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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/12/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco NO – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 4 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 1726/2023 vertente tra rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Berruti, Vera Chiozzi Parte_1
e EA TE;
RICORRENTE
E
in persona del legale Rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Vezzoli, Elisabetta Piromalli e Pietro Arcangeli RESISTENTE
Conclusioni
Parte ricorrente: “Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità
e/o inefficacia del licenziamento comminato con lettera 23 febbraio 2023; Dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento. Condannare la
[...]
[...] al pagamento a favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria Controparte_2
pari ad € 141.662,52 (equivalente a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto) ovvero pari alla minor somma commisurata alla dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 3.935,07) e comunque non inferiore ad € 23.610,42 (equivalente a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto).
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e compensi professionali del giudizio e con formale richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori.
Parte resistente: rigetto del ricorso e vittoria di spese
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25.9.23 parte ricorrente ha premesso di aver prestato lavoro subordinato alle dipendenze della società dal 1.9.20 Controparte_1
fino al 23.2.23, data del licenziamento, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno con inquadramento come impiegato di
6° livello del Ccnl Metalmeccanici Industria, svolgendo le mansioni di softwarista, con mansioni di coordinamento, controllo e responsabilità diretta nella produzione software del Reparto Ricerca e Sviluppo (product manager), nonché gestione delle risorse del gruppo di lavoro del reparto ricerca.
Ha allegato parte ricorrente che con lettera datata 23 febbraio 2023 la convenuta gli aveva comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per le seguenti ragioni: “avendo chiuso gli esercizi 2021 e 2022 in forte perdita, la società è stata ricapitalizzata e finanziata dai soci per poter proseguire l'attività di impresa. In considerazione della sussistenza di tale grave situazione di crisi, pertanto, la società
2 può proseguire la propria attività soltanto a fronte di un processo di ristrutturazione e di contenimento dei costi che preveda anche la riorganizzazione della struttura organica mediante la soppressione di posizioni lavorative, tra cui quella da lei oggi occupata. Per le ragioni sopra riportate non sussistono, purtroppo, possibilità per un suo ricollocamento che preveda lo svolgimento da parte sua di mansioni equivalenti o inferiori a quelle da lei sinora ricoperte (…)”
Parte ricorrente ha impugnato il licenziamento deducendo in particolare che le consistenti perdite di esercizio si erano verificate nel corso del 2021, mentre nel 2022 si era già proceduto a rifinanziare la società, intervenendo per la riorganizzazione della stessa, con la conseguenza che le ragioni poste a fondamento del licenziamento non erano pertinenti. Ha inoltre ritenuto non credibile la soppressione della posizione lavorativa del responsabile della Ricerca e Sviluppo, trattandosi di società che fonda la propria produzione sulla ricerca, lo sviluppo e innovazione.
Il ricorrente poi ha lamentato la violazione dell'obbligo di repêchage, in quanto in forza delle pregresse esperienze maturate avrebbe potuto essere inserito come tecnico commerciale, posizione rimasta vacante a seguito delle dimissioni del signor Per_1
oppure come tecnico programmatore di 6° o 5° livello del CCNL.
[...]
Parte ricorrente ha individuato i seguenti lavoratori svolgenti le mansioni di tecnico programmatore di 6° che di 5° livello: Paolo Duina;
Alberto, Per_2 Persona_3
TE Persona_4 Persona_5 Per_6
Infine, ha aggiunto parte ricorrente che la nel corso del 2023 aveva ricercato sul CP_1
mercato del lavoro figure professionali aventi, fra le competenze richieste, quelle del ricorrente.
Il ricorrente ha allegato che la convenuta aveva alle proprie dipendenze più di 15 dipendenti, che l'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto della ricorrente è pari ad € 3.935,07 (€ 3.632,37 x 13 : 12).
3 Tutto ciò premesso, parte ricorrente, ha chiesto applicarsi la tutela di cui all'art. 3 c. 1 D.
Lgs 23/15 ed ha concluso come in epigrafe indicato.
Si è costituita esponendo che negli anni 2021 e 2022 aveva Controparte_1
subito come da bilanci relativi agli anni 2021 e 2022, un grave calo di fatturato, ridottosi da €12.165.143,00 nel 2021 a €7.834.844,00 nel 2022 ed entrambi gli esercizi si erano conclusi con una pesante perdita, di €8.211.381,00 l'esercizio 2021 e €1.687.272,00
l'esercizio 2022.
Anche per l'esercizio 2023, la società stava tuttora affrontando un periodo di grave difficoltà, dovuta alla riduzione del fatturato, determinata dalla congiuntura economica internazionale negativa, chiudendo, a gennaio 2023 con una perdita di €235.274,47, a febbraio 2023 con una perdita di €467.565,55, a marzo 2023 con una perdita di
€610.387,52.
Parte resistente ha allegato che in ragione della grave situazione di crisi finanziaria, aveva dovuto procedere alla riorganizzazione della propria struttura tramite una riduzione dei costi, decidendo conseguentemente di procedere con la riorganizzazione del reparto ricerca e sviluppo, accorpandolo all'ufficio tecnico, ed alla soppressione della funzione controllo qualità.
Tali ragioni avevano determinato la necessità di procedere al licenziamento di tre dipendenti con ruolo apicale, tra cui il ricorrente, facente parte dell'ufficio ricerca e sviluppo, che non era ricollocabile in altre posizioni lavorative.
Ed invero, quanto all'obbligo di repêchage, la società resistente ha osservato che non era possibile assegnare il ricorrente alle mansioni di tecnico commerciale, in Parte_1
precedenza svolte dal signor poiché tale mansione era stata definitivamente Per_1
sopressa.
Quanto alla possibilità di assegnarlo alle mansioni di tecnico programmatore la resistente ha allegato che l'unico programmatore di 6° livello presente in azienda era e che non esistevano altri programmatori di 6° o di 5° livello. Persona_7
4 Nel corso del processo sono stati escussi i seguenti testi che hanno reso le seguenti dichiarazioni.
“sono dottore commercialista la società convenuta è una mia cliente Controparte_3
dal 2009. Conosco il ricorrente in quanto ha lavorato per la Capitolo 1 memoria CP_1
confermo che la documentazione che mi si rammostra di cui ai doc.1 e 2 memoria è stata da me redatta, si tratta dei bilanci di esercizio della società per gli anni 2021 e
2022 e confermo l'entità delle perdite così come indicate nel capitolo di prova. Capitolo
3 confermo che il doc.4 che mi si rammostra è stato da me redatto e confermo la correttezza dei dati riportati quanto alle perdite registrate a gennaio, febbraio e marzo
2023. Capitolo 5 ero venuto a conoscenza del piano di riorganizzazione in quanto mi era stato riferito dall'amministratore unico ing. e mi era stato detto che Per_8
avrebbero proceduto ad accorpare il reparto ricerca e sviluppo all'ufficio tecnico e che avrebbero provveduto alla soppressine della funzione controllo qualità ed infatti io avevo avuto una evidenza contabile di questi interventi essendoci stata una riduzione de costi. Capitolo 8 confermo che anche attualmente la società sta operando in perdita in particolare al 30 settembre 2024 la perdita si assenta a circa un milione e 600 mila euro.”
“lavoro per la società Samac e mi occupo di programmazione sistemi Persona_4
di visione e studi di fattibilità in precedenza ho lavorato per 30 anni per la mi CP_1
sono dimesso a maggio 2024. Durante l'attività lavorativa ho conosciuto il ricorrente.
Non ho contenziosi aperti con la società. Capitolo 46 all'epoca dei fatti in Doss io ero responsabile del reparto automazione e fattibilità. I programmatori di 6° livello sono coloro che si occupano della parte del progetto della visione artificiale sulle macchine.
, e si occupavano nello specifico dello sviluppo di software per Per_7 Per_2 Per_3
la visione artificiale. Io. e ci occupavamo della parte di Per_6 Per_5
programmazione della PLC, ovvero la parte di automazione della macchina. Il ricorrente si occupava del coordinamento e gestione di un progetto parallelo, ovvero il
5 progetto EH, a quello a cui si occupavano , e dedicato ad una Per_3 Per_7 Per_2
singola macchina, poi c'erano anche altri programmatori quali , Persona_9
e che si occupavano del progetto EH più per la Persona_10 Persona_11
parte di software di interfaccia di quella macchina, poi c'era per la parte divisione che era un esterno dipendente della ditta Solavia. si è occupato Per_12 Parte_1
per di più del coordinamento del progetto EH non programmava i software, raccoglieva feed back, dava disposizione con l'obbiettivo di finalizzare il progetto EH.
È sempre stato al 90% sul progetto EH per la restante parte faceva delle riunioni di coordinamento per il progetto diSort. Capitolo 47 confermo che nel corso del 2022-
2023 la era alla ricerca di personale da collocare come sviluppatore software in CP_1
quanto si era dimesso era intorno alla fine dell'anno 2023 e si era licenziato Per_10
anche che seguiva però la parte PLC. Capitolo 49 confermo che società si Per_13
era anche rivolta ad una Agenzia per il Lavoro per ricercare figure di sviluppatori software, infatti ricordo che erano arrivati dei curricula, io li vedevo in visibilità più verso la fine del 2023, all'epoca infatti mi occupavo anche un po' di coordinamento dell'ufficio tecnico. Per l'azienda non era un periodo facile. Il progetto EH dovendo andare a regime intorno al 2020 e quindi essendo in ritardo di circa un anno e mezzo aveva causato delle difficoltà all'azienda. Credo che il progetto avesse avuto inizio nel
2019 e mi sembra che avrebbe dovuto essere terminato alla fine del 2020. Sui capitoli della memoria. Capitolo 5 confermo che per effetto della situazione di crisi c'è stata una riorganizzazione della struttura aziendale che ha previsto l'accorpamento del reparto di ricerca e sviluppo all'ufficio tecnico con la soppressione della funzione interna del controllo qualità, è stata funzione è stata mantenuta da un'azienda esterna. Capitolo 7 confermo che al momento del licenziamento del ricorrente, siamo febbraio 2023, le mansioni prima svolte da di tecnico commerciale erano state Persona_1
affidate all'ufficio tecnico. Una parte dell'attività di erano gestite dal team Per_1
dello studio di fattibilità e tutte le funzioni tecniche le avevo portate avanti io assieme ad
6 altre persone del team del collaudo che facevano i test pratici. La parte di relazione finale la facevamo come ufficio tecnico io o i collaboratori. Confermo che Per_7
e svolgevano le funzioni di tecnico programmatore, non so dire il Per_3 Per_2
livello, erano programmatori e sviluppatori. Capitolo 10 confermo che Persona_11
ha lavorato in ricordo che ha lavorato per circa un anno e che era andato via CP_1
prima della chiusura estiva, era un collaboratore esterno della Alten Italia spa e si occupava della programmazione di interfaccia del progetto EH.
“Sono ingegnere informatico, in passato lo lavorato per la Testimone_1 CP_1
per circa 4 anni fino a marzo di quest'anno, conoscevo già il ricorrente in quanto avevamo lavorato assieme presso un'altra ditta ora lo sento saltuariamente. Non ho contenziosi con la Mi sono dimesso. Capitolo 46 , e si CP_1 Per_7 Per_2 Per_3
occupavano della realizzazione dei programmi, nello specifico: faceva Per_7
manutenzione dei vecchi programmi e sviluppo di alcune parti dei nuovi, era Per_2
principalmente sullo sviluppo dei nuovi programmi di visione e si occupava Per_3
della manutenzione dei vecchi programmi e supporto al sistema informatico aziendale. si occupava di progetti speciali di fattibilità, Mazzarri di sviluppo e Per_4
manutenzione dei programmi PLC e era un programmatore PLC. Persona_5
Capitolo 47-49 Confermo la circostanza infatti in qual periodo aveva dato le Per_2
dimissioni verso la fine 2023 e la società ricercava figure di sviluppatore software credo che si sia rivolta ad una Agenzia ma non ne sono certo, tant'è che quando sono andato via a febbraio 2024 è stato assunto tale non ricordo il cognome come Per_14
responsabile dell'ufficio software. Capitolo 10 della memoria conoscevo Per_11
è stato in Doss per circa un anno è andato via verso la fine 2023 era un
[...]
programmatore che sviluppava l'interfaccia grafica della macchina che producevamo.”
“ho lavorato per quasi 15 anni per la convenuta, mi sono dimesso a Persona_3
fino agosto 2024, attualmente lavoro presso la società Non ho contenziosi CP_4
in essere con la convenuta. Ho conosciuto il ricorrente in ambito lavorativo. Negli anni
7 2022-2023 con la qualifica di sviluppatore software in mi occupavo dei sistemi CP_1
informativi dell'azienda sempre nell'ambito dello sviluppo di software con me lavoravano e anche loro si occupavano di sviluppare software. PLC è Per_7 Per_2
un sistema del macchinario dell'azienda che sovraintende alla raccolta di informazioni e la movimentazione della macchina tipo dati di temperatura, e si trova a più a basso livello. e erano programmatori PLC e aveva mansioni di Per_5 Per_6 Per_4
responsabile del reparto automazione coordinava in quale periodo l'attività di Per_5
e Prima del 2022 avevo ruoli di responsabilità, per cui la ricerca di nuovo Per_6
personale nel reparto dove lavoravo era una mia responsabilità, io ho fatto anche dei colloqui di selezione del personale;
per l'azienda era sempre stato importante ricercare nuovo personale che si occupasse di sviluppo dei software. Nel periodo 2022-2023 il mio ruolo non era più focalizzato su tale attività per cui questa era svolta da altri, come che era il responsabile dello stabilimento, presumo che se ne sia occupato Tes_2
anche perché la sua mansione era responsabile del reparto ricerca e sviluppo Parte_1
e quindi vi era la necessità di selezionare personale qualificato per lavorare in questo reparto. Nel periodo d'interesse c'erano due reparti ricerca e sviluppo perché la produzione della società si era diversificata, ovvero con l'ingaggio del (già Tes_2
lavorava in nel 2009 poi era ritornato intorno al 2018-2019 ), la CP_1 CP_5
società cominciò a lavorare su un nuovo tipo di macchine avviando il progetto Zhen che doveva essere innovativo rispetto al precedente. Ricordo che questo progetto era stato avviato prima del covid (ovvero marzo 2020). C'era il reparto di ricerca e sviluppo che si occupava specificamente di seguire questo progetto nuovo e inizialmente Parte_1
lavorava in questo reparto. Non era presente all'inizio del progetto ma se ne era occupato in secondo momento che non so collare di preciso. Aveva iniziato a lavorare nel reparto nuovo, credo con la qualifica di “product manager” ovvero si occupava di sviluppare il prodotto, decidere e coordinare funzionalità e caratteristiche che deve avere il prodotto e fare in modo di realizzarle, seguendo le direttive del che in Tes_2
8 quel momento aveva ruolo un di responsabilità nello sviluppo del progetto di cui era stato ideatore. Successivamente, il ruolo di è stato esteso a tutta l'attività Tes_2
aziendale. Poi, siccome il mantenimento del reparto di ricerca e sviluppo era eccessivamente dispendioso si era deciso ci accorpare i due reparti ricerca e sviluppo, anche perché l'idea, una volta sviluppata, poteva essere trasferita al reparto originario, ovvero nei prodotti originari dell'azienda era così che solitamente funzionava in modo che il nuovo progetto potesse estendersi e potesse essere applicato anche ai prodotti già esistenti. da commerciale puro, aveva avuto un ruolo di riaccordo fra il Per_1
reparto commerciale e quello tecnico;
le sue mansioni non erano indispensabili per l'azienda essendo fungibili potevano essere svolte dal personale del reparto commerciale e del reparto tecnico, non ricordo chi avesse rivestito il suo ruolo nello specifico quando se ne era andato. continuava a svolgere le mansioni di Per_7
sviluppatore software. , “Sono responsabile di assistenza presso una Testimone_3
ditta che si occupa di colonnine di ricarica delle auto elettriche. Preliminarmente l'avv.
Chiozzi fa presente che per mero errore materiale è stato citato che non è un Tes_3
teste indicato nella lista di cui al ricorso. Parte convenuta a questo punto eccepisce l'inammissibilità dell'escussione orale del teste. Il giudice, interrogato il teste per verificare la sua conoscenza in merito ai fatti di causa, visto l'art. 412 c.p.c. ne ammette l'assunzione e dispone procedersi oltre. Ho lavorato per 21 anni per la convenuta come responsabile di assistenza, mi sono dimesso ad agosto 2023, a causa di una situazione che a mio giudizio riguardava la mala gestione dell'azienda per cui non mi trovavo più bene a lavorare lì. Non ho contenziosi in essere con la società, l'ho Parte_1
conosciuto nell'ambiente lavorativo. e erano sviluppatori di software e Per_7 Per_2
si occupavano di interfaccia e algoritmi per la visione, di occupava di gestione Per_3
dei vari gestionali dell'azienda e in occasione anche lui di algoritmi e interfaccia delle macchine. Non si occupavano del funzionamento della PLC, se ne occupavano infatti con la supervisione di che era il direttore dell'ufficio Per_5 Per_6 Per_4
9 tecnico ma aveva forti competenze in ambito di automazione. Nel 2022-2023 Parte_1
si occupava del reparto ricerca e sviluppo per quanto riguarda il sistema di visione e automazione. Si occupava di seguire il progetto EH non solo a livello di prodotto, ma anche di servizi;
con lui lavoravano che aveva un ruolo di maggiore Tes_2
responsabilità in quanto era stato lui a sviluppare il macchinario, e Per_13
e tale di cui non ricordo il cognome. Confermo che per avviare il Tes_1 Per_15
progetto EH si era creato un reparto di ricerca e sviluppo appositamente dedicato al suo sviluppo e che poi una vota avviato era stato “accorpato” a quello che si era continuato ad occupare dei prodotti aziendali, come normalmente accade quando si realizza un nuovo progetto. Quando era andato via prima del 2023, ma non Per_1
ricordo di preciso quando, le sue mansioni di tecnico commerciale erano state spalmate: una parte erano svolte dal reparto commerciale nella persona di Pt_2
e una parte dall'ufficio tecnico. del 2023 svolgeva le mansioni di tecnico
[...] Per_7
programmatore. “sono impiegata amministrativa presso il reparto Persona_16
finanza della Lavoro dal 1998 in Doss. Non ho mai avuto contenziosi con la CP_1
società, conosco il ricorrente perché ha lavorato in So che , , CP_1 Per_7 Per_2
, e erano programmatori di software non so dire Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
nulla di specifico in merito al loro lavoro. Non ricordo se nel 2022-2023 la società ricercasse personale con questa mansione. So che era responsabile del Parte_1
reparto ricerca sviluppo e so che all'epica aveva fatto qualche colloquio ma di preciso non so dire perché non lavoro in questo reparto. Confermo che dal 2021 in poi l'azienda aveva cominciato a subire delle perdite di fatturato, ricordo che il reparto ricerca e sviluppo era stato chiuso, non so dire come era stato riorganizzato, non so dire se c'era stata la soppressione della funzione controllo qualità. Non so dire nulla di preciso neanche con riferimento ai licenziamenti o dimissioni che si erano verificati successivamente a tale situazione. Confermo che anche attualmente la società sta affrontando un momento molto difficoltoso. Posso dire lavorando nel reparto
10 amministravo che si occupa dei rapporti con le banche, che attualmente la ha CP_1
un'esposizione bancaria di circa tre milioni e mezzo di euro, si sta cercando si riscuotere i crediti ma l'azienda è in difficoltò, si è anche attinto alla Cassa integrazione per cercare di ridurre i costi. Non ricordo se vi siano state nuove assunzione. So che era un collaboratore esterno non so di preciso dire per quanto tempo abbia Per_5
lavorato in “ CP_1
“Sono impiegata amministrativa seguo il reparto risorse umane. Testimone_4
Lavoro in Doss dal 2017, non ho conteziosi in essere con la società, ho conosciuto lo perché lavorava in Confermo che a seguito della crisi iniziata nel 2021 Parte_1 CP_1
la società ha avviato un processo di riorganizzazione che ha comportato la soppressione del reparto ricerca e sviluppo e la sua attività è stata accorpata nell'ufficio tecnico.
Confermo che era un tecnico commerciale nessuno ha preso il suo posto non Per_1
ricordo chi svolgesse questa specifica mansione, posso dire che la parte tecnica era svolta dal reparto tecnico e quella commerciale dal commerciale. Non ricordo quando è andato via se prima o dopo il licenziamento dello . nel 2023 era un Parte_1 Per_7
tecnico programmatore di VI livello e a che tutt'ora svolge questa mansione. Confermo che anche attualmente la società versa in gravi difficoltà finanziarie, confermo che si è fatto ricorso alla cassa integrazione e alla riduzione del personale, quest'anno 2025 se non sono andate via tre persone. Posso dire di aver contattato la società di ricerca lavoro AW spa su incarico del responsabile ma non so dire se la società avesse dato e incarico e pagato la AW per aiutare lo a trovare un nuovo impiego. Parte_1 Per_17
era un consulente esterno dipendente della società Alten ha lavorato per un certo periodo in credo dal 2022 al 2023.” CP_1
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Parte ricorrente ha impugnato il licenziamento comminato dalla resistente sotto il profilo della carenza di giustificato motivo oggettivo, contestando l'effettività e l'attualità delle
11 ragioni economiche che avevano portato al suo licenziamento e deducendo la violazione dell'obbligo di repêchage, indicando alcune posizioni ove poteva essere riassorbito.
Diversamente da quanto è allegato da parte ricorrente quanto alla sussistenza del giustificato motivo oggettivo, sotto il profilo delle ragioni economiche sottese al provvedimento espulsivo, questo giudice osserva che la lettera di licenziamento è motivata dalle forti perdite relative agli esercizi 2021 e 2022 che avevano imposto un processo di ristrutturazione e di contenimento dei costi realizzato mediante la soppressione del reparto ricerca e sviluppo e delle posizioni lavorative ivi occupate.
Come risulta dalla lettera che precede, il licenziamento è stato motivato da ragioni inerenti alla negativa situazione economica della datrice di lavoro da cui è derivata l'esigenza di un riassetto organizzativo – con la soppressione della posizione lavorativa del ricorrente - per ottenere una più economica gestione dell'impresa. La negativa situazione economica è comprovata dalle risultanze dei bilanci in atti, da cui emerge, nell'anno 2021, una perdita di €8.211.381,00 e, nell'anno 2022, una perdita di
€1.687.272,00, con calo di fatturato, ridottosi da €12.165.143,00, nel 2021 a
€7.834.844,00, nel 2022.
Se è vero che la perdita maggiore si registra nell'anno 2021, la convenuta ha dato conto di come ciò sia stato determinato dalle svalutazioni operate relativamente, in parte, a crediti verso terzi e, per la maggior parte, al magazzino.
Inoltre, in data 22.11.2022 – alla luce della situazione patrimoniale al 18.11.2022 riportante una perdita di €1.544.651,51 – la società ha proceduto alla parziale copertura della perdita risultante dalla situazione patrimoniale e all'aumento del capitale sino all'ammontare di €1.825.115,75 mediante nuovi conferimenti in danaro.
Ciò nonostante, come da situazioni patrimoniali parziali afferenti all'esercizio 2023, a gennaio 2023 si è registrata una perdita di €235.274,47, a febbraio 2023 di €467.565,55,
a marzo 2023 di €610.387,52.
12 Alla luce di quanto precede è ravvisabile il giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del licenziamento stante il perdurare della situazione di perdita della società.
Come è noto, non è sindacabile da parte del giudice il riassetto organizzativo attuato per realizzare una più economica gestione dell'impresa, in quanto espressione della libertà di iniziativa economica tutelata ex art.41 Cost., spettando al giudice il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore e la sua incidenza sulla posizione rivestita in azienda dal lavoratore licenziato. Alla luce del principio esposto non sono quindi sindacabili le ragioni che, al fine di perseguire l'obiettivo della riduzione dei costi, hanno portato alla incorporazione del reparto ricerca e sviluppo nell'ufficio tecnico, venendo così meno la posizione lavorativa ricoperta dal ricorrente.
Al giudice spetta il controllo circa l'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore sul quale grava l'onere di provare l'impossibilità di adibire il lavoratore in altra collocazione.
In merito ai prestatori di lavoro da coinvolgere nel licenziamento i giudici della Corte di cassazione hanno sottolineato come la scelta del datore non sia, comunque, totalmente libera, ma limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, anche dalle regole della correttezza e della buona fede a cui devono attenersi le parti del rapporto obbligatorio e, di conseguenza, anche nel recesso di una di loro.
Ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve sussistere altresì l'impossibilità di repêchage del lavoratore nel contesto complessivo aziendale e cioè l'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore, anche in mansioni inferiori alla luce della nuova formulazione dell'art.2103
c.c., come modificato dall'art. 3 D.Lgs. 81/2015.
Secondo il principio affermato anche da ultimo dalla Corte di cassazione (ordinanza
2739/2024) in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di "repechage" del dipendente
13 licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili. (conf. Cass. 18904/2024; Cass.5592/2016).
L'imprenditore che recede dal rapporto di lavoro ha quindi l'obbligo di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per ricollocare altrove il lavoratore privato del posto soppresso e di non esservi riuscito per effettiva impossibilità di una diversa utilizzazione dello stesso in altro posto. Il datore di lavoro, prima di intimare il licenziamento, è quindi tenuto a ricercare possibili situazioni alternative, anche comportanti l'assegnazione a mansioni inferiori, potendo recedere dal rapporto solo ove non sussista alcuna possibilità di soluzione alternativa.
Per le ragioni che si espongono, la convenuta, secondo cui non sarebbe stato possibile ricollocare il ricorrente in altre posizioni lavorative, non ha assolto al proprio onere probatorio.
La convenuta ha esposto che all'epoca del licenziamento, non vi erano posizioni cui adibire lo in quanto in azienda era presente un solo tecnico programmatore, Per_18
, mentre la posizione lavorativa precedentemente ricoperta dal dipendente Persona_7
dimissionario era stata definitivamente soppressa. Persona_1
La prova testimoniale ha smentito l'assunto di parte resistente secondo cui l'unico programmatore presente in azienda fosse l'ing. Persona_7
Ed invero, il teste ha dichiarato. “i programmatori di 6° livello sono coloro Per_4
che si occupano della parte del progetto della visione artificiale sulle macchine. , Per_7
e si occupavano nello specifico dello sviluppo di software per la Per_2 Per_3
visione artificiale. Io, e ci occupavamo della parte di Per_6 Per_5
programmazione della PLC, ovvero la parte di automazione della macchina”. “c'erano anche altri programmatori quai , e Persona_9 Persona_10 Persona_11
che si occupavo del progetto EH più per la parte di software di interfaccia di quella macchina …”. “confermo che , e svolgevano le funzioni di Per_7 Per_3 Per_2
tecnico programmatore, non so dire il livello, erano programmatori e sviluppatori”.
14 Anche il teste ha confermato che , e si occupavano Tes_1 Per_7 Per_2 Per_3
della realizzazione dei programmi, nello specifico: faceva manutenzione dei Per_7
vecchi programmi e sviluppo di alcune parti dei nuovi, era principalmente Per_2
sullo sviluppo dei nuovi programmi di visione e si occupava della manutenzione Per_3
dei vecchi programmi e supporto al sistema informatico aziendale. si Per_4
occupava di progetti speciali di fattibilità, Mazzarri di sviluppo e manutenzione dei programmi PLC e era un programmatore PLC”. Persona_5
Deve quindi escludersi le legittimità del recesso dal rapporto da parte del datore di lavoro per non essere disponibile in aziende una posizione lavorativa di tecnico programmatore di 6° o 5° livello.
Deve poi escludersi che la convenuta abbia provato, sulla base di circostanze oggettivamente riscontrabili ed avuto riguardo alla specifica condizione ed alla intera storia professionale del dipendente, che non potesse essere adibito a posizioni di lavoro alternative, avuto riguardo anche alle variazioni dell'organigramma aziendale derivante dalla soppressione del reparto ricerca.
A fronte delle intervenute variazioni di ruoli e di spostamenti di personale, la convenuta, al fine dell'osservanza dell'onere su di essa incombente in punto di repêchage, era tenuta a dare conto in modo puntuale delle ragioni della esclusione, da tale differente assetto organizzativo, del ricorrente.
Deriva da quanto esposto che non vi è prova della impossibilità di repêchage del lavoratore da cui consegue, trattandosi di requisito di legittimità del recesso datoriale,
l'illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente in data 23.2.2023.
Quanto alla tutela applicabile, viene in considerazione l'art.3 comma 1 D.Lgs. 23/2015.
Deve quindi dichiararsi l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento, con la condanna del datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,
15 comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità. Nel caso di specie,
l'indennità è determinata nella misura equivalente a otto mensilità, essendo stato assunto il 1.9.20 e licenziato il 23.2.2023 – poco meno di 3 anni – tenuto conto del Tes_2
parametro dell'anzianità di servizio, valutato in rapporto alle condizioni economiche in cui versa la convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettate e/o disattese:
1) dichiara illegittimo il licenziamento comminato al ricorrente con lettera 23.2.2023 e, per l'effetto, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna al pagamento a favore del ricorrente di un'indennità Controparte_1
risarcitoria pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, che liquida in €. 31.480,56, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria;
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore Controparte_1
del ricorrente che liquida in €5.299,00 per compenso professionale ed €379,50 per spese, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Brescia, 5.12.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
Marco NO
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco NO – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 4 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 1726/2023 vertente tra rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Berruti, Vera Chiozzi Parte_1
e EA TE;
RICORRENTE
E
in persona del legale Rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Vezzoli, Elisabetta Piromalli e Pietro Arcangeli RESISTENTE
Conclusioni
Parte ricorrente: “Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità
e/o inefficacia del licenziamento comminato con lettera 23 febbraio 2023; Dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento. Condannare la
[...]
[...] al pagamento a favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria Controparte_2
pari ad € 141.662,52 (equivalente a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto) ovvero pari alla minor somma commisurata alla dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 3.935,07) e comunque non inferiore ad € 23.610,42 (equivalente a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto).
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e compensi professionali del giudizio e con formale richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori.
Parte resistente: rigetto del ricorso e vittoria di spese
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25.9.23 parte ricorrente ha premesso di aver prestato lavoro subordinato alle dipendenze della società dal 1.9.20 Controparte_1
fino al 23.2.23, data del licenziamento, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno con inquadramento come impiegato di
6° livello del Ccnl Metalmeccanici Industria, svolgendo le mansioni di softwarista, con mansioni di coordinamento, controllo e responsabilità diretta nella produzione software del Reparto Ricerca e Sviluppo (product manager), nonché gestione delle risorse del gruppo di lavoro del reparto ricerca.
Ha allegato parte ricorrente che con lettera datata 23 febbraio 2023 la convenuta gli aveva comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per le seguenti ragioni: “avendo chiuso gli esercizi 2021 e 2022 in forte perdita, la società è stata ricapitalizzata e finanziata dai soci per poter proseguire l'attività di impresa. In considerazione della sussistenza di tale grave situazione di crisi, pertanto, la società
2 può proseguire la propria attività soltanto a fronte di un processo di ristrutturazione e di contenimento dei costi che preveda anche la riorganizzazione della struttura organica mediante la soppressione di posizioni lavorative, tra cui quella da lei oggi occupata. Per le ragioni sopra riportate non sussistono, purtroppo, possibilità per un suo ricollocamento che preveda lo svolgimento da parte sua di mansioni equivalenti o inferiori a quelle da lei sinora ricoperte (…)”
Parte ricorrente ha impugnato il licenziamento deducendo in particolare che le consistenti perdite di esercizio si erano verificate nel corso del 2021, mentre nel 2022 si era già proceduto a rifinanziare la società, intervenendo per la riorganizzazione della stessa, con la conseguenza che le ragioni poste a fondamento del licenziamento non erano pertinenti. Ha inoltre ritenuto non credibile la soppressione della posizione lavorativa del responsabile della Ricerca e Sviluppo, trattandosi di società che fonda la propria produzione sulla ricerca, lo sviluppo e innovazione.
Il ricorrente poi ha lamentato la violazione dell'obbligo di repêchage, in quanto in forza delle pregresse esperienze maturate avrebbe potuto essere inserito come tecnico commerciale, posizione rimasta vacante a seguito delle dimissioni del signor Per_1
oppure come tecnico programmatore di 6° o 5° livello del CCNL.
[...]
Parte ricorrente ha individuato i seguenti lavoratori svolgenti le mansioni di tecnico programmatore di 6° che di 5° livello: Paolo Duina;
Alberto, Per_2 Persona_3
TE Persona_4 Persona_5 Per_6
Infine, ha aggiunto parte ricorrente che la nel corso del 2023 aveva ricercato sul CP_1
mercato del lavoro figure professionali aventi, fra le competenze richieste, quelle del ricorrente.
Il ricorrente ha allegato che la convenuta aveva alle proprie dipendenze più di 15 dipendenti, che l'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto della ricorrente è pari ad € 3.935,07 (€ 3.632,37 x 13 : 12).
3 Tutto ciò premesso, parte ricorrente, ha chiesto applicarsi la tutela di cui all'art. 3 c. 1 D.
Lgs 23/15 ed ha concluso come in epigrafe indicato.
Si è costituita esponendo che negli anni 2021 e 2022 aveva Controparte_1
subito come da bilanci relativi agli anni 2021 e 2022, un grave calo di fatturato, ridottosi da €12.165.143,00 nel 2021 a €7.834.844,00 nel 2022 ed entrambi gli esercizi si erano conclusi con una pesante perdita, di €8.211.381,00 l'esercizio 2021 e €1.687.272,00
l'esercizio 2022.
Anche per l'esercizio 2023, la società stava tuttora affrontando un periodo di grave difficoltà, dovuta alla riduzione del fatturato, determinata dalla congiuntura economica internazionale negativa, chiudendo, a gennaio 2023 con una perdita di €235.274,47, a febbraio 2023 con una perdita di €467.565,55, a marzo 2023 con una perdita di
€610.387,52.
Parte resistente ha allegato che in ragione della grave situazione di crisi finanziaria, aveva dovuto procedere alla riorganizzazione della propria struttura tramite una riduzione dei costi, decidendo conseguentemente di procedere con la riorganizzazione del reparto ricerca e sviluppo, accorpandolo all'ufficio tecnico, ed alla soppressione della funzione controllo qualità.
Tali ragioni avevano determinato la necessità di procedere al licenziamento di tre dipendenti con ruolo apicale, tra cui il ricorrente, facente parte dell'ufficio ricerca e sviluppo, che non era ricollocabile in altre posizioni lavorative.
Ed invero, quanto all'obbligo di repêchage, la società resistente ha osservato che non era possibile assegnare il ricorrente alle mansioni di tecnico commerciale, in Parte_1
precedenza svolte dal signor poiché tale mansione era stata definitivamente Per_1
sopressa.
Quanto alla possibilità di assegnarlo alle mansioni di tecnico programmatore la resistente ha allegato che l'unico programmatore di 6° livello presente in azienda era e che non esistevano altri programmatori di 6° o di 5° livello. Persona_7
4 Nel corso del processo sono stati escussi i seguenti testi che hanno reso le seguenti dichiarazioni.
“sono dottore commercialista la società convenuta è una mia cliente Controparte_3
dal 2009. Conosco il ricorrente in quanto ha lavorato per la Capitolo 1 memoria CP_1
confermo che la documentazione che mi si rammostra di cui ai doc.1 e 2 memoria è stata da me redatta, si tratta dei bilanci di esercizio della società per gli anni 2021 e
2022 e confermo l'entità delle perdite così come indicate nel capitolo di prova. Capitolo
3 confermo che il doc.4 che mi si rammostra è stato da me redatto e confermo la correttezza dei dati riportati quanto alle perdite registrate a gennaio, febbraio e marzo
2023. Capitolo 5 ero venuto a conoscenza del piano di riorganizzazione in quanto mi era stato riferito dall'amministratore unico ing. e mi era stato detto che Per_8
avrebbero proceduto ad accorpare il reparto ricerca e sviluppo all'ufficio tecnico e che avrebbero provveduto alla soppressine della funzione controllo qualità ed infatti io avevo avuto una evidenza contabile di questi interventi essendoci stata una riduzione de costi. Capitolo 8 confermo che anche attualmente la società sta operando in perdita in particolare al 30 settembre 2024 la perdita si assenta a circa un milione e 600 mila euro.”
“lavoro per la società Samac e mi occupo di programmazione sistemi Persona_4
di visione e studi di fattibilità in precedenza ho lavorato per 30 anni per la mi CP_1
sono dimesso a maggio 2024. Durante l'attività lavorativa ho conosciuto il ricorrente.
Non ho contenziosi aperti con la società. Capitolo 46 all'epoca dei fatti in Doss io ero responsabile del reparto automazione e fattibilità. I programmatori di 6° livello sono coloro che si occupano della parte del progetto della visione artificiale sulle macchine.
, e si occupavano nello specifico dello sviluppo di software per Per_7 Per_2 Per_3
la visione artificiale. Io. e ci occupavamo della parte di Per_6 Per_5
programmazione della PLC, ovvero la parte di automazione della macchina. Il ricorrente si occupava del coordinamento e gestione di un progetto parallelo, ovvero il
5 progetto EH, a quello a cui si occupavano , e dedicato ad una Per_3 Per_7 Per_2
singola macchina, poi c'erano anche altri programmatori quali , Persona_9
e che si occupavano del progetto EH più per la Persona_10 Persona_11
parte di software di interfaccia di quella macchina, poi c'era per la parte divisione che era un esterno dipendente della ditta Solavia. si è occupato Per_12 Parte_1
per di più del coordinamento del progetto EH non programmava i software, raccoglieva feed back, dava disposizione con l'obbiettivo di finalizzare il progetto EH.
È sempre stato al 90% sul progetto EH per la restante parte faceva delle riunioni di coordinamento per il progetto diSort. Capitolo 47 confermo che nel corso del 2022-
2023 la era alla ricerca di personale da collocare come sviluppatore software in CP_1
quanto si era dimesso era intorno alla fine dell'anno 2023 e si era licenziato Per_10
anche che seguiva però la parte PLC. Capitolo 49 confermo che società si Per_13
era anche rivolta ad una Agenzia per il Lavoro per ricercare figure di sviluppatori software, infatti ricordo che erano arrivati dei curricula, io li vedevo in visibilità più verso la fine del 2023, all'epoca infatti mi occupavo anche un po' di coordinamento dell'ufficio tecnico. Per l'azienda non era un periodo facile. Il progetto EH dovendo andare a regime intorno al 2020 e quindi essendo in ritardo di circa un anno e mezzo aveva causato delle difficoltà all'azienda. Credo che il progetto avesse avuto inizio nel
2019 e mi sembra che avrebbe dovuto essere terminato alla fine del 2020. Sui capitoli della memoria. Capitolo 5 confermo che per effetto della situazione di crisi c'è stata una riorganizzazione della struttura aziendale che ha previsto l'accorpamento del reparto di ricerca e sviluppo all'ufficio tecnico con la soppressione della funzione interna del controllo qualità, è stata funzione è stata mantenuta da un'azienda esterna. Capitolo 7 confermo che al momento del licenziamento del ricorrente, siamo febbraio 2023, le mansioni prima svolte da di tecnico commerciale erano state Persona_1
affidate all'ufficio tecnico. Una parte dell'attività di erano gestite dal team Per_1
dello studio di fattibilità e tutte le funzioni tecniche le avevo portate avanti io assieme ad
6 altre persone del team del collaudo che facevano i test pratici. La parte di relazione finale la facevamo come ufficio tecnico io o i collaboratori. Confermo che Per_7
e svolgevano le funzioni di tecnico programmatore, non so dire il Per_3 Per_2
livello, erano programmatori e sviluppatori. Capitolo 10 confermo che Persona_11
ha lavorato in ricordo che ha lavorato per circa un anno e che era andato via CP_1
prima della chiusura estiva, era un collaboratore esterno della Alten Italia spa e si occupava della programmazione di interfaccia del progetto EH.
“Sono ingegnere informatico, in passato lo lavorato per la Testimone_1 CP_1
per circa 4 anni fino a marzo di quest'anno, conoscevo già il ricorrente in quanto avevamo lavorato assieme presso un'altra ditta ora lo sento saltuariamente. Non ho contenziosi con la Mi sono dimesso. Capitolo 46 , e si CP_1 Per_7 Per_2 Per_3
occupavano della realizzazione dei programmi, nello specifico: faceva Per_7
manutenzione dei vecchi programmi e sviluppo di alcune parti dei nuovi, era Per_2
principalmente sullo sviluppo dei nuovi programmi di visione e si occupava Per_3
della manutenzione dei vecchi programmi e supporto al sistema informatico aziendale. si occupava di progetti speciali di fattibilità, Mazzarri di sviluppo e Per_4
manutenzione dei programmi PLC e era un programmatore PLC. Persona_5
Capitolo 47-49 Confermo la circostanza infatti in qual periodo aveva dato le Per_2
dimissioni verso la fine 2023 e la società ricercava figure di sviluppatore software credo che si sia rivolta ad una Agenzia ma non ne sono certo, tant'è che quando sono andato via a febbraio 2024 è stato assunto tale non ricordo il cognome come Per_14
responsabile dell'ufficio software. Capitolo 10 della memoria conoscevo Per_11
è stato in Doss per circa un anno è andato via verso la fine 2023 era un
[...]
programmatore che sviluppava l'interfaccia grafica della macchina che producevamo.”
“ho lavorato per quasi 15 anni per la convenuta, mi sono dimesso a Persona_3
fino agosto 2024, attualmente lavoro presso la società Non ho contenziosi CP_4
in essere con la convenuta. Ho conosciuto il ricorrente in ambito lavorativo. Negli anni
7 2022-2023 con la qualifica di sviluppatore software in mi occupavo dei sistemi CP_1
informativi dell'azienda sempre nell'ambito dello sviluppo di software con me lavoravano e anche loro si occupavano di sviluppare software. PLC è Per_7 Per_2
un sistema del macchinario dell'azienda che sovraintende alla raccolta di informazioni e la movimentazione della macchina tipo dati di temperatura, e si trova a più a basso livello. e erano programmatori PLC e aveva mansioni di Per_5 Per_6 Per_4
responsabile del reparto automazione coordinava in quale periodo l'attività di Per_5
e Prima del 2022 avevo ruoli di responsabilità, per cui la ricerca di nuovo Per_6
personale nel reparto dove lavoravo era una mia responsabilità, io ho fatto anche dei colloqui di selezione del personale;
per l'azienda era sempre stato importante ricercare nuovo personale che si occupasse di sviluppo dei software. Nel periodo 2022-2023 il mio ruolo non era più focalizzato su tale attività per cui questa era svolta da altri, come che era il responsabile dello stabilimento, presumo che se ne sia occupato Tes_2
anche perché la sua mansione era responsabile del reparto ricerca e sviluppo Parte_1
e quindi vi era la necessità di selezionare personale qualificato per lavorare in questo reparto. Nel periodo d'interesse c'erano due reparti ricerca e sviluppo perché la produzione della società si era diversificata, ovvero con l'ingaggio del (già Tes_2
lavorava in nel 2009 poi era ritornato intorno al 2018-2019 ), la CP_1 CP_5
società cominciò a lavorare su un nuovo tipo di macchine avviando il progetto Zhen che doveva essere innovativo rispetto al precedente. Ricordo che questo progetto era stato avviato prima del covid (ovvero marzo 2020). C'era il reparto di ricerca e sviluppo che si occupava specificamente di seguire questo progetto nuovo e inizialmente Parte_1
lavorava in questo reparto. Non era presente all'inizio del progetto ma se ne era occupato in secondo momento che non so collare di preciso. Aveva iniziato a lavorare nel reparto nuovo, credo con la qualifica di “product manager” ovvero si occupava di sviluppare il prodotto, decidere e coordinare funzionalità e caratteristiche che deve avere il prodotto e fare in modo di realizzarle, seguendo le direttive del che in Tes_2
8 quel momento aveva ruolo un di responsabilità nello sviluppo del progetto di cui era stato ideatore. Successivamente, il ruolo di è stato esteso a tutta l'attività Tes_2
aziendale. Poi, siccome il mantenimento del reparto di ricerca e sviluppo era eccessivamente dispendioso si era deciso ci accorpare i due reparti ricerca e sviluppo, anche perché l'idea, una volta sviluppata, poteva essere trasferita al reparto originario, ovvero nei prodotti originari dell'azienda era così che solitamente funzionava in modo che il nuovo progetto potesse estendersi e potesse essere applicato anche ai prodotti già esistenti. da commerciale puro, aveva avuto un ruolo di riaccordo fra il Per_1
reparto commerciale e quello tecnico;
le sue mansioni non erano indispensabili per l'azienda essendo fungibili potevano essere svolte dal personale del reparto commerciale e del reparto tecnico, non ricordo chi avesse rivestito il suo ruolo nello specifico quando se ne era andato. continuava a svolgere le mansioni di Per_7
sviluppatore software. , “Sono responsabile di assistenza presso una Testimone_3
ditta che si occupa di colonnine di ricarica delle auto elettriche. Preliminarmente l'avv.
Chiozzi fa presente che per mero errore materiale è stato citato che non è un Tes_3
teste indicato nella lista di cui al ricorso. Parte convenuta a questo punto eccepisce l'inammissibilità dell'escussione orale del teste. Il giudice, interrogato il teste per verificare la sua conoscenza in merito ai fatti di causa, visto l'art. 412 c.p.c. ne ammette l'assunzione e dispone procedersi oltre. Ho lavorato per 21 anni per la convenuta come responsabile di assistenza, mi sono dimesso ad agosto 2023, a causa di una situazione che a mio giudizio riguardava la mala gestione dell'azienda per cui non mi trovavo più bene a lavorare lì. Non ho contenziosi in essere con la società, l'ho Parte_1
conosciuto nell'ambiente lavorativo. e erano sviluppatori di software e Per_7 Per_2
si occupavano di interfaccia e algoritmi per la visione, di occupava di gestione Per_3
dei vari gestionali dell'azienda e in occasione anche lui di algoritmi e interfaccia delle macchine. Non si occupavano del funzionamento della PLC, se ne occupavano infatti con la supervisione di che era il direttore dell'ufficio Per_5 Per_6 Per_4
9 tecnico ma aveva forti competenze in ambito di automazione. Nel 2022-2023 Parte_1
si occupava del reparto ricerca e sviluppo per quanto riguarda il sistema di visione e automazione. Si occupava di seguire il progetto EH non solo a livello di prodotto, ma anche di servizi;
con lui lavoravano che aveva un ruolo di maggiore Tes_2
responsabilità in quanto era stato lui a sviluppare il macchinario, e Per_13
e tale di cui non ricordo il cognome. Confermo che per avviare il Tes_1 Per_15
progetto EH si era creato un reparto di ricerca e sviluppo appositamente dedicato al suo sviluppo e che poi una vota avviato era stato “accorpato” a quello che si era continuato ad occupare dei prodotti aziendali, come normalmente accade quando si realizza un nuovo progetto. Quando era andato via prima del 2023, ma non Per_1
ricordo di preciso quando, le sue mansioni di tecnico commerciale erano state spalmate: una parte erano svolte dal reparto commerciale nella persona di Pt_2
e una parte dall'ufficio tecnico. del 2023 svolgeva le mansioni di tecnico
[...] Per_7
programmatore. “sono impiegata amministrativa presso il reparto Persona_16
finanza della Lavoro dal 1998 in Doss. Non ho mai avuto contenziosi con la CP_1
società, conosco il ricorrente perché ha lavorato in So che , , CP_1 Per_7 Per_2
, e erano programmatori di software non so dire Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
nulla di specifico in merito al loro lavoro. Non ricordo se nel 2022-2023 la società ricercasse personale con questa mansione. So che era responsabile del Parte_1
reparto ricerca sviluppo e so che all'epica aveva fatto qualche colloquio ma di preciso non so dire perché non lavoro in questo reparto. Confermo che dal 2021 in poi l'azienda aveva cominciato a subire delle perdite di fatturato, ricordo che il reparto ricerca e sviluppo era stato chiuso, non so dire come era stato riorganizzato, non so dire se c'era stata la soppressione della funzione controllo qualità. Non so dire nulla di preciso neanche con riferimento ai licenziamenti o dimissioni che si erano verificati successivamente a tale situazione. Confermo che anche attualmente la società sta affrontando un momento molto difficoltoso. Posso dire lavorando nel reparto
10 amministravo che si occupa dei rapporti con le banche, che attualmente la ha CP_1
un'esposizione bancaria di circa tre milioni e mezzo di euro, si sta cercando si riscuotere i crediti ma l'azienda è in difficoltò, si è anche attinto alla Cassa integrazione per cercare di ridurre i costi. Non ricordo se vi siano state nuove assunzione. So che era un collaboratore esterno non so di preciso dire per quanto tempo abbia Per_5
lavorato in “ CP_1
“Sono impiegata amministrativa seguo il reparto risorse umane. Testimone_4
Lavoro in Doss dal 2017, non ho conteziosi in essere con la società, ho conosciuto lo perché lavorava in Confermo che a seguito della crisi iniziata nel 2021 Parte_1 CP_1
la società ha avviato un processo di riorganizzazione che ha comportato la soppressione del reparto ricerca e sviluppo e la sua attività è stata accorpata nell'ufficio tecnico.
Confermo che era un tecnico commerciale nessuno ha preso il suo posto non Per_1
ricordo chi svolgesse questa specifica mansione, posso dire che la parte tecnica era svolta dal reparto tecnico e quella commerciale dal commerciale. Non ricordo quando è andato via se prima o dopo il licenziamento dello . nel 2023 era un Parte_1 Per_7
tecnico programmatore di VI livello e a che tutt'ora svolge questa mansione. Confermo che anche attualmente la società versa in gravi difficoltà finanziarie, confermo che si è fatto ricorso alla cassa integrazione e alla riduzione del personale, quest'anno 2025 se non sono andate via tre persone. Posso dire di aver contattato la società di ricerca lavoro AW spa su incarico del responsabile ma non so dire se la società avesse dato e incarico e pagato la AW per aiutare lo a trovare un nuovo impiego. Parte_1 Per_17
era un consulente esterno dipendente della società Alten ha lavorato per un certo periodo in credo dal 2022 al 2023.” CP_1
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Parte ricorrente ha impugnato il licenziamento comminato dalla resistente sotto il profilo della carenza di giustificato motivo oggettivo, contestando l'effettività e l'attualità delle
11 ragioni economiche che avevano portato al suo licenziamento e deducendo la violazione dell'obbligo di repêchage, indicando alcune posizioni ove poteva essere riassorbito.
Diversamente da quanto è allegato da parte ricorrente quanto alla sussistenza del giustificato motivo oggettivo, sotto il profilo delle ragioni economiche sottese al provvedimento espulsivo, questo giudice osserva che la lettera di licenziamento è motivata dalle forti perdite relative agli esercizi 2021 e 2022 che avevano imposto un processo di ristrutturazione e di contenimento dei costi realizzato mediante la soppressione del reparto ricerca e sviluppo e delle posizioni lavorative ivi occupate.
Come risulta dalla lettera che precede, il licenziamento è stato motivato da ragioni inerenti alla negativa situazione economica della datrice di lavoro da cui è derivata l'esigenza di un riassetto organizzativo – con la soppressione della posizione lavorativa del ricorrente - per ottenere una più economica gestione dell'impresa. La negativa situazione economica è comprovata dalle risultanze dei bilanci in atti, da cui emerge, nell'anno 2021, una perdita di €8.211.381,00 e, nell'anno 2022, una perdita di
€1.687.272,00, con calo di fatturato, ridottosi da €12.165.143,00, nel 2021 a
€7.834.844,00, nel 2022.
Se è vero che la perdita maggiore si registra nell'anno 2021, la convenuta ha dato conto di come ciò sia stato determinato dalle svalutazioni operate relativamente, in parte, a crediti verso terzi e, per la maggior parte, al magazzino.
Inoltre, in data 22.11.2022 – alla luce della situazione patrimoniale al 18.11.2022 riportante una perdita di €1.544.651,51 – la società ha proceduto alla parziale copertura della perdita risultante dalla situazione patrimoniale e all'aumento del capitale sino all'ammontare di €1.825.115,75 mediante nuovi conferimenti in danaro.
Ciò nonostante, come da situazioni patrimoniali parziali afferenti all'esercizio 2023, a gennaio 2023 si è registrata una perdita di €235.274,47, a febbraio 2023 di €467.565,55,
a marzo 2023 di €610.387,52.
12 Alla luce di quanto precede è ravvisabile il giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del licenziamento stante il perdurare della situazione di perdita della società.
Come è noto, non è sindacabile da parte del giudice il riassetto organizzativo attuato per realizzare una più economica gestione dell'impresa, in quanto espressione della libertà di iniziativa economica tutelata ex art.41 Cost., spettando al giudice il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore e la sua incidenza sulla posizione rivestita in azienda dal lavoratore licenziato. Alla luce del principio esposto non sono quindi sindacabili le ragioni che, al fine di perseguire l'obiettivo della riduzione dei costi, hanno portato alla incorporazione del reparto ricerca e sviluppo nell'ufficio tecnico, venendo così meno la posizione lavorativa ricoperta dal ricorrente.
Al giudice spetta il controllo circa l'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore sul quale grava l'onere di provare l'impossibilità di adibire il lavoratore in altra collocazione.
In merito ai prestatori di lavoro da coinvolgere nel licenziamento i giudici della Corte di cassazione hanno sottolineato come la scelta del datore non sia, comunque, totalmente libera, ma limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, anche dalle regole della correttezza e della buona fede a cui devono attenersi le parti del rapporto obbligatorio e, di conseguenza, anche nel recesso di una di loro.
Ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve sussistere altresì l'impossibilità di repêchage del lavoratore nel contesto complessivo aziendale e cioè l'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore, anche in mansioni inferiori alla luce della nuova formulazione dell'art.2103
c.c., come modificato dall'art. 3 D.Lgs. 81/2015.
Secondo il principio affermato anche da ultimo dalla Corte di cassazione (ordinanza
2739/2024) in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di "repechage" del dipendente
13 licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili. (conf. Cass. 18904/2024; Cass.5592/2016).
L'imprenditore che recede dal rapporto di lavoro ha quindi l'obbligo di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per ricollocare altrove il lavoratore privato del posto soppresso e di non esservi riuscito per effettiva impossibilità di una diversa utilizzazione dello stesso in altro posto. Il datore di lavoro, prima di intimare il licenziamento, è quindi tenuto a ricercare possibili situazioni alternative, anche comportanti l'assegnazione a mansioni inferiori, potendo recedere dal rapporto solo ove non sussista alcuna possibilità di soluzione alternativa.
Per le ragioni che si espongono, la convenuta, secondo cui non sarebbe stato possibile ricollocare il ricorrente in altre posizioni lavorative, non ha assolto al proprio onere probatorio.
La convenuta ha esposto che all'epoca del licenziamento, non vi erano posizioni cui adibire lo in quanto in azienda era presente un solo tecnico programmatore, Per_18
, mentre la posizione lavorativa precedentemente ricoperta dal dipendente Persona_7
dimissionario era stata definitivamente soppressa. Persona_1
La prova testimoniale ha smentito l'assunto di parte resistente secondo cui l'unico programmatore presente in azienda fosse l'ing. Persona_7
Ed invero, il teste ha dichiarato. “i programmatori di 6° livello sono coloro Per_4
che si occupano della parte del progetto della visione artificiale sulle macchine. , Per_7
e si occupavano nello specifico dello sviluppo di software per la Per_2 Per_3
visione artificiale. Io, e ci occupavamo della parte di Per_6 Per_5
programmazione della PLC, ovvero la parte di automazione della macchina”. “c'erano anche altri programmatori quai , e Persona_9 Persona_10 Persona_11
che si occupavo del progetto EH più per la parte di software di interfaccia di quella macchina …”. “confermo che , e svolgevano le funzioni di Per_7 Per_3 Per_2
tecnico programmatore, non so dire il livello, erano programmatori e sviluppatori”.
14 Anche il teste ha confermato che , e si occupavano Tes_1 Per_7 Per_2 Per_3
della realizzazione dei programmi, nello specifico: faceva manutenzione dei Per_7
vecchi programmi e sviluppo di alcune parti dei nuovi, era principalmente Per_2
sullo sviluppo dei nuovi programmi di visione e si occupava della manutenzione Per_3
dei vecchi programmi e supporto al sistema informatico aziendale. si Per_4
occupava di progetti speciali di fattibilità, Mazzarri di sviluppo e manutenzione dei programmi PLC e era un programmatore PLC”. Persona_5
Deve quindi escludersi le legittimità del recesso dal rapporto da parte del datore di lavoro per non essere disponibile in aziende una posizione lavorativa di tecnico programmatore di 6° o 5° livello.
Deve poi escludersi che la convenuta abbia provato, sulla base di circostanze oggettivamente riscontrabili ed avuto riguardo alla specifica condizione ed alla intera storia professionale del dipendente, che non potesse essere adibito a posizioni di lavoro alternative, avuto riguardo anche alle variazioni dell'organigramma aziendale derivante dalla soppressione del reparto ricerca.
A fronte delle intervenute variazioni di ruoli e di spostamenti di personale, la convenuta, al fine dell'osservanza dell'onere su di essa incombente in punto di repêchage, era tenuta a dare conto in modo puntuale delle ragioni della esclusione, da tale differente assetto organizzativo, del ricorrente.
Deriva da quanto esposto che non vi è prova della impossibilità di repêchage del lavoratore da cui consegue, trattandosi di requisito di legittimità del recesso datoriale,
l'illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente in data 23.2.2023.
Quanto alla tutela applicabile, viene in considerazione l'art.3 comma 1 D.Lgs. 23/2015.
Deve quindi dichiararsi l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento, con la condanna del datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,
15 comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità. Nel caso di specie,
l'indennità è determinata nella misura equivalente a otto mensilità, essendo stato assunto il 1.9.20 e licenziato il 23.2.2023 – poco meno di 3 anni – tenuto conto del Tes_2
parametro dell'anzianità di servizio, valutato in rapporto alle condizioni economiche in cui versa la convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettate e/o disattese:
1) dichiara illegittimo il licenziamento comminato al ricorrente con lettera 23.2.2023 e, per l'effetto, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna al pagamento a favore del ricorrente di un'indennità Controparte_1
risarcitoria pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, che liquida in €. 31.480,56, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria;
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore Controparte_1
del ricorrente che liquida in €5.299,00 per compenso professionale ed €379,50 per spese, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Brescia, 5.12.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
Marco NO
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