Ordinanza cautelare 15 ottobre 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00116/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02630/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2630 del 2025, proposto da
AI KM DA, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lombardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'accertamento
- del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Siena in ordine all'istanza del ricorrente di accesso alle misure di accoglienza, e dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere all'attribuzione al ricorrente di idonee misure di accoglienza, richieste sin dal 26 febbraio 2025, senza ulteriore indugio, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117 comma 3 c.p.a. in caso di perdurante inadempimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. AR VI;
Premesso che con il ricorso introduttivo, notificato il 16.09.2025 e depositato il successivo 18.09.2025, il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Siena, previa concessione di misure cautelari, in ordine all’istanza di accesso alle misure di accoglienza di cui al D.Lgs. n. 142/2015 e del conseguente obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere all’attribuzione delle stesse;
Considerato che:
- il ricorrente è stato inserito nel CAS di Chiusi in data 10.11.2025, come comunicato dallo stesso nella memoria depositata il 4.12.2025;
- entrambe le parti riconoscono la cessazione della materia del contendere, avendo l’interessato ottenuto il bene della vita al quale ambiva, insistendo la difesa ricorrente per il riconoscimento delle spese;
Considerato che l’oggetto del ricorso attiene ad aspetti della disciplina che sono stati oggetto di recentissimi interventi giurisprudenziali sia comunitari che nazionali (cfr. Corte UE, Terza Sezione, 1/08/2025, resa nella causa C-97/24 nonché TAR Toscana, Sez. II, 22.10.2025, n. 1668) e che pertanto, data la novità delle questioni trattate sussistono i presupposti per compensare le spese di lite;
Ritenuto di dover dichiarare il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett c) c.p.a.;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, considerata la peculiarità della fattispecie nel suo complesso e le novità giurisprudenziali sopra richiamate.
Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 93/2025 della competente Commissione istituita presso questo Tribunale. Rilevato, inoltre, che l’avv. Danilo Lombardi risulta abilitato al patrocinio a spese dello Stato per il processo amministrativo nella lista predisposta dall’Ordine forense di Siena.
In applicazione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si ritiene di liquidare il compenso professionale, considerato il basso grado di complessità della lite, secondo i valori minimi (fase di studio 1.027,00 euro, introduttiva 851,00 euro, cautelare 956 euro, decisionale 1.735,00 euro), con dimezzamento al 50% ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/2002, e quindi di quantificare l’onorario nella metà di 4.569,00 euro, cioè in complessivi euro 2.284,50 (duemiladuecentottantaquattro/50) a titolo di compenso professionale per la difesa svolta, cui devono essere aggiunte le somme per le spese generali e gli altri oneri accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Liquida, in favore dell’avv. Danilo Lombardi ed a titolo di onorario, la somma di euro 2.284,50 (duemiladuecentottantaquattro/50), oltre spese generali e ulteriori accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DR CI, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
AR VI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR VI | DR CI |
IL SEGRETARIO