Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL n. 210 /2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 11/02/2025), nella causa n. 210/2021 RGL, promossa da:
, , ass. dagli Avv.ti MASALA Parte_1 C.F._1
DARIO e ZARELLI NATALINO;
PARTE RICORRENTE
contro
:
ON
ass. dall'Avv.to CARENTI MAURO,
[...] P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
Cont
− parte ricorrente ha agito nei confronti di Parte_1 deducendo di aver lavorato dal 11/09/2002 alle dipendenze dell' CP_3
“Fondazione San Giovanni Battista” con contratto a tempo indeterminato, inquadrata nel livello funzionale D del CCNL ARIS-AIOP, in qualità di collaboratore amministrativo;
che fin dall'assunzione ha svolto funzioni di responsabile dell'ufficio ragioneria, bilancio e settore finanziario, curando la stesura di documentazioni complesse, aventi rilevanza all'esterno dell'azienda; che nel settore bilancio e finanziario operavano in propria dipendenza gerarchica la SI.ra addetta alla contabilità, Controparte_4 livello C1, munita di diploma di ragioniere, e la SI.ra , addetta Parte_2 alla cassa economale, al protocollo e con funzioni di segreteria con livello B2, munita di diploma di addetto commerciale;
di avere curato la predisposizione delle analisi economiche, contabili e strategiche facenti parte dei piani di ristrutturazione e rilancio dell'ente in seguito al commissariamento del luglio 2007; di avere sempre partecipato alle riunioni del quadro dirigenziale;
di avere intrattenuto autonomamente numerosi rapporti con le banche e i fornitori;
di essere stato coinvolto, unitamente alle altre due figure dirigenziali presenti nell'ex , nelle scelte strategiche dei commissari, proponendo soluzioni ed CP_3
1
che in data 01.01.2008 l'istituto è stato commissariato a causa della conclamata situazione debitoria;
che, con delibera n. 2 del 24.03.2010 (Doc. n. 3), il Commissario della Fondazione, gli attribuiva il livello funzionale D4 e la qualifica di Capo Servizio Amministrativo, con superminimo non assorbibile di € 520,00 mensili netti sebbene da tale data e fino al 6.06.2016 fosse, in realtà, responsabile dell'ufficio ragioneria, bilancio e settore finanziario con funzione di coordinamento;
che, con deliberazione n. 27/1 del 13.05.2016, la Giunta della Regione Sardegna ha approvato l'atto di scorporo dell'attività sociale ed estinzione dell'Ipab Fondazione San Giovanni Battista, con il trasferimento delle funzioni, dei beni mobili ed immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi all' e ha dato mandato al Commissario della Controparte_5 Parte_3
, per quanto attiene al personale di ruolo, o comunque con rapporto di Pt_4 impiego a tempo indeterminato al 31 dicembre 2007, affinché venisse assorbito dall' che con decreto n. 32 del 06.06.2016 Controparte_6 la RAS ha disposto l'estinzione della Fondazione San Giovanni Battista, con assegnazione alla di “funzioni, beni mobili e immobili e rapporti Parte_5 giuridici attivi e passivi dell' ”, come descritti nella documentazione prodotta CP_3 dal commissario straordinario;
che l' con Deliberazione del Parte_5
Commissario Straordinario n. 495 del 13 giugno 2016, ha preso atto di quanto sancito dalle suddette disposizioni e ha proceduto al recepimento dei contratti di lavoro e di servizio di cui alle deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 3, 4 e 5 del 20.05.2016 e n. 7 del 31.05.2016; che a seguito dell'incorporazione, è Parte stato trasferito al Servizio Bilancio della ex (Doc. n. 8), gestendo, tra le altre, tutte le procedure riguardanti crediti e debiti dell'ex ; di essere stato CP_3 assunto a tempo determinato, con una perdita dell'anzianità lavorativa e di inquadramento;
che il trasferimento è avvenuto ope legis ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.P.G.R. n. 3/2008, così come modificato dal D.P.G.R. n. 1/prot. 1859 del 4 febbraio 2016 (Doc. n. 11) e dell'art. 44 della L.R. n. 23/2005, così come modificato dall'art. 4 della L.R. n. 32/2015 (Doc. n. 12); che, in seguito alla interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 1, della L.R. n. 32/2015 ad Parte opera della L.R. 13/2017, l' si è determinata a trasformare i contratti del personale a tempo indeterminato con valenza retroattiva dal 06.06.2016; di Parte essere stato inquadrato da in categoria D (collaboratore amministrativo professionale) CCNL comparto sanità che, rispetto alla precedente D4 CCNL Pt_6 ha comportato una riduzione dello stipendio a decorrere dal gennaio del 2017, nonché, da gennaio 2019, una trattenuta sulla busta paga;
che ai sensi della Cont L.R. n. 17/2016 alla è subentrata;
di avere diritto, in forza delle Pt_4 mansioni svolte, al riconoscimento della categoria E CCNL Aris per il periodo alle dipendenze dell'ex con conseguente riconoscimento della categoria Ds4 CP_3
CCNL comparto sanità (collaboratore amministrativo-professionale esperto) nel passaggio in ATS e pertanto alle differenze retributive corrispondenti ovvero, in subordine, al riconoscimento del livello retributivo di provenienza (categoria D4 CCNL Aris);
2 Cont
− inoltre, il ricorrente ha lamentato che non gli ha rilasciato il nulla osta per partecipare al bando di mobilità indetto dal Comune e lo ha Parte_7 ritenuto non idoneo al conferimento di incarichi di funzione per mancanza del requisito dell'esperienza dei 5 anni nella categoria di appartenenza come richiesto dall'avviso di selezione, con conseguente perdita di chance di vedersi riconosciuta in busta paga l'indennità, pari a € 8.000,00 lordi annui (€ 615,00 lordi per 13 mensilità), prevista dal Regolamento per il conferimento, revoca e graduazione degli incarichi di funzione (Doc. n. 30);
− ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via principale:
1) accertare e dichiarare il diritto in capo al Dott. al Parte_1 riconoscimento dell'inquadramento nella Categoria E del CCNL ARIS-AIOP, dal 24.03.2010 al 06.06.2016, periodo in cui ha lavorato alle dipendenze della Fondazione San Giovanni Battista, con sede in Ploaghe, Reg. Per_1 confluita nell' , così a seguito di fusione per ON incorporazione dell' con sede legale in Sassari Controparte_6
(SS), Via Enrico Costa n. 57 (C.F. - P.I. in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore;
2) accertare e dichiarare il diritto in capo al Dott. al Parte_1 riconoscimento dell'inquadramento nella categoria D, livello economico D super (Ds), fascia economica Ds4 del CCNL comparto sanità Aran, o comunque la categoria superiore rispetto a quella di effettivo inquadramento applicata in Parte Cont seguito al passaggio in e successivamente nella subentrante , con la fascia retributiva che l'On.le Giudicante riterrà di attribuire, a far data dal 06.06.2016.
Per l'effetto:
3) condannare l , così a seguito di fusione per ON incorporazione dell' con sede legale in Sassari Controparte_6
(SS), Via Enrico Costa n. 57 (C.F. - P.I. in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere al Dott.
[...]
l'inquadramento nella categoria D, livello economico D super Parte_1
(Ds), fascia retributiva Ds4 del CCNL comparto sanità Aran, o comunque la categoria superiore rispetto a quella di inquadramento applicata in seguito al Parte passaggio in e successivamente nella subentrante ATS, con la fascia retributiva che l'On.le Giudicante riterrà di attribuire, a far data dal 06.06.2016;
4) condannare l , così a seguito di fusione per ON incorporazione dell' con sede legale in Sassari Controparte_6
(SS), Via Enrico Costa n. 57 (C.F. - P.I. in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'istante di tutti gli emolumenti così come analiticamente indicati nel
3 presente ricorso e nei conteggi che si allegano al presente atto, pari a € 62.293,76, con incremento mensile sino alla data dell'effettivo soddisfo, o la somma maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre gli interessi di legge.
In via subordinata:
5) accertare e dichiarare il diritto in capo al Dott. al Parte_1 riconoscimento dell'inquadramento nella categoria D, fascia retributiva 4, del CCNL comparto sanità Aran, o comunque la categoria superiore rispetto a quella Parte di effettivo inquadramento applicata in seguito al passaggio in e Cont successivamente nella subentrante , con la fascia retributiva che l'On.le Giudicante riterrà di attribuire, a far data dal 06.06.2016.
Per l'effetto:
6) condannare l , così a seguito di fusione per ON incorporazione dell' con sede legale in Sassari Controparte_6
(SS), Via Enrico Costa n. 57 (C.F. - P.I. in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere al Dott.
[...]
l'inquadramento nella categoria D, fascia retributiva 4, del CCNL Parte_1 comparto sanità Aran, o comunque la categoria superiore rispetto a quella di Parte inquadramento applicata in seguito al passaggio in e successivamente nella subentrante ATS, a far data dal 06.06.2016;
7) condannare l , così a seguito di fusione per ON incorporazione dell' con sede legale in Sassari Controparte_6
(SS), Via Enrico Costa n. 57 (C.F. - P.I. in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'istante di tutti gli emolumenti così come analiticamente indicati nel presente ricorso e nei conteggi che si allegano al presente atto, pari a € 62.127,71, con incremento mensile sino alla data dell'effettivo soddisfo, o la somma maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre gli interessi di legge.
In ogni caso:
8) accertare e dichiarare il diritto in capo al Dott. al Parte_1 riconoscimento dell'anzianità di servizio sin dalla data della sua assunzione alle dipendenze dell'ex Ipab Fondazione San Giovanni Battista, senza soluzione di continuità al momento del successivo passaggio in ATS.
Per l'effetto:
9) condannare l , così a seguito di fusione per ON incorporazione dell' con sede legale in Sassari Controparte_6
(SS), Via Enrico Costa n. 57 (C.F. - P.I. , in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere al Dott.
[...]
l'anzianità di servizio maturata dallo stesso sin dalla data della Parte_1 sua assunzione alle dipendenze dell'ex Controparte_7
4
[...] senza soluzione di continuità al momento del passaggio in ATS, con ogni conseguenza di legge;
10) accertare e dichiarare che il Dott. , a causa del Parte_1 mancato riconoscimento della pregressa anzianità lavorativa subiva un danno da c.d. perdita di chance e, per l'effetto, condannare l' ON
, così a seguito di fusione per incorporazione dell'
[...] Controparte_6
con sede legale in Sassari (SS), Via Monte Grappa n. 82 (C.F.
[...]
- P.I. ) in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, al pagamento in favore dell'istante, della somma che avrebbe egli incassato a titolo di indennità di funzione, pari a € 8.000,00 lordi annui con decorrenza dal 1.07.2019, data di attribuzione degli incarichi di funzione di durata triennale, per la somma ad oggi maturata di € 12.000,00, incrementata sino alla data di effettivo soddisfo, ovvero con liquidazione in via equitativa;
11) con vittoria di compensi professionali oltre spese ed accessori come per legge ivi compreso il rimborso forfettario”;
− rilevata la regolarità della notifica a mezzo pec alla resistente ATS in data 23/3/21, la causa è stata istruita mediante l'assunzione di prova orale;
− fissata l'udienza di discussione in trattazione scritta, si è costituita
[...]
deducendo preliminarmente di Controparte_8 Cont essere subentrata nelle posizioni sostanziali e processuali di pendenti al 31/12/2021 a seguito della riforma del Servizio Sanitario Regionale attuata dalle Leggi Regionali nn. 17-2020 e 13-2021 e, nel merito, che le domande di parte ricorrente sono viziate dalla erronea interpretazione della normativa applicabile;
ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese;
− la causa, esperita istruttoria orale, è stata discussa mediante il deposito di note di trattazione scritta.
Ritenuto che:
1. per pacifica giurisprudenza, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cass. n. 8025/03 ove S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere un inquadramento superiore, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto); inoltre, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla
5 individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. n. 20272/10);
2. in altre parole, non è sufficiente che il ricorrente alleghi i compiti svolti e riporti la disposizione contrattuale invocata, ma occorre che espliciti, per poi provarne la sussistenza, le caratteristiche della qualifica invocata;
a tal fine non può sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda (sempre Cass. n. 8025/03 cit.);
3. ebbene, il ricorso risulta carente sia sotto il profilo dell'esplicitazione dei tratti distintivi dell'inquadramento invocato sia del raffronto con le mansioni dedotte come svolte;
4. parte ricorrente, inquadrata come collaboratore amministrativo nella categoria D CCNL Aris, deduce di avere diritto, in forza delle mansioni allegate, all'inquadramento nella categoria E CCNL Aris, senza argomentare in ordine alle ragioni che giustificano una tale sussunzione, senza allegare, in altre parole, per quali ragioni le mansioni dedotte debbano essere ricondotte alla categoria invocata;
5. deve rilevarsi che, il CCNL Aris, all'art. 51, prevede:
“Categoria "E" sono inquadrati nelle relative posizioni i funzionari che svolgono attività caratterizzate da autonomia decisionale di diversa ampiezza, in relazione alle dimensioni dell'ufficio o servizio cui sono preposti o alle dimensioni operative del presidio. Per l'accesso a tali qualifiche è necessario il possesso del diploma di laurea. Nelle Strutture sanitarie dove le unità operative di sanitari laureati non medici non sono articolate in tre posizioni funzionali, l'inquadramento va effettuata nella prima posizione E, fatta salva l'eventuale maggiore qualifica già attribuita dalla Struttura. Posizione "E" Posizione "E1" Posizione "E2" L'inserimento nelle posizioni economiche E, E1 e E2 avverrà in rapporto al modello organizzativo e alla dimensione della Struttura sanitaria.”;
e, con riferimento ai profili esemplificativi, indica:
“Posizione E Direttore amministrativo di Struttura sanitaria fino a 150 posti letto, assistente: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista, farmacista collaboratore di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi. Posizione E1 Direttore amministrativo di Struttura sanitaria da 151 a 250 posti letto, capo servizio o ufficio amministrativo di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi con
6 oltre 150 posti letto, Presidi e case di cura totalmente clinicizzate con oltre 150 posti letto, Vicedirettore amministrativo di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi, coadiutore: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista. Posizione E2 Direttore amministrativo di Struttura sanitaria con oltre 250 posti letto, direttore amministrativo di Ospedale classificato, IRCCS, Presidi e case di cura totalmente clinicizzate, direttore: biologo, chimico, fisico, farmacista, psicologo, sociologo e pedagogista”;
6. in assenza di specifiche allegazioni comparatistiche, risulta preclusa al giudice ogni valutazione di corrispondenza del profilo invocato rispetto alle mansioni meramente dedotte, e ciò è a maggior ragione vero, quando, come nel caso in esame, i profili esemplificativi non trovano un riscontro diretto con le mansioni dedotte;
irrilevante risulta, pertanto, l'esame dell'istruttoria esperita;
7. non può quindi essere accertato il diritto all'inquadramento nella categoria E CCNL Aris a far data dal 24/3/10 al 6/6/16, con assorbimento della domanda, formulata come “conseguente” rispetto al riconoscimento dell'inquadramento nella categoria E, di inquadramento nella posizione Ds4 CCNL comparto sanità nel successivo passaggio in ATS;
8. resta da vagliare la domanda relativa al diritto di conservare la retribuzione corrispondente alla posizione D4 CCNL Aris nel passaggio ad ATS;
9. occorre innanzitutto rilevare che le Parte_8
– sono sorte in gran parte per volontà di privati e sono stati
[...] qualificati come enti pubblici dalla c.d. legge Crispi (l. n. 6972/1880), sebbene con le particolarità rilevate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 361/1988 (“regime giuridico … caratterizzato dall'intrecciarsi di una disciplina pubblicistica in funzione di controllo, con una notevole permanenza di elementi privatistici, il che conferisce ad esse un'impronta assai peculiare rispetto ad altri Enti Pubblici”);
10. il legislatore statale è intervenuto con il D. Lgs. n. 207/2001 attuando il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della L. n. 328/2000, che detta la disciplina in ordine alla trasformazione delle in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), CP_3 ovvero in persone giuridiche di diritto privato, precisando che “l'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro col personale dipendente che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”;
11. ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 207/2001 le Regioni a statuto speciale
“provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione” ed in attuazione di ciò, la Regione Sardegna, con Legge n. 32 del 3.12.15 ha previsto, all'art. 4, che, in caso di estinzione delle , “i beni, le CP_3 funzioni e le ragioni attive e passive di credito sono trasferiti all'azienda
7 locale nel cui ambito territoriale le hanno la sede legale, previo CP_6 CP_3 scorporo dell'attività sociale che segue la disciplina di cui al comma 8”;
12. a causa della conclamata situazione debitoria, l'istituto è stato commissariato, e, in data 9/03/2016, lo stesso Commissario Straordinario della Fondazione San Giovanni Battista, ha presentato domanda di estinzione;
13. con deliberazione n. 27/1 del 13.05.2016, la Giunta della Regione Sardegna ha approvato l'atto di scorporo dell'attività sociale ed estinzione dell'Ipab Fondazione San Giovanni Battista, con il trasferimento delle funzioni, dei beni mobili ed immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi all Controparte_6
e ha dato mandato al Commissario della , per quanto
[...] Pt_4 attiene al personale di ruolo, o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato al 31 dicembre 2007, affinché venisse assorbito dall
[...] con procedure e modalità rispettose della natura Controparte_6 giuridica degli enti interessati e venisse predisposto un piano di incorporazione da poter sottoporre alla sua approvazione (doc. 5 ricorrente);
14. con decreto n. 32 del 06.06.2016, il Presidente della RAS ha disposto l'estinzione della Fondazione San Giovanni Battista, con assegnazione alla
[...] di “funzioni, beni mobili e immobili e rapporti giuridici attivi e passivi Parte_5 dell' ”, come descritti nella documentazione prodotta dal commissario CP_3 straordinario (doc. 6 ricorrente);
15. l' con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 495 del Parte_5
13.06.16, ha recepito i contratti di lavoro stabilendo che “fino al completamento delle procedure di immissione in ruolo e inquadramento il trattamento economico del personale proveniente dalla disciolta sarà computato CP_3 secondo i criteri di commisurazione e calcolo in uso presso l'Ente di provenienza, salvo in ogni caso i debiti conguagli ove questo risultasse superiore a quello spettante a regime, una volta completato il processo di riassorbimento ed effettuato il definitivo inquadramento nei ruoli organici della ASL n. 1 di Sassari con le qualifiche, i profili e le categorie previste dai CC.CC.NN.LL. applicabili all' subentrante” (doc.7 ricorrente); Controparte_6
16. come risulta dalla nota del 13.01.17 di ATS prodotta sub doc. 9 da parte ricorrente, a seguito dell'incorporazione, è stato inquadrato nella Pt_1 categoria D, a fronte della precedente categoria D4 con riduzione dello stipendio a decorrere dal gennaio 2017; parte ricorrente allega che l'azienda ha poi disposto il recupero delle maggiori somme erogate dal 6/6/2016 al 31/12/16 a far data da gennaio 2019; il totale delle differenze pretese da giugno 2016 a dicembre 2020 ammonta, secondo la deduzione attorea, ad € 62.127,71 netti;
17. alla luce di quanto sopra, non vi è dunque dubbio circa il fatto che si sia verificato un trasferimento al quale sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2112 c.c.: la Corte di Cassazione ha infatti affermato che “Il passaggio del personale da un'amministrazione pubblica ad un'altra, dopo la privatizzazione,
8 comporta l'applicazione delle garanzie di cui all'art. 2112 c.c.” (Cass. n. 3334/2006);
18. quanto al trattamento economico applicabile, la Cassazione ha affermato che dall'applicazione dell'art. 2112 c.c. consegue “la salvaguardia del diritto al trattamento economico in godimento presso l'amministrazione cedente, alla data del trasferimento, con esclusione delle componenti dello stesso trattamento che risultino comunque connesse con le modalità di prestazione dell'attività lavorativa. Ciò non comporta che la prospettata salvaguardia del trattamento economico in godimento alla data del trasferimento, ne imponga la conservazione nel successivo corso del rapporto alle dipendenze dell'amministrazione cessionaria ed in particolare ne precluda il riassorbimento per effetto di miglioramenti economici futuri” (Cass. n. 3334/2006 cit.), e, ancora, che “In tema di passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, il mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo "status" posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera nell'ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento, dovendosi contemperare, in assenza di una specifica previsione normativa, il principio di irriducibilità della retribuzione, con quello di parità di trattamento dei dipendenti pubblici stabilito dall'art. 45 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”; da ultimo poi, la Suprema Corte, per quanto di interesse, ha confermato che “il lavoratore trasferito mantiene il diritto a conservare, se maggiore, il livello del trattamento economico precedente, il quale va calcolato tenendo conto di tutti gli elementi della retribuzione, la corresponsione dei quali sia certa nell'"an" e nel "quantum" e, quindi, anche del trattamento di anzianità professionale edile (cd. "APE"), previsto dall'art. 29 del c.c.n.l. del 20 maggio 2004 per le imprese edili ed affini, fatto salvo l'effetto del riassorbimento, che opera sulla medesima retribuzione nella sua globalità e non sulle singole voci di questa” (Cass. n. 9874/23);
19. il lavoratore ha dunque il diritto di mantenere l'anzianità di servizio ed il trattamento economico precedente, nei limiti dell'eventuale riassorbimento;
tale conclusione non è sovvertita dalla (tardiva e indimostrata) allegazione di parte resistente in ordine alla sottoscrizione di un “contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato (prot. PG/2018/99587 del 20.03.2018) con inquadramento nel profilo predetto [n.d.r. Collaboratore Amministrativo Professionale Cat. D] a decorrere dal 06.06.2016, con applicazione del conseguente trattamento giuridico ed economico” (pag. 7 memoria difensiva), risolvendosi tale accordo in un illecito aggiramento dei principi suddetti non foss'altro per la decorrenza indicata;
20. deve quindi trovare accoglimento la domanda subordinata di parte ricorrente di mantenimento dell'anzianità e del trattamento retributivo;
21. i conteggi prodotti da parte ricorrente sub doc. 17 appaiono coerenti e privi di vizi, pertanto, in assenza di specifica contestazione, possono essere assunti per definire il quantum della condanna;
9 22. parte resistente deve quindi essere condannata, per il periodo da giugno 2016 a dicembre 2020, al pagamento dell'importo lordo di € 62.127,71;
23. da ultimo, il ricorrente lamenta di essere stato escluso dal bando mobilità indetto dal Comune di per un posto di Istruttore Direttivo per Parte_7 mancanza di “nulla osta incondizionato” da parte dell'amministrazione di appartenenza (doc. 18 ric., domanda di partecipazione del 19/6/17, richiesta Cont Cont nulla osta ad del 7/7/17, diniego nulla osta da parte di del 16/6/17, rigetto domanda di partecipazione da parte del del 26/6/17) e, con CP_9 delibera ATS del 15/5/19 n. 391 (doc. 23 ric.), dalla procedura selettiva per
“per il conferimento degli incarichi di funzione al personale del Comparto dell' ” (doc. 20 ric.) per cui aveva fatto ON domanda (doc. 21 ric.), a causa della carenza del “requisito dell'esperienza dei 5 anni nella categoria di appartenenza come richiesto dall'avviso di selezione”; allega il ricorrente che le esclusioni sono frutto dell'illegittimo mancato Cont riconoscimento dell'anzianità di servizio da parte di e che, quantomeno con riguardo alla seconda procedura, essendo l'unico ad aver partecipato per il servizio “SC Controllo di gestione – Programmazione economica e sistema autorizzativo” cod. AP13 (doc. 22 pag. 29 ric., elenco ammessi), ha diritto a vedersi riconosciuto un danno da perdita di chance quantificabile in almeno € 12.000, corrispondenti all'indennità aggiuntiva annua lorda di € 8.000 che avrebbe conseguito per i 3 anni previsti per l'incarico in parola a decorrere dal 1/7/19, data di effettiva decorrenza dell'incarico per i vincitori (doc. 24 ric.);
24. in linea con l'orientamento giurisprudenziale allo stato prevalente, la risarcibilità della chance è ammissibile solo allorché il danno sia collegato alla dimostrazione di una seria probabilità di conseguire il vantaggio sperato, dovendosi, per converso, escludere la risarcibilità allorché la chance di ottenere l'utilità perduta resti nel novero della mera possibilità; al fine di ottenere il risarcimento per perdita di una chance è, quindi, necessario che il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto e provi, conseguentemente, la sussistenza, in concreto, dei presupposti e delle condizioni del raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve configurarsi come conseguenza immediata e diretta (cfr. Cons. St. n. 179/15 e n. 4674/14);
25. è quindi necessario valutare la serietà della probabilità del ricorrente di conseguire il posto voluto e, ove questa sia sussistente, calcolare il danno richiesto alla luce di tale probabilità, eventualmente in via equitativa (cfr. Cass. n. 21931/24, n. 20408/17, n. 1715/09, n. 16877/08 e n. 852/06);
26. in applicazione di tali principi, aderendo alle allegazioni attoree in merito alla concreta e non trascurabile possibilità di assegnazione dell'incarico per il servizio “SC Controllo di gestione – Programmazione economica e sistema 10 autorizzativo” cod. AP13 essendo l'unico candidato (doc. 22 pag. 29 ric., elenco ammessi), escluso per il solo ed accertato illegittimo mancato riconoscimento dell'anzianità (doc. 23 ric., delibera ATS del 15/5/19 n. 391), in assenza di specifiche allegazioni contrarie, deve ritenersi che parte ricorrente abbia assolto all'onere probatorio in ordine alla sussistenza, in astratto e nell'an, del danno per perdita di chance;
27. in relazione al quantum, sebbene liquidabile anche in via equitativa, il danno non è riconoscibile in re ipsa, dovendo il danneggiato offrirne una specifica dimostrazione, anche a fronte di una condotta intrinsecamente foriera di un pregiudizio per il suo patrimonio;
28. sotto tale profilo, le allegazioni di parte ricorrente circa la previsione nel citato Regolamento per il conferimento, revoca e graduazione degli incarichi di funzione (doc. 30) di un'indennità di “€ 8.000 lordi annui” per l'incarico agognato (ricorso, pag. 23), non trovano riscontro nel documento;
l'art. 6 del Regolamento (doc. 30, pag. 7-8) prevede infatti:
“L'indennità d'incarico va da un minimo di € 1.678,48 ad un massimo di € 12.000,00 annui lordi per tredici mensilità, in relazione a quanto risultante dal provvedimento di graduazione e in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo dell' . CP_1
Il valore economico dell'incarico di funzione, a norma dell'art. 20 del CCNL 22/05/2018, è dato dall'importo base di € 1.678,48 con l'aggiunta di una quota differenziale calcolata in base al “punteggio” assegnato in sede di graduazione di cui al punto precedente. Tale importo è annuo lordo e ricomprende la tredicesima mensilità.
Tale indennità di funzione assorbe i compensi per il lavoro straordinario, secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 2 CCNL 2018”;
29. il regolamento contempla quindi un'indennità calcolata sull'importo annuo lordo di € 1.678,48 con la maggiorazione di una quota differenziale calcolata in base al punteggio assegnato in sede di graduazione e in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo dell'Azienda, elementi su cui parte ricorrente nulla riferisce;
30. deve quindi ritenersi che il danno patito da parte ricorrente debba essere parametrato all'importo di € 5.035,44, corrispondente ad € 1.678,48 per i 3 anni di incarico;
31. tenuto conto che per l'incarico nel servizio “SC Controllo di gestione – Programmazione economica e sistema autorizzativo” il ricorrente era l'unico candidato, si ritiene che il danno debba essere quantificato nell'interezza dell'importo suddetto;
11 32. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55 con applicazione dei parametri minimi e senza computo della fase istruttoria, oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta il diritto di parte ricorrente a mantenere il trattamento economico goduto nell'ex IPAB Fondazione San Giovanni Battista, salvo eventuale riassorbimento;
- accerta il diritto di parte ricorrente a mantenere l'anzianità di servizio maturata dalla data della sua assunzione alle dipendenze dell'ex IPAB Fondazione San Giovanni Battista;
- condanna parte resistente ON
al pagamento in favore di parte ricorrente di € 62.127,71
[...] lordi per il periodo da giugno 2016 a dicembre 2020, oltre interessi e rivalutazione;
- condanna parte resistente ON
al pagamento in favore di parte ricorrente di € 5.035,44,
[...] oltre interessi dalla domanda al saldo;
- condanna parte resistente ON
a rifondere le spese legali a parte ricorrente liquidandole in
[...]
€ 6.700 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato.
Così deciso in Sassari, il 14/02/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
12