Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
EPYBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr. Giuseppe Rana presidente giudice
- dr.ssa Laura Cantore
giudice rel.
- dr.ssa Emanuela Gallo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 1895/2022 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 15.01.2025, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendovi parte ricorrente espressamente rinunciato, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
وrappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Marsano, elettivamente domiciliata Parte 1
presso il suo studio, sito in Molfetta p.zza Garibaldi 12/a, giusta procura in atti
-ricorrente-
E
nato a [...] il [...], residente in [...]. Controparte_1 '
-resistente contumace-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente come da note sostitutive di udienza depositate in data 25.10.2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Controparte 1 che dall'unione sono nati tre figli, concordatario in Molfetta in data 28.06.2004 con
Per Per 1, nata il [...], nata il [...] e
, ,Per 3 nato il [...]; che con sentenza n.
1460/2020, resa nel giudizio n. 5218/2018, il Tribunale di Trani ha dichiarato la separazione personale dei coniugi Pt 1 - CP 1 , onerando il resistente della corresponsione della somma complessiva di € 450,00
mensili (Euro 150,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento in favore dei tre figli, affidando questi ultimi in modo esclusivo alla madre e regolamentando gli incontri padre -figli; che, da allora, che non vi è stata ricongiunzione tra i coniugi;
che il resistente, già nelle more del giudizio di separazione, si è sempre e completamente disinteressato dei figli, moralmente ed economicamente;
di aver, pertanto, provveduto da sola al mantenimento dei tre figli;
che il CP 1 lavora a nero" svolgendo diverse mansioni o in modo 66
discontinuo in qualità di marinaio, con stipendio netto mensile di circa €1.500,00, mentre ella lavora saltuariamente come collaboratrice domestica nonché come dipendente di un' impresa di pulizie, con stipendio mensile di circa 1.100,00 € - ha chiesto: pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con conferma di tutte le statuizioni riportate nella sentenza di separazione n.con Controparte_1
1460/2020 del Tribunale di Trani;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto alla controparte, all'udienza presidenziale del
28.06.2022 è comparsa la sola ricorrente, nonostante la regolarità della notifica eseguita nei confronti del resistente.
Il Presidente f.f., rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha confermato in via provvisoria la condizioni della separazione come vigenti tra le parti;
quindi, ha nominato il giudice istruttore,
innanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo.
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 02.07.2024 come da attestazione di
Cancelleria.
Passato il giudizio alla fase contenziosa, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza dell' 15.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata senza termini ex art. 190 c.p.c.,
avendovi la parte espressamente rinunciato.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di Controparte_1 non costituitosi, nonostante la regolarità
della notifica.
La domanda di divorzio è fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge n. 898 del
1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Invero dalla prodotta copia conforme della sentenza n. 1460/2020, resa dal Tribunale di Trani il 6.10.2020,
passata in giudicato, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Deve, pertanto, ritenersi sicuramente decorso, alla data di deposito del presente ricorso, il termine di un anno dalla avvenuta comparizione dinanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, che,
come noto, costituisce il dies a quo del periodo richiesto dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge n. 898 del 1970, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda di divorzio.
Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto il suddetto periodo di tempo, non avendo il resistente eccepito l'interruzione della separazione.
E', pertanto, certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio e, conseguentemente, la domanda va accolta, dichiarandosi cessati gli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile di Molfetta, nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
Orbene, al fine di delimitare il thema decidendum, alcun provvedimento deve adottarsi in ordine al mantenimento dei coniugi, non risultando spiegata alcuna domanda sul punto.
Nel procedimento di divorzio trovano, infatti, applicazione i principi della domanda e del contraddittorio e l'attribuzione dell'assegno divorzile è subordinata, pertanto, alla domanda di parte (Cass. civ. 9058/2001).
Sull'affido dei figli Per 1, (nata il [...]), Per 2, nata (il 15.5.2012), Per 3 (nato il [...]).
Per Con riferimento all'affidamento dei figli, Per 1, (nata il [...]), nata (il 15.5.2012), Per 3 (nato il 08.11.2013), va premesso che, essendo durante il giudizio divenuta maggiorenne la primogenita, ogni istanza e/o provvedimento in ordine all'affido della stessa deve ritenersi tacitamente caducato.
Per
,Quanto alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi dei minori e Per 3 va osservato
che, in tema di affidamento dei minori, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi,
all'interesse dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. Civ.,
sez. VI, 2.12.2010 n. 24526; Cass. Civ., sez. I, 17.12.2009 n. 26587).
Nella specie, alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, stante il disinteresse mostrato dal padre nei confronti dei figli, confermato anche dal suo comportamento processuale, essendosi reso irreperibile nonostante la ritualità della notifica dell' ordinanza presidenziale, il collegio ritiene il modulo dell'affidamento condiviso pregiudizievole per i minori, giustificandosi pertanto la scelta per l'affido esclusivo alla madre.
Per quanto riguarda il diritto-dovere di frequentazione del resistente, genitore non convivente, con i minori,
vanno confermate le modalità così come disposte in sede di separazione, con sentenza n. 1460/2020.
Va, altresì, confermato il domicilio materno quale luogo di residenza preferenziale dei figli.
Sulla domanda di mantenimento dei figli.
Va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli.
Convivendo i figli con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al loro mantenimento, mentre va posto a carico del padre, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per i figli.
Quanto alla misura del contributo paterno soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c.
La Pt 1 nel ricorso introduttivo ha riferito che il resistente lavora “a nero”, svolgendo, saltuariamente, in modo discontinuo la professione di marinaio, percependo uno stipendio netto mensile di circa 1.500,00 €; ella,
invece, svolge lavori saltuari e non regolari come collaboratrice domestica, anche alle dipendenze di un'
impresa di pulizie, con stipendio medio mensile di circa 1.100,00 €.
Orbene, alla luce di quanto sopra, in primo luogo, si deve tener conto dell'età dei ragazzi, del tenore di vita familiare, in secondo luogo, convivendo i figli con la madre, risultano ridotti i tempi di presenza degli stessi presso il padre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Dunque, in ordine alla misura dell'assegno di mantenimento dei figli da porre a carico del padre, genitore non convivente, pur in assenza di documentazione fiscale dei redditi del resistente, considerate le notorie esigenze di vita e di relazione di tre giovani ragazzi, si stima congruo stabilire l'importo nella misura di € 540,00 (€
180,00 per ciascun figlio), tenendo conto della rivalutazione della somma disposta in sentenza di separazione,
secondo gli indici Istat, che il resistente dovrà corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il 20 di ogni mese con decorrenza dell'an dalla domanda, con decorrenza dell'aumento dalla presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Trani.
Quanto alle spese processuali, considerata la natura costitutiva della sentenza di divorzio e tenuto conto della non opposizione del resistente, rimasto contumace, le spese di lite possono interamente compensarsi fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 19.04.2022, da Parte 1 nei confronti di Controparte_1 contumace, garantito l'intervento in causa del p.m., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Molfetta in data trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel 28.06.2004 da Parte 1 e Controparte_1
Comune (numero 107, parte II, serie A, anno 2004);
2) per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti;
Per 3) affida i minori, e Per 3, in modo esclusivo alla madre, con collocamento degli stessi presso la ricorrente;
4) regola gli incontri fra Controparte_1 e i figli minori come indicato in parte motiva;
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte 1 entro il giorno Controparte_1
20 di ogni mese, un assegno di € 540,00, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli (€ 180,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Trani ed oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza come in parte motiva;
6) spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio della sezione civile del 21.1.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr. Giuseppe Rana dr.ssa Emanuela Gallo