TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/11/2025, n. 4777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4777 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 507/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 118 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 24/09/2025
TRA
(C.F. e Parte_1
P.IVA ). in persona del legale rappresentante p.t. sig. P.IVA_1 Parte_1
nato a [...] il [...] ), con sede legale in Scafati C.F._1
(SA) alla Via P. Vitiello n. 117 ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza
GI IB n. 39 presso lo studio del suo difensore e procuratore avv.
OL NO ) che la rappresenta e difende in virtù di C.F._2
procura alle liti in calce all'atto introduttivo nel giudizio civile di opposizione a d.i.
Pec: Email_1
pagina 1 di 8 APPELLANTE
E
(C.F. e P.IVA ) con sede legale in Salerno Controparte_1 P.IVA_2
(84122-SA), Via Giovanni Cuomo n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , C.F. , nato a [...] Controparte_2 C.F._3
(NA) il 07.07.1975, rappresentata e difesa, dall'avv. Michele Cavallini (C.F.
) (per le comunicazioni e notificazioni relative al presente C.F._4
procedimento fax 0532.472995 - PEC ), Email_2
presso il quale e nel di lui studio in Ferrara, Corso Porta Reno n. 103, la stessa è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti notificata unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Pec: Email_2
APPELLATA
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso sentenza n. 2120/2023 del giudice di pace di Salerno, R.G. n.
10282/2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da comparse conclusionali in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Il presente giudizio di appello trae origine dal decreto ingiuntivo n. 1470/2021 (R.G.
4874/2021) emesso dal giudice di pace di Salerno, su istanza della società
[...]
(nel prosieguo, , Parte_1 Pt_1
per l'importo di € 4.392,00, a fronte del mancato pagamento della fattura n. 187/2021 relativa alla fornitura di un cestello in acciaio INOX.
La società proponeva opposizione a detto decreto ingiuntivo Controparte_1
(R.G. 10282/2021), contestando l'infondatezza della pretesa creditoria per pagina 2 di 8 inadempimento della la quale aveva realizzato un cestello non conforme alle Pt_1
specifiche tecniche e non adattabile alla gabbia porta-setaccio tipo Navatta di cui la
[...]
aveva necessità per la produzione di pelati. CP_1
La produceva in giudizio i documenti di trasporto che attestavano le CP_1
ripetute restituzioni del manufatto a per essere "RIPARATO IN Pt_1
GARANZIA".
Nello stesso atto di opposizione, proponeva domanda riconvenzionale nei CP_1
confronti di chiedendo il risarcimento del danno quantificato in € 8.221,29. Pt_1
Tale danno era conseguente all'irrimediabile manomissione e alterazione della gabbia porta-setaccio campione di sua proprietà, affidata a l solo scopo di utilizzarla Pt_1
come modello per la realizzazione del nuovo cestello. Secondo l'attrice opponente, aveva arbitrariamente limato gli spigoli e gli appoggi del porta-setaccio Pt_1
campione, rendendolo inutilizzabile e costringendo ad acquistarne uno CP_1
nuovo.
Nel corso del giudizio di primo grado, venivano escussi diversi testimoni. In particolare,
i testi di ( e ) confermavano la non CP_1 Testimone_1 Testimone_2
conformità e la non adattabilità del cestello realizzato da e le reiterate Pt_1
restituzioni. Il teste , costruttore della gabbia porta-setaccio, Testimone_3
confermava l'alterazione subita dal campione. Il teste di , Pt_1 Testimone_4
cercava, invece, di giustificare gli inadempimenti e le manomissioni.
Il giudice di pace di Salerno, dott. Carlucci, pronunciava la sentenza n. 2120/2023 con la quale, pur ritenendo che il macchinario di non fosse conforme alla CP_1
"Direttiva Macchine" (circostanza sollevata da , decideva di:
1. Dichiarare la Pt_1
domanda riconvenzionale inammissibile (per incompetenza per valore);
2. Accogliere
l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1470/2021; 3. compensare le spese.
Avverso tale pronuncia, roponeva il presente appello, contestando la palese Pt_1
contraddittorietà della motivazione del giudice di pace che, pur accertando la non pagina 3 di 8 conformità del macchinario della aveva inspiegabilmente revocato il CP_1
decreto ingiuntivo. L'appellante chiedeva, dunque, la riforma integrale della Pt_1
sentenza e la conferma del decreto ingiuntivo originario per l'importo di € 4.392,00.
Si costituiva in appello chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
principale, ribadendo la correttezza della revoca del decreto ingiuntivo in virtù del provato inadempimento di e proponeva, a sua volta, appello incidentale Pt_1
avverso il capo della sentenza che dichiarava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale. chiedeva che il tribunale, quale giudice d'appello e quindi CP_1
competente per valore, si pronunciasse nel merito sulla domanda risarcitoria per €
8.221,29 per il danno arrecato al porta-setaccio campione, la cui alterazione era stata provata in primo grado. chiedeva, infine, la condanna ex art. 96 c.p.c. a CP_1
carico dell'appellante principale per lite temeraria.
La causa, istruita unicamente sulla base della documentazione e delle prove testimoniali acquisite nel primo grado di giudizio, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione in data 24/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale, volto a ottenere la riforma della sentenza di primo grado e la conferma del decreto ingiuntivo n. 1470/2021, è da ritenersi infondato e deve essere integralmente respinto.
La società ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo eccependo Controparte_1
l'inadempimento della ai sensi dell'art. 1460 c.c. (exceptio non adimpleti Pt_1
contractus), in quanto l'opera commissionata - il cestello in acciaio INOX - risultava viziata e non idonea all'uso specifico richiesto, ovvero l'adattamento alla gabbia porta- setaccio tipo Navatta per la macchina raffinatrice.
Il quadro probatorio emerso in primo grado (deposizioni testimoniali e documenti di trasporto che attestano i "resi per riparazione in garanzia") ha fornito prova sufficiente a sostegno della tesi dell'opponente: il cestello fornito era non conforme alle specifiche e non adattabile alla macchina.
pagina 4 di 8 In materia di contratti a prestazioni corrispettive, in particolare nella vendita di aliud pro alio (o, nel caso di specie, nella realizzazione di un manufatto totalmente inidoneo all'uso), l'onere della prova si ripartisce secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità: spetta al creditore ( che agisce per l'adempimento provare il Pt_1
titolo del suo credito, mentre spetta al debitore ( eccepire e provare il CP_1
proprio inadempimento. Nel caso de quo, ha provato l'esistenza di un CP_1
difetto talmente grave da rendere l'opera inutile per la sua destinazione economica, giustificando la legittima sospensione del pagamento del prezzo.
La decisione del giudice di pace di revocare il decreto ingiuntivo non è contraddittoria, ma rappresenta la logica conseguenza dell'accertamento dell'inadempimento della che non ha eseguito la sua prestazione in modo esatto. Pt_1
L'argomento centrale della difesa dell'appellante – ovvero che il giudice di Pt_1
pace avrebbe errato perché il macchinario pelati di non sarebbe stato CP_1
"conforme alla Direttiva Macchine" e che tale circostanza imporrebbe la conferma del
D.I. – è da respingere. L'eventuale non conformità dell'impianto di alla CP_1
normativa di sicurezza è una questione che attiene a un diverso e autonomo illecito
(amministrativo o penale) e non può, di per sé, sanare l'accertato inadempimento contrattuale della nel realizzare il cestello. era stata incaricata di Pt_1 Pt_1
realizzare un pezzo su specifica e con campione fornito e doveva adempiere a tale obbligo a regola d'arte. L'eventuale vizio a monte dell'impianto del committente non esime l'appaltatore/fornitore dall'aver realizzato un manufatto inidoneo all'uso specifico concordato, né costituisce un giustificato motivo per richiedere il pieno pagamento della fornitura.
L'appello principale deve, quindi, essere respinto, con conseguente conferma della revoca del decreto ingiuntivo.
L'appello incidentale, avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno per €
8.221,29, è da ritenersi fondato sotto entrambi i profili, processuale e di merito.
pagina 5 di 8 Il Giudice di Pace ha dichiarato la domanda riconvenzionale inammissibile poiché il suo valore (€ 8.221,29) eccedeva la sua competenza per valore. Pur essendo corretta l'individuazione del limite di competenza, la dichiarazione di inammissibilità era processualmente errata, in quanto il giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare l'incompetenza e, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., rimettere la causa al giudice superiore competente per la domanda riconvenzionale connessa.
Tuttavia, in sede di appello, il tribunale è il giudice naturalmente competente per valore e per materia a conoscere della domanda risarcitoria. In virtù del principio di concentrazione processuale e di economia processuale, e stante la rituale riproposizione della domanda da parte dell'appellante incidentale, non sussistono ragioni per rimettere la causa a un altro Giudice. Il tribunale deve, pertanto, riformare il capo della sentenza che dichiarava l'inammissibilità e pronunciarsi nel merito della domanda.
La domanda riconvenzionale è pienamente fondata nel merito. La richiesta risarcitoria si basa sul danno arrecato al porta-setaccio campione di affidato a CP_1 Pt_1
in custodia per la mera funzione di modello. Il danno da perdita o alterazione del bene custodito è un tipico caso di responsabilità extracontrattuale o di inadempimento all'obbligo di custodia che grava su chi riceve un bene per l'esecuzione di un contratto
(ex artt. 1177, 1218, e 2043 c.c.).
La prova testimoniale (in particolare, la deposizione del teste , Testimone_3
costruttore del pezzo) ha univocamente accertato che ha posto in essere una Pt_1
condotta negligente e arbitraria, modificando e limando gli spigoli e gli appoggi del porta-setaccio campione. Tale manomissione ha reso il campione irrecuperabile e inutilizzabile per il suo ciclo produttivo, costringendo all'acquisto di un CP_1
pezzo sostitutivo per l'importo richiesto, provato documentalmente. Sussiste, quindi, sia l'elemento oggettivo del danno (il porta-setaccio inutilizzabile) sia il nesso causale tra la condotta (limatura arbitraria del campione) e il danno patrimoniale (costo del nuovo pezzo).
pagina 6 di 8 deve, dunque, essere condannata al risarcimento integrale del danno nella Pt_1
misura di € 8.221,29, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data della domanda
(costituzione in opposizione, 15.10.2021).
La soccombenza totale della società sull'appello principale e l'accoglimento Pt_1
dell'appello incidentale impongono la sua condanna al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio in favore di in applicazione del principio Controparte_1
della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
La richiesta di condanna di per lite temeraria (ex art. 96 c.p.c.) avanzata da Pt_1
non si ritiene, invece, fondata. Sebbene l'appello principale sia stato CP_1
respinto, non emergono dagli atti elementi tali da configurare il dolo o la colpa grave nell'esercizio del diritto di azione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da così provvede:
[...] Controparte_1
A. ET l'appello principale proposto da
[...]
e, per l'effetto, CONFERMA la Parte_1
sentenza n. 2120/2023 del Giudice di Pace di Salerno nella parte in cui ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n. 1470/2021.
B. ACCOGLIE l'appello incidentale proposto da e, in Controparte_1
riforma della sentenza impugnata in parte qua, ACCOGLIE la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
C. Per l'effetto, NA Parte_1
a pagare in favore di
[...] Controparte_1
l'importo di € 8.221,29 (euro ottomiladuecentoventuno/29), oltre agli interessi legali dalla data del 15.10.2021 al saldo effettivo.
D. NA Parte_1
a rifondere a le spese di entrambi i gradi di
[...] Controparte_1
pagina 7 di 8 giudizio, che si liquidano in euro 200,00 per esborsi ed euro 2950,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e regolamento.
E. ET la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Salerno, lì 25 novembre 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 118 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 24/09/2025
TRA
(C.F. e Parte_1
P.IVA ). in persona del legale rappresentante p.t. sig. P.IVA_1 Parte_1
nato a [...] il [...] ), con sede legale in Scafati C.F._1
(SA) alla Via P. Vitiello n. 117 ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza
GI IB n. 39 presso lo studio del suo difensore e procuratore avv.
OL NO ) che la rappresenta e difende in virtù di C.F._2
procura alle liti in calce all'atto introduttivo nel giudizio civile di opposizione a d.i.
Pec: Email_1
pagina 1 di 8 APPELLANTE
E
(C.F. e P.IVA ) con sede legale in Salerno Controparte_1 P.IVA_2
(84122-SA), Via Giovanni Cuomo n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , C.F. , nato a [...] Controparte_2 C.F._3
(NA) il 07.07.1975, rappresentata e difesa, dall'avv. Michele Cavallini (C.F.
) (per le comunicazioni e notificazioni relative al presente C.F._4
procedimento fax 0532.472995 - PEC ), Email_2
presso il quale e nel di lui studio in Ferrara, Corso Porta Reno n. 103, la stessa è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti notificata unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Pec: Email_2
APPELLATA
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso sentenza n. 2120/2023 del giudice di pace di Salerno, R.G. n.
10282/2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da comparse conclusionali in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Il presente giudizio di appello trae origine dal decreto ingiuntivo n. 1470/2021 (R.G.
4874/2021) emesso dal giudice di pace di Salerno, su istanza della società
[...]
(nel prosieguo, , Parte_1 Pt_1
per l'importo di € 4.392,00, a fronte del mancato pagamento della fattura n. 187/2021 relativa alla fornitura di un cestello in acciaio INOX.
La società proponeva opposizione a detto decreto ingiuntivo Controparte_1
(R.G. 10282/2021), contestando l'infondatezza della pretesa creditoria per pagina 2 di 8 inadempimento della la quale aveva realizzato un cestello non conforme alle Pt_1
specifiche tecniche e non adattabile alla gabbia porta-setaccio tipo Navatta di cui la
[...]
aveva necessità per la produzione di pelati. CP_1
La produceva in giudizio i documenti di trasporto che attestavano le CP_1
ripetute restituzioni del manufatto a per essere "RIPARATO IN Pt_1
GARANZIA".
Nello stesso atto di opposizione, proponeva domanda riconvenzionale nei CP_1
confronti di chiedendo il risarcimento del danno quantificato in € 8.221,29. Pt_1
Tale danno era conseguente all'irrimediabile manomissione e alterazione della gabbia porta-setaccio campione di sua proprietà, affidata a l solo scopo di utilizzarla Pt_1
come modello per la realizzazione del nuovo cestello. Secondo l'attrice opponente, aveva arbitrariamente limato gli spigoli e gli appoggi del porta-setaccio Pt_1
campione, rendendolo inutilizzabile e costringendo ad acquistarne uno CP_1
nuovo.
Nel corso del giudizio di primo grado, venivano escussi diversi testimoni. In particolare,
i testi di ( e ) confermavano la non CP_1 Testimone_1 Testimone_2
conformità e la non adattabilità del cestello realizzato da e le reiterate Pt_1
restituzioni. Il teste , costruttore della gabbia porta-setaccio, Testimone_3
confermava l'alterazione subita dal campione. Il teste di , Pt_1 Testimone_4
cercava, invece, di giustificare gli inadempimenti e le manomissioni.
Il giudice di pace di Salerno, dott. Carlucci, pronunciava la sentenza n. 2120/2023 con la quale, pur ritenendo che il macchinario di non fosse conforme alla CP_1
"Direttiva Macchine" (circostanza sollevata da , decideva di:
1. Dichiarare la Pt_1
domanda riconvenzionale inammissibile (per incompetenza per valore);
2. Accogliere
l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1470/2021; 3. compensare le spese.
Avverso tale pronuncia, roponeva il presente appello, contestando la palese Pt_1
contraddittorietà della motivazione del giudice di pace che, pur accertando la non pagina 3 di 8 conformità del macchinario della aveva inspiegabilmente revocato il CP_1
decreto ingiuntivo. L'appellante chiedeva, dunque, la riforma integrale della Pt_1
sentenza e la conferma del decreto ingiuntivo originario per l'importo di € 4.392,00.
Si costituiva in appello chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
principale, ribadendo la correttezza della revoca del decreto ingiuntivo in virtù del provato inadempimento di e proponeva, a sua volta, appello incidentale Pt_1
avverso il capo della sentenza che dichiarava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale. chiedeva che il tribunale, quale giudice d'appello e quindi CP_1
competente per valore, si pronunciasse nel merito sulla domanda risarcitoria per €
8.221,29 per il danno arrecato al porta-setaccio campione, la cui alterazione era stata provata in primo grado. chiedeva, infine, la condanna ex art. 96 c.p.c. a CP_1
carico dell'appellante principale per lite temeraria.
La causa, istruita unicamente sulla base della documentazione e delle prove testimoniali acquisite nel primo grado di giudizio, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione in data 24/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale, volto a ottenere la riforma della sentenza di primo grado e la conferma del decreto ingiuntivo n. 1470/2021, è da ritenersi infondato e deve essere integralmente respinto.
La società ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo eccependo Controparte_1
l'inadempimento della ai sensi dell'art. 1460 c.c. (exceptio non adimpleti Pt_1
contractus), in quanto l'opera commissionata - il cestello in acciaio INOX - risultava viziata e non idonea all'uso specifico richiesto, ovvero l'adattamento alla gabbia porta- setaccio tipo Navatta per la macchina raffinatrice.
Il quadro probatorio emerso in primo grado (deposizioni testimoniali e documenti di trasporto che attestano i "resi per riparazione in garanzia") ha fornito prova sufficiente a sostegno della tesi dell'opponente: il cestello fornito era non conforme alle specifiche e non adattabile alla macchina.
pagina 4 di 8 In materia di contratti a prestazioni corrispettive, in particolare nella vendita di aliud pro alio (o, nel caso di specie, nella realizzazione di un manufatto totalmente inidoneo all'uso), l'onere della prova si ripartisce secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità: spetta al creditore ( che agisce per l'adempimento provare il Pt_1
titolo del suo credito, mentre spetta al debitore ( eccepire e provare il CP_1
proprio inadempimento. Nel caso de quo, ha provato l'esistenza di un CP_1
difetto talmente grave da rendere l'opera inutile per la sua destinazione economica, giustificando la legittima sospensione del pagamento del prezzo.
La decisione del giudice di pace di revocare il decreto ingiuntivo non è contraddittoria, ma rappresenta la logica conseguenza dell'accertamento dell'inadempimento della che non ha eseguito la sua prestazione in modo esatto. Pt_1
L'argomento centrale della difesa dell'appellante – ovvero che il giudice di Pt_1
pace avrebbe errato perché il macchinario pelati di non sarebbe stato CP_1
"conforme alla Direttiva Macchine" e che tale circostanza imporrebbe la conferma del
D.I. – è da respingere. L'eventuale non conformità dell'impianto di alla CP_1
normativa di sicurezza è una questione che attiene a un diverso e autonomo illecito
(amministrativo o penale) e non può, di per sé, sanare l'accertato inadempimento contrattuale della nel realizzare il cestello. era stata incaricata di Pt_1 Pt_1
realizzare un pezzo su specifica e con campione fornito e doveva adempiere a tale obbligo a regola d'arte. L'eventuale vizio a monte dell'impianto del committente non esime l'appaltatore/fornitore dall'aver realizzato un manufatto inidoneo all'uso specifico concordato, né costituisce un giustificato motivo per richiedere il pieno pagamento della fornitura.
L'appello principale deve, quindi, essere respinto, con conseguente conferma della revoca del decreto ingiuntivo.
L'appello incidentale, avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno per €
8.221,29, è da ritenersi fondato sotto entrambi i profili, processuale e di merito.
pagina 5 di 8 Il Giudice di Pace ha dichiarato la domanda riconvenzionale inammissibile poiché il suo valore (€ 8.221,29) eccedeva la sua competenza per valore. Pur essendo corretta l'individuazione del limite di competenza, la dichiarazione di inammissibilità era processualmente errata, in quanto il giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare l'incompetenza e, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., rimettere la causa al giudice superiore competente per la domanda riconvenzionale connessa.
Tuttavia, in sede di appello, il tribunale è il giudice naturalmente competente per valore e per materia a conoscere della domanda risarcitoria. In virtù del principio di concentrazione processuale e di economia processuale, e stante la rituale riproposizione della domanda da parte dell'appellante incidentale, non sussistono ragioni per rimettere la causa a un altro Giudice. Il tribunale deve, pertanto, riformare il capo della sentenza che dichiarava l'inammissibilità e pronunciarsi nel merito della domanda.
La domanda riconvenzionale è pienamente fondata nel merito. La richiesta risarcitoria si basa sul danno arrecato al porta-setaccio campione di affidato a CP_1 Pt_1
in custodia per la mera funzione di modello. Il danno da perdita o alterazione del bene custodito è un tipico caso di responsabilità extracontrattuale o di inadempimento all'obbligo di custodia che grava su chi riceve un bene per l'esecuzione di un contratto
(ex artt. 1177, 1218, e 2043 c.c.).
La prova testimoniale (in particolare, la deposizione del teste , Testimone_3
costruttore del pezzo) ha univocamente accertato che ha posto in essere una Pt_1
condotta negligente e arbitraria, modificando e limando gli spigoli e gli appoggi del porta-setaccio campione. Tale manomissione ha reso il campione irrecuperabile e inutilizzabile per il suo ciclo produttivo, costringendo all'acquisto di un CP_1
pezzo sostitutivo per l'importo richiesto, provato documentalmente. Sussiste, quindi, sia l'elemento oggettivo del danno (il porta-setaccio inutilizzabile) sia il nesso causale tra la condotta (limatura arbitraria del campione) e il danno patrimoniale (costo del nuovo pezzo).
pagina 6 di 8 deve, dunque, essere condannata al risarcimento integrale del danno nella Pt_1
misura di € 8.221,29, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data della domanda
(costituzione in opposizione, 15.10.2021).
La soccombenza totale della società sull'appello principale e l'accoglimento Pt_1
dell'appello incidentale impongono la sua condanna al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio in favore di in applicazione del principio Controparte_1
della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
La richiesta di condanna di per lite temeraria (ex art. 96 c.p.c.) avanzata da Pt_1
non si ritiene, invece, fondata. Sebbene l'appello principale sia stato CP_1
respinto, non emergono dagli atti elementi tali da configurare il dolo o la colpa grave nell'esercizio del diritto di azione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da così provvede:
[...] Controparte_1
A. ET l'appello principale proposto da
[...]
e, per l'effetto, CONFERMA la Parte_1
sentenza n. 2120/2023 del Giudice di Pace di Salerno nella parte in cui ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n. 1470/2021.
B. ACCOGLIE l'appello incidentale proposto da e, in Controparte_1
riforma della sentenza impugnata in parte qua, ACCOGLIE la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
C. Per l'effetto, NA Parte_1
a pagare in favore di
[...] Controparte_1
l'importo di € 8.221,29 (euro ottomiladuecentoventuno/29), oltre agli interessi legali dalla data del 15.10.2021 al saldo effettivo.
D. NA Parte_1
a rifondere a le spese di entrambi i gradi di
[...] Controparte_1
pagina 7 di 8 giudizio, che si liquidano in euro 200,00 per esborsi ed euro 2950,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e regolamento.
E. ET la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Salerno, lì 25 novembre 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 8 di 8