Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/05/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2530 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 6.5.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
13 Maggio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 14/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 2530/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: regolarizzazione posizione contributiva;
T R A
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. G. Parte_1 C.F._1
Mazzotta in virtù di procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
Resistente
CONTRO
- in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A.M. Laganà;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/05/2023 la parte attrice, indicata in epigrafe, ha formulato domanda volta ad ottenere l'accredito dei contributi dovuti per lo svolgimento di attività lavorativa dal Marzo 2014 alla data di iscrizione a ruolo della causa.
In particolare, sostenendo di essere dipendente dell' e di aver CP_2 Controparte_2
provveduto ad un controllo della propria posizione contributiva, ha sostenuto come non fossero stati versati dalla datrice di lavoro i contributi dovuti in violazione dell'art. 2115 c.c.
CP_ Evidenziando di aver diffidato nel 2022 l'azienda ad adempiere al proprio obbligo e l' ad avviare ogni attività di controllo del caso, ha rappresentato la configurabilità del pregiudizio, arrecato sotto il profilo pensionistico, dalla denunciata omissione.
Ha concluso chiedendo l'accertamento dell'omissione contributiva a far data dal Marzo 2014 e la condanna della datrice di lavoro al versamento dei contributi dovuti.
Si è costituita in giudizio l' , ex , che sostenuto l'avvenuto CP_1 Controparte_2
adempimento di ogni obbligo contributivo, come dimostrato dai modelli F24 allegati.
Sul punto, evidenziando la propria natura di ente pubblico economico, chiarita a seguito di
CP_ interlocuzione con l' solo nel Maggio 2022, e che il rapporto di lavoro instaurato con i ricorrenti ha natura privatistica, ha sostenuto che per le annualità dal 2014 in poi alcuna omissione contributiva si era configurata, dovendosi ritenere non reale l'eccepita lacuna contributiva al più attribuibile alle modalità di registrazione e imputazione della contribuzione, rientrante ab origine nella gestione privatistica e non, come erroneamente effettuato, in quella pubblicistica.
Rappresentando altresì di aver provveduto all'invio dei modelli Uniemens a partire da Maggio
2022, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CP_ Si è costituito in giudizio l' che, oltre ad eccepire l'incompetenza del giudice adito ai sensi dell'art. 444, comma 1, c.p.c., ha rilevato la genericità della domanda attorea in ordine alla tipologia e natura dei contributi presuntivamente non versati. Ha concluso chiedendo la condanna della datrice di lavoro alla corresponsione di quelli dovuti nei limiti della prescrizione.
Con note del 21.02.2025, seguite da prospetto riepilogativo del 26.03.2025 depositato a seguito di ordinanza autorizzatoria dell'11.03.2025, ha sostenuto che da marzo 2014 ad aprile 2022
l' pur nella consapevolezza della propria natura privatistica e dell'impossibilità di essere CP_2
inquadrata nella gestione pubblica, non aveva mai trasmesso i Flussi Uniemens di contribuzione obbligatoria né nella gestione privata né in quella pubblica.
Essendo avvenuta la trasmissione dei citati flussi solo a partire dal Maggio 2022, ha evidenziato di aver avviato un'attività di ricostruzione contributiva compatibilmente con la verifica di eventuali atti interruttivi della prescrizione, tanto da aver garantito la copertura contributiva dovuta dal mese di giugno 2014 in avanti, non risultando – di contro – per i tre mesi pregressi (marzo-aprile e maggio
2014) versamenti atti ad interrompere la prescrizione delle mensilità citate.
*****
Il ricorso risulta infondato e non merita accoglimento.
L'oggetto del giudizio, come emerge dalle conclusioni contenute nell'atto introduttivo, attiene alla regolarità del rapporto contributivo relativo ai dipendenti dell' resistente, rea di aver CP_2
CP_ omesso il versamento dei contributi dovuti in favore dell'ente creditore
Il thema decidendum afferisce, in sintesi, all'accertamento della condotta della datrice di lavoro e al presunto inadempimento dell'obbligazione contributiva.
Ciò premesso, quanto all'eccezione preliminare di rito dell'incompetenza per territorio in ragione dell'applicazione dell'art. 444, comma 1, c.p.c., essa non merita accoglimento.
È evidente, infatti, come la domanda non attenga a contribuzione di lavoratori autonomi tanto da dover ritenere applicabile il distinto comma 3 della norma sopra citata che importa l'individuazione
CP_ del giudice competente nel luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente creditore ovvero Reggio
Calabria.
Venendo al merito della controversia, giova premettere che, nell'ambito del rapporto giuridico previdenziale che coinvolge tre soggetti, ossia il datore di lavoro, il lavoratore e l'Ente previdenziale, vanno distinti il c.d. “rapporto contributivo”, che si instaura tra datore di lavoro ed Ente e il “rapporto erogativo o previdenziale” che si instaura tra lavoratore ed Istituto previdenziale.
Tali rapporti sono tra loro del tutto autonomi e indipendenti, come chiarito dalla Suprema Corte secondo cui “La fattispecie di assicurazione sociale va ....scomposta in due rapporti, tra loro autonomi: quello previdenziale, intercorrente fra il lavoratore e l'ente pubblico, e quello contributivo, che lega quest'ultimo al datore di lavoro. Vi è poi il sottostante rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, che ha ad oggetto l'obbligo di costituire la provvista, ossia di pagare i contributi agli enti previdenziali. Tale regime si ricava dalla previsione dell'art. 2115 c.c., che al primo comma prevede la distribuzione tra datore di lavoro e lavoratore dell'onere economico per la contribuzione alle istituzioni previdenziali e assistenziali ed al secondo comma precisa che il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi, ossia assume la veste di debitore verso l'ente assicuratore, anche per la parte a carico del lavoratore, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali. Costituisce applicazione di tale regime l'art. 19 della L. n. 218 del 1952 ('Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti'), secondo il quale "il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore;
qualunque patto in contrario è nullo.
Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce".
Pertanto “l'obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie ha per soggetto attivo
l'istituto assicuratore e per soggetto passivo il datore di lavoro, debitore di tali contributi nella loro interezza, mentre il lavoratore è unicamente il beneficiario della prestazione previdenziale e resta estraneo a tale rapporto obbligatorio...” (così Cass. n. 3491/2014).
Sulla natura giuridica e sul contenuto del diritto del lavoratore alla regolarizzazione contributiva si è espressa in numerosi arresti la Suprema Corte (v. ex multis Cassazione civile sez. lav., 02/05/2024,
n.11730) la quale ha statuito che è “ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che il lavoratore abbia diritto di agire nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omissione contributiva prima ancora del maturare di qualsiasi danno previdenziale (che è invece legato, come è noto, alla prescrizione della contribuzione ed al prodursi della mancata erogazione della prestazione per testuale previsione dell'art.2116,2° comma).
7.- Tali principi sono stati ribaditi da Codesta Sezione lavoro della Suprema Corte di cassazione in numerosi arresti, nei quali si è affermato costantemente che, a fronte di una "irregolarità contributiva", il lavoratore ha la possibilità, prima del raggiungimento dell'età pensionabile, di
"esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art.2116 c.c. oppure un'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso".
Così Cass. Sez. lav. n. 26990/2005; Cass n. 22660/2016; Cass. 22/1/2015 n.1179, Cass. 8/6/2021
n.15947; Cass. n. 36321 del 13/12/2022; Cass. n. 5825/1995; e Cass. n. 7104 del 1992, Cass. n.
1304/1971, n. 1374/1974, n. 2392/1965 e n. 912/1966; e in senso conforme: Cass. n. 10528/1997, n.
22751/2004; n. 26990/2005; n. 13997/2007; n. 2630/2014, n. 21300/2014; n. 1179/2015, n.
22660/2016; e in termini esatti o analoghi Cass 3.12.2004, n. 22751; Cass. 20.3.2001, n. 3963; Cass
2.11.1998, n. 10945; Cass. 26.5.1995, n. 5825; Cass. 26.10.1982, n. 5612; Cass. 2.4.1982, n. 2048;
24.1.1981, n. 551; 9.7.1979, n. 3933; precisandosi che tale tutela è esperibile anche nel corso del rapporto: 19.10.1988, n. 5677; 6.11.1986, n. 6517; 8.1.1983, n. 145; 3.4.1979, n. 1926; 9.1.1979,n.
144).
Infine, da ultimo, sull'autonomo diritto al regolare versamento contributivo e sulla tutela di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso, v. Cass. n.
7212 del 18.3.2024, punto 10.
8.- Tale costante insegnamento si fonda sull'assunto, secondo cui - pur non essendo creditore dei contributi previdenziali (Cass. Sez. Un. n. 7514/2022, Cass. n. 20697/2022; Cass. 6722 del
10/03/2021) - il lavoratore è comunque titolare del diritto, di derivazione costituzionale, alla
"posizione contributiva" ovvero del "diritto all'integrità della posizione contributiva" a cui
l'omissione contributiva reca un pregiudizio attuale ("danno da irregolarità contributiva"), quale comportamento potenzialmente dannoso.
9.- Egli, perciò, ha sempre un interesse qualificato a proteggere sul piano contrattuale la sua posizione assicurativa ed il diritto all'integrità dei contributi quale bene strumentale rispetto al suo diritto, costituzionalmente tutelato dall'art. 38, comma 2, Cost., al soddisfacimento delle esigenze di vita in caso di avveramento di un rischio protetto dalla legge.
"Più precisamente, il diritto alla posizione assicurativa si configura come un diritto-mezzo rispetto al diritto-fine della protezione di quegli eventi: il bene che esso protegge (consistenza attuale della posizione assicurativa) è strumentale rispetto alla protezione del bene (soddisfacimento delle esigenze di vita in caso di avveramento del rischio) alla quale sono preordinate le varie disposizioni che disciplinano il complesso meccanismo delle assicurazioni sociali". In tali termini si è espressa già Cass. n. 7104 del 1992, la quale aggiunge: "secondo un indirizzo risalente alle sentenze nn. 2392-
1965 e 912-1966 di questa Corte (e confermato e precisato successivamente: cfr. Cas. nn. 1304-1971
e 1374-1974 citate), l'obbligazione del datore di lavoro di versare i contributi dà luogo a due distinti diritti in capo al lavoratore: a) un diritto alla posizione assicurativa, azionabile non appena si verifichi l'omissione contributiva e (nella forma del risarcimento danni, per equivalente o in via specifica) anche dopo che il diritto dell ai contributi sia prescritto (pur se sempre nei limiti CP_3
della prescrizione decennale decorrente dal giorno della prescrizione dei contributi: arg. ex Cass. n.
9270-1987); b) un diritto al risarcimento del danno ex art. 2116-2 c.c., azionabile quando - per effetto della mancata contribuzione, della prescrizione dei contributi non altrimenti riparata, e del verificarsi dell'evento protetto - la prestazione previdenziale, che quell'evento dovrebbe tutelare, risulti in tutto o in parte non più conseguibile."
Una volta richiamati tali condivisi principi di diritto, va osservato nel caso di specie come, a CP_ seguito dell'aggiornamento dell'estratto contributivo, allegato in atti dall' e risalente al 2023, sia emersa – a dispetto di quanto sostenuto in ricorso, per vero calibrato un estratto contributivo del 2022 – una piena copertura contributiva nell'arco temporale intercorrente tra il Giugno 2014 e il momento attuale.
La verifica per tabulas della copertura contributiva e il venir meno, in misura parziale, dell'oggetto della contesa, impongono un richiamo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI Ord., 19/10/2018, n. 26537) secondo cui “La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere segue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale (…)”.
Ancóra va osservato che, secondo la Suprema Corte (Cassazione civile sez. II, 24/01/2020,
n.1625), “La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche
d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza. Posta tale precisazione va affermato che la cessazione della materia del contendere non costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso”.
In assenza di contestazioni ed essendo stata circoscritta la domanda, nel corso del giudizio, ai mesi di Marzo-Aprile-Maggio 2014, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo al periodo compreso tra Giugno 2014 e il momento di iscrizione della causa.
Nondimeno, nell'ambito del quadro contributivo del lavoratore, risulterebbero non versati – come anticipato – i contributi dovuti per il trimestre Marzo, Aprile, Maggio 2014.
In particolare la denunciata omissione rinverrebbe la propria genesi nella nebulosa natura giuridica della datrice di lavoro, originariamente qualificata come ente pubblicistico con successivo
CP_ mutamento – solo a far data dal 2022 a seguito di ampia interlocuzione con l' – in ente di natura privatistica con le inevitabili ripercussioni, anche per il periodo pregresso, sotto il profilo delle modalità di versamento dei contributi nella corretta gestione previdenziale.
Alla illustrata problematica, peraltro, si è affiancato il mancato invio da parte di ex CP_1 [...]
, dei flussi Uniemens, comunicati in maniera diluita nel tempo esclusivamente a Controparte_2 partire da Maggio 2022, ovvero al momento dell'avvio del rapporto dialogico con l'Istituto di previdenza nell'intento di definire le posizioni contributive dei dipendenti.
In disparte le ragioni sottese a tale omissione documentale e ai pluriennali dubbi interpretativi CP_ afferenti alla natura dell'azienda, occorre osservare come sia stata avviata da parte dell' una lenta opera di ricostruzione contributiva, portata avanti mediante l'utilizzo della mole di denaro versata negli anni da senza una corretta e tempestiva comunicazione dei flussi Controparte_2
Uniemens.
Sul punto l' , attraverso un prospetto riepilogativo depositato in data 26.03.2025, da un CP_3 lato, ha rappresentato l'esistenza di un vuoto contributivo complessivo pari a 294.000,00 circa per l'intero 2014, seguito da posizioni di debito e anche credito negli anni successivi;
dall'altro, con note del 16.02.2025, evidenziando di aver provveduto ad un “riallineamento” dei contributi a partire dal
2022, ha eccepito la prescrizione dei crediti contributivi relativi al trimestre sopra indicato.
Ed invero osserva il giudicante come dai documenti allegati dalla datrice di lavoro, in particolare dall'F24 di Agosto 2014 e dal coevo mandato di pagamento n. 235/2014, nonché dallo stesso CP_ prospetto riepilogativo redatto dall' si evinca la corresponsione in favore dell'Istituto in data
18.08.2014 di € 466.915,00 a titolo di contributi.
Trattandosi di crediti di natura pecuniaria, viene in rilievo l'art. 1193 c.c. che, secondo la giurisprudenza, presuppone una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti in cui il debitore, attraverso un atto recettizio – qualificato in realtà da una parte della dottrina come negozio di destinazione – esercita, al momento del pagamento, una facoltà di individuazione del debito cui imputare l'adempimento.
La ratio della norma risiede, dunque, nell'eliminazione dell'incertezza circa la sorte dei rapporti obbligatori, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l'effetto solutorio di una ben determinata obbligazione.
In assenza di una precisa indicazione da parte del debitore entra in gioco il criterio legale di cui al comma 2, avente valenza suppletiva, in forza del quale “il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.
Ciò posto, il citato mandato di pagamento contiene, nella propria causale, una specificazione in ordine alle mensilità cui imputare la corresponsione dei menzionati 466.000,00 € circa, non lasciando spazio a dubbi la locuzione “Pag. f24 su comp. Collab. Lr. 1 Marzo-Luglio 2014” attestante l'adempimento dell'azienda resistente, CP_ In ogni caso – seguendo la tesi dell' – allorchè l'importo versato fosse stato insufficiente a coprire il trimestre in oggetto e qualora la tecnica d'imputazione descritta non avesse ritenersi contribuito ad una corretta individuazione del debito da adempiere, anche per via dell'assenza dei flussi Uniemens, l'Istituto sarebbe stato tenuto ad applicare il criterio suppletivo disciplinato dal comma 2 dell'art. 1193 c.c., così esso stesso imputando le somme versate anche in momenti successivi, a parità di debiti scaduti, ugualmente garantiti o ugualmente onerosi, a quello più antico. In altri termini, fermo restando l'avvenuto pagamento nel corso degli anni di somme difficilmente CP_ imputabili in maniera corretta alle singole mensilità dei distinti anni, l' avrebbe dovuto avviare la ricostruzione contributiva per ogni singolo lavoratore partendo dalla prima mensilità di debito, ovvero da Marzo 2014, al più potendosi configurare una scopertura contributiva nell'ultimo trimestre immediatamente precedente all'instaurazione del giudizio. CP_ Per tali ragioni l'eccezione di prescrizione avanzata dall' creditore effettivo dei contributi, risulta priva di fondamento, rimanendo piuttosto in capo all' l'obbligo di effettuare CP_3
l'imputazione dei pagamenti realizzati dall' resistente secondo i criteri tracciati dall'art. 1193 CP_2
c.c., in specie dal comma 2, al fine di garantire ad ogni lavoratore ricorrente dell' (ex CP_1
) una posizione contributiva adeguata rispetto ai versamenti effettuati. Controparte_2
Pertanto le esposte argomentazioni escludono un inadempimento attribuibile alla datrice di lavoro, così dovendosi rigettare la domanda attorea di regolarizzazione contributiva.
Alla luce delle statuizioni di fatto e di diritto sopra illustrate, considerata la presenza nell'estratto contributivo di una lacuna circoscritta al trimestre Marzo-Aprile-Maggio 2014, attribuibile ad
CP_ un'errata valutazione dell' e ad una mancata applicazione dei criteri propri dell'art. 1193 c.c., ma in ogni caso giustificativa dell'esercizio del diritto alla regolarizzazione contributiva, risulta giustificata la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione al periodo contributivo valutato a far data dal mese di Giugno 2014.
Rigetta nel resto.
Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 14/05/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo