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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3234/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Massimo Cundari Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
Avv.ti Renato Silvestri e Stefano Mattei resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 7.8.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio esponendo: di essere stata assunta in Controparte_1 data 13.3.2015 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time dalla Need s.r.l. con la categoria di impiegata e qualifica e mansioni di operatore di back office con inquadramento di 2° livello del CCNL
Telecomunicazioni e con sede di lavoro a Rende;
di essere sempre stata impiegata nell'ambito della commessa/appalto affidata da Controparte_1 che in data 16.7.2015 il contratto di lavoro era stato ceduto ex art. 2112 c.c. alla in seguito ad affitto di ramo di azienda e che il Controparte_2 rapporto era proseguito senza soluzione di continuità presso la medesima sede di lavoro di Rende (CS) e per la stessa commessa;
che a far data da giugno
1 2023 la datrice di lavoro non aveva corrisposto la retribuzione mensile restando inadempiente sino al novembre 2023; che il 27.11.2023 si era dimessa per giusta causa per l'omesso pagamento delle retribuzioni;
che dai cedolini paga emessi dalla datrice di lavoro risultava un credito complessivo, a titolo di retribuzioni e TFR, di € 14.006,73; che a tale credito occorreva aggiungere anche l'importo di € 1.541,25 spettante a titolo di indennità sostitutiva del preavviso in forza delle dimissioni per giusta causa rese;
che con decreto ingiuntivo n. 37/2024 del Tribunale di Cosenza era stato ingiunto alla datrice di lavoro il pagamento del complessivo importo di € 14.006,73 e che detto decreto non era stato opposto, divenendo esecutivo;
che il datore di lavoro non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Tutto ciò premesso, invocando la responsabilità solidale della committente
[...] ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 per il pagamento delle CP_1 retribuzioni da giugno a novembre 2023, del TFR. e dell'indennità di mancato preavviso concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare che la prestazione lavorativa della ricorrente si è svolta senza soluzione di continuità dal
16.03.2015 al 27.11.2023 con la qualifica di Impiegata e mansioni di
Operatore di Back Office con inquadramento, da ultimo, al 3° livello di cui al
CCNL Telecomunicazioni esclusivamente in esecuzione dell'appalto CP_1 sul sito di Rende (CS); - accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla
[...] premessa, che nell'ambito del predetto appalto la ricorrente non è stata retribuita per i periodi che vanno dal 1° giugno al 27 novembre 2023, e neppure le è stato corrisposto il T.f.r. né l'indennità sostitutiva del preavviso;
- accertare e dichiarare che in persona del l.r.p.t., è Controparte_1 responsabile solidale ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 o, in subordine, ex art. 1676
c.c., per i crediti da lavoro maturati dalla ricorrente in esecuzione del predetto appalto e, precisamente, per l'importo lordo pari ad € 15.547,98, di cui €
6.553,98 a titolo di retribuzioni dal 1° giugno al 27-11/2023, € 7.452,75 a titolo di TFR ed € 1.541,25 a titolo di TFR ed € 1.541,25 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, e, per l'effetto, - condannare in Controparte_1 persona del l.r.p.t., a corrispondere la predetta somma alla ricorrente, oltre
2 interessi e rivalutazione dal dovuto e fino al soddisfo, o in subordine quella cifra maggiore o minore che risulterà di giustizia o secondo equità [..]”. si costituiva in giudizio contestando la domanda e Controparte_1 chiedendo “[..] a) in via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza funzionale in favore di quella del Tribunale di Velletri-Sezione Fallimentare, avanti il quale le parti dovranno essere rimesse per la proposizione nell'ambito della par condicio creditorum di tutte le domande di pagamento inerenti le competenze retributive e di TFR riferibili al periodo fino al 16.7.2015; b) nel merito, rigettare le domande formulate contro l' perché Controparte_1 inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto [..]”.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 21.1.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Deve, anzitutto, rilevarsi che è documentata l'assunzione di parte ricorrente da parte della Need s.r.l. con il dedotto inquadramento qualifica e mansioni (cfr. all. 1 fasc. ricorrente), la sussistenza del contratto di appalto tra la Need s.r.l. ed (all. 2) così come la cessione del contratto di lavoro ex Controparte_1 art. 2122 c.c. alla in seguito ad affitto di ramo di azienda Controparte_2
(all. 3).
Parte ricorrente – lamentando il mancato pagamento da parte della datrice di lavoro degli importi dovuti a titolo di retribuzioni relative ai mesi da giugno a novembre 2023, TFR e indennità di preavviso per le dimissioni per giusta causa rese – dopo aver ottenuto nei confronti di questi l'emissione del decreto ingiuntivo n. 37/2024 divenuto esecutivo, agisce in questa sede invocando la responsabilità solidale della convenuta, nella qualità di committente, ex art. 29
D. Lgs. n. 276/2003 che, com'è noto, dispone “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con
l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto,
3 nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
Costituendosi in giudizio ha, in via preliminare, eccepito Controparte_1
l'incompetenza funzionale del giudice adito in favore del giudice fallimentare del Tribunale di Velletri deducendo, in particolare, che “[..] Risulta [..] che
l'allora Need S.r.l. sia stata dapprima trasformata nella “ Controparte_3
e che, da ultimo, con sentenza n. 4/2023 del Tribunale di Velletri
[...] ne sia stato dichiarato il fallimento [..]”. Ciò determina la vis attractiva da parte del Tribunale Fallimentare di Velletri delle pretese economiche azionate nel presente giudizio nei confronti dell' avendo ad oggetto Controparte_1 mere domande di pagamento e condanna che devono invece convergere nella par condicio creditorum. Si chiede pertanto che il Tribunale voglia preliminarmente dichiarare la propria incompetenza funzionale. Ciò quanto meno per la domanda di pagamento del TFR, riguardante anche il periodo per il quale il rapporto di lavoro della ricorrente è intercorso con la Need S.r.l., ovvero per tutto il periodo fino al 15.7.2015 [..]” (così a pag. 3 della memoria).
L'eccezione deve essere respinta rilevandosi, in proposito, che parte ricorrente reclama il mancato pagamento di emolumenti dovuti dalla Controparte_2 relativi all'anno 2023 sicchè alcuna incidenza spiega nel presente giudizio l'intervenuto fallimento riguardante diverso soggetto giuridico, ossia la
[...]
rispetto alla quale la parte non ha proposto alcuna Controparte_3 domanda.
Ciò detto, premesso che parte ricorrente ha dedotto di essere sempre stata impiegata nell'ambito della commessa/appalto affidata da , Controparte_1 nella medesima sede di Rende, la convenuta ha contestato tale allegazione deducendo che “[..] sarà suo onere dare rigorosa prova di avere lavorato per tutti i giorni lavorativi dell'intero rapporto nell'ambito degli appalti commissionati dall' [..]” (così a pag. 3 della memoria). CP_1
4 Sul punto ritiene il giudice che la allegazione di parte ricorrente trova riscontro:
1) nella circostanza che ella operava sul gestionale operativo di CP_1 essendole stato l'identificativo (ID) (cfr. all. 13 fasc. Email_1 ricorrente); 2) nella missiva del 19.10.2023 (all.doc. 14 fasc. ricorrente) di indirizzata al sindacato nonché a Controparte_1 CP_4 CP_2
nella quale la resistente dà atto del mancato pagamento da parte
[...] dell'appaltatrice delle retribuzioni da agosto a settembre 2023 dovute in favore del personale della sede di Rende impiegato nell'appalto, specificando trattarsi di retribuzioni da ricondursi al contratto n. 8400158946.
Risulta dunque provato che parte ricorrente è stata, per come dedotto, impiegata nell'appalto affidato da Controparte_1
Tanto precisato, contesta la società convenuta la operatività della invocata responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 in relazione a quanto reclamato a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, indennità sostitutiva del preavviso, indennità sostitutiva delle ex festività,
“trattamento integrativo” di cui al D.L. n. 3/2020 (il c.d. “Bonus Renzi”) “Irpef
a credito” e, conseguentemente, sostiene la non debenza degli importi indicati nelle buste paga prodotte da parte ricorrente relativi agli emolumenti contrassegnati con i codici e con le causali indicati nel prospetto contenuto alle pag. 6 della memoria.
La contestazione della convenuta merita di essere accolta nei limiti che seguono.
Occorre premettere che costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., tra le altre Cass. n. 26678/2018) quello secondo cui “[..] in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione
"trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto
a corrispondere ai propri dipendenti (Cass. n. 10354/2016) [..]”.
Partendo da tale premessa la Suprema Corte ha affermato che non possono comprendersi tra tali emolumenti le indennità da erogare in sostituzione del mancato godimento di ferie e di permessi (cfr. Cass. n. 5247/2022) sicchè
5 quanto reclamato a tale titolo dalla parte ricorrente non rientra nella responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003.
Lo stesso è a dirsi quanto al “trattamento integrativo” di cui al D.L. n. 3/2020 (il c.d. Bonus Renzi) non venendo qui in considerazione un emolumento di natura strettamente retributiva quanto un bonus di natura fiscale, mentre l'argomento difensivo della resistente relativo alla “IRPEF a credito” è privo di pregio non risultando nelle buste paga prodotte da parte ricorrente alcuna voce di credito con tale causale e non avendo quindi parte ricorrente reclamato il pagamento di alcunchè a tale titolo.
In relazione al “trattamento integrativo” di cui al D.L. n. 3/2020 si osserva, peraltro, che gli importi indicati con tale causale nelle buste paga prodotte, pur risultando inseriti tra le voci “competenze”, non concorrono, tuttavia, alla determinazione dell'importo totale lordo indicato in busta, che non è quindi composto anche dal trattamento integrativo in parola;
detto trattamento integrativo non è, per vero, oggetto di pretesa della odierna domanda giudiziale posto che con essa la parte ha chiesto il pagamento della somma risultante dalla sommatoria degli importi totali lordi indicati nelle buste paga e dell'ulteriore importo (non indicato in alcuna busta paga) reclamato a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
La responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 è, di contro, operante in relazione a quanto rivendicato da parte ricorrente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, avendo questa natura retributiva come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 28164/2024) e spettando detta indennità alla parte ricorrente in ragione delle dimissioni per giusta causa rese a seguito del mancato pagamento, da parte della datrice di lavoro, delle retribuzioni relative ai mesi da giugno a novembre 2023 (cfr. all. Contr 10 fasc. ricorrente), così come è operante in relazione ai c.d. ai quali pure i giudici di legittimità hanno riconosciuto natura retributiva per la sua coessenzialità alla prestazione dell'attività lavorativa (cfr. Cass. n.
10354/2016) e per le ex festività che, come i permessi retribuiti, maturano in ragione di un dodicesimo al mese del complessivo monte ore;
del pari detta responsabilità sussiste per l'emolumento indicato nelle buste paga prodotte da
6 parte ricorrente con la denominazione . IVS 3% e contrassegnata dal CP_6 codice n. 9746, trattandosi, invero, di contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto e, come tali, espressamente contemplati dalla previsione di cui all'art. 29 D. Lgs. citato.
Anche rispetto agli importi indicati in busta paga con la causale “ESON. IVS
3%” valgono, peraltro, le medesime considerazioni svolte in relazione al c.d.
“Bonus Renzi”: detti importi non concorrono alla determinazione dell'importo totale lordo indicato in busta e non sono stati, conseguentemente, inclusi nel quantum complessivo rivendicato da parte ricorrente.
Con le note scritte depositate il 20.1.2025 la resistente – nel contestare le pronunce n. 25/2025 e n. 26/2025 di questo Tribunale rese in analoghe fattispecie – ha insistito nella non opponibilità a sé ex art. 29 D. Lgs. n.
276/2003 della indennità sostitutiva del preavviso evidenziando che la sentenza di Cass. n. 28164/2024, richiamata nelle pronunce prima menzionate, ha attribuito a detta indennità “natura retributiva ed indennitaria”.
La contestazione di parte resistente non può essere condivisa.
Ed invero, la citata pronuncia di Cass. n. 28164/2024 testualmente afferma
“[..] Va inoltre ribadito, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 29 cit., che
l'indennità sostitutiva abbia natura retributiva (Cass. 22322 del 2013, nn.
20647/2019,12932/21, e di recente Cass. ordinanza n. 3247 del 2024) e che pertanto rientri nell'ambito della previsione che stabilisce la solidarietà del committente, appaltatori e sub appaltatori per le stesse somme.
Questa Corte sostiene con orientamento consolidato la natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria dell'indennità sostitutiva del preavviso con ricomprensione della stessa nei crediti per i quali si applica la solidarietà ex art.
29 (Cassazione 20647/2019, Cass.12932/2021, Sez. Unite 7914 del 1994).
Come già osservato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione n.
18508/2016), nella disciplina posta dall'art.2118 c.c., il preavviso ha la funzione economica di attenuare le conseguenze dell'interruzione del rapporto per chi subisce il recesso.
Essa ha quindi una funzione retributiva-indennitaria atteso che la stessa appare riferibile non al risarcimento di un danno in senso giuridico (che
7 presuppone un illecito), ma ad un danno in senso economico (vedi in motivazione, Cass. 28/3/2011 n.7033) [..]”.
La Suprema Corte è quindi chiara nell'affermare che l'indennità di cui qui si discute rientra nell'ambito di operatività della solidarietà ex art. 29 D. lgs. n.
276/2003.
Contesta, ancora, la resistente con le citate note scritte la inclusione del credito relativo ai ROL tra quelli per i quali il committente è chiamato a rispondere in via solidale, sostenendo che “[..] appaiono frutto di fraintendimento le precedenti pronunce con cui codesto Tribunale, con rinvio alla sentenza della
Cassazione n. 10354/2026 ha accolto le richieste avversarie di pagamento in via solidale di festività e R.O.L. non goduti [..]”.
Sul punto è, tuttavia, sufficiente rilevare che la pronuncia di Cass. n.
10354/2016 – richiamata nei precedenti di questo Tribunale – ha affermato che “[..] Appare allora evidente come la locuzione normativa "trattamenti retributivi", costitutiva in obbligazione di garanzia solidale, con l'appaltatore datore di lavoro ai sensi dell'art. 29, secondo comma d.lg. 276/2003, il committente, che rimane estraneo alle vicende relative il rapporto di lavoro, debba essere interpretata in senso rigoroso, ossia della certa natura retributiva degli emolumenti che il datare di lavoro sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti: con la conseguenza dell'esclusione da essi dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite che, per le ragioni illustrate, non ha una tale natura.
Discorso diverso deve essere fatto per la riduzione mensile orario di lavoro
(ROL), che ha invece natura retributiva (qualificata indubbiamente tale anche da: Cass. 23 ottobre 2014, n. 22546), per la sua coessenzialità alla prestazione dell'attività lavorativa (arg. anche da: Cass. 8 luglio 2008, n.
18707), nella flessibilità della sua modulazione, remunerata da una specifica indennità [..]: sicché essa rientra a pieno titolo tra i trattamenti retributivi che il committente è tenuto a garantire. [..]”.
È certamente, poi, operante la citata responsabilità solidale in relazione a quanto reclamato a titolo di TFR.
Rispetto a detto emolumento la convenuta ha dedotto che “[..] la ricorrente ha chiesto il pagamento dell'intero T.F.R. maturato sin dall'inizio del rapporto di
8 lavoro con la allora Need S.r.l. avvenuto in data 13.3.2015. Senonchè l'obbligo del committente ai sensi dell'art. 29 d. lgs. 276/2003 può essere dichiarato solo entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, ma l'appalto intercorso con la Need S.r.l. è cessato il 30.10.2020, quindi da un tempo ben superiore ai due anni [..]. Pertanto, in ogni caso la committente non CP_1 potrebbe essere condannata a corrispondere all'istante tutte le quote di T.F.R. maturate durante il periodo dal 13.3.2015 al 30.10.2020 nell'ambito di un appalto che è pacificamente cessato da oltre 2 anni [..]” (così alla pag. 7 della memoria); ha altresì dedotto che “[..] l'obbligo solidale del committente rispetto alle quote di t.f.r. maturate dalla lavoratrice - ove spettanti - sarebbe di per sé configurabile solo nel caso in cui la stessa avesse esercitato l'opzione per il mantenimento del t.f.r. presso il datore di lavoro ex d.lgs. 252/2005, rimanendo comunque escluso nel caso di conferimento all'INPS o presso Fondi diversi [..]” (cfr. pag. 4 della memoria).
Sennonchè, premesso che per giurisprudenza consolidata (cfr., tra le altre,
Cass. n. 4360/2023) “[..] il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto ed in seguito ad essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, l'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento anzidetto, ovvero l'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all'integrale prestazione matura, per
l'appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo [..]”, si osserva che il rapporto di lavoro di parte ricorrente è cessato con le dimissioni per giusta causa rese il
27.11.2023 e che l'emolumento reclamato (nell'importo maturato) è indicato nella busta paga rilasciata dal datore di lavoro.
Compete dunque alla parte ricorrente il TFR maturato per come quantificato nella busta paga prodotta.
Ed allora, in conclusione, dal quantum rivendicato da parte ricorrente deve quindi espungersi esclusivamente quanto conteggiato a titolo di ferie,
9 trattandosi di emolumento non spettante poichè, come detto, non avente natura retributiva.
Consegue da ciò che, operata la decurtazione degli importi relativi al titolo adesso indicato, l'importo complessivamente dovuto dalla convenuta è pari ad
€ 14.517,78 (€ 15.547,98 - € 1.030,20) oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore di pare ricorrente, per i titoli in narrativa, dell'importo di €
14.517,78 oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive €
3.387,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 22 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
10
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3234/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Massimo Cundari Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
Avv.ti Renato Silvestri e Stefano Mattei resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 7.8.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio esponendo: di essere stata assunta in Controparte_1 data 13.3.2015 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time dalla Need s.r.l. con la categoria di impiegata e qualifica e mansioni di operatore di back office con inquadramento di 2° livello del CCNL
Telecomunicazioni e con sede di lavoro a Rende;
di essere sempre stata impiegata nell'ambito della commessa/appalto affidata da Controparte_1 che in data 16.7.2015 il contratto di lavoro era stato ceduto ex art. 2112 c.c. alla in seguito ad affitto di ramo di azienda e che il Controparte_2 rapporto era proseguito senza soluzione di continuità presso la medesima sede di lavoro di Rende (CS) e per la stessa commessa;
che a far data da giugno
1 2023 la datrice di lavoro non aveva corrisposto la retribuzione mensile restando inadempiente sino al novembre 2023; che il 27.11.2023 si era dimessa per giusta causa per l'omesso pagamento delle retribuzioni;
che dai cedolini paga emessi dalla datrice di lavoro risultava un credito complessivo, a titolo di retribuzioni e TFR, di € 14.006,73; che a tale credito occorreva aggiungere anche l'importo di € 1.541,25 spettante a titolo di indennità sostitutiva del preavviso in forza delle dimissioni per giusta causa rese;
che con decreto ingiuntivo n. 37/2024 del Tribunale di Cosenza era stato ingiunto alla datrice di lavoro il pagamento del complessivo importo di € 14.006,73 e che detto decreto non era stato opposto, divenendo esecutivo;
che il datore di lavoro non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Tutto ciò premesso, invocando la responsabilità solidale della committente
[...] ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 per il pagamento delle CP_1 retribuzioni da giugno a novembre 2023, del TFR. e dell'indennità di mancato preavviso concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare che la prestazione lavorativa della ricorrente si è svolta senza soluzione di continuità dal
16.03.2015 al 27.11.2023 con la qualifica di Impiegata e mansioni di
Operatore di Back Office con inquadramento, da ultimo, al 3° livello di cui al
CCNL Telecomunicazioni esclusivamente in esecuzione dell'appalto CP_1 sul sito di Rende (CS); - accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla
[...] premessa, che nell'ambito del predetto appalto la ricorrente non è stata retribuita per i periodi che vanno dal 1° giugno al 27 novembre 2023, e neppure le è stato corrisposto il T.f.r. né l'indennità sostitutiva del preavviso;
- accertare e dichiarare che in persona del l.r.p.t., è Controparte_1 responsabile solidale ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 o, in subordine, ex art. 1676
c.c., per i crediti da lavoro maturati dalla ricorrente in esecuzione del predetto appalto e, precisamente, per l'importo lordo pari ad € 15.547,98, di cui €
6.553,98 a titolo di retribuzioni dal 1° giugno al 27-11/2023, € 7.452,75 a titolo di TFR ed € 1.541,25 a titolo di TFR ed € 1.541,25 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, e, per l'effetto, - condannare in Controparte_1 persona del l.r.p.t., a corrispondere la predetta somma alla ricorrente, oltre
2 interessi e rivalutazione dal dovuto e fino al soddisfo, o in subordine quella cifra maggiore o minore che risulterà di giustizia o secondo equità [..]”. si costituiva in giudizio contestando la domanda e Controparte_1 chiedendo “[..] a) in via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza funzionale in favore di quella del Tribunale di Velletri-Sezione Fallimentare, avanti il quale le parti dovranno essere rimesse per la proposizione nell'ambito della par condicio creditorum di tutte le domande di pagamento inerenti le competenze retributive e di TFR riferibili al periodo fino al 16.7.2015; b) nel merito, rigettare le domande formulate contro l' perché Controparte_1 inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto [..]”.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 21.1.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Deve, anzitutto, rilevarsi che è documentata l'assunzione di parte ricorrente da parte della Need s.r.l. con il dedotto inquadramento qualifica e mansioni (cfr. all. 1 fasc. ricorrente), la sussistenza del contratto di appalto tra la Need s.r.l. ed (all. 2) così come la cessione del contratto di lavoro ex Controparte_1 art. 2122 c.c. alla in seguito ad affitto di ramo di azienda Controparte_2
(all. 3).
Parte ricorrente – lamentando il mancato pagamento da parte della datrice di lavoro degli importi dovuti a titolo di retribuzioni relative ai mesi da giugno a novembre 2023, TFR e indennità di preavviso per le dimissioni per giusta causa rese – dopo aver ottenuto nei confronti di questi l'emissione del decreto ingiuntivo n. 37/2024 divenuto esecutivo, agisce in questa sede invocando la responsabilità solidale della convenuta, nella qualità di committente, ex art. 29
D. Lgs. n. 276/2003 che, com'è noto, dispone “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con
l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto,
3 nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
Costituendosi in giudizio ha, in via preliminare, eccepito Controparte_1
l'incompetenza funzionale del giudice adito in favore del giudice fallimentare del Tribunale di Velletri deducendo, in particolare, che “[..] Risulta [..] che
l'allora Need S.r.l. sia stata dapprima trasformata nella “ Controparte_3
e che, da ultimo, con sentenza n. 4/2023 del Tribunale di Velletri
[...] ne sia stato dichiarato il fallimento [..]”. Ciò determina la vis attractiva da parte del Tribunale Fallimentare di Velletri delle pretese economiche azionate nel presente giudizio nei confronti dell' avendo ad oggetto Controparte_1 mere domande di pagamento e condanna che devono invece convergere nella par condicio creditorum. Si chiede pertanto che il Tribunale voglia preliminarmente dichiarare la propria incompetenza funzionale. Ciò quanto meno per la domanda di pagamento del TFR, riguardante anche il periodo per il quale il rapporto di lavoro della ricorrente è intercorso con la Need S.r.l., ovvero per tutto il periodo fino al 15.7.2015 [..]” (così a pag. 3 della memoria).
L'eccezione deve essere respinta rilevandosi, in proposito, che parte ricorrente reclama il mancato pagamento di emolumenti dovuti dalla Controparte_2 relativi all'anno 2023 sicchè alcuna incidenza spiega nel presente giudizio l'intervenuto fallimento riguardante diverso soggetto giuridico, ossia la
[...]
rispetto alla quale la parte non ha proposto alcuna Controparte_3 domanda.
Ciò detto, premesso che parte ricorrente ha dedotto di essere sempre stata impiegata nell'ambito della commessa/appalto affidata da , Controparte_1 nella medesima sede di Rende, la convenuta ha contestato tale allegazione deducendo che “[..] sarà suo onere dare rigorosa prova di avere lavorato per tutti i giorni lavorativi dell'intero rapporto nell'ambito degli appalti commissionati dall' [..]” (così a pag. 3 della memoria). CP_1
4 Sul punto ritiene il giudice che la allegazione di parte ricorrente trova riscontro:
1) nella circostanza che ella operava sul gestionale operativo di CP_1 essendole stato l'identificativo (ID) (cfr. all. 13 fasc. Email_1 ricorrente); 2) nella missiva del 19.10.2023 (all.doc. 14 fasc. ricorrente) di indirizzata al sindacato nonché a Controparte_1 CP_4 CP_2
nella quale la resistente dà atto del mancato pagamento da parte
[...] dell'appaltatrice delle retribuzioni da agosto a settembre 2023 dovute in favore del personale della sede di Rende impiegato nell'appalto, specificando trattarsi di retribuzioni da ricondursi al contratto n. 8400158946.
Risulta dunque provato che parte ricorrente è stata, per come dedotto, impiegata nell'appalto affidato da Controparte_1
Tanto precisato, contesta la società convenuta la operatività della invocata responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 in relazione a quanto reclamato a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, indennità sostitutiva del preavviso, indennità sostitutiva delle ex festività,
“trattamento integrativo” di cui al D.L. n. 3/2020 (il c.d. “Bonus Renzi”) “Irpef
a credito” e, conseguentemente, sostiene la non debenza degli importi indicati nelle buste paga prodotte da parte ricorrente relativi agli emolumenti contrassegnati con i codici e con le causali indicati nel prospetto contenuto alle pag. 6 della memoria.
La contestazione della convenuta merita di essere accolta nei limiti che seguono.
Occorre premettere che costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., tra le altre Cass. n. 26678/2018) quello secondo cui “[..] in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione
"trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto
a corrispondere ai propri dipendenti (Cass. n. 10354/2016) [..]”.
Partendo da tale premessa la Suprema Corte ha affermato che non possono comprendersi tra tali emolumenti le indennità da erogare in sostituzione del mancato godimento di ferie e di permessi (cfr. Cass. n. 5247/2022) sicchè
5 quanto reclamato a tale titolo dalla parte ricorrente non rientra nella responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003.
Lo stesso è a dirsi quanto al “trattamento integrativo” di cui al D.L. n. 3/2020 (il c.d. Bonus Renzi) non venendo qui in considerazione un emolumento di natura strettamente retributiva quanto un bonus di natura fiscale, mentre l'argomento difensivo della resistente relativo alla “IRPEF a credito” è privo di pregio non risultando nelle buste paga prodotte da parte ricorrente alcuna voce di credito con tale causale e non avendo quindi parte ricorrente reclamato il pagamento di alcunchè a tale titolo.
In relazione al “trattamento integrativo” di cui al D.L. n. 3/2020 si osserva, peraltro, che gli importi indicati con tale causale nelle buste paga prodotte, pur risultando inseriti tra le voci “competenze”, non concorrono, tuttavia, alla determinazione dell'importo totale lordo indicato in busta, che non è quindi composto anche dal trattamento integrativo in parola;
detto trattamento integrativo non è, per vero, oggetto di pretesa della odierna domanda giudiziale posto che con essa la parte ha chiesto il pagamento della somma risultante dalla sommatoria degli importi totali lordi indicati nelle buste paga e dell'ulteriore importo (non indicato in alcuna busta paga) reclamato a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
La responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 è, di contro, operante in relazione a quanto rivendicato da parte ricorrente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, avendo questa natura retributiva come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 28164/2024) e spettando detta indennità alla parte ricorrente in ragione delle dimissioni per giusta causa rese a seguito del mancato pagamento, da parte della datrice di lavoro, delle retribuzioni relative ai mesi da giugno a novembre 2023 (cfr. all. Contr 10 fasc. ricorrente), così come è operante in relazione ai c.d. ai quali pure i giudici di legittimità hanno riconosciuto natura retributiva per la sua coessenzialità alla prestazione dell'attività lavorativa (cfr. Cass. n.
10354/2016) e per le ex festività che, come i permessi retribuiti, maturano in ragione di un dodicesimo al mese del complessivo monte ore;
del pari detta responsabilità sussiste per l'emolumento indicato nelle buste paga prodotte da
6 parte ricorrente con la denominazione . IVS 3% e contrassegnata dal CP_6 codice n. 9746, trattandosi, invero, di contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto e, come tali, espressamente contemplati dalla previsione di cui all'art. 29 D. Lgs. citato.
Anche rispetto agli importi indicati in busta paga con la causale “ESON. IVS
3%” valgono, peraltro, le medesime considerazioni svolte in relazione al c.d.
“Bonus Renzi”: detti importi non concorrono alla determinazione dell'importo totale lordo indicato in busta e non sono stati, conseguentemente, inclusi nel quantum complessivo rivendicato da parte ricorrente.
Con le note scritte depositate il 20.1.2025 la resistente – nel contestare le pronunce n. 25/2025 e n. 26/2025 di questo Tribunale rese in analoghe fattispecie – ha insistito nella non opponibilità a sé ex art. 29 D. Lgs. n.
276/2003 della indennità sostitutiva del preavviso evidenziando che la sentenza di Cass. n. 28164/2024, richiamata nelle pronunce prima menzionate, ha attribuito a detta indennità “natura retributiva ed indennitaria”.
La contestazione di parte resistente non può essere condivisa.
Ed invero, la citata pronuncia di Cass. n. 28164/2024 testualmente afferma
“[..] Va inoltre ribadito, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 29 cit., che
l'indennità sostitutiva abbia natura retributiva (Cass. 22322 del 2013, nn.
20647/2019,12932/21, e di recente Cass. ordinanza n. 3247 del 2024) e che pertanto rientri nell'ambito della previsione che stabilisce la solidarietà del committente, appaltatori e sub appaltatori per le stesse somme.
Questa Corte sostiene con orientamento consolidato la natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria dell'indennità sostitutiva del preavviso con ricomprensione della stessa nei crediti per i quali si applica la solidarietà ex art.
29 (Cassazione 20647/2019, Cass.12932/2021, Sez. Unite 7914 del 1994).
Come già osservato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione n.
18508/2016), nella disciplina posta dall'art.2118 c.c., il preavviso ha la funzione economica di attenuare le conseguenze dell'interruzione del rapporto per chi subisce il recesso.
Essa ha quindi una funzione retributiva-indennitaria atteso che la stessa appare riferibile non al risarcimento di un danno in senso giuridico (che
7 presuppone un illecito), ma ad un danno in senso economico (vedi in motivazione, Cass. 28/3/2011 n.7033) [..]”.
La Suprema Corte è quindi chiara nell'affermare che l'indennità di cui qui si discute rientra nell'ambito di operatività della solidarietà ex art. 29 D. lgs. n.
276/2003.
Contesta, ancora, la resistente con le citate note scritte la inclusione del credito relativo ai ROL tra quelli per i quali il committente è chiamato a rispondere in via solidale, sostenendo che “[..] appaiono frutto di fraintendimento le precedenti pronunce con cui codesto Tribunale, con rinvio alla sentenza della
Cassazione n. 10354/2026 ha accolto le richieste avversarie di pagamento in via solidale di festività e R.O.L. non goduti [..]”.
Sul punto è, tuttavia, sufficiente rilevare che la pronuncia di Cass. n.
10354/2016 – richiamata nei precedenti di questo Tribunale – ha affermato che “[..] Appare allora evidente come la locuzione normativa "trattamenti retributivi", costitutiva in obbligazione di garanzia solidale, con l'appaltatore datore di lavoro ai sensi dell'art. 29, secondo comma d.lg. 276/2003, il committente, che rimane estraneo alle vicende relative il rapporto di lavoro, debba essere interpretata in senso rigoroso, ossia della certa natura retributiva degli emolumenti che il datare di lavoro sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti: con la conseguenza dell'esclusione da essi dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite che, per le ragioni illustrate, non ha una tale natura.
Discorso diverso deve essere fatto per la riduzione mensile orario di lavoro
(ROL), che ha invece natura retributiva (qualificata indubbiamente tale anche da: Cass. 23 ottobre 2014, n. 22546), per la sua coessenzialità alla prestazione dell'attività lavorativa (arg. anche da: Cass. 8 luglio 2008, n.
18707), nella flessibilità della sua modulazione, remunerata da una specifica indennità [..]: sicché essa rientra a pieno titolo tra i trattamenti retributivi che il committente è tenuto a garantire. [..]”.
È certamente, poi, operante la citata responsabilità solidale in relazione a quanto reclamato a titolo di TFR.
Rispetto a detto emolumento la convenuta ha dedotto che “[..] la ricorrente ha chiesto il pagamento dell'intero T.F.R. maturato sin dall'inizio del rapporto di
8 lavoro con la allora Need S.r.l. avvenuto in data 13.3.2015. Senonchè l'obbligo del committente ai sensi dell'art. 29 d. lgs. 276/2003 può essere dichiarato solo entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, ma l'appalto intercorso con la Need S.r.l. è cessato il 30.10.2020, quindi da un tempo ben superiore ai due anni [..]. Pertanto, in ogni caso la committente non CP_1 potrebbe essere condannata a corrispondere all'istante tutte le quote di T.F.R. maturate durante il periodo dal 13.3.2015 al 30.10.2020 nell'ambito di un appalto che è pacificamente cessato da oltre 2 anni [..]” (così alla pag. 7 della memoria); ha altresì dedotto che “[..] l'obbligo solidale del committente rispetto alle quote di t.f.r. maturate dalla lavoratrice - ove spettanti - sarebbe di per sé configurabile solo nel caso in cui la stessa avesse esercitato l'opzione per il mantenimento del t.f.r. presso il datore di lavoro ex d.lgs. 252/2005, rimanendo comunque escluso nel caso di conferimento all'INPS o presso Fondi diversi [..]” (cfr. pag. 4 della memoria).
Sennonchè, premesso che per giurisprudenza consolidata (cfr., tra le altre,
Cass. n. 4360/2023) “[..] il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto ed in seguito ad essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, l'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento anzidetto, ovvero l'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all'integrale prestazione matura, per
l'appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo [..]”, si osserva che il rapporto di lavoro di parte ricorrente è cessato con le dimissioni per giusta causa rese il
27.11.2023 e che l'emolumento reclamato (nell'importo maturato) è indicato nella busta paga rilasciata dal datore di lavoro.
Compete dunque alla parte ricorrente il TFR maturato per come quantificato nella busta paga prodotta.
Ed allora, in conclusione, dal quantum rivendicato da parte ricorrente deve quindi espungersi esclusivamente quanto conteggiato a titolo di ferie,
9 trattandosi di emolumento non spettante poichè, come detto, non avente natura retributiva.
Consegue da ciò che, operata la decurtazione degli importi relativi al titolo adesso indicato, l'importo complessivamente dovuto dalla convenuta è pari ad
€ 14.517,78 (€ 15.547,98 - € 1.030,20) oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore di pare ricorrente, per i titoli in narrativa, dell'importo di €
14.517,78 oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive €
3.387,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 22 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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