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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 6528/2024 R.G.L. promossa
DA
- in proprio e n.q. di erede di (deceduto il Parte_1 Persona_1
01/09/2022) rappresentata e difesa dall'avv. CONTI STEFANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito Palermo, Piazza Vittorio Emanuele Orlando
14, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
- in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
- resistente contumace -
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento maturati e non riscossi dal de cuius
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate sostitutive dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 14/05/2025 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando:
❖ Dichiara la contumacia dell' CP_1
❖ Accoglie il ricorso e c condanna l' a pagare alla ricorrente la somma di euro CP_1
1.962,51, a titolo di quota di ratei di indennità d'accompagnamento maturati e non riscossi dal de cuius (deceduto il 01/09/2022), oltre accessori come Persona_1
per legge. 1 ❖ Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 852,00 oltre spese CP_1
forfetarie, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avv. Stefano Conti dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.4.2024 parte ricorrente come in epigrafe indicata, dopo aver premesso:
- che con verbale del 20/06/2022 (domanda n. 3930890002581 del 14/05/2021),
l' accertava in capo al marito ( la sussistenza dei requisiti CP_1 Persona_1 sanitari ai fini del godimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- che veniva trasmesso, tramite Patronato, il modello AP70 al fine di ottenere la liquidazione della prestazione;
- che in data 01/09/2022, prima che l' effettuasse la liquidazione della prestazione CP_1
assistenziale riconosciuta, il marito decedeva;
- che, insieme ai figli e coeredi ( , e in Controparte_2 CP_3 Controparte_4
data 19/10/2023 inoltrava domanda di pagamento dei ratei di pensione maturati e non riscossi;
- che gli altri eredi ricevevano ciascuno la somma di euro 1.962,51 mentre la propria quota non veniva pagata in quanto l' operava la compensazione con un preteso CP_1
indebito del maggior importo di euro 12.059,03 (come da comunicazione del
23/10/2023); conveniva in giudizio l'ente previdenziale rassegnando le seguenti domande: “ritenere e dichiarare, per le ragioni esposte e/o per ogni altro miglior motivo, di fatto o di diritto, incidentalmente e preliminarmente, l'illegittimità della trattenuta effettuata dall' sulla CP_1
liquidazione della prestazione assistenziale – indennità di accompagnamento – già spettante al defunto e dell'indebito di € 12.059,03 indicato dall nel Persona_1 CP_1
provvedimento del 23/10/2023; ritenere e dichiarare che la Sig.ra ha Parte_1 diritto, quale erede di , all'erogazione dell'importo di € 1.962,51, oltre Persona_1
interessi come per legge, a titolo di quota di ratei di indennità di accompagnamento maturati e non riscossi dal de cuius, importo illegittimamente trattenuto in compensazione dall' sulla liquidazione della prestazione anzidetta;
condannare, per effetto delle CP_5
declaratorie che precedono, l' in Controparte_6
2 persona del suo rappresentante legale pro tempore, a corrispondere alla Sig.ra Parte_1
l'importo di € 1.962,51, oltre agli interessi legali nella misura e con la decorrenza
[...]
di Legge”, con il favore delle spese di lite.
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità della compensazione operata dall'ente previdenziale che, peraltro, nella richiamata missiva del mese di ottobre 2023 faceva genericamente riferimento a “INDEBITI” (nel riquadro riservato ai “debiti dell'erede”) senza specificare né la riferibilità temporale né l'imputazione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' non si costituiva. CP_1
La causa, assunta in riserva all'udienza cartolare del 14 maggio 2025, verificato il deposito delle note autorizzate ex art 127 ter cpc, sulle conclusioni di parte ricorrente, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va accolto.
Invero emerge per tabulas che il defunto sia stato Persona_2
riconosciuto meritevole dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa (14/05/2021) e che l' abbia provveduto alla liquidazione delle somme CP_1
dovute agli altri eredi pro-quota.
Orbene, con riferimento alla posizione della ricorrente, l'ente previdenziale rimanendo contumace non ha dato prova delle ragioni giustificatrici dell'indebito e della legittimità della trattenuta operata né nella documentazione versata in atti si rinvengono elementi in tal senso
Infatti, se certamente l' può operare la compensazione impropria anche con i CP_1
debiti dell'erede è necessario, tuttavia, che i debiti e i crediti abbiano la stessa origine, a differenza della compensazione legale (o propria) che richiede che i debiti siano fungibili, omogenei, liquidi ed esigibili.
Ne consegue dunque, che l'incertezza probatoria in ordine alla compensazione operata non può che ricadere sull'Istituto.
In termini conclusivi, dunque, assorbita ogni altra questione, la domanda merita di essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con applicazione dei minimi tariffari (avuto riguardo all'attività difensiva effettivamente
3 espletata), disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere compenso alcuno.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, udienza a trattazione scritta del 14 maggio 2025
IL GIUDICE
Claudia Gentile
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