Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/05/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Francesco Aragona, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 2344 del R.G.A.C. per il 2022, cui è stata riunita la causa n. 6 del R.G.A.C. per il 2024,
TRA
(C.F.: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p. t. e presidente del consiglio di amministrazione Parte_2
(C.F.: ), difesi dall'avv. Francesco Grande;
C.F._1 ricorrente
E
Controparte_1
- , in persona del per la
[...] P.IVA_2 Controparte_2
in carica p. t., difeso dall'avv. Maria Grazia Maida;
CP_3
resistente
NONCHE'
(C.F.: Controparte_4
), in persona del legale rappresentante p. t., difeso, ai sensi di legge, dal P.IVA_3
funzionario dott.ssa Valeria Musumeci;
resistente
NONCHE'
, P.I.: n. , in persona Controparte_5 P.IVA_4 del legale rappresentante p. t., difesa dall'avv. Gabriele Toma;
resistente
1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nel procedimento iscritto al R.G. n. 2344 del 2022, l'epigrafata società ricorrente ha impugnato, limitatamente ai crediti vantati dall' per premi assicurativi non CP_1 pagati nel corso di annualità ricomprese tra il 2012 ed il 2022, la cartella di pagamento n. 03020220009134582000 che l' le ha Controparte_5 notificato il 28.10.2022 per l'importo complessivo di € 12.795,58. Ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito maturata almeno per le contribuzioni inerenti agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, con relativi interessi e sanzioni, per complessivi
€ 6.006,33.
Nel procedimento iscritto al R.G. n. 6 del 2024, la stessa società ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 030 2023 90068430, notificatale il 12.12.2023, con cui l' le ha intimato il Controparte_5 pagamento della somma di euro 26.582,31, afferente alla succitata cartella esattoriale n. 030 2022 0009134582000, nonché alla cartella n. 03020210002451442001, notificata il 15.03.2022, emessa sulla base dell'ordinanza ingiunzione n. 120/2014 dell' , di importo pari a € 6.350,00, relativa a Controparte_4 sanzioni amministrative in materia di lavoro, avverso la quale Parte_1
e hanno proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Grosseto,
[...] Parte_2 definita con sentenza di rigetto dell'opposizione e conferma dell'ordinanza ingiunzione stessa.
All'udienza del 15.05.2025, il giudice ha riunito i due procedimenti e riservato la causa in decisione.
L'opposizione è fondata in parte.
Quanto alla cartella esattoriale n. 03020220009134582000, notificata al CP_1 contribuente il 28.10.2022, risulta maturata la prescrizione quinquennale del credito che parte opponente ha eccepito in ordine alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015, con relativi interessi e sanzioni, per complessivi € 6.006,33.
Relativamente a tali crediti, l'ente creditore ed il concessionario della riscossione non hanno prodotto validi atti interruttivi della prescrizione.
2 Come parte opponente ha correttamente osservato, la cartella in parola è stata ritualmente notificata a mezzo pec il 28.10.2022, mentre non vi è prova in atti della eseguita notifica nei suoi confronti dell'avviso bonario del 19.04.2022 (comunque posteriore al compimento del termine di prescrizione quinquennale), né del verbale unico di accertamento formato dall' in data 30.03.2018, sicché Controparte_4 tali atti non risultano idonei ad interrompere la prescrizione dei crediti vantati dall' per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015. CP_1
L'unico atto del quale si rinviene in atti la prova della notifica è il certificato di variazione posizione assicurativa il quale risulta, tuttavia, comunicato alla società ricorrente solo in data 20.04.2021, quando la prescrizione era oramai compiuta.
Il residuo credito sotteso alla cartella in questione deve invece ritenersi CP_1 esistente ed esigibile, non essendo esso prescritto e non avendo parte ricorrente avanzato ulteriori censure di merito avverso detto titolo.
Passando all'esame della cartella n. 03020210002451442001, ritualmente notificata all'opponente il 15.03.2022, si è detto che essa che è fondata sull'ordinanza- ingiunzione n. 120/2014, dell'importo di € 6.350,00, emessa dall'
[...]
per sanzioni amministrative in materia di lavoro. Controparte_4
Si è anche esposto che, avverso tale ordinanza-ingiunzione, parte ricorrente ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Grosseto ed il relativo procedimento è stato definito con sentenza di rigetto che ha confermato la impugnata ordinanza- ingiunzione.
Condividendo le argomentazioni avanzate dalle parti resistenti, si osserva che la suddetta pronuncia, ancorché impugnata in appello (secondo quanto ha dedotto parte opponente), non perde l'efficacia esecutiva propria della sentenza di primo grado, sicché la cartella in questione n. 03020210002451442001, che trova fondamento nella (confermata) ordinanza ingiunzione n. 120/2014, costituisce titolo esecutivo valido ed efficace per il recupero coattivo dei crediti in essa riportati.
L'opposizione va dunque accolta nei termini sopra esposti.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
3 1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara prescritti i crediti per premi assicurativi di cui alla cartella esattoriale n. CP_1
03020220009134582000, limitatamente alle contribuzioni dovute per gli anni 2012,
2013, 2014 e 2015, con relativi interessi e sanzioni, per l'importo complessivo di €
6.006,33;
2) rigetta nel resto il ricorso;
3) compensa tra le parti le spese di lite
Catanzaro, 15.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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