3 [...]
così provvede: Controparte_8
a) dichiara la nullità del brevetto per invenzione di cui alla domanda n° 102017000058491, depositato in data 30 maggio 2017 e concesso in data 11 febbraio 2020 dal titolo “Metodo per il trasporto e lo stoccaggio di lastre ceramiche”;
b) dispone la trasmissione a cura della cancelleria di copia della presente sentenza all' ai sensi dell'art. 122 comma 8 c.p.i.; Controparte_11
c) respinge la domanda di risarcimento dei danni proposta dalle attrici;
d) respinge le domande riconvenzionali proposte da Parte_1
e) dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese processuali, Parte_1
che liquida:
- in favore di in complessivi € 26.563,00, di cui per spese € 1063,00 e per Controparte_1 compensi professionali € 25.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
- in favore di in complessivi € 31.500,00, di cui per spese di c.t.p. € Controparte_8
6000,00 e per compensi professionali € 25.500,00, oltre spese generali nella misura del
15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
f) pone le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico di Parte_1
[...]
12. Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bologna, proponeva appello Parte_1
13. Con il primo motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva disatteso le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio in tema di valutazione del requisito dell'attività inventiva non motivando in maniera adeguata le ragioni per le quali aveva rite- nuto di discostarsi dalle conclusioni rese dal consulente.
In particolare, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe fatto ricorso al ragionamento pre- suntivo traendo da esso non un fatto ignoto bensì un'opinione, secondo la quale sarebbe stato ovvio, nel contesto del metodo brevettato, adottare la scaffalatura cantilever per prodotti fini- ti, senza, tuttavia, tener conto che il problema tecnico oggettivo risolto con il brevetto era quello di immagazzinare in modo più efficiente prodotti semifiniti separandoli prima dal pancone di supporto e che, a tal fine, la soluzione brevettata prevedeva l'uso di una scaffala- tura progettata ad hoc e non l'uso di un noto cantilever per prodotti finiti.
14. Con il secondo motivo di appello, l'appellante deduceva l'errata applicazione dei principi del c.d. “problem solution approach” e del c.d. “could/would approach”.
Il c.d. problem solution approach si basava su tale percorso argomentativo:
- si selezionava l'anteriorità o le anteriorità più vicine, ossia il punto di partenza più promet- tente per giungere al trovato brevettato;
- si individuava il problema tecnico oggettivo risolto dalle caratteristiche distintive dell'invenzione;
- si verificava se, nello stato della tecnica, vi fossero suggerimenti che indirizzassero l'esperto del ramo verso il “salto” dalla tecnica anteriore più vicina al trovato brevettato, po- nendosi nelle condizioni in cui si sarebbe trovato un tecnico dotato delle conoscenze com- prese nello stato della tecnica che avesse affrontato tale problema prima del deposito del bre- vetto.
Il Tribunale, nel disattendere le conclusioni rese dal consulente incaricato d'ufficio, avrebbe obliterato il terzo passaggio del percorso logico-argomentativo del c.d. “problem solution approach”. In particolare, le anteriorità più vicine rilevate dal CTU erano le anteriorità bre- vettuali definite dai documenti D1 e D4. In questi documenti non vi erano suggerimenti per giungere alla realizzazione del trovato, anzi, il documento D4 rappresentava, al contrario, un disincentivo ad adottare scaffalature cantilever per lo stoccaggio di lastre ceramiche semifi- nite nude. Non si comprendeva, pertanto, perché il tecnico del ramo, pur a conoscenza delle normali scaffalature cantilever note nel settore della logistica, avrebbe dovuto pensare di scegliere tale scaffalatura per gestire efficacemente un magazzino di lastre semifinite e, an- che una volta scelto una scaffalatura cantilever, avrebbe dovuto sceglierne una con aste lon- gitudinali spaziate, se non essendo a conoscenza del trovato del brevetto IT 491.
Il ragionamento seguito dal Tribunale si basava, dunque, su una valutazione errata del requi- sito dell'attività inventiva contrastante con l'art. 48 c.p.i., secondo il quale la soluzione non poteva dirsi inventiva solo se evidente.
15. Con il terzo motivo di appello, l'appellante deduceva la mancata valutazione unitaria dell'invenzione protetta e del problema tecnico oggettivo risolto dal brevetto.
Il Tribunale aveva considerato separatamente ciascuna caratteristica del metodo di cui alla rivendicazione 1 del brevetto non valutando, invece, che l'invenzione riguardava un metodo complessivo comprendente:
- la previsione di un carrello elevatore conformato in modo particolare per il sostegno di un pancone sostenente a sua volta un pacco di lastre;
- la previsione di una stazione di supporto intermedia, presso la quale far sostare il carrello elevatore al fine di consentire la separazione delle lastre dal pancone per mezzo di un unico movimento relativo di allontanamento tra pancone e pacco lastre;
- l'appoggio del pacco di lastre nude così ottenuto sulle forche del medesimo carrello, con- cepito in modo da poter maneggiare sia panconi sia lastre “nude”;
- il trasporto delle lastre nude verso una scaffalatura conformata in modo particolare, tale da consentire l'appoggio del pacco di lastre sulle traverse che ne costituivano i ripiani.
16. Con il quarto motivo di appello, l'appellante deduceva che l'approccio per problemi parziali seguito dal consulente tecnico d'ufficio non fosse corretto.
Il consulente tecnico aveva ritenuto che, data la mancanza, nell'invenzione, di un effetto si- nergico differente dalla somma dei singoli effetti delle singole caratteristiche, si potessero analizzare singolarmente le singole caratteristiche.
Tuttavia, l'assunto era errato. La rivendicazione, infatti, legava l'suo di un carrello con due bracci laterali e un braccio centrale alla scaffalatura con aste longitudinali creando un effetto sinergico.
Pertanto, l'appellante domandava che, nel caso di ritenuta mancanza del requisito dell'attività inventiva sulla base dell'esame per problemi parziali, la Corte valutasse l'attività inventiva non con un approccio a problemi parziali per singole caratteristiche ma unitaria- mente.
17. Con il quinto motivo, l'appellante affermava che il Tribunale era incorso in errore di fatto, non avendo compreso che la scaffalatura cantilever oggetto del trovato brevettato era una scaffalatura diversa da quelle note.
La scaffalatura oggetto di IT 491 era stata progettata da ad hoc con aste sporgenti CP_3
dimensionate in modo peculiare e tali da permettere il supporto di lastre di grandi dimensioni e fragili, da depositarsi e stoccarsi senza supporto alcuno. La scaffalatura cantilever nota, connotata da interstizi tra le aste orizzontali non liberi ma coperti da una griglia metallica formante un piano orizzontale continuo, usata per i prodotti finiti e sita nell'area di uscita dei prodotti finiti, era del tutto inidonea e incompatibile con l'oggetto del brevetto IT 491.
L'appellante censurava, inoltre, l'affermazione contenuta in sentenza, secondo la quale, per il Tribunale, non risultavano particolari ricerche, riflessioni e sperimentazioni. L'appellante evidenziava come il lavoro relativo allo sviluppo del progetto fosse CP_6 iniziato nel 2013 e come lo sviluppo dell'idea da parte di risultasse, in particolare, da CP_3 un'e-mail datata 13/02/2017.
18. L'appellante così concludeva:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria domanda, istanza, eccezione disattesa e re- spinta, in riforma della sentenza impugnata così giudicare: In via preliminare:
• premesso che dichiara di non accettare il contraddittorio su nessuna delle Parte_1
circostanze nuove in fatto dedotte dalle controparti e in particolare quelle dedotte tardiva- mente, per la prima volta, solo con le note di replica di trattazione scritta dell'11.1.2021, re- spingere l'istanza di riunione del presente procedimento al giudizio pendente n. 19145/18
R.G. nonché quella di sospensione formulata da ed con note CP_4 CP_5 dell'11.1.2021; Nel merito, in via principale: • respingere integralmente tutte le domande proposte dalle attrici e dalla terza chiamata perché infondate in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale: • accertare e dichiarare che ed , nonché CP_4 CP_5 CP_8
hanno contraffatto il brevetto per invenzione n. [...] di tito-
[...] CP_11 larità di e per l'effetto inibire alle attrici e alla terza chiamata lo sfruttamento del CP_7
brevetto e, in particolare, ogni ulteriore produzione, importazione, commercializzazione, di- stribuzione e pubblicizzazione, anche attraverso la rete Internet, di prodotti e/o sistemi e/o metodi contraffattori dotati delle medesime caratteristiche;
• condannare le attrici e la terza chiamata in solido o, in subordine in via parziaria, al risarcimento in favore di Parte_3 di tutte le voci di danni patiti e patiendi, patrimoniali e morali, nonché all'immagine
[...] conseguenti all'illecito di cui al precedente punto, da liquidarsi ai sensi degli artt. 125 CPI, anche in via equitativa, nell'importo che verrà quantificato in corso di causa o che comun- que verrà ritenuto di giustizia, oltre agli interessi e alla rivalutazione, condannando altresì
e alla restituzione degli utili realizzati da ciascuno di essi, nella mi- CP_4 CP_12 CP_8 sura in cui eccedano il risarcimento;
• inibire a e la reiterazione CP_4 CP_5 CP_8
degli illeciti accertati ai sensi degli artt. 124 CPI, con fissazione di una somma di 50.000,00
Euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione e per ciascuna violazione o inosservanza, ovvero di quegli altri importi ritenuti di giusti-zia, da stabilirsi anche ai sensi dell'art. 614- bis c.p.c.; • assegnare i prodotti costituenti – e/o i mezzi utilizzati per la – contraffazione del brevetto IT' 491 in proprietà a , o in subordine, ordinarne la distruzione, a Parte_1
cura di e a spese di di e della terza chiamata, da rimbor- Parte_1 CP_4 CP_5
sarsi dietro esibizione di idoneo giustificativo fiscale;
• ordinare la pubblicazione del dispo- sitivo dell'emananda sentenza di condanna, a caratteri doppi del normale, per due edizioni CP_ non consecutive, sui quotidiani Corriere Sera, , , CP_14 CP_15 [...]
e sui periodici Panorama, , nonché sulle seguenti pubblicazioni Wall CP_16 CP_17
Street Journal, The Economist, Bloomberg News, The Financial Times, Reuters, sulla rivista specializzata Ceramicanda e sulla pagina principale del sito Internet delle società attrici e della terza chiamata, a cura di e carico solidale delle società attrici e della Parte_1
terza chiamata, da rimborsarsi dietro esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
In via istruttoria: • ammettere la prova per testi coì come capitolata nella memoria ex art. 183, co.
VI, n. 2 ai §§ 2.1 e 3.3; • disporre, ai sensi degli artt. 121, 2° co., 121-bis CPI e 210 c.p.c., che e forniscano informazioni all'Autorità giudiziaria esibendo la CP_4 CP_5 CP_8
documentazione rilevante relativa alla corrispondenza (cartacea o elettronica) e tutta la do- cumentazione (quale contratti, lettere, side letters, etc.) intercorsa tra, da una parte, CP_4
e i loro delegati, e, dall'altra, e i suoi delegati, nonché dei disegni, docu- CP_5 CP_8
menti progettuali e tecnici, tutti relativi alla realizzazione di un metodo per il trasporto e lo stoccaggio di lastre ceramiche nude, come meglio indicato al § 3.5 della memoria istrutto- ria;
• disporre una consulenza tecnica d'ufficio che accerti la contraffazione del brevetto
IT491 ad opera di e , esaminando tutti i documenti di cui si chiede CP_18 CP_8 sia disposta l'esibizione, ai sensi degli artt.121, 2° co, CPI e 210 c.p.c. e 121-bis CPI e di quanto, comunque, si renda necessario per l'espletamento della consulenza;
• disporre ai sensi degli artt. 121, 121-bis CPI, 210 c.p.c. e 230 c.p.c. nei confronti di e CP_4 CP_5
: i. l'esibizione in giudizio della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale CP_8
ivi compresa la documentazione contabile, tra cui i registri acquisti e vendite, i registri di carico e scarico di magazzino e le fatture clienti e fornitori, e in generale di ogni altro do- cumento da cui risulti ovvero sia possibile determinare il volume complessivo d'affari e i re- lativi utili derivanti dall'offerta di macchinari/metodi e sistemi di trasporto e stoccaggio di lastre ceramiche nude oggetto di causa, come meglio indicato al § 4.2; ii. di esibire la do- cumentazione e/o di fornire un resoconto in relazione alle quantità di macchinari e metodi di trasporto e stoccaggio di lastre ceramiche offerti da Bema/Elettric 80 a e ad altri CP_8
soggetti, in violazione del brevetto IT'491, con indicazione dei prezzi praticati e del fatturato
e dell'utile conseguito;
iii. di esibire la documentazione e/o di fornire un resoconto in rela- zione ai quantitativi dei prodotti realizzati e poi commercializzati da , sfruttando il CP_8 metodo di cui al brevetto n. IT' 491 con indicazione del fatturato realizzato e degli utili con- seguiti. • disporre, ai sensi dell'art. 121-bis CPI, l'interrogatorio dei legali rappresentanti di
e al fine di rispondere alla seguente domanda: “fornisca gli ele- CP_4 CP_5 CP_8
menti per l'identificazione dei soggetti implicati nello sfruttamento della soluzione tecnica oggetto del brevetto IT491”; • occorrendo, disporre consulenza tecnico-contabile d'ufficio affinché, previo esame dei documenti acquisiti agli atti, anche tramite l'esibizione e la ri- chiesta di informazioni di cui di cui al § 4.2 della memoria 183 VI co., n. 2 c.p.c., sia quanti- ficato il complessivo pregiudizio subito da attraverso l'applicazione dei criteri per CP_7 la liquidazione dei danni di cui all'art. 125 CPI e, in particolare, come meglio indicato al §
4.6 della memoria stessa;
• rigettare tutte le istanze istruttorie dedotte ex adverso, per i mo- tivi indicati in atti e ammettere a prova contraria, nella denegata ipotesi in cui le istanze av- versarie fossero accolte;
• respingere ogni ulteriore istanza formulata ex adverso, compresa
l'istanza di rimessione in termini e le nuove istanze istruttorie presentate da ed CP_4 [...]
con le note di replica dell'11.1.2021 Si chiede inoltre lo stralcio di tutti i documenti CP_19 depositati da queste ultime con le note dell'11.1.2021 (docc. da 66 a 75) e dell'istanza di produzione del doc. 16 (comunica-zione in data 22.4.2021 dell' Controparte_10
depositata fuori udienza da in data 27.5.2021; In ogni caso: col favore di tutte le CP_8
spese di lite, onorari, cassa previdenziale e rimborso forfettario in misura del 15% e com- prese le spese per le difese tecniche di CTU e di CTP del primo e del secondo grado di giu- dizio.”
19. Si costituiva in giudizio (già anche quale soggetto in- Controparte_1 Controparte_20
corporante formulando le seguenti conclusioni: CP_4
“Piaccia alla Corte, contrariis reiectis, così giudicare: In via principale, nel merito: 1) Re- spingere l'appello di , confermando integralmente la sentenza n. 1087/2023 Parte_1
del 19/05/2023 resa dal Tribunale di Bologna nel giudizio R.G. n. 13075/2018 e confermare la nullità del brevetto per invenzione di cui alla do-manda n° 102017000058491, depositato in data 30 maggio 2017 e concesso in data 11 febbraio 2020 dal titolo “Metodo per il tra-
e lo stoccaggio di lastre ceramiche”, per carenza dei requisiti di validità previsti dal- Pt_4
la legge per una valida brevettazione, in particolare dei requisiti di novità e/o attività inven- tiva. In via subordinata, nel caso di anche parziale rigetto della domanda principale sub 1) e quindi a titolo di appello incidentale solo eventuale 2) Accertare e dichiarare la titolarità in capo ad del trovato oggetto della domanda di brevetto per invenzione n° Controparte_1
102017000058491, depositata in data 30 maggio 2017 dal titolo “Metodo per il trasporto e lo stoccaggio di lastre ceramiche” concesso in data 11 febbraio 2020, eventualmente ritenu- to quale modello di utilità e, per l'effetto, disporre il trasferimento ad del- Controparte_1 la proprietà di tale privativa ai sensi dell'art. 118, comma 2 lett. a) o comma 3 lett. a) c.p.i. con decorrenza dalla data di deposito di detta domanda. Sempre in via di appello incidenta- le solo eventuale ed in via ulteriormente subordinata, in caso di rigetto anche parziale della domanda principale sub 1) e di rigetto della domanda sub 2: 3) Accertare e dichiarare che
l'attrice non ha posto in essere alcuna violazione della domanda di brevetto per invenzione
n° 102017000058491, depositata in data 30 maggio 2017 dal titolo “Metodo per il trasporto
e lo stoccaggio di lastre ceramiche” e concessa in data 11 febbraio 2020. In via di appello incidentale: 4) Disporre la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza, in dimensioni non inferiori ai quaranta moduli, sui quotidiani “Il Corriere della Co Sera” ed "Il Sole Ore", e su due riviste specializzate a scelta delle attrici da indicarsi in corso di causa e ciò a cura dell'attrice ed a spese di e di Parte_1 CP_3 con diritto della prima all'immediato rimborso delle spese sostenute dietro presen-
[...]
tazione delle relative fatture. 5) Condannare e in Parte_1 Controparte_3
solido fra loro, al risarcimento del danno in favore di da determinarsi in Controparte_1
una somma globale ritenuta in sentenza, secondo le risultanze di causa e le presunzioni che ne deriveranno o, in difetto, secondo equità. 6) In ogni eventualità e comunque, ritenere responsabile ex art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannarla al risarcimen- Parte_1 to dei danni anche ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., determinandone l'ammontare se- condo equità ma tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto ivi comprese le spe- se sostenute dall'attrice per la difesa nel procedimento penale RG n° 12599/18 introdotto avanti la Procura della Repubblica di Bologna a fronte della querela di in Parte_1
data 11.10.18. In ogni caso: 7) Condannare e in so- Parte_1 Controparte_3
lido fra loro, a rifondere integralmente a spese, diritti e onorari del proce- Controparte_1
dimento di appello ivi compresi quelli eventuali di CTU e CTP. In via istruttoria: - Ammette- re i capitoli di prova testimoniale, dedotti nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2),
c.p.c. (ed in particolare i capitoli n° 1 e da 5 a 13bis) (…Omissis…)
- Nel denegato caso di ammissione dei capitoli di prova testimoniale dedotti dalla
contro
- parte, ammettere i capitoli di prova testimoniale dedotti a prova contraria nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3), c.p.c. dall'esponente e in ogni caso ammettere l'esponente a prova contraria. - Ancora, in via istruttoria: Previa occorrendo remissione in termini ex art.
153 co 2 c.p.c. (per i motivi illustrati nelle note di replica in data 11 gennaio 2021 in primo grado delle esponenti): - autorizzare alla produzione dei documenti meglio Controparte_1
indicati nelle note di replica in data 11 gennaio 2021 e ivi allegati sub docc. 70 e 71; - am- mettersi i capitoli di prova per testi dedotti con la memoria ex art. 183.6 n° 2 c.p.c. di
[...]
CP_2
nella parallela causa RG 19145/2018 GI Dr. in data 8 Giugno 2020 (al- CP_22
legata imprime cure) dal n° 97 al n° 118bis, con i testi ivi indicati (…Omissis…) - ammetter- si i capitoli di prova per testi dedotti con la terza memoria ex art. 183.6 c.p.c. di CP_24
[...] CP_2 nella parallela causa RG 19145/2018 GI Dr. in data 29 Giugno 2020 (allegata
[...]
in prime cure) dal n° 427 al n° 428quater, con i testi ivi indicati (…Omissis…) - ordinare
l'esibizione in giudizio, nei confronti del convenuto ai sensi degli artt. Controparte_3
210 c.p.c. e 121.2 c.p.i. dei tabulati della propria compagnia telefonica relativi al traffico te- lefonico in entrata ed in uscita del giorno 20.12.2018 sulla scheda SIM n° 3472370899, istanza pure già svolta con la summenzionata terza memoria ex art. 183.6 c.p.c. di CP_25
CP_2 nella parallela causa RG 19145/2018 GI Dr. .”
[...]
20. Si costituiva in causa , che formulava le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Si chiede che codesta Corte d'appello di Bologna - Sezione specializzata in materia di im- presa, previa eventuale ammissione delle istanze istruttorie dedotte nel precedente grado di giudizio dalla con la memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2, c.p.c. e previo Controparte_2
rigetto di tutte le istanze istruttorie coltivate dalla società appellante: 1) rigetti l'appello proposto e tutte le domande coltivate dalla 2) condanni la Parte_1 [...]
a rimborsare alla le spese del presente grado di giudizio.” CP_7 Controparte_2
21. Precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva rimessa in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 12.9.2024.
22. Accertata la regolarità della notifica dell'atto di appello alla parte ne va Controparte_3
dichiara la contumacia.
23. Si ritiene opportuno, nella disamina dei motivi di appello, partire dall'esame del quarto mo- tivo che censura la scelta operata dal consulente tecnico incaricato dal Tribunale (e avallata dal Giudice) di utilizzare il criterio del c.d. “partial problem approach” al fine di valutare la presenza di attività inventiva nell'invenzione brevettata da . Parte_1
In particolare, con il quarto motivo di appello, l'appellante sostiene che le singole caratteri- stiche dell'invenzione brevettata presentassero un effetto sinergico tale per cui andasse esclusa l'adozione del criterio del c.d. “partial problem approach” e valutata unitariamente l'attività inventiva.
La censura è infondata.
Con riferimento all'effetto sinergico, le linee guida EPO spiegano che “un insieme di carat- teristiche tecniche è considerato come una combinazione di caratteristiche se l'interazione funzionale tra le caratteristiche raggiunge un effetto tecnico combinato differente (per esem- pio, maggiore) dalla mera somma degli effetti tecnici di ciascuna caratteristica. In altre pa- role, l'interazione tra le singole caratteristiche deve produrre un effetto sinergico. Se
l'effetto sinergico non c'è, si ha una mera aggregazione di caratteristiche”.
Le linee guida forniscono, poi, un esempio di invenzione caratterizzata da effetto sinergico: “Per esempio, l'effetto tecnico di un singolo transistor è essenzialmente quello di un inter- ruttore elettronico. Tuttavia, dei transistor interconnessi per formare un microprocessore in- teragiscono sinergicamente per ottenere effetti tecnici, come, ad esempio, l'elaborazione di dati, che sono oltre la mera somma dei rispettivi effetti tecnici individuali”.
E ancora: “La brevettabilità è stata riconosciuta per una preparazione sotto forma di un “kit di parti” nella quale i singoli composti attivi, rappresentanti noti agenti terapeutici, sono fi- sicamente separati, sempre che l'uso di questi composti, simultaneamente, separatamente o successivamente, produca un nuovo e inatteso effetto terapeutico che non può essere ottenu- to dai composti indipendentemente l'uno dall'altro”.
Dagli esempi riportati nelle linee guida EPO si evince che si è in presenza di un effetto si- nergico originato dalle singole caratteristiche dell'invenzione quando la combinazione di queste dà vita a un effetto tecnico ulteriore e diverso rispetto alla mera somma degli effetti tecnici di ogni caratteristica.
Nel caso di specie, non sorge dall'insieme delle caratteristiche dell'invenzione un effetto tecnico ulteriore rispetto a quello fornito dalla mera somma degli effetti delle singole caratte- ristiche.
In particolare, come evidenziato anche dal consulente nel proprio elaborato peritale, occorre considerare se, data la tecnica nota anteriore più vicina, le caratteristiche distintive della ri- vendicazione 1 risultino una combinazione di caratteristiche o una mera aggregazione (infat- ti, come correttamente osservato dal consulente, la rivendicazione 8 presenta caratteristiche sostanzialmente sovrapponibili a quelle della rivendicazione di metodo, mentre le rivendica- zioni dipendenti sono delle mere varianti della rivendicazione 1).
Il consulente ha, a riguardo, osservato che “le caratteristiche relative all'utilizzo di un car- rello con due bracci laterali ed un braccio centrale e la scaffalatura dotata di aste longitu- dinali spaziate (differenze rispetto a D1 e D4) non hanno un effetto sinergico che va al di là dei singoli effetti e tali effetti possono essere raggiunti indipendentemente da come sia im- plementata l'altra caratteristica” (pag. 51).
Con particolare riferimento alla caratteristica relativa alla scaffalatura, la rivendicazione che la riguarda specifica che si tratta di una “scaffalatura con aste longitudinali spaziate in modo da consentire il passaggio dei bracci elevatori laterali e del braccio centrale del carrello elevatore”; pertanto, come correttamente osservato dal consulente tecnico, questa caratteri- stica (1.7) opererebbe nel medesimo modo anche se, anziché esservi un carrello elevatore con “due bracci elevatori laterali e un braccio elevatore centrale” (1.6), vi fosse un carrello elevatore con due bracci. Da ciò si ricava l'assenza di effetto sinergico tra la caratteristica re- lativa alla scaffalatura e la caratteristica relativa al carrello.
Con riguardo, poi, all'indagine di un eventuale effetto sinergico tra la scaffalatura e l'utilizzo di lastre ceramiche, lo stesso va escluso dato che “la struttura della scaffalatura con aste longitudinali spaziate per consentire il passaggio dei bracci del carrello non sembra avere effetto sinergico con l'utilizzo di lastre ceramiche che non si otterrebbe con l'utilizzo di altro carico o con l'utilizzo di un carico di lastre non ceramiche ma di altro materiale”.
Parimenti non è ravvisabile un effetto sinergico tra il carrello con due bracci elevatori laterali e un braccio elevatore centrale e l'utilizzo di lastre ceramiche perché l'effetto di supportare adeguatamente il carico può essere comunque raggiunto, sia che lo stesso sia di lastre cera- miche sia che lo stesso sia di altro materiale.
Anche con riferimento al documento D2, la differenza tecnica riscontrabile rispetto a D2 consistente nell'abbassamento del pallet per mezzo del carrello elevatore (1.3), non presenta un effetto sinergico né in relazione all'utilizzo di lastre ceramiche né in relazione all'utilizzo di una scaffalatura, che rappresentano le ulteriori differenze tecniche riscontrabili rispetto a
D2 (cfr. pagg. 52 e 62).
In conclusione, dall'analisi compiuta dal consulente tecnico si evince la mancanza di un ef- fetto sinergico ulteriore rispetto alla mera somma degli effetti tecnici individuali delle carat- teristiche dell'invenzione. In altre parole, non è ravvisabile, nell'invenzione de quo, un effet- to “nuovo e inatteso” per il tecnico del settore, non prevedibile sulla base della somma dei singoli effetti tecnici. Pertanto, deve ritenersi che, vertendosi in un'ipotesi di mera aggrega- zione di caratteristiche, sia corretta l'applicazione dell'approccio a problemi parziali per l'indagine in ordine alla sussistenza dell'attività inventiva.
24. Il rigetto del quarto motivo di appello comporta il rigetto anche del terzo motivo, in quanto, come evidenziato, la mancata valutazione unitaria dell'invenzione è conseguenza della man- cata ravvisabilità di un effetto sinergico tra le caratteristiche dell'invenzione.
25. Si passa ora all'esame dei restanti motivi.
26. Il primo motivo di appello è infondato (e, con esso, come si vedrà, anche il secondo e il quin- to motivo).
L'appellante, con il primo motivo, lamenta la laconicità della motivazione del primo Giudi- ce. In particolare, secondo l'appellante, il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato in merito alla scelta di discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in merito al requisito dell'attività inventiva.
Il Tribunale ha, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, motivato in maniera esaustiva le ragioni per le quali le conclusioni tratte dal consulente fossero inesatte rispetto alle premesse di partenza dell'indagine del requisito dell'attività inventiva.
In particolare, il Tribunale ha, in prima battuta, avallato la scelta del consulente di valutare il requisito dell'attività inventiva applicando il criterio del problem-solution approach, svilup- pato dall Controparte_10
In secondo luogo, il Tribunale ha spiegato che il criterio in questione prevede, di norma, che l'invenzione rivendicata debba essere considerata nella sua interezza “quando la rivendica- zione presenta una combinazione di caratteristiche in cui l'interazione di caratteristiche in- dividuali produce un effetto sinergico che è differente, ad esempio maggiore, della somma dei singoli effetti delle singole caratteristiche”, mentre, se l'effetto sinergico non esiste, si ha una mera aggregazione di caratteristiche, per cui è possibile analizzare singolarmente le sin- gole caratteristiche.
Il Tribunale ha, in particolare, richiamato il passaggio della consulenza tecnica nel quale ve- niva precisato che, nel caso di mancanza di effetto sinergico, è “necessario analizzare i sin- goli problemi in modo indipendente valutando se la caratteristica o le caratteristiche che ri- solvono il singolo problema tecnico parziale siano ovvie alla luce della tecnica nota. Si po- tranno quindi utilizzare diversi documenti di arte nota da combinare con la closest prior art per la valutazione dell'attività inventiva di ciascun problema parziale.”
Richiamate le premesse del ragionamento seguito dal consulente, il Tribunale ha poi riscon- trato che le conclusioni del ragionamento fossero errate.
Infatti, il consulente aveva ritenuto frutto di attività inventiva le caratteristiche 1.5 e 1.7, ri- guardanti le scaffalature cantilever; se, come premesso dal consulente, in mancanza di effet- to sinergico, la valutazione dell'attività inventiva per ciascuno dei problemi tecnici risolti dalla singola caratteristica doveva essere effettuata in modo separato dalle altre caratteristi- che, per la valutazione dell'attività inventiva delle caratteristiche 1.5 e 1.7 il consulente sa- rebbe dovuto partire “dalla prior art più vicina alle scaffalature descritte nella rivendicazio- ne e non da quella più vicina al sistema di depallettizzazione” (pag. 28 della sentenza). Ri- guardo alle scaffalature, il Tribunale afferma espressamente che esse “appartengono pacifi- camente all'arte nota”, tanto che lo stesso consulente aveva affermato che “tutti i documenti citati dalle attrici e dalla terza chiamata dimostrano che scaffalature di tipo cantilever con aste longitudinali spaziate per il supporto di carichi lunghi, pesanti e ingombranti siano note nel settore dello stoccaggio di materiali in una fabbrica o in un magazzino” (pag. 27 della sentenza).
Il Tribunale ha, peraltro, offerto una motivazione alternativa alla precedente per spiegare come, in ogni caso, l'invenzione fosse priva di attività inventiva. Il Tribunale ha evidenziato come, anche a voler considerare unitariamente l'invenzione, in- dividuandone il “cuore” nel sistema di separazione delle lastre dai pallet (come aveva, di fat- to, considerato il ctu), non potesse comunque giungersi a un giudizio positivo sull'attività in- ventiva.
Infatti, lo stesso consulente aveva affermato, nel descrivere i passaggi del Parte_5
, che, dopo aver determinato la tecnica anteriore più vicina e il problema tecnico
[...] oggettivo, doveva considerarsi se “il tecnico del settore, partendo dalla 'tecnica anteriore più vicina', avrebbe risolto in modo ovvio il problema tecnico oggettivo. In tale valutazione
è possibile la combinazione degli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con gli in- segnamenti di un altro documento anteriore oltre che con gli insegnamenti generali (“com- mon general knowledge”) del settore tecnico della soluzione rivendicata che si sta esami- nando.”
Pertanto, se gli insegnamenti generali potevano essere usati in combinazione con l'anteriorità più vicina nella valutazione dell'attività inventiva, essendo la scaffalatura cantilever parte delle conoscenze generali del tecnico esperto del settore, la scelta di tale soluzione poteva presumersi ovvia (pag. 28 della sentenza).
Dunque, dall'analisi della sentenza di primo grado, risulta che la motivazione sia esaustiva, circostanza, peraltro, confermata dall'ulteriore circostanza che l'appello si confronti adegua- tamente con essa, di talché, se la motivazione non vi fosse stata, l'appello non avrebbe potuto censurarne i vari passaggi.
Venendo all'esame nel merito del motivo (contestualmente al quale si esaminano anche le censure contenute nel secondo e nel quinto motivo), si osserva quanto segue.
L'appellante censura, nello specifico, che il Tribunale abbia fatto ricorso a un ragionamento presuntivo per trarne un'opinione secondo la quale la scaffalatura cantilever fosse una solu- zione ovvia alla luce della conoscenza generale del tecnico del settore, peraltro non confron- tandosi con la circostanza che la scaffalatura utilizzata nell'invenzione era stata progettata ad hoc.
In primo luogo, va richiamato quanto previsto dalle Linee Guida EPO con riferimento al problem-solution approach.
Le Linee Guida così ricostruiscono i tre passaggi del criterio dell'approccio problema- soluzione:
1. Determinare la “closest prior art”;
2. Stabilire l'obiettivo problema tecnico da risolvere;
3. Considerare se l'invenzione rivendicata, partendo dalla “closest prior art” e dal problema tecnico da risolvere, sarebbe stata ovvia per la persona esperta.
Con riferimento alla “closest prior art”, le Linee Guida specificano che la tecnica anteriore più vicina è quella che corrisponde a un uso similare e richiede il minimo di modifiche strut- turali e funzionali per giungere all'invenzione.
Con riferimento alla persona esperta, essa viene descritta dalle Linee Guida come il profes- sionista esperto nel settore tecnologico pertinente che è in possesso di conoscenze e abilità medie. E ancora: “La persona esperta nel settore è consapevole di quella che è la conoscen- za comune generale nel settore alla data di riferimento. La persona esperta si presume che abbia accesso a tutto lo stato dell'arte, in particolare ai documenti citati nel rapporto di ri- cerca, e che sia in possesso dei mezzi e delle capacità per il lavoro ordinario e la sperimen- tazione che sono normali per il settore tecnologico in questione. (…) La persona esperta ci si può aspettare che cerchi suggerimenti nei campi tecnici generali e limitrofi o anche in campi tecnici remoti se gli è richiesto di farlo. La valutazione se la soluzione comporti attività in- ventiva deve, pertanto, basarsi sulle capacità e conoscenze di tale specialista.”
Infine, le Linee Guida prevedono che, nel terzo e ultimo passaggio del criterio, la domanda alla quale bisogna rispondere è “se c'è qualche insegnamento nello stato della tecnica ante- riore complessivamente considerato che avrebbe suggerito (e non avrebbe potuto suggerire) alla persona esperta di modificare o adattare la closest prior art tenendo conto dell'insegnamento, giungendo a qualcosa che rientra nei termini delle rivendicazioni, e così raggiungendo ciò che l'invenzione raggiunge”.
Operate queste premesse di inquadramento generale sulla questione, va, in primo luogo, evi- denziato che, dall'esame della consulenza tecnica, non risulta che la scaffalatura utilizzata nell'invenzione de quo sia stata progettata ad hoc. Il consulente tecnico, dopo aver esaminato i documenti prodotti dalle parti in relazione alle scaffalature cantilever, ha affermato che: “è evidente che tutti i documenti citati dalle Attrici e dalla Terza Chiamata dimostrino che scaf- falature di tipo cantilever con aste longitudinali spaziate per il supporto di carichi lunghi, pesanti e ingombranti siano note nel settore dello stoccaggio di materiali in una fabbrica o magazzino.” In altre parole, il consulente ha affermato che la scaffalatura oggetto del brevet- to qui valutato è una “scaffalatura di tipo cantilever con aste longitudinali spaziate” e che questa fosse già nota nel settore dello stoccaggio di materiali in una fabbrica o in un magaz- zino. D'altronde, dalla stessa rivendicazione 1 non emerge che la scaffalatura indicata avesse altre peculiari caratteristiche rispetto a quella di presentare aste longitudinali spaziate per consentire il passaggio dei bracci elevatori del carrello elevatore. Anche analizzando la figu- ra 11 dell'invenzione si nota una scaffalatura identica a quella raffigurata a pagina 58 dell'elaborato peritale.
Dunque, dalla circostanza che la scaffalatura appartenesse pacificamente all'arte nota, il con- sulente avrebbe dovuto trarre delle conclusioni, poi, differenti quanto all'attività inventiva delle caratteristiche 1.5 e 1.7.
La conclusione resa dal consulente è stata, infatti, errata in quanto non ha valutato in modo parziale le caratteristiche 1.5 e 1.7 (per cui sarebbe dovuto partire solo dall'esame della do- cumentazione relativa alle scaffalature) ma ha valutato il singolo problema risolto dalle ca- ratteristiche 1.5 e 1.7 insieme al problema della depallettizzazione, tanto che il Ctu scrive a pagina 60 del proprio elaborato: “Con riferimento ai documenti D1 e D4 pare al CTU che manchi un incentivo ad immagazzinare i carichi depallettizzati dei documenti D1 e D4 su una scaffalatura, ed in particolare su una scaffalatura dotata di aste longitudinali spaziate.”
In particolare, la conclusione resa dal consulente non è in linea con il metodo dell'approccio per problemi parziali: per valutare l'attività inventiva delle caratteristiche 1.5 e 1.7 bisogna considerare l'arte nota più vicina a quelle caratteristiche e non l'arte nota più vicina al siste- ma di depallettizzazione che è descritto dalle caratteristiche 1.2, 1.3 e 1.4.
Le Linee Guida sono, a riguardo, molto chiare nel dire che “nel contesto dell'approccio pro- blema-soluzione, è possibile combinare la divulgazione di uno o più documenti, parti di do- cumenti o altre parti di arte nota (ad esempio, un uso anteriore pubblico o la generale cono- scenza tecnica non scritta) con l'arte nota più vicina. Tuttavia, il fatto che più di una divul- gazione debba essere combinata con l'arte nota più vicina per giungere a una combinazione di caratteristiche potrebbe essere indicazione della presenza di uno step inventivo, ad esem- pio se l'invenzione rivendicata non è una mera aggregazione di caratteristiche. Situazione diversa si verifica quando l'invenzione è una soluzione a una pluralità di problemi parziali indipendenti. In questo caso, infatti, è necessario valutare separatamente, per ogni parziale problema, se la combinazione di caratteristiche che risolve il problema parziale sia deriva- bile in modo ovvio dall'arte nota. Quindi, un diverso documento può essere combinato con
l'arte nota più vicina per ogni problema parziale. Perché l'oggetto della rivendicazione sia inventivo, è sufficiente che una di queste combinazioni di caratteristiche implichi uno step inventivo.”
In ogni caso, poi, anche a voler ritenere corretto il metodo seguito dal consulente che ha uti- lizzato D1 e D4 e, cioè, le anteriorità più vicine al sistema di depallettizzazione, per la valu- tazione dell'attività inventiva delle caratteristiche relative alla scaffalatura, comunque le scaffalature appartengono alla conoscenza generale del tecnico del settore.
Con riferimento alla “common general knowledge”, le Linee Guida specificano che: “La comune conoscenza generale può derivare da varie fonti e non dipende necessariamente dal- la pubblicazione di uno specifico documento a una data specifica. L'affermazione che qual- cosa sia di comune conoscenza generale deve essere sostenuta solo dall'evidenza documen- tale se viene contestata.”
Nel caso di specie, è lo stesso consulente tecnico a mettere in luce che la scaffalatura cantile- ver per il deposito di prodotti fosse una generale conoscenza del settore dello stoccaggio di materiali in una fabbrica o in un magazzino. La circostanza, peraltro, è altresì confermata dallo stesso appellante, laddove afferma l'esistenza di scaffalature cantilever per prodotti fi- niti in un'altra area del magazzino.
Se la comune conoscenza generale va intesa come la conoscenza che deriva da varie fonti, può concludersi che la fonte possa essere l'esperienza quotidiana di utilizzare delle scaffala- ture cantilever, seppur per prodotti finiti e non semi-finiti.
Dato che, nella valutazione dell'attività inventiva, la conoscenza generale comune può essere utilizzata in combinazione con l'anteriorità più vicina, risulta chiaro che, combinando D1 e
D4 con la common general knowledge, sarebbe stato ovvio per il tecnico del settore utilizza- re la scaffalatura con aste longitudinali spaziate per il deposito delle lastre di ceramica.
Questa conclusione, peraltro, è dimostrata, come correttamente osservato anche dal Tribuna- le, dalla circostanza che non vi è agli atti la prova di uno studio peculiare che abbia riguarda- to la scaffalatura adottata nell'invenzione.
Le argomentazioni al riguardo sviluppate dall'appellante sono inidonee a superare il predetto assunto.
L'appellante, infatti, fa riferimento allo sviluppo del progetto e data al febbraio CP_6
2017 il disegno finito del progetto. Il riferimento al progetto Ariostea è generico;
la data di febbraio 2017 è a ridosso della data di deposito della domanda di brevetto (avvenuto nel maggio 2017). L'ultima circostanza conferma che l'invenzione oggetto del brevetto de quo non è stata oggetto di studi pluriennali palesandosi, al contrario, come un trovato non inven- tivo.
Con riferimento, infine, al “could/would approach”, le Linee Guida osservano che “anche un implicito suggerimento o un implicito riconoscibile incentivo è sufficiente a dimostrare che l'esperto avrebbe combinato gli elementi dell'arte anteriore”. È sufficiente, a riguardo, osservare che, essendo le scaffalature cantilever già presenti nel magazzino di riferimento del tecnico del settore, esse costituivano un suggerimento non solo implicito ma anche espli- cito all'adozione della stessa scaffalatura per il deposito delle lastre di ceramica.
Dalle precedenti considerazioni, discende il rigetto anche del primo, del secondo e del quinto motivo di appello.
27. Dal rigetto dell'appello, discende la condanna di alla refusione delle Parte_1
spese del grado in favore delle appellate e , liquidate co- Controparte_1 Controparte_2
me da dispositivo sulla base dei valori medi ( salvo che per la fase istruttoria, attesa la sua ri- dotta consistenza) dello scaglione di riferimento del presente giudizio (valore indeterminabi- le – complessità alta).
28. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussi- stenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a tito- lo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1076/2023 R.G., ri- getta l'appello e condanna l'appellante alla refusione, in favore dell'appellata CP_2
[...
, delle spese del grado, liquidate in € 12.154, oltre rimborso spese generali, iva e cpa e alla refusione, in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in € Controparte_1
12.154, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 15.4.2025
Il Consigliere relatore
Dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente
Dott. ssa Manuela Velotti