TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/10/2025, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 5277/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], ed elettivamente domiciliato in
Genova (GE), Via Macaggi n. 18/3, presso e nello studio degli Avv.ti Antonella Piccini e
RA AL, che lo rappresentano e lo difendono come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], contumace
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per la parte attrice: “- dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto tra il signor e la signora in Genova in data 1/9/79, Atto n. 671, P. Parte_1 CP_1 I, Anno 1979, Ufficio 1, mandando la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge;
- dichiari altresì che nessun onere di mantenimento è dovuto a favore dell'una o dell'altra parte, essendo entrambe autonome economicamente, e che ogni bene comune è stato già a suo tempo diviso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/06/2025 e ritualmente notificato, il IG. ha Parte_1
chiesto che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Genova in data 01/09/1979 con la IG.ra , dalla cui unione era nata sempre a Genova la CP_1
figlia in data 25/10/1981 e da cui si era separato consensualmente come da verbale Per_1 di separazione del 01/06/1994 omologato dal Tribunale di Genova in data 14/06/1994.
Alla prima udienza del 14/10/2025, svoltasi nella contumacia della convenuta nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo effettuata presso l'indirizzo di residenza della convenuta risultante dai certificati anagrafici in atti ai sensi dell'art. 140 c.p.c., parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come in atti chiedendo la sola pronuncia in punto status, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
- le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Genova (GE) in data 01/09/1979 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Genova (GE) al N. 671 Parte I Serie
Anno 1979 Uff. 1, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
- dall'unione coniugale è nata a [...] una figlia, in data 25/10/1981, oggi Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente;
- i coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di separazione del 01/06/1994 omologato dal Tribunale di Genova in data 14/06/1994 e da allora hanno vissuto separati senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che la domanda di divorzio, a cui la convenuta non si è opposta rimanendo contumace, merita accoglimento non ravvisandosi, nella specie, alcuna possibilità di ricostruzione della comunione coniugale e sussistendo, conseguentemente, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2) lett. b della Legge 01/12/1970, n. 898;
Ritenuto che
, stante l'indipendenza economica della figlia maggiorenne nata dall'unione e in assenza di ulteriori domande in punto economico, non vi è luogo a stabilire alcuna condizione al di fuori della mera pronuncia in punto status;
Ritenuto infine che, per quanto concerne le spese di lite, stante la natura costitutiva della causa a cui la convenuta non si è opposta e l'assenza di statuizioni, le stesse rimarranno a carico del ricorrente;
Viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Genova (GE) in data
01/09/1979 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova (GE) al N. 671 Parte
I Serie Anno 1979 Uff. 1, tra e Parte_1 CP_1
Spese irripetibili.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 17/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], ed elettivamente domiciliato in
Genova (GE), Via Macaggi n. 18/3, presso e nello studio degli Avv.ti Antonella Piccini e
RA AL, che lo rappresentano e lo difendono come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], contumace
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per la parte attrice: “- dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto tra il signor e la signora in Genova in data 1/9/79, Atto n. 671, P. Parte_1 CP_1 I, Anno 1979, Ufficio 1, mandando la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge;
- dichiari altresì che nessun onere di mantenimento è dovuto a favore dell'una o dell'altra parte, essendo entrambe autonome economicamente, e che ogni bene comune è stato già a suo tempo diviso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/06/2025 e ritualmente notificato, il IG. ha Parte_1
chiesto che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Genova in data 01/09/1979 con la IG.ra , dalla cui unione era nata sempre a Genova la CP_1
figlia in data 25/10/1981 e da cui si era separato consensualmente come da verbale Per_1 di separazione del 01/06/1994 omologato dal Tribunale di Genova in data 14/06/1994.
Alla prima udienza del 14/10/2025, svoltasi nella contumacia della convenuta nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo effettuata presso l'indirizzo di residenza della convenuta risultante dai certificati anagrafici in atti ai sensi dell'art. 140 c.p.c., parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come in atti chiedendo la sola pronuncia in punto status, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
- le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Genova (GE) in data 01/09/1979 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Genova (GE) al N. 671 Parte I Serie
Anno 1979 Uff. 1, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
- dall'unione coniugale è nata a [...] una figlia, in data 25/10/1981, oggi Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente;
- i coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di separazione del 01/06/1994 omologato dal Tribunale di Genova in data 14/06/1994 e da allora hanno vissuto separati senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che la domanda di divorzio, a cui la convenuta non si è opposta rimanendo contumace, merita accoglimento non ravvisandosi, nella specie, alcuna possibilità di ricostruzione della comunione coniugale e sussistendo, conseguentemente, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2) lett. b della Legge 01/12/1970, n. 898;
Ritenuto che
, stante l'indipendenza economica della figlia maggiorenne nata dall'unione e in assenza di ulteriori domande in punto economico, non vi è luogo a stabilire alcuna condizione al di fuori della mera pronuncia in punto status;
Ritenuto infine che, per quanto concerne le spese di lite, stante la natura costitutiva della causa a cui la convenuta non si è opposta e l'assenza di statuizioni, le stesse rimarranno a carico del ricorrente;
Viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Genova (GE) in data
01/09/1979 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova (GE) al N. 671 Parte
I Serie Anno 1979 Uff. 1, tra e Parte_1 CP_1
Spese irripetibili.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 17/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino