Trib. Cosenza, sentenza 22/01/2025, n. 126
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Sentenza 22 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, del Tribunale di Cosenza. La ricorrente ha chiesto il riconoscimento della responsabilità solidale della committente per il pagamento di retribuzioni non corrisposte, TFR e indennità sostitutiva del preavviso, sostenendo di aver lavorato senza soluzione di continuità nell'ambito di un appalto. La resistente, ENEL Energia S.p.A., ha contestato la domanda, eccependo l'incompetenza del giudice e l'inammissibilità delle pretese, sostenendo che il fallimento della Need s.r.l. avesse attratto le domande nel tribunale fallimentare.

Il Giudice ha respinto l'eccezione di incompetenza, affermando che la ricorrente aveva diritto a richiedere il pagamento degli emolumenti per il periodo 2023, nonostante il fallimento di un soggetto diverso. Ha riconosciuto la responsabilità solidale della committente per le retribuzioni e il TFR, ma ha escluso le indennità non retributive come ferie non godute e bonus fiscali. La sentenza ha accolto parzialmente il ricorso, condannando ENEL a pagare € 14.517,78, oltre interessi e rivalutazione, e ha liquidato le spese di lite. La decisione si basa su un'interpretazione rigorosa della responsabilità solidale, confermando la natura retributiva di alcune indennità e l'esclusione di altre.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cosenza, sentenza 22/01/2025, n. 126
    Giurisdizione : Trib. Cosenza
    Numero : 126
    Data del deposito : 22 gennaio 2025

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