Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 gennaio 1993 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 ottobre 2023 |
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A cura di Pasquale La Selva Il 28 giugno 2019, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rilasciato un parere concernente la possibilità di ottenere la revoca della concessione autostradale nei confronti della società Autostrade per l'Italia S.p.A. Origine ed evoluzione del rapporto concessorio Il rapporto concessorio nasce negli anni '60 con la concessione di costruzione ed esercizio di rete autostradale affidata dall'ANAS (in origine di natura pubblica) alla Società autostrade concessioni e costruzioni S.p.A. (anche questa in origine di natura pubblica in quanto appartenente al gruppo IRI), in ragione delle leggi 24 luglio 1961, n. 729 e 28 marzo 1968, n. 385. In tale prima …
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Rassegna dei più rilevanti principi di diritto sostanziale espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nell'anno 2025 Di Anna Laura Rum Sommario: 1. Per l'Adunanza Plenaria, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all'ANAC, c'è il divieto legale di esaminare l'offerta dell'operatore economico (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 6 del 2025) 2. Permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica: per l'Adunanza Plenaria, il vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 42/2004 riguarda le porzioni di aree ricomprese nei 150 metri a partire dai piedi degli argini e dalle sponde, incluse le aree sopraelevate (Consiglio …
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FATTO 1. Con la sentenza non definitiva 29 ottobre 2024, n. 15 (a cui si rinvia per la descrizione dei fatti di causa e per lo svolgimento del processo), questa Adunanza plenaria, previa riunione dei due ricorsi in epigrafe, ha dichiarato inammissibili gli interventi della s.p.a. Acquedotto Pugliese, ha respinto una eccezione di giudicato ed ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio, ad integrazione di quella precedentemente disposta dalla Sezione Seconda (ed eseguita dal Direttore del Dipartimento di ingegneria civile, edile ed ambientale dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza) nel giudizio di appello n. 537 del 2023. 2. Dopo il deposito della perizia (redatta da un collegio …
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Giurisprudenza • +500
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/07/2019, n. 18675Provvedimento: unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20128-2017 proposto da: AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DANIELE MACCARRONE; - ricorrente - contro OT DI EI ET E C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio del dott. GIUSEPPE PLACIDI, rappresentata e difesa dagli avvocati LORENZO LENTINI ed ANTONIO MELUCCI; - controricorrente - nonchè contro LUNARDI DINO S.R.L., IT AR FA, IT ES LU, MONTAGNANA SERVIZI …Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/07/2019, n. 18674Provvedimento: 18 6 741 19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC. CONTRO IO MAMMONE - Primo Presidente - DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI ANGELO SPIRITO Presidente Sezione - Ud. 04/06/2019 - Presidente Sezione - FELICE MANNA PU R.G.N. 20127/2017 - Rel. Consigliere - ROSA MARIA DI VIRGILIO Cran.18674 Rep. Consigliere - ANTONIO GRECO C I. -Consigliere - GIACINTO GN LU IO OM -Consigliere - - Consigliere - ADRIANA DORONZO ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20127-2017 proposto da: AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA S.P.A., in persona del …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/07/2019, n. 18674Provvedimento: 18 6 741 19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC. CONTRO AN MAMMONE - Primo Presidente - DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI ANGELO SPIRITO Presidente Sezione - Ud. 04/06/2019 - Presidente Sezione - FELICE MANNA PU R.G.N. 20127/2017 - Rel. Consigliere - ROSA MARIA DI VIRGILIO Cran.18674 Rep. Consigliere - ANTONIO GRECO C I. -Consigliere - GIACINTO SO LU AN DO -Consigliere - - Consigliere - ADRIANA DORONZO ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20127-2017 proposto da: AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA S.P.A., in persona del …Leggi di più...
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- 5. TAR Roma, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 3254Provvedimento: Pubblicato il 20/02/2026 N. 03254/2026 REG.PROV.COLL. N. 10186/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10186 del 2024, proposto da Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Bernardo Giorgio Mattarella, Cristiano Chiofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso …Leggi di più...
- art. 5 Cost.·
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- giurisdizione amministrativa·
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- art. 37 D.L. 201/2011·
- intervento ad opponendum
Versioni del testo
- Art. 1. 1. La facolta' di contrarre mutui con il concorso anche parziale dello Stato, prevista dalle leggi sotto indicate, e' sospesa fino al 31 dicembre 1993, fatto salvo quanto disposto al comma 2; le somme derivanti dalle relative autorizzazioni di spesa per l'anno 1993 sono iscritte in bilancio nell'esercizio successivo a quello di scadenza delle autorizzazioni medesime:
a) legge 24 marzo 1989, n. 122 , recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ";
b) legge 26 febbraio 1992, n. 211 , recante "Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa";
c) legge 4 agosto 1990, n. 240 , recante "Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalita'";
d) legge 15 dicembre 1990, n. 385 , recante "Disposizioni in materia di trasporti", limitatamente all'importo di lire 500 miliardi di mutui da contrarre nel 1992;
e) articolo 4, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 1991, n. 415 , recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)", limitatamente all'importo di lire 1.000 miliardi di mutui autorizzati per l'anno 1992, intendendosi la sospensione proporzionalmente riferita alle quote indicate nella norma medesima;
f) articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , concernente "Rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64 , recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno", limitatamente al 50 per cento delle quote di mutui autorizzate per gli anni 1992 e 1993.
2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane d'intesa con il Ministro dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, puo' autorizzare la contrazione nel secondo semestre dell'anno 1993 di mutui ai sensi delle leggi indicate al comma 1, lettere a) e b), nel complessivo limite di lire 1.000 miliardi.
3. Ferme restando le competenze, le procedure e le modalita' di approvazione e di attuazione dei programmi d'intervento, stabilite dalle leggi indicate al comma 1, lettere a) e b), i soggetti interessati alla realizzazione delle opere possono altresi' provvedere ai relativi costi, ivi compresi quelli di manutenzione e gestione, anche mediante l'utilizzo di capitali propri, l'apporto di capitali di altri soggetti, i proventi derivanti dall'esercizio e mediante l'introduzione di regimi tariffari in grado di assicurare la remunerativita' del capitale investito.
4. All' articolo 6, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211 , l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1994, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11".
5. Le norme indicate nel comma 1 continuano ad operare in relazione a convenzioni, atti di impegno o contratti di mutuo gia' stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. La disposizione di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 , e' prorogata sino al 31 dicembre 1993; la sospensione della concessione di mutui non si applica, oltre che ai mutui gia' esclusi dalla predetta disposizione, ai mutui per l'edilizia scolastica di cui alla legge 23 dicembre 1991, n. 430 , ai mutui per il finanziamento degli oneri del contratto degli autoferrotranvieri di cui al decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24 , convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97 , nonche' ai mutui di cui all' articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , per lire 20 miliardi nel 1993.
7. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 febbraio 1985, n. 16 , iscritta al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, e' ridotta di lire 4 miliardi per il 1993 e di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
8. La sospensione dei mutui di cui al comma 6 non ha altresi' effetto per i mutui con oneri di ammortamento a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale - di cui all' articolo 4, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , e per i mutui relativi all'edilizia sanitaria di cui all' articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , nei limiti dei rifinanziamenti attribuiti al Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale - dalla legge finanziaria per il 1993.
9. Le annualita' da corrispondere per il 1993 alla Cassa depositi e prestiti, relative ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ; dall' articolo 9 del decreto- legge 15 dicembre 1979, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo , e 2, comma dodicesimo , del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7 , del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
e dall'articolo 22, comma 3 , della legge 11 marzo 1988, n. 67 , sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualita' dei rispettivi limiti di impegno.
10. I contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 , sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1995. Le risorse derivanti dai predetti contributi, nonche' quelle derivanti dai contributi versati negli anni precedenti e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate, in misura complessivamente non superiore a lire 250 miliardi, per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversita' atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471 , e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426 . Entro trenta giorni dalla predetta data, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, le relative modalita' di attuazione. ((7)) 11. L'ammortamento dei mutui di cui agli articoli 2-bis e 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, e all'articolo 1, comma 1 , del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 441 , stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, decorre dall'anno successivo a quello in cui si sono perfezionati i relativi contratti e comunque non prima del 1 gennaio 1994.
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AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 424 (in G.U. 1a s.s. 20/9/1995, n. 39) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) limitatamente al secondo periodo ("Le risorse derivanti dai predetti contributi, nonche' quelle derivanti dai contributi versati negli anni precedenti e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate, in misura complessivamente non superiore a lire 250 miliardi, per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversita' atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471 , e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426 ") ed al terzo periodo ("Entro trenta giorni dalla predetta data, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, le relative modalita' di attuazione.")". - Art. 2. 1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse naturali, anche per conseguire obiettivi di risparmio e di uso qualificato dei beni naturali da parte del sistema produttivo e dei cittadini, nonche' per realizzare il principio che chiunque arrechi pregiudizio all'ambiente e' tenuto a ripristinare la situazione precedente, nonche' a corrispondere un indennizzo adeguato, il Governo, sentite le competenti commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinare la materia della concessione delle acque pubbliche e disciplinare l'importo dei canoni in ragione delle utilizzazioni previste, della quantita' della domanda esistente per l'uso della risorsa idrica nel bacino idrografico e, per quanto riguarda gli usi industriali e irrigui, in ragione delle tecnologie impiegate per l'utilizzo e la distribuzione delle acque; disciplinare l'importo dei canoni per l'estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua, in funzione della granulometria e della natura del materiale estratto; disciplinare l'importo dei canoni per la concessione di spiagge lacuali, sulla base dell'estensione dell'area concessa e delle sue caratteristiche ambientali; prevedere che i nuovi importi siano stabiliti con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, entro limiti di maggiorazione non eccedenti il 10 per cento degli importi in essere per gli usi irrigui e il 30 per cento per tutti gli altri casi; prevedere l'effettuazione del monitoraggio delle acque pubbliche utilizzate a fini irrigui e delle acque di fognatura;
b) prevedere l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, anche nei casi in cui la rete fognaria e' sfornita di impianto centralizzato di depurazione, fatta salva una diversa tariffa per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione. Le tariffe sono determinate tenendo conto della qualita' del servizio idrico fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, in modo che sia assicurata gradualmente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
c) disciplinare le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in modo che vi sia correlazione fra entita' della tariffa, quantita' e qualita' dei rifiuti e relativi costi di smaltimento, tenendo conto dell'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata ed in modo che sia assicurata gradualmente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
d) disciplinare i vincoli e gli oneri ai quali e' sottoposta l'attivita' di cava in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', commisurando l'onere alla quantita' dei materiali estratti, alla qualita' degli stessi, alle caratteristiche delle aree interessate e fissando, altresi', modalita' e condizioni per la conservazione e la manutenzione degli alvei fluviali e delle difese spondali nonche' disciplinando l'eventuale utilizzazione del materiale di risulta in modo che i proventi entrino a far parte delle risorse di cui al comma 2. (2)
2. (( . . . )) Le risorse di cui alla lettera b) del comma 1, previa definizione degli ambiti ottimali, di cui all' articolo 35 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , ed in vista della riforma organica del settore delle risorse idriche, nonche' le risorse di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, sono vincolate nel rispetto delle finalita' di cui alle medesime lettere, alla copertura degli oneri di gestione ed a programmi di investimento approvati dalle regioni d'intesa con il Ministro dell'ambiente, che vigila sull'attuazione dei programmi medesimi. Le risorse di cui alla lettera d) del comma 1 sono destinate ad interventi di bonifica e di salvaguardia ambientale secondo programmi approvati dalle regioni d'intesa con il Ministro dell'ambiente. Qualora entro due anni i soggetti rispettivamente competenti non conseguano l'utilizzazione stabilita, le risorse affluiscono al bilancio dello Stato e sono impiegate dal Ministro dell'ambiente per le medesime finalita'.
3. I nuovi importi dei canoni, delle tariffe e degli oneri previsti dal presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1994.
4. Il Governo e' autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni di raccordo tra le norme recate dal presente articolo, dall'articolo 12 della presente legge e dai decreti legislativi previsti dall' articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 .
5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei limiti consentiti dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno-9 luglio 1993, n. 308 (in G.U. 1a s.s. 14/7/1993, n. 29) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, comma primo, lett. d) della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (recante "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica")". - Art. 3. 1. Per gli anni 1993 e 1994, i soggetti di cui all' articolo 65, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 , destinano una ulteriore quota non inferiore al 25 per cento dei fondi annualmente disponibili in via prioritaria alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria, anche per uso residenziale, e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati. Le universita', per far fronte ai relativi oneri, possono utilizzare le proprie disponibilita' di bilancio e anche di cassa, nonche' i fondi per l'edilizia. Si considerano prioritari gli interventi di completamento di programmi gia' avviati e gli interventi necessari a rendere funzionali lotti gia' parzialmente eseguiti.
2. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' ed i criteri per l'attuazione del comma 1.