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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 15/09/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Prato
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. RG 515 /2025 tra le parti:
Attore intimante: (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1 TARTANI LORENZO
Convenuta intimata: (c.f. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. CodiceFiscale_2
LAI ANDREA Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
Decisa a Prato in data 07/07/2025 mediante la lettura del solo dispositivo sulle seguenti conclusioni:
Attore intimante: come da note conclusive
Convenuta intimata: come da memorie depositate
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice intimava lo sfratto per morosità alla parte CP_1 convenuta che non aveva provveduto a pagare i canoni CP_2 di locazione e gli oneri condominiali per la complessiva somma di
€. 2.250,00 con riferimento all'immobile situato in Prato in via A. Borgioli n. 94 piano 3° int. 11 per cui tra le parti era intervenuto un contratto di locazione del 02.07.2014 registrato il 01.08.2014; chiedeva la convalida dell'intimato sfratto con provvedimento di rilascio e altresì l'ingiunzione di pagamento, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta svolgendo opposizione alla convalida asserendo che il locatore era debitore nei suoi confronti e assumendo che i canoni mensili erano stati pignorati da altro legale, creditore del e che quindi, allo CP_1 stato, non era morosa;
chiedeva il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese.
Il giudice, con provvedimento riservato, viste le deduzioni della convenuta e i documenti versati in atti dalle parti, rigettava la richiesta di emissione di ordinanza di rilascio dell'immobile ex art. 665 c.p.c. disponeva il mutamento di rito e assegnava i termini per la procedura di mediazione con fissazione dell'udienza ex art. 420 c.p.c.
Le parti depositavano le memorie di rito e la causa era istruita solo con produzione documentale e si giungeva all'udienza del
07.07.2025 per la discussione orale e la precisazione delle conclusioni ex art. 429 c.p.c.
Dopo breve discussione orale e raccolte le conclusioni delle parti era emessa la presente sentenza con la lettura del dispositivo che era effettuata in assenza delle parti che a ciò non si opponevano.
Dall'espletamento del giudizio emerge la fondatezza della domanda attorea che va accolta previo rigetto della svolta opposizione della convenuta intimata e va quindi dichiarata la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti per inadempimento della conduttrice che deve essere condannata all'immediato rilascio dell'immobile meglio indicato in atti.
Dai documenti versati in atti emerge che la ha posto in CP_2 essere una morosità che non appare giustificata dal pignoramento subito, atteso che l'importo della morosità è superiore a quello
2 indicato nella ordinanza di assegnazione ( cfr. docc. allegati alla memoria difensiva di parte attrice).
Peraltro la morosità della risulta acuita anche dalla CP_2 debenza delle mensilità di maggio e giugno 2025; in atti non è stata fornita la prova dei pagamenti effettuati dalla parte convenuta che, pertanto, deve essere condannata al rilascio immediato dell'immobile.
La condotta della parte intimata configura certamente un inadempimento contrattuale nei confronti della parte attrice dato che, in buona sostanza, la parte convenuta intimata occupa un alloggio senza provvedere ad alcun pagamento né dei canoni di locazione né degli oneri condominiali, circostanza che risulta essere sanzionata dall'ordinamento.
La soccombenza totale della parte convenuta intimata determina la sua condanna, ex art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese processuali sostenute nel giudizio dalla parte attrice intimante, da ritenersi dovute ex d.m. 147/22 e vista la notula in atti in €.
5.077,00 per compensi oltre ad €. 264,00 per spese vive e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione perché infondata e, per gli effetti, in accoglimento della domanda attorea, dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti il 02.07.2024 e registrato il 01.08.2014 con il numero 3878 per inadempimento della conduttrice;
Controparte_2 condanna la parte convenuta intimata Controparte_2 all'immediato rilascio dell'immobile ubicato a Prato in via A.
Borgioli n. 94, piano 3°, interno 11 e censito all'N.C.E.U. del
Comune di Prato al foglio di mappa 43, particella 1092, sub 13
Categoria A2, Classe 3, consistenza vani catastali 6, rendita €.
573,27;
3 condanna altresì, ex art. 91 c.p.c., la parte convenuta intimata al rimborso delle spese processuali Controparte_2 sostenute nel giudizio dalla parte attrice intimante CP_1
che liquida in €. 5.077,00 per compensi oltre a €.
[...]
264,00 per spese vive e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
Dispositivo letto alle ore 13.55.
Si indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Prato, 15/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Micaela Lunghi
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